Incarti n.
80.2020.269

80.2020.270

Lugano

23 settembre 2021    

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 29 dicembre 2020 contro la decisione del 2 dicembre 2020 in materia di IC/IFD 2019

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   a.

                                         Nel corso del 2019, RI 1, di professione docente, era domiciliata a __________, dove viveva in un appartamento di 3.5 locali il cui canone di locazione ammontava a fr. 16'800.‑ (escluse le spese accessorie). Quale docente di contabilità ed economia aziendale, insegnava due giorni alla settimana presso il __________ di Lugano (__________) e un giorno alla settimana prestava consulenza in gestione aziendale per il Servizio interdipartimentale DECS-DFE __________, la cui sede era presso il __________ (__________). Era inoltre impegnata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento presso l’__________ (__________) di Lugano.

 

                                         b.

                                         Per quanto qui d’interesse, tramite il Modulo 4 “Spese professionali del/della contribuente” allegato alla Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, RI 1 faceva valere spese supplementari per doppia economia domestica in ragione di fr. 3'075.‑ (fr. 15.‑ x 205 giorni lavorativi) e “altre spese professionali” effettive in ragione di fr. 3'865.‑, composte da fr. 3'733.33 [fr. 16'800.‑ / (3.5 + 1)] quali spese per un locale dell’abitazione privata adibito esclusivamente ad ufficio; fr. 24.‑ per il posteggio scolastico; fr. 79.65 di materiale professionale e fr. 28.30 di libri.

 

 

                                  B.   Il 7 ottobre 2020, l’RS 1 (di seguito: RS 1) le notificava la decisione IC/IFD 2019. Rispetto a quanto dichiarato, l’Ufficio di tassazione ammetteva le spese per pasto principale fuori casa in ragione di fr. 1'538.‑, poiché

                                         “in qualità di docente la contribuente ha la possibilità di fruire della mensa del centro professionale dove lavora. Il costo per il consumo dei pasti presso la mensa è del tutto simile a quello praticato usualmente nelle mense aziendali. Si giustifica il dimezzamento della deduzione delle spese dei pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.

 

                                         Inoltre, l’autorità fiscale le concedeva unicamente il forfait delle spese professionali in ragione di fr. 2'500.‑ in quanto

                                         “affinché i costi per l’utilizzo di un ufficio privato presso il proprio domicilio possano essere considerati spese professionali ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, il contribuente vi deve svolgere regolarmente una parte sostanziale dell’attività professionale, poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un ufficio adeguato. Al contempo il contribuente deve disporre presso il proprio domicilio di uno spazio appositamente adibito a questo scopo. Nel caso in cui un locale venga utilizzato principalmente, ma non esclusivamente a fini professionali, la parte dei costi sostenuti per l’utilizzo deve essere ritenuta quale costo di mantenimento personale.

                                         L’uso esclusivo di un locale a fini professionali non è pertanto rilevabile, anche nel caso di docenti dal momento che corrisponde ai canoni abitativi odierni adibire un locale presso l’abitazione privata ad ufficio presso cui sono anche svolti quei compiti amministrativi inerenti le proprie questioni private, lo svago e l’intrattenimento, senza che lo stesso venga perciò utilizzato esclusivamente a scopi professionali.

                                         La deduzione delle spese di un locale a fini professionali presso la propria abitazione è pertanto da ammettere in misura drasticamente ridotta anche nel caso della contribuente.

                                         Si giustifica pertanto il riconoscimento della deduzione forfetaria per altre spese professionali, maggiore alle spese effettive che possono essere dedotte fra quelle fatte valere dalla contribuente”.

 

                                         Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 60'600.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota) che comportava un debito d’imposta di fr. 4'327.20. La sostanza imponibile era stata determinata in fr. 169'000.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota) per cui il dovuto d’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 64'200.‑ (determinante anche per l’aliquota) che comportava un dovuto d’imposta di fr. 849.50.

 

 

                                  C.   Contro questa decisione, la contribuente presentava tempestivo reclamo, facendo valere l’impossibilità di usufruire della mensa del __________ di Lugano e chiedendo che fosse “confermato il calcolo inserito nella dichiarazione d’imposta: CHF 3'075.00 (CHF 15.00*205 giorni)”.

                                         Inoltre, contestava la concessione della deduzione forfetaria di fr. 2'500.‑ per l’uso del locale a fini professionali anche perché l’autorità di tassazione non aveva mostrato “il calcolo seguito per determinare l’imposta da ascrivere all’utilizzo professionale del locale”. Spiegava che “la pigione annua (senza spese accessorie) ammonta[va] a CHF 16'800.00 per un appartamento di 3.5 locali. […] Il costo annuo medio per locale, secondo la modalità di calcolo applicata dall’autorità fiscale (comunicatami nella decisione di tassazione 2016 del 29 dicembre 2017), ammont[erebbe] a CHF [16'800 / (3.5 + 1)] = 3'733.33. Il costo medio annuo per locale determinato dal tassatore (CHF 2'500.00 al massimo) porterebbe ad avere un appartamento composto di 6.72 locali, dato ovviamente molto lontano dalla situazione effettiva”. Sottolineava che la scarsità dei “mezzi e gli inadeguati spazi messi a disposizione dal datore di lavoro risulta[va]no […] insufficienti per lo svolgimento dell’attività docente”, dovendo quindi necessariamente disporre di un locale presso la propria abitazione.

 

 

                                  D.   Il 2 dicembre 2020, l’RS 1RS 1 ammetteva parzialmente il reclamo. La deduzione per le spese del pasto principale consumato fuori casa era stata aumentata da fr. 1'538.‑ a fr. 2'528.‑ poiché “per i giorni di lavoro presso il __________ di Lugano, la contribuente [aveva] la possibilità di consumare giornalmente il pranzo presso la mensa scolastica […]. Per tali giorni di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supplementari per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.

                                         Per quanto attiene invece alle “altre spese professionali”, l’RS 1 ne modificava la dicitura, da forfetarie a effettive, ma l’importo stabilito in sede di prime cure pari a fr. 2'500.‑ non era stato corretto perché

                                         “nel caso della contribuente è fuori discussione che un locale sia utilizzato come ufficio nel quale svolge le attività collaterali all’insegnamento. Tuttavia l’attività professionale è svolta presso tale locale con un’intensità perlomeno ridotta, dal momento che giornalmente essa è svolta a scuola e presso gli altri uffici in cui la contribuente lavora. Il requisito di utilizzo regolare e sostanziale [per] l’attività professionale non sarebbe pertanto del tutto adempiuto […]. Il posizionamento di un secondo computer – portatile – in un altro locale dell’appartamento non è ad ogni buon conto utile a dimostrare l’esecuzione di tali attività private al di fuori del locale le cui spese la contribuente postula per intero in deduzione. L’uso esclusivo di un locale a fini professionali non è pertanto rilevabile, anche nel caso della contribuente. La relativa deduzione è ammessa per la porzione di 2/3, che equivale a 2'500.‑ franchi circa”.

 

                                         Inoltre, l’autorità di tassazione aggiungeva che

                                         “le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria non sono ammesse in deduzione dal momento che i tribunali di ricorso cantonali e federali hanno già escluso che simili costi possano essere fatti rientrare fra quelli deducibili a titolo di altre spese professionali di un docente siccome si tratta di oggetti d’uso comune, di cui tutte le persone si muniscono, indipendentemente dall’uso sul lavoro”.

 

 

                                  E.   Con il ricorso, presentato il 29 dicembre 2020, la ricorrente rivendica, “anche per i 73 giorni di lavoro presso il __________ di Lugano”, la deduzione giornaliera di “CHF 15.00 anziché CHF 7.50 come stabilito dal tassatore” in quanto la casella del punto G del certificato di salario 2019 non è stata vistata dal datore di lavoro.

                                         Inoltre, in via principale, l’insorgente postula il riconoscimento della “deduzione di CHF 3'733.33 per l’utilizzo di un locale a scopi professionali a cui aggiungere le altre spese sostenute [CHF 28.30 per i libri (scontrini Libreria il Segnalibro) + CHF 27.80 per materiale didattico (fattura Trend-24.ch)]” mentre, in via subordinata qualora “la Camera di diritto tributario […] dovesse riconoscere per il locale la deduzione nella porzione di 2/3 [CHF (3'733.33 / 3) * 2 = CHF 2'488.00] come indicato dal tassatore si chiede di considerare anche le altre spese professionali sostenute (vedi sopra) portando così la deduzione per le “Altre spese professionali effettive contribuente” a CHF 2'544.10”.

                                         A sostegno delle proprie richieste, l’insorgente allega al ricorso le copie del certificato di salario 2019 rilasciato dall’Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona il 05.02.2020; degli scontrini menzionati nel gravame; delle attestazioni rilasciate dal Direttore del __________ di Lugano il 20 ottobre 2020, dal Direttore del __________ di Lugano-Trevano rilasciata l’8 marzo 2019 e dalla Direttrice del __________ e dalla Responsabile del Servizio interdipartimentale DECS-DFE __________ rilasciata il 26.10.2020. Acclude inoltre alcune fotografie relative agli “Spazi a disposizione del corpo insegnante c/o il __________ di Lugano” e al “Locale c/o il domicilio utilizzato esclusivamente a scopo professionale”. Aggiunge anche un’attestazione che conferma l’iscrizione e la partecipazione ad un “Ciclo di studi con diploma per docenti di materie della maturità professionale – DMP 17-20 (abilitazione modulare di 1800 ore)” presso l’__________ (__________) di __________, rilasciata il 27 ottobre 2020.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Secondo l’art. 25 cpv. 1 LT, le spese professionali deducibili sono:

                                         a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 32 capoverso 1, lettera n);

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

 

                                         A norma dell’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

                                         a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi;

                                         b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art. 33 cpv. 1 lett. j;

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.

 

                                         1.2.

                                         Di principio, a titolo di spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, il contribuente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso reddito (art. 1 cpv. 1 Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993 [Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1]; art. 2 cpv. 1 Decreto esecutivo del 12.12.2018 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2019 [di seguito: DE 2019; RL 640.220]. Non possono essere dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente (spese private dette di rappresentanza) nonché per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT; art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 2 DE 2019).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel suo ricorso, l’insorgente solleva due censure, la prima relativa alla deduzione per spese supplementari per doppia economia domestica e la seconda inerente la deduzione di altre spese professionali.

 

                                         2.2.

                                         Per quanto attiene alle spese supplementari per doppia economia domestica, la ricorrente chiedeva che le fosse riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.‑ per i pasti principali consumati fuori casa durante 205 giorni lavorativi (fr. 15.‑ x 205 giorni). L’Ufficio di tassazione non ha messo in dubbio la necessità della contribuente di pranzare fuori casa durante la settimana lavorativa, tuttavia con la decisione impugnata ha ridotto tale deduzione a fr. 2'528.‑ perché “per i giorni di lavoro presso il __________ di Lugano, la contribuente [aveva] la possibilità di consumare giornalmente il pranzo presso la mensa scolastica, a un costo del tutto simile a quello praticato nelle comuni mense aziendali, alle tariffe che variano da 12.‑ franchi […] sino ai 15.‑ franchi per il menù del giorno completo […]. Per tali giorni di lavoro si giustifica la limitazione della deduzione delle spese supp[l]ementari per i pasti presi fuori casa a 7.50 franchi giornalieri”.

 

                                         2.3.

                                         A norma dell’art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulle spese professionali, nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa esclusivamente la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 (fissata dal Dipartimento federale delle finanze):

                                         a.   quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve; o

                                         b.   in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo.

                                         Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali).

                                         Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza sulle spese professionali).

 

                                         2.4.

                                         Per l’imposta cantonale, secondo il già citato Decreto esecutivo 2019 (DE 2019), sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quanto non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE 2019). Per quanto qui d’interesse, il capoverso 2 lettera a della medesima disposizione stabilisce che se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa sono deducibili fr. 15.‑ il giorno o fr. 3'200.‑ l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa.

                                         Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.‑ l’anno […]); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE 2019).

 

                                         2.5.

                                         Le spese per doppia economia domestica possono essere dedotte nel caso in cui il contribuente non può consumare il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve. Nei diversi cantoni si riscontrano prassi differenziate, che tengono conto anche di situazioni locali, per quanto concerne la distanza minima tra il luogo di lavoro ed il luogo di domicilio, la durata complessiva della trasferta per recarsi a casa a mangiare ed essere di ritorno al posto di lavoro e la disponibilità minima di tempo a disposizione per pranzare a casa (in alcuni cantoni differenziando addirittura a dipendenza del fatto che il pasto venga cucinato personalmente o meno). Ad esempio nel Canton Grigioni si può esigere che il contribuente rientri al domicilio per il pasto nel caso in cui la durata complessiva della trasferta (andata e ritorno), compreso il pranzo, non ecceda i 90 minuti, e purché possa sedere a tavola almeno 30 minuti. Nel Canton Berna è ragionevole pranzare a casa quando sono disponibili per il pasto almeno 30 minuti (60 se il contribuente deve anche cucinare) e purché la durata della trasferta (di andata e di ritorno) non ecceda la durata della permanenza a casa. Nel Canton Basilea Città il tempo necessario per poter consumare il pasto a casa (compresa la trasferta) non dev’essere superiore alle 2 ore (di cui almeno 45 minuti a casa). Nel Canton Argovia, una permanenza a casa per il pasto di 42 minuti non è sufficiente, pure nel caso in cui il pasto non debba venir preparato (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 23 ad art. 26 LIFD, p. 529; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 26 ad art. 26 LIFD, p. 798).

 

                                         2.6.

                                         Non risulta che il fisco ticinese abbia adottato una prassi, che, analogamente a quelle esistenti in altri cantoni, stabilisce una disponibilità minima di tempo per il rientro a domicilio a pranzo. In ogni caso, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto esecutivo cantonale e dall’Ordinanza federale, ma anche considerando i criteri in vigore in altri cantoni, si deve ammettere che, nel caso di specie ‑ abitando la ricorrente a __________ e lavorando a Lugano ‑ il tempo a disposizione per rientrare al domicilio con i mezzi pubblici e per consumare un pasto, anche preparato da altri, appare insufficiente. È pertanto giustificato, nella presente fattispecie, ammettere i costi legati alla doppia economia domestica.

 

                                         2.7.

                                         Ora, si tratta di verificare se la deduzione così come commisurata dall’RS 1 è corretta.

                                         Per motivare la propria decisione dopo reclamo, l’autorità di tassazione si è fondata sulle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IFD. Tali Istruzioni prevedono che, di principio, la deduzione forfettaria per le spese supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa è di 15 franchi per ogni pasto principale (di regola il pranzo) ossia di 3200 franchi l’anno se i pasti a mezzogiorno sono presi regolarmente fuori casa. Solo eccezionalmente, se il prezzo dei pasti principali è ridotto dal datore di lavoro mediante contributi in consegna di buoni o se il contribuente prende i pasti principali in una mensa, un ristorante aziendale o un ristorante del datore di lavoro, è ammessa solo la metà della deduzione (7.50 fr. il giorno, 1600 fr. l’anno; cfr. AFC, Istruzioni 2019 per la compilazione della dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, IFD, n. 10, p. 6, consultabili in: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare.html, nella versione valida per il periodo fiscale 2019). Per poter appurare se il datore di lavoro contribuisce ad una riduzione del prezzo del pasto principale oppure se i pasti possono essere consumati presso una mensa o un ristorante messi a disposizione dal datore di lavoro, è necessario riferirsi al certificato di salario. Infatti, tra le indicazioni necessarie menzionate nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il datore di lavoro deve apporre una crocetta alla lettera G (Pasti alla mensa/Buoni pasto) se il dipendente riceve buoni pasto (cfr. n. m. 18) oppure se il dipendente del servizio esterno o un collaboratore con compiti simili a quelli del servizio esterno riceve un’indennità per i costi (o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’annotazione anche quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità (cfr. https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html; v. anche Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Band 12, Muri b. Bern 2017, p. 34 s., p. 123 e p. 170).

 

                                         2.8.

                                         La casella G del certificato di salario rilasciato alla ricorrente dalla Sezione delle risorse umane, Ufficio stipendi e assicurazioni di Bellinzona in data 5 febbraio 2020 non è stata vistata. La ricorrente non beneficia dunque di alcun contributo da parte del datore di lavoro né per i pasti eventualmente consumati presso la mensa del __________ di Lugano né sotto forma di buoni pasto. Perché si possa ridurre della metà la deduzione per le spese supplementari cagionate dai pasti presi fuori casa, come ha fatto l’Ufficio di tassazione, la casella G del certificato di salario avrebbe dovuto essere crociata. Come visto, questa regola vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutti questa possibilità. Pertanto, non essendoci alcuna annotazione di questo genere sul certificato di salario, anche per i giorni lavorativi presso il __________ di Lugano, la ricorrente deve poter beneficiare della deduzione di fr. 15.‑ per ogni pasto principale consumato fuori casa. La deduzione di fr. 3'075.‑, da lei richiesta, deve essere concessa. Su questo punto, il ricorso è accolto.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Oltre alla deduzione summenzionata, la ricorrente postula il riconoscimento della deduzione effettiva per altre spese professionali, riferita in particolare ai costi sopportati per l’uso di un locale della propria abitazione a fini professionali, pari a fr. 3'733.‑, e per l’acquisto di due libri (intitolati “__________” e “__________”) ed alcuni strumenti di lavoro (“__________”), in ragione di complessivi fr. 56.10 (v. scontrini, all. 1). Di diverso avviso l’RS 1 che ha concesso una deduzione effettiva pari a fr. 2'500.‑, equivalente a circa i 2/3 del costo della stanza.

 

                                         3.2.

                                         Per l’imposta federale diretta, secondo l’art. 7 O sulle spese professionali, sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesanti. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

 

                                         3.3.

                                         In materia di imposta cantonale, sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE 2019).

                                         La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.‑ l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE 2019). La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (art. 7 cpv. 3 DE 2019).

 

                                         3.4.

                                         Secondo la Circolare AFC n. 26 relativa alle “Deduzioni delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente” del 22.09.1995, il contribuente che vuole far valere la deduzione delle spese effettivamente sostenute per l’uso di una camera privata per scopi professionali (spese per l’affitto, il riscaldamento, l’illuminazione e la pulizia), deve dimostrare di utilizzare a titolo principale e regolare un locale del proprio appartamento privato a scopi professionali. L’uso occasionale dell’appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n. 4, p. 3).

 

                                         3.5.

                                         Una recente sentenza del Tribunale federale ‑ ripresa dall’Ufficio di tassazione alfine di motivare la decisione qui impugnata ‑ ha stabilito che i costi per l’uso professionale di un locale privato possono essere considerati non spese per il mantenimento personale bensì altre spese professionali se il contribuente deve svolgere a casa una parte essenziale della propria attività professionale per il fatto che il datore di lavoro non mette a sua disposizione un locale di lavoro adeguato e a condizione che nella sua abitazione privata il contribuente disponga di un locale specifico che serve precipuamente a scopi professionali e non privati. Se un locale privato è usato principalmente, ma non esclusivamente, per scopi professionali, si deve riprendere quale spesa per il mantenimento personale la quota dei costi che si riferisce all’uso privato (sentenza TF 2C_1033/2017 del 31.05.2018 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                        Questa sentenza si riferisce ad un contribuente in “smart-working” al quale il datore di lavoro non metteva sempre a disposizione una postazione di lavoro presso l’azienda, ammettendo quindi che alcuni lavori del mansionario dovessero giocoforza essere svolti da un’altra parte (p. es. durante il tragitto casa-lavoro oppure in una sala conferenze o in altri locali dell’azienda) oppure presso l’abitazione privata del dipendente. Nel caso esaminato dal Tribunale federale ‑ assodata la necessità di dover disporre di un locale di lavoro presso l’abitazione privata (consid. 2.1) ‑ si trattava piuttosto di stabilire l’intensità (“Ausmass”) dell’uso di tale locale privato a scopi professionali per poi considerarne la quota di uso privato quali spese per il mantenimento non deducibili (“Wird ein Arbeitszimmer hauptsächlich, aber nicht ausschliesslich für berufliche Zwecke verwendet, so ist der für die private Nutzung anfallende Kostensanteil den Lebenshaltungskosten zuzurechnen”; consid. 3.1). Nel caso sottoposto al giudizio dell’Alta Corte, il contribuente, cui incombeva l’onere della prova, non era riuscito a dimostrare che il lavoro che svolgeva presso la sua abitazione ‑ condizionato dal ristretto numero di postazioni di lavoro dovuto al concetto di “smart-working” implementato dal suo datore di lavoro e non per sua comodità personale (“persönliche Bequemlichkeit”) – corrispondeva ad una parte essenziale (almeno il 40% del tempo di lavoro secondo la prassi del Canton BL; consid. 3.2.) della propria attività professionale (consid. 3.3).

 

                                         3.6.

                                         Diversamente dalla sentenza citata e sulla quale l’RS 1 ha fondato la sua argomentazione a sfavore della ricorrente concedendole una porzione di 2/3 della deduzione da lei richiesta (che “equivale a 2'500.‑ franchi circa”), la ricorrente non è parte di un “concetto di smart-working” ma è un’insegnante e gli istituti scolastici dove lavora le mettono a disposizione dei locali dove poter svolgere il proprio lavoro. La giurisprudenza presa ad esempio dall’autorità di tassazione per sostenere la propria tesi mal si attaglia dunque al caso in disamina.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Ora, si tratta di capire se la ricorrente può effettivamente beneficiare della deduzione postulata. L’RS 1 non sembra dubitare della necessità per la ricorrente di disporre di un locale nella propria abitazione alfine di esercitarvi parte dell’attività di insegnante. A torto.

 

                                         4.2.

                                         Come visto, sono due le condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza per poter beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e art. 25 cpv. 1 lett. c LT per l’uso di una camera privata a scopi professionali: il contribuente deve svolgere regolarmente una parte essenziale della propria attività professionale a casa perché il datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale adatto e deve disporre nella propria abitazione privata di un locale che serve principalmente a scopi professionali (v. p. es. sentenza TF 2C_1033/2017 del 31.5.2018 consid. 3 = StE 2018 DBG/ZH B 22.3 Nr. 122 e relative citazioni).

                                         Nel caso di un docente impiegato all’80% che, come i colleghi, beneficiava dell’autorizzazione del Dipartimento competente ad esercitare la sua professione al di fuori delle ore d’insegnamento o di altre attività particolari presso la propria abitazione, il Tribunale federale ha deciso che la deduzione per l’uso di una stanza privata a scopi professionali non potesse essere comunque ammessa poiché l’infrastruttura messa a disposizione dalla scuola era stata considerata sufficiente. Nel caso esaminato dall’Alta Corte, poter disporre di grande libertà e flessibilità nell’organizzazione del proprio lavoro a domicilio comportava di riflesso, anche per ragioni di risparmio di denaro pubblico, una diminuzione del confort delle strutture offerte dall’istituto scolastico. Tuttavia, ciò non significava che il contribuente ‑ che condivideva 44 postazioni di lavoro e 14 computer fissi con 80 colleghi di cui la maggior parte impiegati a tempo parziale e a domicilio ‑ fosse impossibilitato ad effettuare il proprio lavoro presso l’istituto scolastico e con gli strumenti che questo gli forniva (sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014 consid. 5.6.2). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che il contribuente che per ragioni di comodità personale preferisce svolgere i propri compiti professionali a casa piuttosto che nel locale messogli a disposizione dal suo datore di lavoro, non ha alcun diritto alla deduzione dei costi sostenuti per una camera di lavoro privata. La prassi è molto restrittiva: per poter ammettere una tale deduzione, l’esercizio delle proprie mansioni nel luogo di lavoro non deve essere possibile o almeno non può essere ragionevolmente preteso. A titolo di esempio, il Tribunale federale ha sostenuto che la deduzione potrebbe essere ammessa quando l’istituto scolastico è dotato di una sola aula utilizzata dall’insieme del corpo insegnante ed è adibita sia alla preparazione dei corsi sia a locale pausa (v. esempio citato in: sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014, consid. 5.5.1 e relativi riferimenti).

 

                                         4.3.

                                         Tornando al caso in disamina, si pone la questione a sapere se gli istituti scolastici dove lavorava la ricorrente durante il periodo fiscale litigioso le offrivano delle infrastrutture sufficienti ed adeguate per poter svolgere la propria attività d’insegnante.

 

                                         4.3.1.

                                         Dalla documentazione versata agli atti ed in particolare dalla Dichiarazione rilasciata dal Direttore del __________ di Lugano il 20 ottobre 2020 – tra l’altro successiva al periodo fiscale litigioso ‑ si evince che l’insorgente poteva accedere allo stabile scolastico “dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 19:00”, verosimilmente durante tutto l’anno civile, quindi anche oltre il periodo scolastico. Inoltre, i docenti disponevano di due aule loro riservate, l’una dotata di “un tavolo con sedie e due fotocopiatrici”, l’altra “equipaggiata con 8 computer e una fotocopiatrice, […] impiegata dai docenti per svolgere parte delle diverse attività previste dalla mansione”. Sempre secondo questa Dichiarazione, nel 2019 i docenti del __________ assommavano a 70 unità, senza che fosse specificato se tra queste vi fossero anche degli impieghi a tempo parziale. Verosimilmente sì, considerata anche la percentuale lavorativa della stessa ricorrente per il __________ (2 giorni alla settimana).

                                         Per quanto riguarda invece le altre due attestazioni, rilasciate entrambe dal __________ di Lugano-Trevano (__________), da una parte, il Direttore dell’istituto attestava genericamente che “il docente non dispone, presso il nostro centro, di spazi adeguati per lo svolgimento dei lavori di preparazione delle lezioni” (v. attestazione __________ datata 8.03.2019), senza però specificare cosa intendesse per “spazi adeguati”; dall’altra, il documento fornito dal Servizio interdipartimentale __________, la cui sede è presso il __________, non si esprime in merito agli spazi lavorativi riservati ai docenti.

 

                                         4.3.2.

                                         Le prime due attestazioni appaiono del tutto funzionali alle esigenze espresse dalla ricorrente e richiamano alla mente la sentenza del Tribunale federale appena citata dove, giudicando sufficiente l’infrastruttura a disposizione dell’insegnante, l’Alta Corte aveva di fatto negato la deduzione dei costi per il locale privato utilizzato a scopi professionali (v. supra, consid. 4.2).

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel suo ricorso (“privo di spazi debitamente arredati e di mezzi adeguati, contraddistinto inoltre da un limitato accesso agli stabili”; v. ricorso, p. 3), presso il __________ all’insorgente è data la possibilità di svolgere le “diverse attività previste dalla mansione”, avendo a disposizione due aule riservate al corpo docente (70 unità) accessibili dalle 7 del mattino alle 19 durante tutta la settimana lavorativa e dotate di computer fissi e fotocopiatrici. Con un tasso di occupazione del 40%, appare quindi che sia l’accesso alle suddette aule sia la loro dotazione tecnica possano considerarsi sufficienti ed adeguati. La ricorrente aggiunge inoltre che la sua è “[u]n’attività “particolare”, libera, che non può essere, per sua natura e contenuto, rinchiusa nei giorni e orari prestabiliti tipici di un’attività dipendente” (v. ricorso, p. 3). A tal proposito, si ricorda che il Tribunale federale ha considerato temerarie le argomentazioni del docente occupato all’80% che sosteneva insufficienti gli orari d’apertura della scuola (lu-gio 7-19, ve 7-18) per poter svolgere il proprio lavoro (sentenza TF 2C_71/2014 del 15.09.2014 consid. 5.6.3.).

                                         Per l’attività d’insegnamento presso il __________, invece, la documentazione esibita è fin troppo generica e finalizzata allo scopo ricercato dalla ricorrente per poter essere ammessa (art. 115 LIFD; art. 188 LT; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 15, n. 29 s., p. 191 s.).

 

                                         4.4.

                                         Tutto ciò avvalora e rafforza la conclusione secondo cui la ricorrente, nonostante il datore di lavoro (ed in particolare il __________) gliene dia la possibilità, svolge parte della sua attività professionale presso l’abitazione privata per una scelta dettata dalla comodità personale. Poiché già la prima condizione che dà diritto alla deduzione ai sensi degli articoli 26 cpv. 1 lett. c LIFD e 25 cpv. 1 lett. c LT non è data, la seconda condizione cumulativa per cui il locale privato deve essere utilizzato principalmente a scopi professionali non necessita di essere qui approfondita. In ogni caso, l’uso occasionale dell’appartamento privato a scopi professionali non provoca spese supplementari e non dà quindi diritto ad alcuna deduzione (Circ. AFC n. 26 del 22.09.1995, n. 4, p. 3). Di conseguenza, l’operato dell’RS 1 non può essere tutelato. La deduzione dei costi legati all’uso di una camera privata per scopi professionali fatta valere dalla ricorrente non deve essere concessa.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Infine, la ricorrente chiedeva che fossero considerate anche le spese per i libri (fr. 28.30) e il materiale didattico (fr. 27.80), di cui allegava gli scontrini di cassa.

 

                                         5.2.

                                         Giusta gli articoli 26 cpv. 2 LIFD e 25 cpv. 2 LT, per le altre spese professionali secondo il capoverso 1 lett. c sono stabilite deduzioni complessive; il contribuente può giustificare spese più elevate. A norma degli articoli 7 cpv. 1 O sulle spese professionali e 7 cpv. 1 e 2 DE 2019, il contribuente può rivendicare la deduzione forfettaria prevista dall’art. 3 O sulle spese professionali risp. dall’art. 7 cpv. 2 DE 2019. Per il periodo fiscale litigioso, tale deduzione forfettaria corrispondeva per l’IFD al 3% del salario netto, da un minimo di fr. 2'000.‑ ad un massimo di fr. 4'000.‑ annui (v. art. 3 O sulle spese professionali e relativa Appendice) mentre per l’IC a fr. 2'500.‑ all’anno (art. 7 cpv. 2 DE 2019).

 

                                         5.3.

                                         Nella fattispecie ‑ quand’anche i libri e gli strumenti acquistati dall’insorgente ricadessero tra le spese professionali necessarie ‑ deve essere riconosciuto l’importo della deduzione complessiva prevista rispettivamente dalla LIFD e dalla LT. Su questo punto – diversamente dalla motivazione utilizzata dall’autorità di tassazione ‑ la commisurazione della deduzione per altre spese professionali è corretta: il ricorso deve pertanto essere respinto.

 

 

                                   6.   Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Per quanto attiene alla deduzione per spese supplementari per doppia economia domestica, il ricorso è accolto e alla ricorrente è riconosciuta la deduzione di fr. 3'075.‑, come da lei postulato.

                                         Per quanto concerne la deduzione per altre spese professionali, il ricorso è respinto ed alla ricorrente è riconosciuta la deduzione complessiva prevista dalla LIFD e dalla LT.

                                         Poiché il ricorso è parzialmente ammesso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono accollate alla ricorrente in ragione di metà.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la deduzione per spese supplementari per doppia economica domestica è riconosciuta in ragione di fr. 3'075.‑ sia per l’IC sia per l’IFD. Per quanto attiene alla deduzione per altre spese professionali è ammessa la deduzione forfettaria così come prevista dalla LT e dalla LIFD.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’200.–

                                         sono a carico della ricorrente in ragione di metà (600 franchi).

 

                                   3.   Contro il pres                Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: