Incarto n.
80.2020.260

Lugano

9 agosto 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 29 ottobre 2020 contro la decisione del 30 settembre 2020 in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 (nato il 10.7.1995) è incorporato nel battaglione fanteria montagna 30/1 e dal 2.7.2016 riveste il grado di appuntato capo.

                                         Non avendo prestato alcun giorno di servizio nel corso del 2018, con decisione del 31.7.2020. RS 1 ha posto a suo carico la tassa di esenzione dall’obbligo militare, commisurata in fr. 825.75.

 

 

                                  B.   Con reclamo del 30.8.2020, RI 1 ha contestato la tassa in questione, argomentando di non avere mai chiesto di posticipare il servizio militare ma di non essere stato chiamato in servizio dall’esercito. Ha affermato di aver svolto la “formazione militare” nel 2016, di essere poi stato “obbligato all’avanzamento”, ma di essere poi stato “mandato a casa” con la promessa che avrebbe “finito il servizio con il [suo] attuale grado”. Nel corso del 2018 avrebbe “chiamato l’esercito per capire il motivo per il quale… non foss[e] stato chiamato né per il 2017 e nel 2018”, apprendendo che la causa era “un errore di chi gestisce l’amministrazione, il quale non [lo] aveva tolto dal servizio d’avanzamento”. Avrebbe allora inviato una raccomandata (3.9.2019), chiedendo di essere cancellato “da chi doveva avanzare”, e avrebbe poi ricevuto “prima l’annullamento dell’avanzamento e poi la tassa militare da pagare per il 2017”. La tassa per il 2017 sarebbe poi stata annullata, essendo il suo mancato servizio dovuto a “un errore dell’amministrazione militare”. Chiedeva pertanto l’annullamento anche della tassa per il 2018, essendo stato egli stesso a sollecitare una chiamata a svolgere i corsi di ripetizione.

 

 

                                  C.   Il RS 1 ha respinto il reclamo, con decisione del 30.9.2020, così motivata:

                                         Come si evince dal sistema di gestione dei giorni di servizio dell'esercito PISA lei ha iniziato la SR nel 2016, dopo aver svolto una parte di servizio d'avanzamento ha rimandato il servizio di promozione all'anno 2019.

                                         Visto che nel frattempo ha abbandonato la carriera di quadro, come previsto dalle direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni — Tassa d'esenzione dall'obbligo militare — i militi che negli anni durante i quali non hanno effettuato un corso di ripetizione in quanto risultavano «protetti» a seguito della carriera prevista, devono pagare le relative tasse ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della LTEO.

                                         Se, a torto, nel 2017 la tassa emessa è stata annullata, per il 2018 tenuto conto delle disposizioni legali in vigore la stessa va mantenuta ed il reclamo è quindi respinto.

                                         Va da sé che al momento in cui avrà effettuato i 25 giorni che ancora le mancano per completare il servizio obbligatorio, le tasse pagate saranno rimborsate.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di dover pagare la tassa d’esenzione per il 2018. Definisce errata la frase, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui egli stesso avrebbe “rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”, non avendo invece “richiesto nessun posticipo del [suo] servizio di promozione”. Al contrario, terminato il suo servizio militare nel 2016, il maggiore __________ gli avrebbe riferito che non avrebbe “prosegui[t]o il servizio d’avanzamento”, ma che avrebbe “continuato i [suoi] restanti giorni con il grado che avev[a] acquistato fino a quel momento”. L’insorgente sostiene che l’esercito stesso si sarebbe “dimenticato di toglier[lo] tra chi doveva fare avanzamento e dunque chiamar[lo] per gli anni a seguire (2017 e 2018) per cominciare i corsi RIP”. Si sarebbe poi fatto parte diligente egli stesso nel corso del 2018, chiedendo di poter iniziare i corsi di ripetizione. Chiede infine che l’esercito produca “copia di un documento che dimostri che [egli] h[a] chiesto di posticipare il servizio d’avanzamento”.

 

 

                                  E.   Né il RS 1 né l’PI 2hanno presentato osservazioni.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Giusta l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile.

                                         Chi invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661).

                                         La tassa d’esenzione dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 con numerosi riferimenti giurisprudenziali). 

 

                                         1.2.

                                         Conformemente all’art. 1 LTEO, i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. Detta tassa è in particolare dovuta dagli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile (art. 2 cpv. 1 LTEO), non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO, nella versione in vigore fino al 31.12.2018). Si considera che il servizio militare non è prestato quando, tra l'altro, l'obbligato al servizio non compie il servizio militare cui sono tenuti gli obbligati al servizio che hanno uguale incorporazione, grado, funzione ed età (art. 8 cpv. 1 LTEO, nella versione in vigore fino al 31.12.2018).

                                         L’obbligato al servizio non deve la tassa per un servizio che non ha potuto compiere per motivi militari, per misure di polizia contro le epidemie o per altri motivi non inerenti alla sua persona (art. 8 cpv. 2 LTEO, nella versione in vigore fino al 31.12.2018).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in esame, il ricorrente ha svolto la scuola reclute nel 2016. Non ha poi svolto alcun servizio militare negli anni 2017 e 2018. La ragione per cui non è stato chiamato a corsi di ripetizione è controversa. Secondo l’autorità di tassazione, avrebbe intrapreso la carriera di quadro dell’esercito. In particolare, avrebbe “svolto una parte di servizio d’avanzamento” e avrebbe in seguito “rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”, per poi abbandonare la carriera di quadro. L’insorgente contesta invece di aver rimandato il servizio di promozione al 2019 e sostiene di essere stato “mandato a casa” poco prima di ricevere il grado e che già a tale momento gli era stato “confermato che [lui] non avre[bbe] mai dovuto finire l’avanzamento ma che avre[bbe] finito il servizio con il [suo] attuale grado”. La sua mancata convocazione ai corsi di ripetizione del 2017 e nel 2018 dipenderebbe pertanto “da un errore di chi gestisce l’amministrazione”, che non lo avrebbe “tolto dal servizio d’avanzamento”.

 

                                         2.2.

                                         Per giustificare l’assoggettamento del ricorrente alla tassa d’esenzione per il 2018, il RS 1 ha fatto riferimento alle “direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni - Tassa d'esenzione dall'obbligo militare”, secondo cui “i militi che negli anni durante i quali non hanno effettuato un corso di ripetizione in quanto risultavano «protetti» a seguito della carriera prevista, devono pagare le relative tasse ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della LTEO” (cfr. decisione su reclamo).

                                         Agli atti sono reperibili unicamente due pagine, estratte da un documento in lingua francese, che consta di 36 pagine e del quale tuttavia non si conoscono né il titolo né la provenienza. Il capitolo in questione è il tredicesimo e si intitola “Pool d’instruction pour aspirants cadres, militaires abandonnant la carrière de cadre”. Nello stesso, si legge che i militari “qui ont reçu une proposition pour un perfectionnement” sarebbero esentati dalla tassa, pur non svolgendo i corsi di ripetizione, poiché non avrebbe senso obbligarli a sottoporsi a “des services d’instruction… non pas dans la fonction finale du militaire, mais dans un grade inférieur”. A partire dall’anno successivo a quello in cui “la fonction finale est définitivement prise”, il milite sarebbe nuovamente tenuto a sottoporsi annualmente ai corsi di ripetizione oppure a pagare la tassa d’esenzione (documento citato, pagina 27, n. 102). Della descritta “protezione” durante il servizio di promozione non dovrebbe tuttavia beneficiare, secondo il documento in questione, “le militaire qui, après avoir débuté une carrière de cadre, la termine avec un grade de la troupe”. I militari che, per qualunque ragione, abbandonano la carriera di quadri devono quindi “payer (rattraper) les taxes d’exemption pour les services obligatoires qu’ils n’ont pas accomplis” (documento citato, pagina 27, n. 104).

 

                                         2.3.

                                         Che il ricorrente non abbia svolto corsi di ripetizione nel corso del 2018 non è contestato. Non è tuttavia chiaro per quali ragioni ciò sia avvenuto. Il RS 1, nella decisione con cui ha respinto il reclamo, non ha preso posizione in merito all’affermazione del contribuente, secondo cui egli sarebbe stato congedato dalla scuola reclute senza impegnarsi a intraprendere una carriera di quadro. La motivazione si limita a ribadire che avrebbe svolto “una parte d’avanzamento” è rimandato il servizio di promozione all’anno 2019”.

                                         Agli atti non si trova tuttavia alcun documento che permetta di chiarire lo svolgimento dei fatti e, in particolare, se sia vero che l’insorgente avesse già rinunciato nel 2016 alla carriera di quadro. Se ciò fosse vero, l’autorità non spiega per quale ragione non lo abbia convocato per i corsi di ripetizione.

 

                                         2.4.

                                         D’altra parte, non è chiaro in quale misura il fatto che RI 1 avesse rinunciato alla carriera fin dal 2016 abbia ripercussioni sull’esito del ricorso.

                                         Come si evince dal documento prodotto dal RS 1, la prassi delle autorità di tassazione ammette che a determinate condizioni il milite non sia soggetto al pagamento della tassa d’esenzione, nonostante che non abbia svolto corsi di ripetizione. Si tratta, in particolare, del caso in cui il militare ha intrapreso la formazione per diventare quadro.

                                         In primo luogo, non è chiaro su quali basi legali sia fondata la prassi in questione.

                                         L’unico articolo di legge citato nella decisione impugnata è l’art. 3 cpv. 4 LTEO, secondo cui, per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio militare, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui hanno completato la scuola reclute, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto 25 anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare.

                                         L’articolo in questione è tuttavia entrato in vigore il 1.1.2019 (RU 2018 3269) e non è pertanto applicabile nel caso in esame, che concerne la tassa d’esenzione per l’anno 2018.

                                         D’altra parte, come anticipato, l’autorità di tassazione non ha prodotto le “direttive”, cui ha fatto riferimento nella decisione impugnata, ma si è limitata ad allegare agli atti copia di due pagine di un documento non pubblicato, che contiene dei riferimenti all’art. 3 cpv. 4 LTEO. Anche la prassi in questione si applica verosimilmente a partire dal 1.1.2019.

                                         Ne consegue che anche le argomentazioni giuridiche, contenute nella decisione con cui è stato respinto il reclamo, non sono esaurienti.

 

                                         2.5.

                                         Perché la Camera di diritto tributario possa pronunciarsi sul ricorso del contribuente, si richiede pertanto una decisione motivata in modo esaustivo e la produzione, da parte del RS 1, di tutti gli atti necessari per definire la fattispecie litigiosa.

 

 

                                   3.   La decisione impugnata è conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione del 30 settembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati al RS 1, perché adotti una nuova decisione motivata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: