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Incarti n. 80.2020.262 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 23 novembre 2020 contro la decisione del 4 novembre 2020 in materia di IC e IFD 2018. |
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Fatti |
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A. Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta, nonostante la diffida del 14 febbraio 2020 e la multa per violazione degli obblighi procedurali del 13 marzo 2020, con decisione del 22 luglio 2020 l’RS 1 gli ha notificato la tassazione d’ufficio, nella quale ha stabilito per apprezzamento il reddito imponibile in fr. 42'900.– (fr. 324'200.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IC e in fr 43'300.– (fr. 327'700.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IFD e la sostanza imponibile di fr. 196'000.– (fr. 1'309'000.– sostanza determinante per l’aliquota).
B. In data 17/19 agosto 2020 il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, contestava la tassazione d’ufficio, chiedendone la rettifica in base alla dichiarazione d’imposta 2018 allegata.
Con scritto del 10 settembre 2020, l’Ufficio di tassazione rivolgeva al reclamante una richiesta di documentazione, in quanto quella allegata alla dichiarazione era carente dal punto di vista formale e non erano adempiute le condizioni di ricevibilità del reclamo. In particolare, richiedeva l’indicazione del reddito immobiliare per la proprietà nel comune di __________ o la comprova della messa sul mercato per la locazione e/o vendita nel periodo fiscale in esame e la documentazione fiscale estera indicante i redditi e la sostanza posseduti all’estero dal contribuente e dal coniuge se coniugato. Specificava inoltre che la documentazione richiesta doveva essere trasmessa entro il 12 ottobre 2020 e rendeva attento il contribuente che in caso di inosservanza del termine il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile, non comprovando lo stesso la manifesta infondatezza della tassazione operata d’ufficio e in mancanza della ripresa della collaborazione con l’autorità fiscale.
La lettera in questione rimaneva inevasa.
C. Con decisione del 4 novembre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione prendeva atto che nel termine assegnato con scritto 10 settembre 2020 nulla era pervenuto da parte del contribuente e dichiarava irricevibile il reclamo 17/19 agosto 2020, non essendo stata comprovata la manifesta infondatezza della tassazione d’ufficio ed in mancanza della ripresa della collaborazione con l’autorità fiscale.
D. Con scritto del 23/24 novembre 2020, indirizzato all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario quale ricorso, RI 1 contesta nuovamente la tassazione d’ufficio. Allo stesso sono allegati la dichiarazione d’imposta norvegese e un contratto di mediazione del 16 dicembre 2015 per la vendita dell’appartamento.
Tramite scritto raccomandato del 21 dicembre 2020 la Camera di diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine di dieci giorni per confermare la volontà di interporre ricorso contro la decisione su reclamo e in tal caso per presentare un ricorso motivato.
In data 30/31 dicembre 2020 il contribuente ha chiesto lo stralcio del reddito di fr. 42'900.– e della sostanza di fr. 300’000.–. L’imposizione del valore locativo sarebbe esclusa per il fatto che l’immobile è in vendita. Inoltre, egli vivrebbe e lavorerebbe fuori dalla Svizzera e non avrebbe alcun reddito in Svizzera.
E. Nelle sue osservazioni del 27 gennaio 2021 l’Ufficio di tassazione attraverso le proprie osservazioni sostiene che la decisione di tassazione contestata è stata allestita d’ufficio a seguito della multa 13 marzo 2020 e che in sede di reclamo è stata presentata una dichiarazione d’imposta non sufficiente a dimostrarne la manifesta inesattezza, motivo per cui sono stati richiesti ulteriori documenti da presentare entro il 12 ottobre 2020. Alla richiesta di cui sopra non è stato dato alcun seguito pertanto il reclamo è stato dichiarato irricevibile con notifica del 4 novembre 2020. In ogni caso, rileva che quanto presentato con il ricorso non è sufficiente ad azzerare il valore locativo siccome nessuna prova è stata allegata in relazione al mancato utilizzo dell’appartamento. Stesso discorso può essere fatto valere in relazione ai valori determinanti per la definizione dell’aliquota, essendo la dichiarazione norvegese basata su un diritto fiscale differente.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Con la decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, per il fatto che non aveva comprovato la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio e, in particolar modo, non aveva dato seguito a una richiesta di documentazione, sottopostagli dalla stessa autorità.
Ne consegue che la Camera di diritto deve limitarsi a verificare la legittimità della decisione dell’autorità di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione contestata.
2. 2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3. 3.1.
Nel caso in disamina, nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio e notificata il 22 luglio 2020, l’UT aveva espressamente indicato come la stessa fosse censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato, che indicasse eventuali mezzi di prova.
Tuttavia il contribuente, con il suo reclamo, ha prodotto una dichiarazione d’imposta manifestamente incompleta, in quanto non conteneva alcuna menzione dei redditi imponibili, ma indicava unicamente le spese deducibili. Anche la documentazione allegata era palesemente carente, limitandosi a due estratti bancari, indirizzati alla __________ SA di __________ e relativi a un mutuo ipotecario e ai relativi interessi passivi, e a una scheda contabile della __________ SA di __________.
3.2.
Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Nella fattispecie, la dichiarazione presentata con il reclamo era evidentemente inidonea a giustificare il passaggio dalla tassazione d’ufficio a quella ordinaria. Prova ne sia che l’Ufficio di tassazione ha dovuto rivolgere al reclamante una nuova richiesta di collaborazione.
Nelle circostanze descritte, l’autorità di tassazione avrebbe semplicemente dovuto dichiarare irricevibile il reclamo, ritenuto che la motivazione dello stesso costituisce, come pure già ricordato, un requisito di validità dello stesso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4).
4. 4.1.
Tuttavia con scritto 10 settembre 2020 l’UT ha dato ancora modo al contribuente di adempiere ai suoi obblighi fiscali, richiedendo alcuni documenti. In calce a tale missiva, l’autorità indicava un termine scadente il 12 ottobre 2020 per la presentazione della documentazione e anche che: “In caso di inosservanza del presente invito, il reclamo sarà dichiarato irricevibile in assenza del rispetto delle condizioni procedurali di reclamo contro tassazione d’ufficio non essendo stata comprovata la manifesta infondatezza della operata tassazione e in mancanza della ripresa della collaborazione con l’autorità fiscale come da normativa sopra indicata”.
4.2.
In sé, l’Ufficio di tassazione non era tenuto ad attribuire un nuovo termine al contribuente per presentare documentazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Ora, il semplice fatto che l’autorità di tassazione, confrontata con un reclamo interposto contro una tassazione d’ufficio, intraprenda degli atti istruttori, non implica comunque in ogni caso che la tassazione d’ufficio debba essere sostituita con una tassazione ordinaria. Se infatti l’autorità di tassazione ritiene che il contribuente abbia presentato un reclamo conforme ai requisiti di validità previsti dalla legge, allora riprenderà le sue indagini e assumerà le prove offerte dal reclamante. Nel caso in cui queste indagini permettano di raccogliere prove che consentono all’autorità di stabilire gli elementi imponibili in modo ineccepibile, allora la tassazione d’ufficio sarà sostituita con una tassazione ordinaria. Se invece, anche al termine dell’istruttoria, la fattispecie rimane del tutto o in parte incerta, la tassazione d’ufficio è mantenuta e può esserne verificata unicamente la misura (cfr. Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 28, p. 312; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 50 ad art. 132 LIFD, p. 2276).
4.3.
In queste circostanze, la decisione impugnata con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo – che, come visto, avrebbe potuto dichiarare immediatamente irricevibile poiché viziato nella forma – si rileva legittima, non avendo lo stesso ottenuto risposta alla sua richiesta di collaborazione nonostante dal tracciamento dell’invio postale risulti che la missiva 10 settembre 2020 sia stata recapitata al ricorrente l’11 settembre 2020.
5. Di conseguenza, il ricorso è respinto. Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: