Incarti n.
80.2020.73

80.2020.74

Lugano

4 gennaio 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1

 

 

oggetto

ricorso del 5 giugno 2020 contro la decisione del 6 maggio 2020 in materia di IC/IFD 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 riveste la funzione di consulente finanziario per la __________ AG.

                                         Per il periodo fiscale 2017, dichiarava un reddito da attività dipendente principale di fr. 113'998.‑ netti, così come risultava dal certificato di salario rilasciato dalla __________ AG di __________. Oltre al salario lordo, il certificato 01.01.-31.12.2017 riportava la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP in ragione di fr. 7'229.‑ e la deduzione per contributi ordinari alla previdenza professionale pari a fr. 3'163.‑. Nelle osservazioni, il datore di lavoro scriveva che “il collaboratore lavora[va] nella sezione di “__________”” ed era attivo per il “servizio esterno (Aussendienst)”.

                                         Per il tramite del Modulo 4 (“Spese professionali del/della contribuente”), allegato alla DI 2017, il contribuente faceva valere spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro pari a fr. 20'160.‑. Tale importo risultava dal calcolo

                                        

 

Dal

al

Luogo di domicilio

Luogo di lavoro

km tragitto

km al giorno

giorni

totale km

A

01.01.17

 

31.12.17

__________

__________

6

120

280

33’600

 

 

 

 

 

Totale distanza percorsa con il veicolo privato

33’600

 

                                         I 33'600 km percorsi moltiplicati per 60 cts/km portavano alla deduzione richiesta di fr. 20'160.‑ per l’uso dell’automobile privata.

                                         A dimostrazione dei chilometri percorsi, il contribuente allegava le fatture relative alla manutenzione dell’automobile da cui si evinceva in particolare che, al 23 febbraio 2018, i km registrati dall’autofficina erano 122'749 mentre esattamente un anno prima erano 93'364 (v. fatture __________).

                                         A proposito della “Deduzione Autoveicolo”, nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione, il contribuente scriveva:

                                         “diversi spostamenti per clienti da __________ fino a __________

                                         diversi spostamenti per meeting aziendali da __________ fino a __________, __________, __________”.

                                         Alla DI 2017 accludeva anche un’attestazione redatta dalla __________ AG nella quale si certificava che

                                         “tutti [gli] agenti hanno un mandato di agenti indipendenti, con contratto di agenzia ai sensi dell’art. 418a ss. CO.

                                         Gli agenti vengono rimunerati per la loro attività con una provvigione dipendente dalla rispettiva cifra d’affari realizzata, senza un importo fisso. Le spese originate da tale attività, come costi d’ufficio, documentazione, materiali, auto, sono a carico dell’agente. Inoltre per esercitare la propria attività l’agente ha bisogno di un veicolo.

                                         Dal punto di vista socio-assicurativo di regola gli agenti __________ sono considerati lavoratori dipendenti. Di conseguenza i contributi per le assicurazioni sociali vengono dedotti direttamente dalle provvigioni pagate e versati da __________, __________, alla cassa competente (Cassa di compensazione AVS del Canton __________)”.

 

 

                                  B.   Il 28 dicembre 2018, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito: UT RS 1) rendeva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2017. Rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione modificava unicamente l’importo delle spese di trasporto, ammettendole in ragione di fr. 13'200.‑ per l’IC e di fr. 3'000.‑ per l’IFD. A motivo, l’UT RS 1 adduceva per l’IC “deduzione rettificata secondo valutazione d’ufficio” mentre per l’IFD “deduzioni accordate in applicazione dei disposti LIFD”.

                                         Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 84'400.‑ (importo identico anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta fissato a fr. 7'153.60 mentre la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 63'000.‑ (anche per l’aliquota) per cui il debito d’imposta era pari a fr. 0.‑.

                                         Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato fissato in fr. 96'000.‑ (applicato anche per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era stato commisurato in fr. 2'610.05.

 

 

                                  C.   Il 7 gennaio 2019, il contribuente scriveva all’RS 1 perché “desider[ava] essere sentito in merito alla decisione di tassazione”, in particolare per quanto riguardava la “valutazione d’ufficio per il punto 2.2”. A motivo adduceva che “nell’arco del 2017 [aveva] percorso diversi chilometri per fini lavorativi verso la Svizzera interna e la Svizzera romanda”.

 

 

                                  D.   Il 6 maggio 2020, l’RS 1 decideva di respingere il reclamo, riconfermando totalmente l’operato dell’autorità di prime cure. Con la seguente motivazione:

                                         “Secondo l’art 327b CO (veicoli a[ ]motore), se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (cpv. a).

                                         S[e] il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a[ ]motore, gli devono inoltre essere rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’e[…]qua indennità per l’usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (cpv. 2).

                                         L’art. 362 CO, che menziona le “disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore” menziona, al capoverso 1, fra le disposizioni cui “non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro”, l’art. 327b cpv 1 CO (rimborso delle spese in generale), l’art. 327b cpv 1 CO (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore) e l’art. 327c cpv. 2 CO (anticipazioni per spese).

                                         Le spese […] professionali secondo gli articoli 25 cpv. 1[ ]LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO.

                                         Nel caso in esame la deduzione concessa copre ampiamente le spese deducibili, motivo per cui il reclamo non può che venir respinto”.

 

 

                                  E.   Il 5 giugno 2020, il contribuente presenta tempestivo ricorso, chiedendo che la decisione di tassazione IC/IFD 2017 del 6 giugno 2020 sia annullata e che l’RS 1 emetta una nuova decisione tenendo conto della deduzione per spese “veicolo privato contribuente” in ragione di fr. 20'160.‑.

                                         Nel suo scritto, il ricorrente spiega che è legato alla __________ AG tramite un contratto di agenzia. Aggiunge di

                                         “[percepire] un reddito calcolato esclusivamente sul pagamento delle commissioni. In nessun caso il datore di lavoro assume costi diretti e/o indiretti cagionati dall’uso del veicolo privato. Ne consegue che […], indipendentemente da quanto imponga il CO in materia di obblighi da parte del datore di lavoro, andrebbe analizzato tenendo conto della specificità costituita dalla tipologia di lavoro dell’opponente, rispettivamente dalla caratteristica del datore di lavoro che non assume costi relativi all’automobile, come si evince dall’annesso contratto di agenzia.

                                         In buona sintesi, richiamato il già citato contratto d’agenzia, l’unica fonte di reddito del ricorrente è costituita appunto dal riconoscimento del pagamento delle sole commissioni.

                                         Ora, affinché tali commissioni si materializzino, occorre da parte dell’opponente percorrere non pochi chilometri in automobile, allo scopo di visitare – prevalentemente a domicilio ‑ , i propri clienti sparsi sull’intero territorio della Confederazione. Prevalentemente nella Svizzera italiana, ma con punte di trasferte anche oltre Gottardo. Da cui legittimo l’esposizione dell’importo di Fr. 20'160.‑ a titolo di spese per “veicolo privato”.

                                         Oltre a ciò, il ricorrente lamenta di non essere stato sentito dall’autorità di tassazione come invece espressamente richiesto nel reclamo del 7 gennaio 2019. Ritiene che tale “diritto [sia stato] disatteso dall’Ufficio circondariale di tassazione, che riguardo a quanto petito dal ricorrente il 7 gennaio 2019 è rimasto inspiegabilmente silente”.

                                         Al ricorso, oltre alla decisione contestata ed allo scritto di reclamo, il contribuente allega il contratto di agenzia stipulato con __________ AG nell’aprile 2015 e l’attestazione rilasciata dalla __________ AG, già prodotta con la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017.

 

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni datate 10 giugno 2020, l’RS 1 “ritiene di essere stato addirittura fin troppo generoso nella concessione delle deduzioni”. Richiamando la motivazione della decisione di tassazione dopo reclamo, la recente giurisprudenza e le norme tributarie, l’autorità fiscale sostiene che “il contribuente avrebbe diritto alla deduzione del veicolo privato limitatamente al tragitto domicilio-luogo di lavoro”. L’RS 1 afferma che “nel caso in esame nella decisione di tassazione risulta evidente che sia stato concesso in deduzione un importo maggiore rispetto al semplice tragitto domicilio-luogo di lavoro. [Di] conseguenza […] la decisione avrebbe potuto, o addirittura dovuto, essere rivista a sfavore del contribuente (reformatio in peius)”. Nonostante ciò, l’RS 1 non avanza alcuna proposta in tal senso bensì conferma in toto il proprio operato.

                                         Rispondendo anche alla censura sollevata dal reclamante e relativa alla mancata convocazione, l’autorità di tassazione “non [ha ritenuto] che la fattispecie avrebbe potuto essere chiarita in maniera bonale, essendo la deduzione già abbondantemente superiore a quanto ammissibile” ed ha considerato “sufficienti le informazioni presenti nell’incarto [per emettere] la propria decisione”, senza dover “convocare il contribuente prima dell’evasione del reclamo”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Il ricorso verte innanzitutto sulla qualifica dell’attività lucrativa svolta dal ricorrente. Poi, saranno da verificare l’eventuale riconoscimento e la commisurazione delle spese di trasporto richieste in deduzione.

                                         Prima di affrontare le censure che riguardano il merito delle decisioni di tassazione, ci si deve tuttavia confrontare con la pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

 

 

                                   2.   Il ricorrente lamenta il fatto che l’autorità di tassazione abbia disatteso il suo diritto di essere sentito, non convocandolo prima di emettere la decisione con cui avrebbe respinto il suo reclamo.

                                         Al proposito, va ricordato che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una decisione di tassazione ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo. Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata).

                                         Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2).

                                         La censura sollevata dal ricorrente si rivela dunque priva di fondamento.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Sia secondo l’art. 24 LT sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Dello stesso tenore è l’art. 9 cpv. 1 LAID, secondo cui vanno detratte dai proventi imponibili le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

 

                                         3.2.

                                         La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 612 s.; Reich/von Ah/Brawand, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 303; Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 10 ss ad art. 25 LIFD, p. 775 ss).

                                         Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza TF n. 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

 

                                         3.3.

                                         Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD; DTF 124 II 29 consid. 3d).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Nell’ambito di un’attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli articoli 25 LT e 26 LIFD. In particolare, per il periodo fiscale 2017, esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b) e le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).

                                         Dal reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT; art. 27 LIFD). A differenza di quanto previsto per l’attività lucrativa dipendente, le deduzioni disciplinate dagli art. 27 LT e 28 LIFD non sono esaustive. Per spese generali giustificate dall’uso commerciale o professionale, vanno intesi i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa (Noël, op. cit., n. 6 ad art. 27 LIFD, p. 632 ss). Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Locher, op. cit., n. 6 ss ad art. 27 LIFD, p. 824 ss).

 

                                         4.2.

                                         La differenza fondamentale fra le spese professionali di un lavoratore dipendente e quelle di un lavoratore indipendente è rappresentata dalla misura della detrazione ammessa fiscalmente. Mentre per i dipendenti il legislatore pone precisi limiti e la possibilità di spese forfettarie, per gli indipendenti sono riconosciute le spese effettive. Né l’indipendente né il dipendente sono tuttavia dispensati dall’onere di provare i costi di cui chiedono la deduzione. A tale riguardo, si richiede una prova quantitativa, per accertare la misura delle spese effettivamente sostenute, ed una qualitativa, per dimostrare che i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero spese professionali e non invece di mantenimento (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 258 ss).

                                   5.   5.1.

                                         Venendo al caso in esame, dal contratto ‑ presentato per la prima volta in sede di ricorso – si evince che il ricorrente è legato alla __________ SA da un contratto di agenzia ai sensi degli articoli 418a e seguenti Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]. Il mandante, ovvero la __________, definisce giuridicamente l’agente (mandatario) “come professionista indipendente e prevalentemente come agente mediatore. Il suo rapporto con __________ è un rapporto di mandato, quindi non è un rapporto di impiego dipendente (non è un contratto di lavoro né un contratto di commesso viaggiatore) e nemmeno un rapporto societario” (v. ric., all. C, contratto di agenzia, p. 3, n. 3.2).

                                         Per quanto attiene ai “costi dell’esercizio aziendale dell’agente”, “fondamentalmente __________ si accolla i costi dell’infrastruttura messa a disposizione dell’agente a titolo facoltativo, della formazione interna offerta da __________ e in parte anche della pubblicità e delle attività di sponsorizzazione. Tutti gli altri costi in relazione con l’attività dell’agente sono a carico di quest’ultimo” (v. ric., all. C, contratto di agenzia, p. 6, n. 8).

                                         Nonostante le citate pattuizioni contrattuali, la __________ SA rilascia comunque al ricorrente un certificato di salario che include le deduzioni sociali per il primo e il secondo pilastro della previdenza professionale, poiché “dal punto di vista socio-assicurativo di regola gli agenti __________ sono considerati lavoratori dipendenti” (v. attestato rilasciato il 21 aprile 2016 da __________, allegato alla DI 2017; ric., all. D).

 

                                         5.2.

                                         Secondo gli articoli 418a e seguenti CO, l’agente si assume stabilmente l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di conchiuderne in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro. L’agente ha in ogni caso diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari trattati o conclusi durante il periodo di validità del contratto, come pure, salvo convenzione contraria, per quelli conclusi senza il suo intervento, ma con clienti da lui procurati per affari del medesimo genere (art. 418g cpv. 1 CO). Per quanto qui di interesse, gli agenti __________ SA vengono remunerati per la loro attività con una provvigione dipendente dalla rispettiva cifra d’affari realizzata. Tali provvigioni sono accreditate su un conto di compensazione, dove vengono nel contempo addebitati i contributi per le assicurazioni sociali e le spese necessarie allo svolgimento dell’attività (v. contratto di agenzia; ric., all. C).

                                         Da un punto di vista socio-assicurativo, gli agenti esterni della __________SA sono considerati dei lavoratori dipendenti (v. attestato, ric., all. D).

                                         Gli stessi devono farsi carico di tutte le spese originate dalla loro attività, compresi i costi d’ufficio, di documentazione e d’uso dell’automobile, facendoli in questo senso apparire come collaboratori indipendenti (v. contratto di agenzia, ric., all. C; attestato, ric., all. D).

 

                                         5.3.

                                         Dottrina e prassi parlano di attività lucrativa indipendente (selb-ständige Erwerbstätigkeit) quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44).

                                         Si deve invece ammettere l’esistenza di un’attività dipendente quando una delle parti, rispetto all’altra, è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che il contribuente non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

                                         Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure indipendente.

 

                                         5.4.

                                         La casistica è invero molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali. Può allora essere utile rinviare alle Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in questo campo.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A tale riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

                                         Si è invece in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo. Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).

                                         La qualifica dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la natura di tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

 

                                         5.5.

                                         La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di confrontarsi con un caso molto simile a quello qui esaminato, dove il “datore di lavoro” era il medesimo. Allora, l’autorità giudicante aveva stabilito che l’attività svolta dal contribuente poteva essere considerata di natura dipendente (sentenza CDT no. 80.2015.17/18 del 4 dicembre 2015). Tale conclusione può essere adottata anche nella fattispecie. Ciò, non soltanto perché la __________ AG ha allestito un certificato di salario e versato i contributi sociali del primo e del secondo pilastro, ma soprattutto perché l’insorgente è economicamente dipendente dalla compagnia di assicurazioni ed integrato nella stessa.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Del resto, la natura di tale rapporto non parrebbe essere messa in dubbio neppure dall’insorgente che, nella dichiarazione d’imposta, si definisce “dipendente” (v. DI 2017, p. 1, Dati personali, situazione familiare e professionale al 31.12.2017), dichiara un reddito da attività lucrativa dipendente (DI 2017, p. 2, cifra 1.1.) e fa valere le spese professionali dei dipendenti (DI 2017, p. 3, cifra 9.1; Modulo 4). Ora, si tratta piuttosto di verificare la reale entità delle spese professionali, in particolare delle spese di trasporto fatte valere in deduzione dal ricorrente.

                                         L’opponente chiede che gli sia riconosciuta la deduzione per “spese “veicolo privato contribuente” [pari a] fr. 20'160.‑”, perché la sua “esposizione in deduzione […] non [era] campata in aria, ma il frutto di un chilometraggio effettivo percorso a titolo professionale […] nel corso dell’anno 2017” (ric., p. 2, n. 2). Ritiene che l’autorità di tassazione, “anche dopo reclamo, abbia voluto riconoscer[gli] esclusivamente il percorso da casa […] (__________), sino alla sede lavorativa (__________), escludendo a priori quasi tutti gli ulteriori chilometri, invece percorsi a titolo professionale” (ric., p. 2, n. 3) e non tenendo conto del fatto che, poiché “legato [da] un contratto di agenzia con il datore di lavoro __________ AG [questi] in nessun caso [si] assume costi diretti e/o indiretti cagionati dall’uso del veicolo privato”.

 

                                         6.2.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal contribuente (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         6.3.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

 

                                         6.4.

                                         La deduzione delle spese professionali è un elemento che, se riconosciuto dall’autorità fiscale, ridurrebbe il debito nei confronti dell’erario. Spetta dunque al contribuente dimostrarne la natura ‑ ovvero che le spese sopportate sono veramente delle spese professionali (prova qualitativa) ‑ e l’entità ‑ ovvero l’importo delle spese effettivamente sostenute (prova quantitativa; v. supra, consid. 4.2).

 

 

                                   7.   7.1.

                                         Nella fattispecie, dal contratto che lo lega alla compagnia di assicurazioni risulta che il ricorrente dovesse farsi carico di tutte le spese necessarie per lo svolgimento della sua attività. Come visto, gli agenti esterni della __________ AG sono remunerati con una provvigione dipendente dalla rispettiva cifra d’affari realizzata, ma nel contempo devono sopportare tutte le spese originate dalla loro attività, compresi i costi d’ufficio, di documentazione e d’uso dell’automobile. Tuttavia, nel rispetto del principio dell’onere della prova, spettava al contribuente comprovare di aver dovuto effettivamente sostenere le spese legate all’uso dell’automobile privata per ragioni professionali (“spostamenti per clienti e per meeting aziendali in diverse località ticinesi e svizzere”) e in che misura, dimostrando che si trattava di reali spese professionali e non invece di spese di natura privata.

 

                                         7.2.

                                         Negli atti trasmessi all’autorità giudicante non è reperibile alcuna documentazione atta a comprovare quanto richiesto. Nonostante il contribuente sostenga di dover “percorrere non pochi chilometri in automobile allo scopo di visitare – prevalentemente a domicilio ‑, i propri clienti sparsi sull’intero territorio della Confederazione” non produce la sua agenda professionale e/o un elenco degli appuntamenti fissati con i clienti o dei “meeting aziendali” alfine di dimostrare le località in cui si è recato, quando e perché. Significativo è anche il fatto che nell’incarto fiscale non si trovi neppure una fattura dei rifornimenti necessari per poter percorrere gli oltre 30'000 km all’anno per raggiungere i propri clienti. La prova qualitativa delle spese professionali fa dunque difetto.

 

                                         7.3.

                                         Anche per quanto attiene alla commisurazione delle spese sostenute (prova quantitativa) la documentazione prodotta in sede di tassazione lascia spazio ad alcuni dubbi, inficiandone l’attendibilità.

                                         Infatti, facendo la differenza tra i chilometri percorsi con il veicolo __________ (no. di telaio __________) tra il 23 febbraio 2017 e il 23 febbraio 2018, si arriva a 29'385 km e non ai 33'600 km calcolati e dichiarati dal ricorrente nel Modulo 4. Da rilevare che, così come compilato, il Modulo 4 dà adito pure ad altre perplessità: oltre al numero dei chilometri percorsi, anche i giorni lavorativi sono stati “gonfiati”. Come chiaramente scritto nelle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione d’imposta 2017 delle persone fisiche, di regola si calcolano 220 giorni lavorativi all’anno. Un numero più elevato di giorni di lavoro deve essere comprovato (Istruzioni DdC 2017, p. 23, n. 2). Ciò che nel caso di specie non è stato fatto.

                                         Da notare inoltre che, al 31.12.2017, la vettura non è stata dichiarata tra gli elementi della sostanza dell’insorgente.

                                         In più, la fattura no. __________ di __________ SA, __________, emessa il 23 febbraio 2018, è intestata al signor “__________” e non al ricorrente. L’indirizzo sulla copia della fattura dell’anno precedente è invece coperto dalla copia della ricevuta di registrazione del pagamento.

 

 

                                   8.   8.1.

                                         Nemmeno gli atti procedurali compiuti dall’RS 1 sono esenti da critiche. Né in sede di reclamo né successivamente nelle osservazioni al presente ricorso, l’autorità di tassazione ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a valutare l’entità delle spese di trasporto in fr. 13'200.‑ per l’IC e in fr. 3'000.‑ per l’IFD, ciò che, invece, chiedeva il ricorrente. In più, nelle sue osservazioni, l’UT Lugano sembrerebbe ritornare sui suoi passi, mettendo in dubbio il proprio operato ed ammettendo di essere stato fin troppo generoso con il contribuente. Afferma che nella fattispecie si dovrebbe procedere ad una reformatio in peius, senza però proporre un calcolo alternativo delle spese deducibili.

 

                                         8.2.

                                         La procedura di tassazione attribuisce al contribuente la facoltà di presentare reclamo contro la decisione di tassazione. L’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

 

 

                                         8.3.

                                         L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

                                         Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, consid. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

 

                                         8.4.

                                         Poiché l’autorità di tassazione non si è chinata su quanto richiesto dal contribuente, ovvero non ha motivato le ragioni della sua valutazione, nella fattispecie deve pertanto essere accertata una carente motivazione della decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo, in contrasto con le esigenze poste dalla legge tributaria e dal diritto costituzionale di essere sentito.

                                         Come visto, il vizio di forma di cui soffre tale decisione non è stato sanato neppure con la presentazione da parte dell’autorità di tassazione delle sue osservazioni al presente gravame.

                                         Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 6 maggio 2020 deve essere annullata e gli atti ritornati all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 affinché ‑ con la collaborazione del contribuente e informandolo preventivamente nel caso procedesse ad una reformatio in peius – abbia a rendere una decisione chiara, motivata e conforme alle disposizioni legislative e alla prassi in materia di spese professionali attualmente in vigore.

 

 

                                   9.   Visto quanto precede, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo notificata il 6 maggio 2020 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 perché, con la collaborazione del contribuente, proceda alle proprie incombenze e abbia a rendere una nuova decisione motivata.

                                         Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo del 6 maggio 2020 è annullata e gli atti sono trasmessi all’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 perché abbia a rendere una nuova decisione motivata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: