Incarti n.
80.2020.57

80.2020.58

Lugano

19 aprile 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Sabrina Piemontesi-Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso dell’8 aprile 2020 contro le decisioni del 2 maggio 2019 in materia di IC e IFD 2014 e 2015.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 (__________), cittadino svizzero, nei periodi fiscali 2014 e 2015 era attivo presso __________l (società da lui interamente detenuta).

 

 

                                  B.   a.  

                                         Il contribuente era stato diffidato, il 18.5.2016, a presentare la dichiarazione fiscale 2014. Nonostante la diffida, la dichiarazione fiscale non era stata trasmessa, motivo per il quale gli era stata inflitta una multa disciplinare di fr. 150.-, inviata tramite posta APlus, il 16.6.2016. RI 1 veniva nuovamente invitato a trasmettere quanto richiesto entro 20 giorni e al contempo avvertito che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe potuto procedere con la tassazione d’ufficio secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.

 

                                         b.

                                         Il contribuente era stato diffidato, il 17.6.2017, a presentare la dichiarazione fiscale 2015. Nonostante la diffida, la dichiarazione fiscale non era stata trasmessa, motivo per il quale gli era stata inflitta una multa disciplinare di fr. 150.-., inviata tramite posta APlus, il 18.7.2017.

 

 

                                  C.   a.

                                         Con decisione di tassazione d’ufficio del 28.2.2018 l’UT stabiliva, per l’IC 2014, il reddito imponibile in fr. 72'300.- e la sostanza in fr. 17'000.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 75'900.-. In particolare veniva stabilito in fr. 80'000.- il reddito da attività dipendente, i titoli e capitali in fr. 554'500.-, la sostanza immobiliare in fr. 763'397.- e i debiti privati in fr. 1'300'000.-. A motivazione della decisione veniva indicato quanto segue:

                                         “Richiamata la diffida del 18.5.2016, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio.

                                         La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.. Vi rendiamo attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile”.           

 

                                         b.

                                         Con decisione di tassazione d’ufficio del 28.2.2018 l’UT stabiliva, per l’IC 2015, il reddito imponibile in fr. 72'300.- e la sostanza in fr. 624'000.-. Per l’IFD il reddito veniva accertato in fr. 75'900.-. In particolare veniva stabilito in fr. 80'000.- il reddito da attività dipendente, i titoli e capitali in fr. 1'161'000.-, la sostanza immobiliare in fr. 763'397.- e i debiti privati in fr. 1'300'000.-.

                                         La motivazione della tassazione d’ufficio era la medesima di quella del precedente periodo fiscale.

 

 

                                  D.   Al reclamo del 28/29.3.2018, RI 1 allegava le dichiarazioni fiscali 2014 e 2015. Chiedeva inoltre di essere convocato per “definire eventuali punti mancanti”.

                                  E.   Con scritto del 19.12.2018 l’UT di Bellinzona si rivolgeva al contribuente, indicando come i documenti e le informazioni relativi alle dichiarazioni fiscali 2014 e 2015 risultassero insufficienti. In particolare l’autorità fiscale specificava:

                                         “(…). Gli interessi del credito verso la società __________ sono imponibili vista la loro capitalizzazione (il saldo al 31.12.2015 è di fr. 123'548.-) per 23'548.- franchi in tutto. Con le tassazioni 2013 il credito e gli interessi non sono stati dichiarati. Dal riesame della sua partita fiscale non si capisce come abbia potuto effettuare un simile finanziamento, vista la mancanza di disponibilità finanziaria che emerge dai dati dichiarati per l’anno fiscale 2013. Sono inoltre imponibili i vantaggi goduti in ambito aziendale, in particolare quelli afferenti i veicoli societari Mercedes – Benz. In applicazione della vigente prassi giurisprudenziale, gli interessi dei debiti assunti per il finanziamento degli investimenti di costruzione di un immobile sono parificati essi stessi a oneri di investimento. Per tale ragione non sono deducibili dal reddito. È irrilevante la forma del debito, sia esso un debito ipotecario o un credito di costruzione. Gli interessi assunti per il finanziamento degli investimenti di costruzione a __________ non sono pertanto da dedurre. È imponibile il valore locativo dell’abitazione di __________ di cui al mappale 3689. Non trattandosi della sua abitazione primaria (il suo domicilio è a __________ in via G. __________), la riduzione del 30% valida per l’abitazione primaria non è da ammettere. Il valore locativo annuo è da calcolare in 23'700.- franchi. Rileviamo che il salario percepito dalla Catai Sagl è di soli 42'000.- franchi lordi. Non ne percepisce dalla __________. Tuttavia negli anni 2014 e 2015 ha ottenuto crediti per oltre 150'000.- franchi (__________) e quasi 50'000.- franchi (__________). Il giudizio è che si tratti di crediti simulati. I crediti ottenuti sarebbero da imporre quali prestazioni in suo favore, dal momento che – visti i problemi di liquidità risultanti dai dati presentati – la loro restituzione sarebbe perlomeno difficoltosa e non essendo noto al momento un piano per il loro ammortamento”.               

                                         L’UT, chiedeva al contribuente di inviare, entro il 30.1.2019, oltre alle osservazioni alla presa di posizione dell’UT, i seguenti documenti giustificativi:

·       Prova bancaria a dimostrazione della provenienza del capitale di 100'000.- franchi, prestato alla società __________ nel 2013;

·       in relazione a tale credito i moduli “rendiconti di costruzione” debitamente compilati per gli immobili in costruzione a __________;

·       la documentazione contabile a dimostrazione delle posizioni debitorie nei confronti delle società e dei relativi interessi passivi, fatti valere in deduzione;

·       La documentazione bancaria a dimostrazione degli accrediti in suo favore di tali capitali e la prova bancaria a dimostrazione del loro impiego;

·       L’estratto dettagliato 1.1.2014-31.12.2015 del conto bancario o postale su cui sono accreditati i suoi stipendi e con cui effettua il pagamento delle spese correnti;

·       Gli attestati fiscali delle assicurazioni malattia 2014 e 2015 riportanti i premi di cassa malati;

·       Copia dei contratti d’acquisto dei veicoli societari Mercedes – Benz.

                                         Il contribuente veniva inoltre avvertito che, nel caso in cui non avesse dato seguito alla richiesta di documentazione, si sarebbe proceduto con le penalità previste agli art. 257 LT e 174 LIFD nonché alla tassazione d’ufficio in base agli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD.

 

 

                                  F.   Con due decisioni del 13 marzo 2019, l’Ufficio di tassazione inviava al contribuente, presso l’indirizzo “__________”, le decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2014 e 2015

                                         Per quanto concerne il periodo fiscale 2014, il reddito imponibile era stabilito in fr. 141'900.- per l’IC e in fr. 145'900.- per l’IFD, mentre la sostanza imponibile ammontava a fr. 22'000.-.

                                         Per il periodo fiscale 2015, il reddito imponibile ammontava a fr. 85'300.- per l’IC e a fr. 89'300.- per l’IFD, mentre la sostanza imponibile era stabilita in fr. 0.-.

                                         Gli invii in questione venivano ritornati al mittente il 18.3.2019 con l’indicazione “Retour al mittente – traslocato”.

                                         Il 2 maggio 2019 le decisioni venivano reintimate a __________ al nuovo indirizzo di __________.

 

 

                                  G.   Con scritto del 18.1.2020 (inviato per raccomandata il 20.1.2020), RI 1 si rivolgeva all’UT indicando di aver avuto, l’anno precedente, diversi problemi di salute, che gli avevano procurato degli “impedimenti”. Sosteneva “(…) Solo da poco sono per caso venuto a sapere delle tassazioni definitive in oggetto alle quali avevo interposto reclamo. Durante il mese di Dicembre 2019, anche se in convalescenza, ho richiesto copia delle decisioni emesse nelle quali ritengo che vi siano degli errori (…)”.

                                         Con risposta, inviata tramite posta APlus il 21.1.2020, l’autorità fiscale indicava che le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2014 e 2015 erano state stabilite secondo le motivazioni esposte e che pure i rimedi giuridici erano indicati. La procedura di tassazione per gli anni 2014 e 2015 era pertanto conclusa.

 

 

                                  H.   Con scritto 2/3.4.2020 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, si è nuovamente rivolto all’autorità fiscale.

                                         Il ricorrente avrebbe appreso dell’esistenza delle decisioni di tassazione su reclamo 2014 e 2015 unicamente nel mese di dicembre 2019, quando aveva richiesto copia delle stesse, come documentato dall’estratto della carta di credito relativa al pagamento di fr. 30.-, effettuato il 18.12.2019 per ricevere la copia delle decisioni. A suo avviso, “all’origine del mancato tempestivo recapito delle decisioni di tassazione dopo reclamo” vi sarebbe stato un errore di indirizzo, essendosi l’insorgente trasferito da __________.

                                         Una volta ricevute le decisioni di tassazione riportanti la data del 2.5.2019, con lettera del 18.1.2020 egli avrebbe informato l’UT dell’impedimento occorsogli nonché del suo disaccordo con le decisioni in questione. Lo scritto di risposta dell’autorità di tassazione del 21.1.2020, senza indicazione di eventuali rimedi giuridici, sarebbe stato del tutto errato. L’UT avrebbe dovuto infatti considerare lo scritto del contribuente del 18.1.2020 alla stregua di un’istanza di restituzione per intero del termine di ricorso, oppure di un ricorso, da sottoporre alla Camera di diritto tributario. Infatti, “le circostanze personali del ricorrente, non rappresentato e che aveva espressamente addotto motivi di salute nonché il contenuto del suo scritto 18.01.2020 che esprimeva chiaramente la volontà di opporsi alle decisioni in questione, imponevano di procedere come previsto dall’art. 192 cpv. 4 LT e l’art. 133 LIFD”. Dai certificati medici, allegati alla lettera, risultava che il contribuente era stato inabile al lavoro nella misura del 100%, a partire dal mese di marzo del 2019 e sino al 23.3.2020, a causa di severi disturbi di salute che gli precludevano l’uso della vista (lettura), che comportavano stanchezza e una carente concentrazione, tali da non consentirgli l’organizzazione dei compiti amministrativi. RI 1 era tornato abile in misura del 20% dal 23.3.2020. Per scrupolo di patrocinio l’avv. __________ trasmetteva alla Camera di diritto tributario una separata istanza di restituzione del termine di ricorso.

 

 

                                    I.   Con istanza dell’8/9.4.2020 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, chiede la restituzione del termine di 30 giorni per presentare ricorso contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015.

                                         In merito alla tempestività, rileva di aver inoltrato l’istanza in un breve termine dalla cessazione della malattia. Ad ogni modo, il termine per presentare l’istanza di restituzione per intero sarebbe stato sospeso per effetto dell’Ordinanza del Consiglio federale COVID – 19, entrata in vigore il 20.3.2020, ovvero prima della cessazione, il 23.3.2020, del periodo di incapacità totale per malattia che affliggeva il contribuente dal mese di marzo 2019.

                                         L’insorgente ribadisce che, a causa di un errore di indirizzo nella notifica delle decisioni di tassazioni, unicamente nel mese di dicembre del 2019 avrebbe appreso dell’esistenza delle decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2014 e 2015. Proprio per chiarire la svista dell’indirizzo, chiede di poter estrapolare i dati dai registri (scritti o elettronici) dell’UT per poter verificare i termini dell’intimazione. Le decisioni gli sarebbero quindi pervenute solo dopo il 20.12.2019. Con lettera del 18.1.2020, avrebbe informato l’UT della ricezione delle decisioni e, evocando ragioni di salute per non aver potuto intervenire prima, avrebbe chiesto un incontro chiarificatore. Il contribuente contesta la risposta dell’UT del 21.1.2020, che avrebbe dovuto considerare la sua richiesta alla stregua di una restituzione per intero del termine di ricorso o un ricorso e trasmetterla alla Camera di diritto tributario giusta gli art. 192 cpv. 4 LT e 133 cpv. 2 LIFD.

 

 

                                  L.   Con osservazioni 14/15.5.2020, l’UT ricorda di aver inviato le decisioni, il 28.2.2019, al recapito di __________. Ritornate al mittente il 18.3.2019 con l’indicazione “Traslocato – retour al mittente”, le ha nuovamente intimate, il 2.5.2019, al domicilio del contribuente, a __________. L’autorità di tassazione rileva inoltre che “il 31 maggio 2019 l’Ufficio esazione e condoni gli ha inviato la richiesta di pagamento dei conguagli cantonali e federale. Il 31 agosto 2019 gli ha inviato il richiamo di pagamento, il 31 ottobre 2019 la diffida di pagamento, il 14 febbraio 2020 gli ha intimato un precetto esecutivo”.

                                         Secondo l’autorità fiscale, potendo scrivere (e leggere) la propria lettera del 18 gennaio 2020, come del resto potendo già il 20 dicembre 2019 fare tutto il necessario per chiedere ed ottenere copia delle decisioni di tassazione dopo reclamo del 2.5.2019, il contribuente avrebbe potuto delegare a terzi il compito di rappresentarlo nelle proprie faccende fiscali e, ricevuta la comunicazione del 21.1.2020 (ricevuta il giorno seguente) avrebbe dovuto presentare ricorso alla Camera di diritto tributario. Motivo per il quale l’UT chiede di dichiarare irricevibile il ricorso per tardività “(…) non potendo giudicare i problemi di salute del contribuente a tal punto gravi da rendere impossibile la stesura tempestiva di un ricorso o la delega di questo compito a un suo rappresentante”. Secondo l’autorità fiscale, visto il recapito delle decisioni di tassazione, nonché tutti gli atti volti all’incasso delle imposte, il termine per presentare di ricorso era ampiamente scaduto.

                                         L’UT conclude indicando che, ad ogni buon conto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile, dal momento che vengono contestate delle decisioni di tassazione d’ufficio senza comprovarne la manifesta inesattezza.

 

 

                                  M.   Con replica del 19/20.5.2020, l’avv. RA 1 precisa che la lettera del 18.1.2020 del contribuente andava considerata alla stregua di un’istanza di restituzione per intero e trasmessa senza indugio alla Camera di diritto tributario.

                                  N.   Il 5.3.2021 si è svolta a __________ un’udienza in presenza del contribuente, del suo rappresentante e dell’UT. In tale sede RI 1 ha precisato di essere diabetico da oltre 20 anni e di avere subito un aggravamento nel 2019. Ha affermato di non aver ricevuto le decisioni su reclamo, ma di esserne venuto a conoscenza soltanto nel momento in cui il Comune di __________ gli ha inviato le bollette per il pagamento dei conguagli d’imposta. A questo momento si è rivolto all’UT per ricevere copia delle decisioni. Nel merito delle decisioni, il contribuente ritiene ingiustificata l’imposizione quale reddito di quelli che l’UT ha considerato mutui simulati. Per sua parte l’autorità fiscale ha ritenuto che le decisioni contestate siano passate in giudicato, in quanto, nonostante il ricorrente sapesse che le decisioni gli erano state notificate, ha atteso alla fine del 2019 per farsi vivo. L’autorità fiscale ha aggiunto che: “D’altra parte il ricorrente non ha mai presentato una dichiarazione d’imposta dal 2010 con la sola eccezione del periodo fiscale 2011 ed è sempre stato sottoposto a tassazioni d’ufficio sempre con l’eccezione del 2011”.

 

 

Diritto

 

 

1.    1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare prelimi-narmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficien-temente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il re-clamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contra-rio, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie il ricorrente contesta di aver ricevuto le decisioni su reclamo per i periodi fiscali 2014 e 2015. Indica tuttavia di essere venuto a conoscenza dell’intimazione delle stesse unicamente “(…) nel momento in cui il Comune di __________ gli ha inviato delle bollette per il pagamento dei conguagli di imposta”.

 

 

 

2.    2.1.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

 

                                         2.2.

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/ Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Lugano 2017, n. 12 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

                                         2.4.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

                                         2.5.

                                         La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

                                         Ad ogni modo il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3.3.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Dagli atti dell’Ufficio di tassazione risulta che l’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona ha trasmesso per raccomandata la diffida di pagamento del conguaglio IC 2014 il 26.9.2019. La raccomandata inviata all’indirizzo di __________ del ricorrente non è tuttavia stata ritirata dal destinatario. Di norma l’invio raccomandato non ritirato, viene poi spedito per conoscenza al contribuente tramite posta semplice.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella bucalettere o nella casella postale, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso, se le parti devono aspettarsi con un certo grado di probabilità che una decisione gli sia indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

                                         Ora, il termine di 30 giorni per presentare ricorso dovrebbe essere calcolato a partire dalla notifica della diffida di pagamento – inviata per raccomandata - relativa alle imposte cantonali. RI 1 era stato avvisato del ritiro già il 30.9.2019, ma tuttavia non aveva dato seguito allo stesso. In virtù della presunzione dell’avvenuta notificazione della diffida, al più tardi ai primi giorni di ottobre del 2019, il ricorrente doveva aver appreso che la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2014 gli era stata notificata. Il principio della buona fede gli imponeva di impugnare la decisione in quel momento e non di indugiare fino al 20 gennaio 2020.

                                         Ne discende che lo scritto del 18.1.2020 non rispetta manifestamente il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso.

 

                                         3.2.

                                         Anche l’Ufficio contribuzioni e esazione della Città di __________ ha inviato al ricorrente diversi atti legati all’incasso delle imposte litigiose. In particolare, in data 25.6.2019 gli ha notificato i conguagli d’imposta per l’ICom 2014 e 2015. Il 24.9.2019 è stato inviato il primo richiamo e il 26.11.2019 sono state spedite a RI 1, all’indirizzo di __________ a __________ due diffide di pagamento relative al conguaglio delle imposte rimaste insolute per i periodi fiscali 2014 e 2015.

                                         Nel corso dell’udienza del 5 marzo 2021 l’insorgente ha riconosciuto di aver appreso che gli erano state notificate le decisioni su reclamo nel momento in cui il Comune di Bellinzona gli ha inviato le bollette per il pagamento dei conguagli d’imposta.

                                         Volendo anche partire dall’ipotesi più favorevole al contribuente, e ritenere che il termine di 30 giorni per presentare ricorso si debba calcolare a partire dalla ricezione delle diffide di pagamento del conguaglio delle imposte comunali, intimategli a fine novembre 2019 dal Comune di Bellinzona, il ricorrente avrebbe dovuto farsi parte diligente e presentare ricorso alla Camera di diritto tributario al massimo entro la fine del mese di dicembre del 2019, invece di attendere fino al 20.1.2020 per chiedere spiegazioni in relazione alle decisioni di tassazione su reclamo 2014 e 2015.

                                         Il termine di 30 giorni per presentare ricorso era pertanto manifestamente scaduto, nel momento in cui si è rivolto all’Ufficio di tassazione.

 

                                         3.3.

                                         Alla luce dei fatti appena evocati, è del tutto irrilevante quanto sostenuto dal contribuente nel suo ricorso, cioè di aver effettuato il 20.12.2019 una transazione tramite la sua carta di credito, allo scopo di pagare la tassa per il rilascio di copia delle decisioni di tassazione 2014 e 2015.

                                         Ciò che è determinante è che, pur essendogli stata notificata una diffida di pagamento dell’imposta cantonale 2014 ai primi di ottobre del 2019 e avendo ricevuto i conguagli delle imposte comunali, come riconosciuto da lui stesso, abbia atteso fino al 20 gennaio 2020, per rivolgersi all’UT indicando di aver avuto, l’anno precedente, diversi problemi di salute, che gli avevano procurato degli “impedimenti”, affermando “solo da poco sono per caso venuto a sapere delle tassazioni definitive in oggetto alle quali avevo interposto reclamo. Durante il mese di Dicembre 2019, anche se in convalescenza, ho richiesto copia delle decisioni emesse nelle quali ritengo che vi siano degli errori (…)”.

 

 

                                         3.4.

                                         Il ricorso è pertanto tardivo.

 

 

                                   4.   4.1.

Si tratta ancora di verificare se sono dati, nel caso concreto, i motivi di restituzione del termine.

 

                                         4.2.

                                         Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         L’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

                                         Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

                                         Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

 

                                         4.3.

                                         Secondo il ricorrente, egli avrebbe presentato un’istanza di restituzione in intero dei termini, già il 20.1.2020, quando aveva comunicato all’autorità fiscale di aver appreso da poco i contenuti delle decisioni di tassazione su reclamo IC/IFD 2014 e 2015. Poi, rappresentato dall’avv. __________, ha compiegato la documentazione medica rilasciata dal dr. __________, che segue il contribuente come suo medico curante dal 1989. Secondo il certificato medico del 30.3.2020 RI 1: “(…) è stato inabile al lavoro nella misura del 100% a partire da marzo 2019 fino al 23.03.2020 a causa di severi disturbi di salute che precludevano l’uso della vista (lettura), comportavano stanchezza e una carente concentrazione tale da non consentirgli l’organizzazione dei compiti amministrativi”. Il contribuente è ritornato abile in misura del 20% a partire dal 23.3.2020.

 

                                         4.4.

                                         Come già ricordato, in sé la malattia potrebbe giustificare una restituzione dei termini (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). Una malattia deve tuttavia essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata). 

                                         Ora, senza voler mettere in discussione il disagio causato dalla malattia al contribuente, si deve tuttavia escludere che la stessa gli precludesse la facoltà perlomeno di conferire mandato ad una terza persona, perché seguisse le sue pendenze amministrative ed eventualmente presentasse ricorso, in sua rappresentanza. La sintomatologia descritta dal certificato medico non appare certamente tale da impedire al ricorrente almeno il conferimento di un mandato.

 

                                         4.5.

                                         Ad ogni modo, dal certificato medico risulta che la malattia, che gli avrebbe impedito di impugnare tempestivamente le decisioni dell’autorità di tassazione, è perdurata “da marzo 2019 fino al 23.03.2020”. Poiché la legge esige che il ricorso sia presentato entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati, si deve rilevare che il certificato in questione non fornisce le indicazioni necessarie, in quanto non permette di stabilire in quale momento la malattia abbia cessato di produrre i suoi effetti. Il fatto che il ricorso sia stato presentato prima della cessazione dei “severi disturbi di salute”, secondo quanto attestato dal medico, induce a chiedersi se gli atti compiuti dal ricorrente nel mese di dicembre del 2019 non potessero essere compiuti già nei mesi precedenti.

                                         Non sono pertanto adempiute le condizioni per la restituzione dei termini di ricorso.

 

 

                                   5.   Il ricorso è irricevibile, siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese procedurali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’000.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: