|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 14 aprile 2021 |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
|
segretaria |
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 9 maggio 2020 contro la decisione del 27 aprile 2020 in materia di restituzione dell’eccedenza dell’imposta comunale 2012 e 2013. |
Fatti
A. a.
Dal 5 settembre 2011 fino al 6 febbraio 2017, RI 1, cittadino italiano, coniugato con __________, era domiciliato in Ticino, dapprima a __________ e poi, dal 1° marzo 2012, a __________. Era al beneficio di un permesso di dimora con accordo UE/AELE (B) con scadenza al 04.09.2016 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop ‑ Movimento della popolazione; ultima consultazione: 26.02.2021).
Dal 6 dicembre 2012 al 13 gennaio 2015, RI 1 era iscritto presso l’Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino in qualità di amministratore unico con firma individuale della __________ SA con sede a __________ e attiva nel “trading, [nel]la distribuzione e [nel]la vendita al dettaglio di prodotti energetici, in particolare gas e derivati dal petrolio” (estratto Registro di Commercio; ultima consultazione: 24.02.2021).
b.
Il 21 febbraio 2017, l’__________ sporgeva denuncia penale contro il contribuente a titolo di appropriazione indebita d’imposta alla fonte in relazione all’anno 2014 e al I. trimestre dell’anno 2015. Il procedimento si è concluso con un decreto di abbandono, datato 9 ottobre 2020 (inc. n. __________) che la PI 1, ha impugnato davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (v. lettera dell’PI 1 datata 28.10.2020).
B. a.
Il 19 giugno 2019RS 1 si rivolgeva al contribuente specificando che
“[…] le avevamo inviato un conguaglio di fr. 165'041.75 per l’anno 2012 e di fr. 167'825.65 per l’anno 2013.
Abbiamo ora registrato il riversamento dell’imposta alla fonte e le inviamo quindi l’estratto conto aggiornato.
Per quanto concerne l’eccedenza di fr. 43'488.25 per l’anno 2012 e di fr. 40'704.35 per il 2013 la stessa è stata registrata quale acconto sull’imposta comunale 2015.
Voglia controllare e se l’eccedenza non va considerata quale acconto, ci segnali un riferimento postale o bancario per la restituzione”.
b.
Il 13/14 giugno 2019, per raccomandata con avviso di ricevimento, il contribuente rispondeva chiedendo che l’eccedenza di fr. 84'192.60 “non ven[isse] registrata in acconto per l’imposta comunale per l’anno 2015, ma ven[isse] versata sul seguente conto corrente bancario […]”.
c.
Il 5 luglio 2019, l’Ufficio Contribuzioni del Comune di RS 1 ‑ sempre per posta elettronica e con copia al signor RI 1 – informava l’allora rappresentante del contribuente, avv. __________, che
“con riferimento a quanto in oggetto, allo scambio di corrispondenza, al reclamo, all’incontro e agli e-mail […] i preposti Uffici Cantonali ci comunicano di non avere altre quote di Imposte alla Fonte da riversarci, con particolare riferimento all’anno d’imposta 2014, in quanto non versate dal datore di lavoro e contro i quali/allora amministratori vi è in corso una vertenza giudiziaria.
Ne risulta pertanto che l’intera Imposta Comunale 2014 risulta scoperta […].
Visto quan[t]o precede, ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza Municipale Concernente la Riscossione delle Imposte Comunali […] e legislazione applicabile, procediamo alla compensazione / trapasso delle eccedenze ICOM 2012 e 2013, provvisoriamente appoggiate sul 2015, per complessivi CHF 84'192.60, in deduzione/acconto del dovuto ICOM 2014.
A seguito di questa operazione il residuo scoperto 2014 ammonta a CHF 214'510.75, per il quale provvediamo ad inviare al contribuente una polizza di versamento con l’invito a provvedere.
Qualora in seguito ricevessimo altri fondi in eccedenza, sarà nostra premura restituirli sul conto comunicatoci.
Concludendo ci permettiamo rammentare i disposti LIFD/LT in tema, (https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/) in particolare l’art. 243 LT”.
d.
Il 9 luglio 2019, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, RI 1 informava l’Ufficio Contribuzioni del RS 1 che “per l’anno 2014 [aveva] inoltrato formale ricorso sui conteggi, in quanto gli stessi non [avevano] tenuto conto della imposta alla fonte trattenuta[gli]. Per tanto [era] formalmente a presentare regolare ricorso anche sui [loro] conteggi, relativi all’anno fiscale 2014, i quali non ten[evano] conto della trattenuta dell’imposta alla fonte applicata[gli], di cui per pronto riferimento [..] alleg[ava] l’attestato salari, che [gli] fu rilasciato dall’all[…]ora datore di lavoro”, ovvero la __________ SA con sede a __________ e datato 25.02.2015. Alla lettera accludeva anche il certificato di salario 01.01.2014-31.12.2014, redatto il 10.02.2015, da cui si evinceva la trattenuta d’imposta alla fonte 2014 per l’importo di fr. 919'379.45.
C. Il 29 luglio 2019, l’__________ (di seguito: __________) emetteva i conguagli relativi all’imposta federale diretta per i periodi fiscali 2012 e 2013 i cui scoperti ammontavano a fr. 38'353.95 per il 2012 e a fr. 43'065.35 per il 2013. L’__________ ne richiedeva il pagamento fissando il termine del 31.08.2019 per il primo e del 30.09.2019 per il secondo.
D. a.
Il 22 agosto 2019, il ricorrente faceva spiccare nei confronti del RS 1 un precetto esecutivo per un importo totale pari a fr. 84'192.60.
b.
Il 19 ottobre 2019, RI 1 presentava all’attenzione del RS 1 una “istanza di richiesta credito fiscale” chiedendo “il riversamento a [suo] favore delle somme a credito delle tassazioni relative agli anni 2012 e 2013 per la somma totale di CHF 84'192.60”. In particolare, sosteneva che nonostante la procedura di riversamento al RS 1 da parte dell’__________ fosse stata sospesa “in attesa del merito di un procedimento presso il MP del Cantone Ticino”, non vi fossero delle difficoltà all’incasso delle imposte 2014, essendo dirigente di una società svizzera e proprietario nel Comune di __________ e nel Comune di __________ di sostanza immobiliare. Sottolineava di non essersi trasferito in un altro Stato e affermava di aver impugnato i conteggi dell’imposta comunale 2014. Il 29 ottobre 2019, sollecitava una presa di posizione da parte del RS 1.
E. Il 25 febbraio 2020, il contribuente informava per scritto l’__________, con copia all’RS 1, che ‑ “non essendo[gli stata] ancora riversata dal Comune della RS 1, [la] somma [di fr. 84'192.60 …], benché [avesse] promosso azione legale contro il Comune” ‑ gli avrebbe ceduto il “credito vantato nei confronti del RS 1 […] fino a compensazione dell’imposte Federali, relative agli anni 2012 e 2013”. Ribadiva nuovamente questa sua intenzione il 29 febbraio 2020, dopo che l’__________ aveva sollecitato il pagamento dell’IFD 2012 e 2013 ancora scoperta.
F. In data 27 aprile 2020, il RS 1 decideva di considerare gli scritti del contribuente datati 9 luglio 2019, 19 ottobre 2019 e 25 febbraio 2020 quali “istanza di restituzione dell’eccedenza d’imposta”. Constatando l’eccedenza d’imposta per gli anni 2012 e 2013 pari a fr. 84'192.60, il Municipio rilevava che da un lato, l’“__________ in __________ e le istanze preposte non [avevano] ancora determinato e versato la quota di imposta alla fonte 2014 dell’istante spettante al RS 1” e, dall’altro, che “[s]econdo la decisione di tassazione 3 aprile 2019, oramai cresciuta in giudicato, relativa all’anno 2014, l’ammontare delle imposte dell’istante [era] di 298'703.55 fr.”. Il RS 1 aveva quindi “fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 7” dell’Ordinanza Municipale concernente la riscossione delle imposte comunali valevole per il 2014 per cui “le restituzioni per imposte ed interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensate secondo le regole del diritto civile. Nella fattispecie, la somma di 84'192.60 [era] stata dedotta dal dovuto complessivo 2014 di CHF 298'703.35 [… c]ome già comunicato dall’Ufficio Contribuzioni per e-mail del 5 luglio 2019 all’istante e successivamente ribadito”. Aggiungeva che “non appena il competente __________ in __________ e le istanze preposte, determineranno e verseranno al Comune la quota di imposta alla fonte afferente all’anno 2014, la scrivente autorità provvederà ad allestire il relativo conteggio. Se si dovesse registrare un’eccedenza in favore dell’istante, la stessa, fatti salvi nuovi sviluppi, gli sarà corrisposta”. Concludeva respingendo l’istanza di restituzione dell’eccedenza d’imposta pari a fr. 84'192.60. Quale autorità di ricorso, da adire entro 30 giorni, la decisione del RS 1 indicava il Consiglio di Stato ex art. 80 lit. a LPAmm.
G. a.
Con invio datato 9 maggio 2020, il contribuente presentava all’attenzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino “un’istanza per ricorso amministrativo” contro la decisione della RS 1 del 27 aprile 2020 chiedendone l’annullamento e postulando la restituzione dell’eccedenza dell’imposta comunale 2012 e 2013. Subordinatamente, chiedeva che il credito da lui vantato nei confronti del Comune di RS 1 potesse essere compensato con il debito IFD per gli anni 2012 e 2013, fatto valere dall’__________ di Bellinzona.
b.
Con decisione datata 13 maggio 2020 (inc. n. __________), il Consiglio di Stato dichiarava il ricorso irricevibile e trasmetteva gli atti alla Camera di diritto tributario “per i relativi incombenti”. A motivo, il Consiglio di Stato adduceva:
- che sia secondo l’art. 206 LT, relativo all’imposta cantonale, sia secondo l’art. 299 LT attinente all’imposta comunale, contro la decisione di tassazione è dato il reclamo all’autorità di[…] tassazione; contro la decisione su reclamo è poi dato il ricorso alla Camera di diritto tributario;
- che la constatazione di cui sopra ha come conseguenza l’irricevibilità in questa sede del gravame interposto dal signor RI 1 per difetto di competenza di questo Consiglio e questo indipendentemente dall’errata indicazione dei mezzi di ricorso contenuti nell’impugnato atto emanato dal RS 1;
- che in applicazione dell’art. 6 LPAmm, gli atti devono essere trasmessi d’ufficio all’autorità competente;
- che a ben vedere gli atti dovrebbero essere trasmessi al RS 1 quale autorità di reclamo;
- che tuttavia il RS 1, con la decisione impugnata, si è già compiutamente espresso riguardo alla richiesta del signor RI 1, e oggetto del ricorso qui in esame; una trasmissione degli atti all’autorità comunale costituirebbe pertanto un semplice esercizio formale, che comporterebbe unicamente un ritardo nell’evasione della vertenza;
- che di conseguenza lo scrivente Consiglio reputa opportuno trasmettere gli atti direttamente alla Camera di diritto tributario”.
H. Il 19 maggio 2020, la Camera di diritto tributario invitava il RS 1 e la PI 1, ad esprimersi in merito al ricorso del 9 maggio 2020.
I. a.
L’11 agosto 2020, il RS 1 presentava le proprie osservazioni. L’autorità comunale spiegava che, facendo valere quanto sancito dall’art. 7 dell’Ordinanza Municipale concernente la riscossione delle imposte comunali, aveva ritenuto opportuno accreditare sulla partita fiscale 2014 del contribuente l’eccedenza di fr. 84'192.60 che scaturiva dagli anni fiscali 2012 e 2013. Anche perché “per l’anno 2014 il competente __________ in __________ e le istanze preposte non [avevano] ancora determinato e versato la quota di imposta alla fonte 2014 dell’istante spettante al Comune di RS 1. In altri termini vi [era] il dubbio che la stessa risult[asse] trattenuta dallo stipendio del dipendente ma non versata al Cantone. Su questi fatti un’inchiesta penale è in corso”. Poiché la decisione di tassazione comunale relativa al periodo fiscale 2014 era già cresciuta in giudicato e presentava un scoperto di fr. 298'703.55, il Comune di RS 1 riteneva “la compensazione effettuata dal Comune […] legittima ed [era] quindi a ragione che il Municipio [aveva] rifiutato il rimborso dell’eccedente d’imposta per gli anni 2012 e 2013”.
L’autorità comunale considerava inoltre che la conclusione subordinata proposta dal contribuente di compensare l’eccedenza dell’imposta comunale per i periodi fiscali 2012 e 2013 con lo scoperto dell’imposta federale diretta per i medesimi anni “non [disponesse] di alcuna base legale e di conseguenza [… dovesse] essere respinta”.
b.
Il 24 agosto 2020, il contribuente replicava, precisando che nel procedimento penale aperto nei suoi confronti sarebbe stato emesso un decreto d’abbandono e “per tanto le motivazioni assunte dal Comune della RS 1, sono ingiustificate ed immotivate”. A comprova, allegava il Verbale di interrogatorio stilato il 30 giugno 2020 relativo al procedimento penale per titolo di appropriazione indebita di imposte alla fonte in relazione all’anno 2014 e al I. trimestre dell’anno 2015 (inc. n. __________).
L. Il 28 ottobre 2020, l’PI 1 presentava le sue osservazioni al ricorso, sottolineando che il decreto d’abbandono emesso nell’ottobre 2020 non era ancora cresciuto in giudicato poiché l’autorità fiscale aveva “interposto ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale d’Appello” (inc. n. __________).
Diritto
1. 1.1.
In primo luogo si pone la questione della ricevibilità del ricorso. Il Municipio del Comune di RS 1 ha adottato una decisione formale unicamente il 27 aprile 2020, dopo aver confermato per posta elettronica al contribuente che non avrebbe proceduto alla restituzione dell’imposta comunale 2012 e 2013 rivelatasi in eccesso dopo il riversamento dell’imposta alla fonte da parte del Cantone.
Esaminati gli atti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che la decisione del 27 aprile 2020 è una decisione di prima istanza, adottata dall’autorità competente per la riscossione dell’imposta comunale (art. 296 ss LT). Conformemente ai rimedi giuridici ivi menzionati, il debitore dell’imposta ha impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, ritenendo di non essere competente, ha dichiarato irricevibile l’istanza del contribuente, trasmettendola alla Camera di diritto tributario, pur riconoscendo che gli atti avrebbero dovuto essere “trasmessi al Comune di __________ quale autorità di reclamo”. Ciò nonostante, secondo il Consiglio di Stato, “il Municipio di __________, con la decisione impugnata, si è già compiutamente espresso riguardo alla richiesta del signor __________” e ritornargli nuovamente gli atti “[avrebbe costituito] pertanto un semplice esercizio formale, che [avrebbe comportato] unicamente un ritardo nell’evasione della vertenza”.
1.2.
L’art. 276 LT stabilisce che l'imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo anno (cpv. 2) e che è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base (cpv. 2, prima frase). La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo sono stabilite dall'articolo 162 della legge organica comunale (cpv. 3).
Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).
1.3.
Nell’ambito dell’esazione dell’imposta comunale, la legge tributaria non indica che contro il calcolo del conguaglio da pagare o dell’eccedenza da rimborsare sia dato reclamo o ricorso.
Tuttavia, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che, così come le decisioni dell’Ufficio esazione e condoni che concernono le domande di restituzione e di condono, anche quelle che si riferiscono al calcolo del conguaglio d’imposta possono essere contestate dinanzi ad un’autorità giudiziaria. La decisione si è fondata sull’art. 29a Cost., in vigore dal 1° gennaio 2007, secondo cui nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. L’articolo 191b Cost. riprende questo principio e prescrive che i Cantoni devono istituire autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico.
Anche nell’ambito della riscossione dell’imposta comunale, le decisioni del Municipio che concernono il calcolo del conguaglio d’imposta devono pertanto poter essere contestate dinanzi alla Camera di diritto tributario (sentenza CDT n. 80.2014.187 del 13.11.2014 consid. 1).
1.4.
1.4.1.
Il Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, ha ritenuto che in sé gli atti avrebbero dovuto essere rinviati allo stesso Municipio di __________, quale autorità di reclamo.
1.4.2.
In effetti, in seguito ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria (art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6).
I rimedi giuridici contro le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015.
Secondo l’art. 241 cpv. 5 LT, contro i conteggi definitivi è pertanto data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.
Per quanto attiene, in particolare, alla procedura di reclamo contro i conteggi definitivi dell’Ufficio esazione e condoni, l’art. 241 cpv. 5 LT rinvia alla procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione.
1.4.3.
In occasione dell’introduzione dell’art. 241 cpv. 5 LT, il legislatore cantonale non è intervenuto sull’art. 299 LT né su altre disposizioni che concernono la riscossione delle imposte comunali. In sé, l’art. 241 LT trova applicazione infatti solo nell’ambito della procedura di riscossione delle imposte cantonali.
È vero, d’altra parte, che l’art. 275 LT, a proposito delle imposte comunali, prevede che in mancanza di norme particolari siano applicabili per analogia le disposizioni della stessa legge in materia di imposte cantonali. Si potrebbe allora ritenere che l’adozione dell’art. 241 cpv. 5 LT abbia implicato l’introduzione del diritto di reclamo, prima del ricorso, nell’ambito della procedura di riscossione delle imposte comunali.
La questione non necessita tuttavia di essere risolta, per le ragioni che seguono.
1.5.
Se fosse previsto il reclamo anche contro le decisioni in materia di riscossione dell’imposta comunale, troverebbe allora applicazione l’art. 206 cpv. 2 LT, secondo cui il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.
È vero che, nella fattispecie, nessuna delle parti ha invocato la disposizione in questione. Tuttavia, nella decisione con cui ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha rinviato gli atti alla Camera di diritto tributario, il Consiglio di Stato ha affermato che “il RS 1, con la decisione impugnata, si è già compiutamente espresso riguardo alla richiesta del signor __________, e oggetto del ricorso qui in esame”. Notificatogli il ricorso da parte di questa Corte, né il RS 1 né il contribuente e neppure la PI 1 hanno auspicato un rinvio degli atti all’autorità comunale, per una decisione su reclamo. Perlomeno implicitamente, hanno in tal modo dato il loro consenso alla trasmissione del reclamo alla Camera di diritto tributario quale ricorso.
1.6.
Sia che si ritenga applicabile l’art. 241 cpv. 5 LT anche nella procedura che concerne la riscossione delle imposte comunali sia che lo si escluda, il ricorso deve essere ritenuto ricevibile.
Escludendo l’applicazione di tale disposizione, il ricorso sarebbe ammesso direttamente in base all’art. 29a Cost. Ammettendone invece l’applicazione, il gravame sarebbe ricevibile quale ricorso omisso medio secondo l’art. 206 cpv. 2 LT.
2. Nel merito, il ricorrente censura la decisione del RS 1 di negargli il rimborso dell’eccedenza d’imposta comunale, per gli anni 2012 e 2013. L’autorità comunale non nega l’esistenza del credito del contribuente, ma lo ha posto in compensazione con il debito d’imposta relativo al periodo fiscale 2014.
Nel seguito, ci si confronta dapprima con l’origine del credito fiscale dell’insorgente. Poi, si verificherà l’esistenza delle basi legali che consentono la compensazione con il debito relativo al periodo fiscale 2014.
3. 3.1.
Come visto, nei periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 il ricorrente, cittadino italiano, beneficiava di un permesso di dimora ed era domiciliato a Lugano. Era alle dipendenze della __________ SA, la cui sede era a __________ e di cui era anche amministratore unico con firma individuale.
3.2.
I lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. L’imposta alla fonte sostituisce le imposte riscosse secondo la procedura ordinaria. È riservata la tassazione ordinaria giusta gli art. 112 e 113 (art. 104 cpv. 1 LT).
Quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, un determinato importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione ordinaria sostitutiva che è mantenuta negli anni successivi anche quando il reddito non raggiunge più temporaneamente o durevolmente tale importo (art. 113 cpv. 1 LT). Tale importo è fissato a fr. 120'000.‑ (art. 15 Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per i periodi fiscali 2012, 2013 e 2014 [RL 640.210]).
Nel caso di una tassazione ordinaria sostitutiva, l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte ed è computata, senza interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 2, prima frase LT). I contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria sostitutiva possono doversi trovare a pagare la differenza se l’importo trattenuto alla fonte e poi riversato è insufficiente rispetto al dovuto d’imposta calcolato secondo la tassazione ordinaria oppure possono beneficiare di un’eccedenza d’imposta che, per legge, deve essere rimborsata d’ufficio, comprensiva di interessi (Curchod in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 37 ss ad art. 162 LIFD, p. 1885 s.).
3.3.
3.3.1.
Per gli anni fiscali qui litigiosi, RI 1 è stato imposto con tassazione ordinaria sostitutiva IC/IFD in quanto dimorante e con un reddito che superava l’importo di fr. 120'000.‑ annui (v. decisione di tassazione IC 2012, IC 2013 e IC 2014, notificate dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ il 3 aprile 2019, cresciute in giudicato). In seguito al riversamento da parte dell’autorità cantonale al Comune di RS 1 dell’imposta alla fonte trattenuta dallo stipendio del ricorrente negli anni 2012 e 2013 è risultata, rispetto ai conguagli emessi, un’eccedenza d’imposta comunale pari a fr. 43'488.25 per il 2012 e fr. 40'704.35 per il 2013. Importi che l’Ufficio Contribuzioni del Comune di RS 1 aveva temporaneamente “appoggiato” sul dovuto d’imposta dell’anno 2015 (scrittura contabile datata 07.06.2019), avvisando il ricorrente di aver “registrato il riversamento dell’imposta alla fonte”, invitandolo a voler controllare l’estratto conto aggiornato e, “se l’eccedenza non [andava] considerata quale acconto”, a voler segnalare “un riferimento postale o bancario per la restituzione” (v. lettera datata e spedita l’11.06.2019 dall’Ufficio contribuzioni del Comune di RS 1 e conteggi annessi; allegato ricorsuale A). La lettera non menzionava alcuna base legale né alcun rimedio giuridico al quale appellarsi in caso di disaccordo. A stretto giro di posta, il ricorrente chiedeva all’Ufficio Contribuzioni del Comune di RS 1 che l’eccedenza d’imposta che ne derivava gli fosse restituita sul conto bancario di cui forniva le coordinate (v. allegato ricorsuale B).
3.3.2.
Con un messaggio di posta elettronica datato 5 luglio 2019, l’Ufficio Contribuzioni del Comune di RS 1 informava l’allora rappresentante del contribuente che avrebbe proceduto alla “compensazione/trapasso delle eccedenze ICOM 2012 e 2013, provvisoriamente appoggiate sul 2015, per complessivi CHF 84'192.60, in deduzione/acconto del dovuto ICOM 2014”. Detto altrimenti, l’Ufficio Contribuzioni non avrebbe restituito l’eccedenza d’imposta comunale 2012 e 2013 ma l’avrebbe considerata quale acconto sul dovuto d’imposta comunale 2014, applicando quanto disposto dall’art. 7 dell’Ordinanza Municipale concernente la riscossione delle imposte comunali, secondo cui “le restituzioni per imposte pagate ed interessi (nonché le eccedenze d’acconto; nella versione valida a partire dal periodo fiscale 2021) possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile”. A motivo, l’Ufficio contribuzioni sosteneva che “i preposti Uffici Cantonali [… non avevano] altre quote di Imposte alla Fonte da riversarci, con particolare riferimento all’anno d’imposta 2014, in quanto non versate dal datore di lavoro e contro i quali/allora amministratori vi è in corso una vertenza giudiziaria”. L’autorità di riscossione comunale aggiungeva che l’ICom 2014 ‑ la cui decisione di tassazione (art. 295 LT) non è agli atti ‑ risultava totalmente scoperta. Il messaggio di posta elettronica si concludeva rimandando genericamente ai “disposti LIFD/LT in tema […] in particolare l’art. 243 LT”.
3.3.3.
Con due istanze, rispettivamente del 9 luglio 2019 e del 19 ottobre 2019, il ricorrente chiedeva nuovamente al Comune di RS 1 la restituzione delle eccedenze d’imposta comunale 2012 e 2013 pari a fr. 84'192.60.
Da qui la decisione negativa del RS 1, impugnata con il ricorso in esame.
4. 4.1.
Le norme relative alle imposte comunali presenti nella Legge tributaria (art. 274 ss LT) sono silenti riguardo alla procedura di riscossione dell’imposta ed in particolare ai conteggi definitivi d’imposta. Anche a livello comunale, l’Ordinanza Municipale del Comune di RS 1 concernente la riscossione delle imposte comunali valevole per il 2021 (la versione più recente reperibile in rete, analoga a quella in vigore per i periodi fiscali precedenti) – che rinvia espressamente al Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali (RL 640.310) – non accenna ai conteggi d’imposta ma si limita a rimandare all’art. 241 LT (v. marginale art. 2 Ordinanza municipale). Come previsto dall’art. 275 LT sono dunque applicabili per analogia le disposizioni della Legge tributaria in materia di imposte cantonali.
4.2.
Giusta l’art. 241 cpv. 1 LT, l’imposta è riscossa conformemente alla tassazione. Le imposte riscosse in rate sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT). Se l’importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; l’eccedenza è rimborsata d’ufficio con un interesse rimunerativo fissato dal Consiglio di Stato (art. 241 cpv. 4 LT).
Introdotti con la già ricordata modifica della Legge tributaria del 23.03.2015, in vigore dal 1° gennaio 2015, l’ultima frase del capoverso 4 e il capoverso 5 dell’art. 241 LT stabiliscono, rispettivamente, che l’autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi e che contro di essi è data facoltà di reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 LT.
La medesima regolamentazione vale anche per i conteggi definitivi in materia di imposta federale diretta di competenza dell’autorità cantonale di riscossione (cfr. art. 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994, modificato il 6 maggio 2015, in vigore dal 1° gennaio 2015 [RL 642.150]).
Applicando per analogia l’art. 241 LT anche nell’ambito della riscossione dell’imposta comunale, se l’importo riscosso è insufficiente sarà chiesta al contribuente la differenza mentre l’eccedenza d’imposta sarà rimborsata d’ufficio con un interesse rimunerativo fissato ‑ mutatis mutandis ‑ dal Municipio (cfr. art. 241 cpv. 4 LT in relazione all’art. 2 Ordinanza Municipale concernente la riscossione delle imposte comunali valevole per il 2021 [versione più recente, di tenore analogo quella per il periodo fiscale 2014] e relativo rimando all’art. 241 LT).
4.3.
Nella fattispecie, il ricorrente è stato sottoposto a tassazione ordinaria sostitutiva, successivamente alla trattenuta d’imposta alla fonte. Dai conteggi definitivi allestiti dall’Ufficio Contribuzioni dopo il riversamento da parte del Cantone della quota di imposta alla fonte spettante al Comune di RS 1 (art. 296 cpv. 5 LT), per i periodi fiscali 2012 e 2013 risultava a favore dei contribuenti un’eccedenza d’imposta comunale rispetto al dovuto d’imposta calcolato in base alla tassazione ordinaria sostitutiva. Come visto, l’art. 241 cpv. 4 LT stabilisce che l’eccedenza debba essere rimborsata d’ufficio, comprensiva degli interessi rimunerativi fissati dal Consiglio di Stato (di tenore analogo l’art. 162 cpv. 3 LIFD; v. anche Curchod in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 37 ss ad art. 162 LIFD, p. 1885 s.; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 13 ss ad art. 162 LIFD, p. 903 s.; v. anche n. 7 ad art. 168 LIFD, p. 990; n. 6 ss ad art. 160 LIFD, p. 889; Frey in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 14 ad art. 162 LIFD, p. 2612; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 11 s. ad art. 162 LIFD, p. 1644).
Nel caso in disamina, l’Ufficio contribuzioni del Comune di RS 1 non ha rimborsato l’eccedenza d’imposta al contribuente, ma l’ha compensata con il debito d’imposta comunale 2014.
Ci si chiede, pertanto, se l’agire dell’Ufficio contribuzioni, fondato sui dettami dell’art. 7 Ordinanza Municipale, sia conforme alla legge e in particolare a quanto prevede l’art. 241 cpv. 4 LT.
5. 5.1.
La compensazione può essere fondata sugli articoli 120 ss CO. L’art. 120 cpv. 1 CO prevede che, quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. Per l’art. 120 cpv. 3 CO, un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito.
5.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la compensazione secondo gli articoli 120 e seguenti CO è applicabile anche nell’ambito del diritto pubblico sempre che ciò non sia espressamente escluso o che non vi sia incompatibilità e ciò vale in particolar modo nell’ambito fiscale (sentenza TF 2C_451/2018 e 2C_452/2018 del 27.09.2019 consid. 6.4 e giurisprudenza citata).
Per il Tribunale federale i motivi che giustificano la compensazione nel diritto privato valgono anche in altri ambiti del diritto; in ogni settore, la compensazione semplifica il regolamento dei conti e protegge il creditore, che è in grado di adempiere, contro il rischio di non ricevere quanto gli è dovuto (sentenza TF 2C_432/2010 del 9 novembre 2010 consid. 4.2).
5.3.
L’art. 125 cifra 3 CO esclude che possano estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale questa disposizione esprime un principio generale e vale anche quando le due pretese si fondano sul diritto pubblico (sentenza TF 2C_432/2010 del 09.11.2010 consid. 4.2 e giurisprudenza citata). La possibilità per il contribuente, debitore dell’imposta, di compensare è quindi fortemente limitata; al contrario l’autorità è molto più libera di compensare, se le condizioni degli articoli 120 e seguenti CO sono adempiute (sentenza TF 2C_451/2018 e 2C_452/2018 del 27 settembre 2019 consid. 7.5 e giurisprudenza citata; inoltre: Béguin/Stoyanov, La créance fiscale, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 3a ediz., Berna 2015, § 6.B.b.6, p. 907; Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, § 9, p. 172; Oberson, Droit fiscal suisse, 5a ediz., Basilea 2021, cap. 7, § 25, n. 33, p. 692; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrecht, 7a ediz., Zurigo 2016, p. 381; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Berna 2013, introduzione ai §§ 172-180, n. 6, p. 1658; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuer, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, n. 27, p. 468). In altri termini, se le condizioni poste dagli articoli 120 e seguenti CO sono soddisfatte, per compensare i suoi crediti con un debito d’imposta nuovo o non ancora pagato, l’autorità preposta alla riscossione non necessita dell’accordo del contribuente.
5.4.
Come risulta dal tenore dell’art. 120 cpv. 1 CO, la compensazione presuppone l’identità e la reciprocità dei crediti: ogni parte deve essere nel contempo creditrice e debitrice dell’altra di prestazioni della stessa specie. Nell’ambito del diritto pubblico, occorre pertanto che la stessa collettività pubblica sia nel contempo debitrice e creditrice nei confronti dello stesso contribuente; poco importa per contro che si tratti di unità organizzative differenti (sentenza TF 2C_451/2018 e 2C_452/2018 del 27.09.2019 consid. 7.2 e giurisprudenza citata).
Su questi presupposti, il Tribunale federale ha ammesso che il Cantone possa compensare un proprio credito d’imposta federale diretta con il credito del contribuente, relativo al rimborso dell’imposta preventiva. Il Cantone è infatti competente per la riscossione dell’imposta federale diretta, della quale è quindi creditore, ed è debitore del rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche (sentenza TF 2C_451/2018 e 2C_452/2018 del 27.09.2019 consid. 7.2).
5.5.
Con la dichiarazione unilaterale di compensazione (art. 124 cpv. 1 CO) – che non è soggetta ad alcuna esigenza di forma e può risultare da atti concludenti (sentenza TF 2C_451/2018 e 2C_452/2018 del 27.09.2019 consid. 7.3) ‑ il debitore esercita un diritto potestativo risolutivo che estingue definitivamente e irrevocabilmente i crediti rispettivi (Beusch, op. cit., § 9 p. 167; Béguin/Stoyanov, op. cit., § 6.B.b.5., p. 906).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la dichiarazione di compensazione da parte di un’autorità amministrativa non è una decisione ai sensi dell’art. 5 LPAmm (DTF 107 III 139; Beusch, op. cit., § 9 III., p. 172) e non è quindi impugnabile.
5.6.
Tornando al caso in disamina, le condizioni per poter procedere alla compensazione del debito d’imposta comunale per il periodo fiscale 2014 (credito compensato) con le eccedenze d’imposta comunale derivanti dai periodi fiscali anteriori (2012 e 2013; credito compensante) sono riunite.
Nonostante la LT non disponga di una norma legislativa espressa, la compensazione può fondarsi sugli articoli 120 e seguenti CO. Infatti, i soggetti sono identici: da una parte il Comune di RS 1, quale autorità di riscossione, e dall’altra, i contribuenti. Vi è pure identità dell’oggetto, trattandosi di imposte comunali relative a diversi periodi fiscali. Il debito da compensare (ovvero il debito dell’imposta comunale 2014, secondo quanto si evince dall’estratto conto 05.08.2020 fornito dal Comune di RS 1) come pure il rimborso delle eccedenze 2012 e 2013 (conteggio emesso l’11.06.2019) sono entrambi scaduti. La dichiarazione di compensazione è avvenuta verosimilmente per atti concludenti tramite l’invio da parte dell’Ufficio Contribuzioni del conteggio 2014 (non agli atti), impugnato con reclamo del 09.07.2019 dai contribuenti (agli atti). Inoltre, a norma dell’art. 125 cifra 3 CO, l’autorità comunale poteva senz’altro compensare il credito d’imposta scaduto con la pretesa di rimborso vantata dal contribuente, senza necessitare del suo consenso.
Di conseguenza, la decisione dell’Ufficio Contribuzioni del Comune di RS 1 di non rimborsare l’eccedenza di ICom 2012 e 2013 al contribuente ma di contabilizzarla quale acconto sull’imposta comunale dovuta per il periodo fiscale 2014 non presta il fianco a critiche e merita pertanto di essere tutelata.
Su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
6. 6.1.
In via subordinata, il ricorrente vorrebbe compensare il credito che vanta nei confronti del Comune di RS 1 per i periodi fiscali 2012 e 2013 (e che non vuole sia conteggiato quale acconto per il 2014) con il debito d’imposta federale diretta che l’__________, quale autorità preposta alla riscossione dell’IFD, vanta nei suoi confronti (periodi fiscali 2012 e 2013).
6.2.
Come visto, una delle condizioni cumulative per poter procedere ad una eventuale compensazione risiede nell’identità dei soggetti. Tale identità si definisce in base alla competenza dell’autorità di percepire l’imposta (Béguin/Stoyanov, op. cit., p. 903). Nella fattispecie, l’autorità di riscossione comunale ha un debito nei confronti del contribuente e questi vorrebbe che lo compensasse con il debito che lui stesso ha nei confronti dell’autorità cantonale preposta alla riscossione dell’IFD.
È pacifico che tra le autorità di riscossione, benché entrambe collettività pubbliche, non vi sia identità (l’__________ è preposto alla riscossione dell’IFD [art. 104 LIFD; art. 4 cpv. 5 Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta; RL 642.150]; il Comune di RS 1 è l’autorità competente per la riscossione dell’imposta comunale [art. 296 ss LT]).
Non essendo soddisfatta una delle condizioni cumulative necessarie alla compensazione, questa non può essere invocata.
6.3.
In ogni caso, spetterebbe all’autorità fiscale comunale eventualmente acconsentire alla compensazione del credito ICom 2012 e 2013 con il debito IFD del contribuente per i medesimi periodi fiscali. Il Comune di RS 1 non avrebbe alcun interesse ad acconsentire ad una tale compensazione.
Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
7. Di conseguenza, il ricorso contro la decisione del Municipio di RS 1 del 27 aprile 2020, che nega ai contribuenti il rimborso dell’eccedenza derivante dal conteggio definitivo delle imposte comunali 2012 e 2013, deve essere respinto.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 gior
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: