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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 23 novembre 2020 contro la decisione del 17 novembre 2020 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura. |
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Fatti |
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A. Non avendo i coniugi RI 1 ed __________ RI 1, domiciliati a __________, inoltrato la dichiarazione d’imposta 2019 entro il termine prorogato al 30 giugno 2020, l’RS 1 (di seguito UT) ha inviato loro un richiamo il 16 luglio 2020. Su richiesta dei contribuenti, gli ha poi concesso una proroga fino al 30 settembre 2020. Con decisione del 16 ottobre 2020, scaduto infruttuosamente anche il termine prorogato, l’autorità fiscale ha diffidato i contribuenti ad adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che trascorsi 20 giorni gli sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Non avendo dato seguito alla diffida, con decisione del 13 novembre 2020 l’UT ha inflitto ai contribuenti una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 16 novembre 2020, i contribuenti hanno contestato la multa in questione, argomentando di aver inoltrato la dichiarazione d’imposta 2019 solo il 12 novembre 2020, in quanto sottoposti a quarantena causa Covid-19 dal 4 novembre fino al 13 novembre 2020 compreso, come documentato da un certificato medico. Oltre ad essere stati impossibilitati all’invio della dichiarazione in formato cartaceo, avrebbero altresì riscontrato problemi con la compilazione online della dichiarazione. Una volta conclusa la quarantena, a loro avviso la dichiarazione inviata il 12 novembre 2020 si sarebbe incrociata con la decisione inerente alla multa.
L’autorità fiscale, con decisione del 17 novembre 2020, ha respinto il reclamo, confermando il provvedimento disciplinare del 13 novembre 2020, avendo i contribuenti inoltrato la propria dichiarazione d’imposta dopo la scadenza del termine prorogato. Precisava poi che, se l’invio dei contribuenti fosse pervenuto all’ufficio entro l’ultimo giorno utile (in questo caso l’11.11.2020) previsto per l’emissione del provvedimento disciplinare, quest’ultimo sarebbe decaduto, mentre, se i due invii si incrociano, il provvedimento mantiene la sua validità.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 23 novembre 2020, i coniugi RI 1 ed __________ RI 1 postulano nuovamente l’annullamento della multa. Ribadiscono che in data 2 novembre 2020 tutta la famiglia è stata costretta ad una quarantena per via della positività alla Covid-19 della moglie __________. Come già affermato in sede di reclamo, avevano poi riscontrato problemi nella compilazione elettronica, in quanto “non [gli] veniva rilasciata la ricevuta (molto probabilmente vi sarà anche traccia di questi invii)”. Avevano pertanto atteso la fine della quarantena per inoltrare la dichiarazione d’imposta.
D. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2020, l’UT si riconferma nella propria posizione. Sostiene che “il termine oltre il quale il contribuente è multabile, come comunicato nella diffida inoltrata ai contribuenti in data 16 ottobre 2020, è a 20 giorni dalla diffida stessa, poco importa se la dichiarazione sia giunta solo un giorno dopo la data presa come termine per l’emissione delle multe”. Ha inoltre sostenuto che, seppur bloccati causa Covid, i contribuenti (3 persone nel nucleo famigliare) avrebbero potuto contattare l’Ufficio di tassazione telefonicamente o tramite e-mail, “chiedendo qualche giorno di proroga vista la situazione, proroga che sarebbe stata sicuramente concessa e avrebbe evitato l’emissione della multa contestata”.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
2. 2.1.
Nel caso in disamina, ai ricorrenti è stata inflitta la multa per non aver consegnato all’autorità fiscale la dichiarazione per il periodo fiscale 2019, entro il termine già prorogato su loro domanda e dopo un richiamo e una diffida. Gli insorgenti giustificano l’inosservanza del termine con l’isolamento ordinato loro dall’autorità per motivi sanitari (Covid-19).
2.2.
Secondo l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:
- i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
- il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
- il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (cpv. 3).
Con Risoluzione governativa n. 1428 del 16 marzo 2020, alla cifra n. 7, in merito alle “Misure a sostegno dell’economia cantonale”, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha deciso di concedere una proroga d'ufficio, vale a dire senza preventiva richiesta da parte del contribuente, fino al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle dichiarazioni d'imposta IC/IFD per il periodo fiscale 2019.
2.3.
Ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 LIFD, i termini stabiliti dalla legge sono perentori.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (“motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT) e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.
Di analogo tenore l’art. 192 cpv. 1 LT.
Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Gli stessi motivi sono invocabili dal mandatario o dal rappresentante del contribuente qualora provi che il mandante abbia ignorato tali motivi e non abbia potuto rimediare agli atti omessi dal mandatario al fine di rispettare i termini (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 44 ad art. 124 LIFD, p. 1660).
2.4.
Come ricordato, i contribuenti hanno chiesto una proroga, dopo essere stati richiamati. Scaduto anche il termine prorogato, sono stati diffidati, in data 16 ottobre 2020, e gli è stato attribuito un ulteriore termine di venti giorni, con l’avvertimento che altrimenti gli sarebbe stata inflitta la multa per violazione degli obblighi di procedura. La diffida è datata 16 ottobre 2020, ma è stata notificata ai ricorrenti il 20 ottobre 2020 per posta A Plus. Il termine è pertanto scaduto lunedì 9 novembre 2020.
I ricorrenti ritengono che l’invio della dichiarazione solo il 12 novembre 2020 possa essere giustificato dalla decisione dell’autorità sanitaria di porli in quarantena dal 2 all’11 novembre 2020 (secondo certificato medico della dottoressa Maria Grazia Canepa del 3.11.2020 rilasciato a RI 1) o dal 4 al 13 novembre 2020 (secondo e-mail della Cellula Contact Tracing COVID 19 del 4.11.2020 inviata a RI 1).
Come ha rilevato l’autorità di tassazione, tuttavia, i contribuenti erano senz’altro in grado di chiedere una proroga del termine, che, nel momento in cui sono stati posti in quarantena, non era ancora scaduto. Essi hanno invece atteso la fine della quarantena, come riconoscono nel loro ricorso, pur essendo consapevoli che nel frattempo il termine era scaduto.
In altri termini, gli insorgenti chiedono la restituzione di un termine, che avrebbe potuto essere prorogato.
2.5.
2.5.1.
Le norme che disciplinano la restituzione dei termini in ambito di diritto fiscale invero non sono state modificate a seguito dell’adozione della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (RS 818.102). Questa normativa prevede, all’art. 7, che per garantire il funzionamento della giustizia e il rispetto delle garanzie procedurali costituzionali, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alle leggi federali di procedura civile e amministrativa con riguardo ad esempio alla sospensione, la proroga o la restituzione dei termini e scadenze stabiliti dalla legge o dalle autorità (lett. a).
2.5.2.
Nel Messaggio del 12.8.2020 (in FF 2020 5797, https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/5797.pdf) a pag. 5843 vengono indicati i provvedimenti giudiziari e procedurali.
In particolare s’indica:
La presente disposizione istituisce la base legale affinché, se ciò dovesse rivelarsi necessario sino al 30 settembre 2020 e oltre, i provvedimenti in vigore volti a far fronte all’epidemia di COVID-19 possano essere prorogati o se ne possano adottare altri (sostitutivi). Questo è necessario per assicurare il funzionamento della giustizia a medio termine (per esempio per garantire la gestione dei possibili picchi di pendenze) e rispettare le garanzie procedurali previste dalla Costituzione. L’emanazione di tali disposizioni d’ordinanza è nuovamente soggetta alla riserva generale di necessità e proporzionalità di cui all’articolo 1 capoverso 2 del presente disegno di legge
Per quanto riguarda l’oggetto dell’articolo 5, si tratta degli ambiti fondamentali per disciplinamenti derogatori o singoli provvedimenti nelle procedure civili e amministrative del diritto federale che erano o sono già oggetto degli attuali provvedimenti fondati sul diritto di necessità.
Motivo per il quale, non essendo state adottate disposizioni diverse, bisogna verificare se sono dati gli estremi per una restituzione dei termini secondo gli attuali art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD (cfr. anche Genini, Vademecum fiscale ai tempi del Coronavirus, in NF Edizione speciale Coronavirus, pag. 24).
2.6.
Come già ricordato, in sé la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
Anche ammettendo che la quarantena disposta dall’autorità abbia impedito ai ricorrenti di recarsi personalmente alla posta per inviare la dichiarazione, dal certificato medico prodotto non risulta che la malattia – perlomeno quella di RI 1, cui si riferisce il certificato – fosse tanto grave da impedir loro di affidare ad un conoscente o parente il compito di recarsi alla posta o perlomeno di contattare per telefono o per e-mail l’UT, al fine di ottenere un’ulteriore proroga che, come sottolineato nelle osservazioni del 26 novembre 2020, sarebbe stata sicuramente concessa e avrebbe evitato l’emissione della multa contesta.
3. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei contribuenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: