parti

RI 1 

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 13 gennaio 2020 contro la decisione del 12 dicembre 2019 in materia di assoggettamento IC 2016

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 12.2.2010, con sede in __________. Scopo della società è, tra l’altro, pure la gestione di fondi di proprietà di clienti e l’esecuzione di operazioni finanziarie per conto di questi ultimi (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 30.12.2020). Presidente del Consiglio di amministrazione è __________ (trasferitosi in __________ nel 2013) e membro è __________. Dal 18.6.2013 la sede della società è stata trasferita nel __________, presso “__________”.

 

 

                                  B.   Con raccomandata del 17.1.2018, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) si è rivolta alla RI 1, rivendicando, in via pregiudiziale, l’assoggettamento alle imposte cantonali nel Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2016. L’autorità fiscale ha dapprima ricordato la giurisprudenza e la dottrina vigenti in ambito di domicilio fiscale delle persone giuridiche ed in particolare la prevalenza dell’amministrazione effettiva nel caso in cui la sede statutaria si riveli puramente formale. Nel caso di RI 1 l’UTPG ha indicato come in realtà l’amministrazione effettiva venisse effettuata in Ticino, posto come il membro del Consiglio di amministrazione __________, con diritto di firma individuale fosse domiciliato in __________. Inoltre la società paga l’affitto in _____ ed è raggiungibile al numero di telefono __________.

 

 

                                  C.   Con reclamo 8/9.2.2018 RI 1, patrocinata dallo __________ contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento. Nel gravame s’indicava preliminarmente che __________, cittadino svizzero di famiglia __________, dopo aver risieduto negli __________ per trent’anni, aveva abitato per alcuni anni a __________ per ritrasferirsi, nel 2013 in __________. Contemporaneamente al suo trasferimento di domicilio in __________ aveva spostato il domicilio di RI 1 presso la casa di vacanza a __________, intestata alla società immobiliare __________. __________ risiede a __________ approssimativamente due mesi l’anno: non ha invece più alcun recapito a __________. Il centro delle attività della società in Svizzera è pertanto __________: anche il rappresentante, l’avv. __________ indicava di corrispondere con la società a __________. Tale situazione sussisteva indipendentemente dalla nomina di un nuovo membro del Consiglio di amministrazione dal 16.3.2015: __________ era contabile ed amministratore unico di __________ __________. La retribuzione di quest’ultimo, per le attività svolte in seno a RI 1 sarebbe stata del tutto irrisoria. A partire dal mese di aprile 2016, la contribuente avrebbe rescisso ogni contratto di locazione e non corrisponderebbe più alcuna pigione né a __________ né altrove. In merito alle informazioni reperibili sul sito internet, la reclamante indicava che le stesse non erano aggiornate. In merito al numero telefonico con prefisso di __________ spiegava che era stata predisposta una deviazione telefonica: era rimasto in funzione tale numero per evitare di perdere dei contatti con la clientela. Si allegava la dichiarazione fiscale 2015 del Canton __________ dalla quale si poteva dedurre come già in quell’anno le attività di quest’ultima fossero ridotte a poca cosa. Il trend era lo stesso pure negli anni successivi. La reclamante concludeva chiedendo di revocare la decisione e di voler “(…) riconoscere che nel limite in cui è tuttora attiva, la reclamante lo è in Svizzera attraverso azioni dirette dal suo presidente e con sede di riferimento la località di __________, nel Canton __________”.

 

 

                                  D.   Con richiesta 12.6.2018 l’UTPG chiedeva al rappresentante della RI 1 di voler trasmettere:

 

·  Copia dei contratti di locazione e conteggio spese accessorie (anni 2015 e 2016) di __________ e a __________, __________;

·  Copia della disdetta del contratto di locazione di via __________ a __________;

·  Copia delle fatture inerenti le prestazioni pagate alla __________ e fornite dal signor __________ e allegare la copia del/dei contratto/i;

·  Copia contratti inerenti il conto “telephone/fax/internet”;

·  Copie fatture inerenti le “management & Counsulting fees”;

·  Copia fatture inerenti le “other consultancy”;

·  In merito ai costi legati all’autoveicolo, indicare no di targa e matricola e il conducente di tale veicolo;

·  Conto annuale 2016.

 

 

                                  E.   Con risposta 26.7/2.8.2018 l’avv. __________ comunicava che non vi era stata una disdetta formale per iscritto della locazione, bensì una disdetta realizzata attraverso la sostituzione di inquilino. In relazione alla domiciliazione presso la casa di __________, non esisteva un contratto: s’indicava “Presumibilmente questo verrà ora formalizzato dalla proprietaria __________ come da me consigliato”. Venivano inoltre trasmesse le fatture 20.4.2016 e 13.4.2018 relative all’anno 2016 di __________, come pure il bilancio di RI 1 del 2016. Venivano altresì inviate 4 fatture del 2016 a carico di __________ __________, per complessivi USD 12'000.- all’anno. La reclamante precisava inoltre che non esistevano conti “telephone/fax/internet” vista la ridottissima attività di RI 1 Nel frattempo era pure stata restituita la targa del veicolo che a suo tempo era stato registrato a nome di RI 1. L’autovettura sarebbe “(…) posteggiata a __________, stargata”.

 

 

                                  F.   Con decisione su reclamo del 12.12.2019 l’UTPG confermava l’imposizione illimitata di RI 1 dall’anno 2016. In particolare, in relazione all’amministrazione __________, presso la casa di vacanza di __________, l’abitazione in questione figura tra gli attivi della società __________ con sede a __________. __________ risulta essere, dal 21.10.2019 presidente con firma collettiva a due di tale società, che è secondo l’UTPG da “(…) considerare vicina al signor __________”.

                                         Sulla base degli accertamenti eseguiti dall’UTPG sarebbe inoltre emerso che la RI 1 ha pagato un affitto in __________: ciò risulterebbe anche dal conto economico della società dal quale si evincono costi di locazione per fr. 24'000.- nel 2015 e fr. 10'000.- nel 2016. Dal 1°.4.2014 la locazione sarebbe stata – secondo la versione della contribuente – stata trasferita alla società __________.

                                         In tal senso l’affermazione della reclamante, ossia quella di non più corrispondere il canone di locazione a __________ dall’aprile 2016, mal si concilia con il fatto che il trasferimento di sede nel Canton __________ è avvenuto il 18.6.2013. L’UTPG rilevava inoltre che non si comprenderebbe la ragione per la quale __________ avrebbe dovuto sottoscrivere un nuovo contratto di locazione dal 1°.4.2016, dal momento in cui, sin dalla sua costituzione, figura iscritta a Registro di commercio la sua sede in via __________. Secondo l’UTPG dall’analisi del conto economico di __________ per il 2016 figurano costi di locazione per fr. 22'000.-. Per il 2016 le due società avrebbero pertanto pagato un corrispettivo di fr. 32'000.- allorquando il contratto di locazione prevede una pigione annua di fr. 22'800.- ai quali si aggiungono fr. 1'200.- di spese accessorie. La gestione della società viene garantita dal signor __________, il quale è l’unico membro domiciliato in Svizzera con firma individuale: in qualità di fiduciario presso la __________ di __________, si occupa della parte amministrativa – contabile della società. A __________ la società non dispone né di uffici né di personale e non risulta che in questa località venga svolta una qualsivoglia attività. L’autorità fiscale si riservava inoltre la possibilità di aprire una procedura contravvenzionale di (tentativo) di sottrazione d’imposta a carico della società e dei suoi organi.

 

 

                                  G.   Con ricorso 13.1.2020 la RI 1 – sempre patrocinata dallo Studio dell’avv. __________ - contesta la decisione su reclamo. La ricorrente ribadisce che __________ è azionista unico della società e ricopre la carica di presidente sin dalla sua costituzione. Gode di diritto di firma individuale. Dal 16.3.2015 è stato nominato quale membro del Consiglio di amministrazione __________, con diritto di firma individuale: la retribuzione di quest’ultimo è di fr. 2'500.- per la sua carica in seno alla società e di circa fr. 1'600.- annui per l’allestimento della contabilità. Quest’ultimo non ha alcun potere decisionale all’interno della società. La ricorrente precisa che la sua attività dal 2015 si è ridotta, come attestato dalle dichiarazioni fiscali presentate al Canton __________, fino a divenire pressoché inesistente. Nel 2019, la __________ ha corrisposto alla __________ una tassa di domiciliazione: a __________ __________ non ha più alcun recapito e, quanto torna dal __________, risiede per circa due mesi all’anno a __________. È da __________ che l’azionista unico svolge l’attività societaria che consiste nel “(…) potere di disporre del patrimonio gestito, mentre non è decisiva l’ubicazione dei titoli che analogamente alla sede formale può essere liberamente stabilita e trasferita a piacere (…)”. Secondo la contribuente, il Tribunale federale ritiene ad ogni modo che il domicilio fiscale di una società di gestione patrimoniale si determini in base ad una valutazione comp non vi è alcun riferimento a __________, mentre __________ figura quale “Managing Director”.

                                         In merito alla locazione degli spazi in via __________ la ricorrente precisa che gli stessi “(…) non venivano più utilizzati dalla ricorrente che aveva trasferito la propria sede il __________ a __________ (…)”. La mancata disdetta del contratto di locazione sarebbe unicamente ascrivibile ad una dimenticanza di __________. Gli uffici erano “(…) utilizzati dalla nuova conduttrice già prima che questa subentrasse nel contratto di locazione e soltanto nel 2016 ci si è accorti di doverlo ufficializzare. Gli importi pagati nel 2016 dalla ricorrente (CHF 10'000.-) e dalla __________ (CHF 22'000.-) al locatore rappresentano i costi totali sostenuti dalla vecchia conduttrice e dalla nuova conduttrice a titolo di pigioni, spese accessorie e conguaglio finale ed è irrilevante in materia di assoggettamento all’imposta cantonale – (…) – che i suddetti importi siano superiori al costo annuale della pigione e delle spese accessorie indicato nel contratto di locazione”.

 

 

                                  H.   Con osservazioni 27/28.2.2020 l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. Rispetto alla motivazione indicata nella decisione su reclamo, l’autorità fiscale indica che la società “(…) avrebbe dovuto svolgere attività di natura fiduciaria, ma le pratiche per ottenere un permesso di fiduciario finanziario non hanno portato a risultato alcuno. (…) il mancato ottenimento del suddetto permesso è la ragione per la quale la società ha trasferitofittiziamente la sede nel Cantone dei __________”. Il trasferimento di sede non sarebbe mai avvenuto, secondo l’UTPG, visto come la società sino a maggio 2016 ha continuato a corrispondere l’affitto di CHF 1'900 mensili (+ CHF 100 di spese accessorie) per l’indirizzo di __________.

                                         Poco verosimile inoltre il fatto che la mancata formalizzazione della disdetta sia ascrivibile ad una “dimenticanza”: secondo l’autorità fiscale non è giustificabile il pagamento della locazione per 3 anni oltre la data del trasferimento. Inoltre, benché richiesta, non è stata allegata copia del contratto precedentemente sottoscritto dalla ricorrente. Secondo l’autorità fiscale sarebbe evidente il “(…) tentativo, seppur a distanza di alcuni anni, di voler in qualche modo “sanare” la situazione della sede della ricorrente, facendo sottoscrivere un nuovo contratto di locazione da una società, __________, sempre riconducibile al signor __________. D’altro canto non si spiega perché quest’ultima, benché la sede sia sempre stata in via __________, abbia avuto la necessità di sottoscrivere un contratto di locazione soltanto dal 1.04.2016”. __________ sarebbe inoltre strettamente connessa alla __________: sulla targa posta all’esterno dell’edificio vi sarebbe ancora il nominativo della ricorrente. Inoltre, nei conti di __________ sono stati riscontrati pagamenti di fatture per servizi telefonici e internet “(…) verosimilmente concernenti il Cantone Ticino, intestate alla __________”. Inoltre agli atti vi sarebbe un’ulteriore fattura del 21.12.2018 inviata dalla __________, indirizzata alla ricorrente, che indica un servizio di trasloco da via __________ “(…). Facendo una rapida verifica presso il nuovo indirizzo, la buca delle lettere no. 6 indica il nominativo del signor __________ (proprietaria dello stabile)”.

                                         Inoltre, in merito alla sede di __________, l’UTPG indica che le affermazioni rese in sede di reclamo e in sede di ricorso non sarebbero corrette: l’immobile non è mai stato intestato – sino al 9.12.2019 – alla __________, bensì alla nonna del signor __________i, __________ che l’avrebbe acquistato il 21.3.1959 unitamente a __________. Pure la fattura di domiciliazione di fr. 800.- inviata dalla __________ “(…) è da leggere come un tentativo strumentale di avvalorare la tesi della sede nel Cantone dei __________”. In tal senso mal si comprende come la domiciliazione sia stata fatturata solo dal 2019. Motivo per il quale: “(…) l’immobile di __________ non può che essere considerato solo una casa di vacanza e non il luogo in cui vengono esercitate l’amministrazione e direzione effettiva della società”. La sede a __________ appare piuttosto come una “bucalettere”. Secondo l’autorità fiscale sarebbe pertanto lecito concludere che la gestione corrente della società viene esercitata in Ticino, dove risiede __________, membro con diritto di firma individuale e attivo come fiduciario presso la __________. Non sarebbe neppure escluso inoltre che “(…) vista la presenza di un recapito a __________ del signor __________, le attività di gestione della società siano garantite da lui da __________”.

 

 

I.    La ricorrente non ha replicato.                          

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La ricorrente è stata iscritta a Registro di commercio il 12.2.2010, con sede a __________. Dal 18.6.2013 la contribuente ha trasferito la propria sede legale nel Canton __________, “c/o __________ 2, __________”.

                                         In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento illimitato alle imposte a far tempo dal 2016 in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

 

                                         1.2.

                                         Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

 

                                         1.3.

                                         La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

 

                                         1.4.

                                         In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

 

                                         1.5.

                                         Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

 

                                         1.6.

                                         Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).

                                         Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                         A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

                                         In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

 

                                         1.7.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La RI 1 è stata iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino il 12.2.2010. A far tempo dal 18.6.2013 la società ha trasferito la propria sede a __________. Scopo della società è la gestione di fondi di proprietà dei clienti, la consulenza negli investimenti, la gestione e l’amministrazione patrimoniale, la sottoscrizione di contratti fiduciari, le operazioni di acquisto e di vendita, di import e di export di prodotti di ogni genere. Dal momento della sua costituzione a quello del cambiamento di sede nel Canton __________, la società era rappresentata, entrambi con diritto di firma collettiva a due da __________ (azionista unico) e da __________ (entrambi residenti a __________). Dal 18.6.2013 __________ ha ottenuto il diritto di firma individuale ed è entrato a far parte del CdA __________ (residente a __________), con diritto di firma collettiva a due. Dal 25.7.2014 al 16.3.2015 abilitato a rappresentare la società era unicamente __________ A far tempo dal 16.3.2015 hanno diritto di firma individuale per la contribuente __________ (residente ad __________) e __________ (residente a __________).

 

                                         2.2.

                                         Come visto, la sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Come osservato correttamente da parte dell’autorità fiscale, l’indirizzo della società a __________ corrisponde a quello della casa secondaria di vacanza di __________ e meglio la nonna di __________. Dagli atti risulta che nel 2017 l’immobile era ancora dichiarato nella propria partita fiscale da __________ (in usufrutto/diritto di abitazione) e che fungeva in parte da abitazione secondaria (veniva dichiarato il valore locativo), mentre in parte era ceduto in locazione. Dai dati reperiti dall’autorità fiscale si ha che il mapp. __________ di __________ è divenuto di proprietà esclusiva della __________ (con sede a __________, società attiva nella promozione della proprietà immobiliare) unicamente dal 9.12.2019. __________ è diventato presidente con diritto di firma collettiva a due della __________ dal 21.10.2019.

 

                                         2.3.2.

                                         La società ricorrente – come visto attiva in ambito finanziario - non ha comprovato di disporre a __________ di uffici e di personale per poter svolgere la propria attività. L’UTPG ha, tra i vari accertamenti effettuati, richiesto al servizio della posta, di poter verificare chi avesse ritirato la raccomandata relativa alla decisione preliminare di assoggettamento del 17.1.2018. La missiva, giunta l’indomani a destinazione è stata ritirata allo sportello postale di __________ unicamente lunedì 22.1.2018, dall’inquilino residente presso l’abitazione di via __________ a __________.

                                         Presso l’indirizzo di __________, oltre a non disporre di personale, non sono presenti, né __________ (domiciliato in __________) né __________, attivo a __________ quale fiduciario presso __________, entrambi a beneficio di un diritto di firma individuale.

 

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         L’analisi del bilancio societario (v. 2015 e 2016) invero offre alcuni spunti interessanti: oltre a confermare che la __________ non impiegava personale (come indicato sopra, la raccomandata trasmessa dall’UTPG è stata ritirata solo alcuni giorni più tardi presso lo sportello postale dall’inquilino), permette di stabilire che, nonostante il trasferimento di sede nel Canton Grigioni, la contribuente ha continuato a pagare l’affitto per gli spazi di via __________ mentre non ha corrisposto alcun canone di locazione nel Canton __________, iniziando a versare fr. 800.- a titolo di “domiciliazione” unicamente dal 2019 alla __________, (cfr. allegato doc. I al ricorso).

 

                                         2.4.2.

                                         In merito alla pigione per gli spazi locati in via __________, emerge dalla disamina della contabilità, che i costi di locazione erano pari a fr. 24'000.- nel 2015 e di fr. 10'000.- nel 2016.

                                         Tali informazioni di bilancio discordano tuttavia con i dati dell’affitto estrapolati partendo dalle dichiarazioni fiscali del locatore: __________ (che figura quale inquilina nelle dichiarazioni) avrebbe corrisposto per il 2017 un canone pari a fr. 22'500.- nel 2016 di fr. 21'000.- e nel 2015 di fr. 19'000.-. Proprio per quanto riguarda la locazione, secondo la versione fornita da RI 1 la mancata disdetta del contratto di locazione – al momento del trasferimento della sede nel Canton __________ - sarebbe unicamente ascrivibile ad una dimenticanza di __________. Gli uffici erano “(…) utilizzati dalla nuova conduttrice già prima che questa subentrasse nel contratto di locazione e soltanto nel 2016 ci si è accorti di doverlo ufficializzare. Gli importi pagati nel 2016 dalla ricorrente (CHF 10'000.-) e dalla __________ (CHF 22'000.-) al locatore rappresentano i costi totali sostenuti dalla vecchia conduttrice e dalla nuova conduttrice a titolo di pigioni, spese accessorie e conguaglio finale ed è irrilevante in materia di assoggettamento all’imposta cantonale – (…) – che i suddetti importi siano superiori al costo annuale della pigione e delle spese accessorie indicato nel contratto di locazione”.

 

                                         2.4.3.

                                         Ora pare poco verosimile che nonostante una società trasferisca la propria sede in un altro Cantone continui comunque a pagare la pigione per degli spazi asseritamente non più utilizzati. Appare pertanto chiaro lo stretto legame tra la contribuente e la __________, società che sarebbe “subentrata” al contratto di affitto di __________.

                                        L’analisi del contratto di locazione stipulato tra __________” ha permesso di estrapolare la seguente indicazione nelle osservazioni: “Il presente contratto sostituisce e annulla il contratto precedente stipulato a nome __________ del 21.12.2009”. In merito alla durata del contratto emerge che la locazione ha preso avvio il 1°.4.2016 per una durata indeterminata, disdicibile con un preavviso di 3 mesi, e con prima scadenza il 29.9.2016 (e meglio appena 6 mesi dopo). Già il solo fatto che la disdetta non è stata stabilita in 6 mesi, trattandosi di un locale commerciale (come previsto dall’art. 266d CO, norma relativamente imperativa per entrambe le parti al contratto di locazione, cfr. sentenza TF 4A_364/2010 del 30.9.2010 consid. 2 e 5.2.) lascia qualche perplessità circa l’effettiva esistenza di un “nuovo contratto”. In effetti la connessione tra __________ SA ed __________ (della quale __________ è socio e gerente sin dalla sua costituzione) emerge pure dal fatto che quest’ultima società, sin dalla sua costituzione ha sempre avuto il suo recapito in via __________, allo stesso indirizzo della contribuente. Di conseguenza il cambio di intestatario del contratto, vista la convivenza delle due società, per le quali inoltre la contribuente ha corrisposto sempre il canone di locazione (anche dopo essersi trasferita), non ha alcuna rilevanza per comprovare l’effettivo cambiamento di sede della contribuente nel Canton __________ (cfr. anche allegato E alle osservazioni UTPG, e meglio la targa dell’Ufficio in via __________, riportante entrambi i nominativi di __________).

 

                                         2.5.

                                         Agli atti vi sono inoltre alcune fatture – anche di società di collegamento telefonico e internet - sempre intestate a __________ e trasmesse presso l’indirizzo di via __________ a __________ anche dopo il trasferimento della sede nel Canton __________, a titolo di esempio si annoverano:

                                        

·      le fatture della __________ (allegato F1 alle osservazioni UTPG) del 1.2.2016, dell’1.3.2016 e dell’1.4.2016 (dalle quali si possono ritrovare i canoni relativi a svariati numeri telefonici con prefisso 091, come pure la prestazione fax to __________ del numero 0919116790 [ancora oggi intestato alla __________ con sede in __________, cfr. sito internet __________, consultato il 10.2.2021], come pure di internet);

 

·      la fattura del 21.12.2018 della ditta __________ che attesta il “servizio di trasloco da via __________ [presso lo stabile di proprietà di __________: la bucalettere n. 6 indica il nominativo di __________ e di quest’ultima società, doc. F3 e F4 alle osservazioni] – __________ e sistemazione” effettuato il 26.11.2018, per un importo di fr. 1'000.-.

 

                                         2.6.

                                         2.6.1.

                                         Secondo la contribuente, il domicilio fiscale di una società di gestione patrimoniale si determina in base ad una valutazione complessiva e ciò sulla scorta della giurisprudenza del Tribunale federale nonché della dottrina.

 

 

                                         2.6.2.

                                         L’attività specifica di una società di gestione patrimoniale consiste nel potere di disporre del patrimonio gestito, mentre non è decisiva l’ubicazione dei titoli, che analogamente alla sede formale può essere liberamente stabilita e trasferita a piacere. In ogni caso, il Tribunale federale ritiene che il domicilio fiscale di una società di gestione patrimoniale si determini in base a una valutazione complessiva (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 11, p. 98 e giurisprudenza citata).

                                     

                                         2.6.3.

                                         Questa Camera, in una sentenza 80.2018.275 del 31.5.2019 (confermata dal Tribunale federale con la sentenza 2C_633/2019 dell’11.11.2019) aveva analizzato il caso di una società attiva nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale. In particolare, era stata ritenuta sede effettiva della società quella dell’amministratore unico – solo abilitato a rappresentare la società - che agiva di fatto come “pura estensione operativa dell’azionista”, residente all’estero. Questa Camera aveva inoltre indicato (consid. 2.7.):

 

                                         “In ogni caso, appare più che plausibile, in assenza di personale impiegato, che tutta l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva della società venga svolta, sin dalla costituzione della stessa dall’AU ad X., dove la contribuente può essere raggiunta sia telefonicamente, sia tramite corrispondenza (cfr. “Adressumleitung”)”.            

                                     

                                         2.7.

                                         2.7.1.

                                         Dal conto economico del 2015 e del 2016 presentato dalla ricorrente si rileva che le attività svolte da RI 1 si sono rilevate molto ridotte (le uniche entrate della società sono costituite da “management & consulting fees” per fr. 11'550.70 nel 2015 e a fr. 15'570.68 nel 2016). Dall’esame più attento delle entrate e dai giustificativi prodotti dalla ricorrente si ha che le “Advisory Fee” fatturate dalla RI 1 alla “__________” riportano le prestazioni svolte sull’arco temporale di un anno e meglio dal 10.1.2015 al 10.1.2016 e dal 10.1.2016 al 10.1.2017.

                                         Inoltre si rileva che il bilancio è stato chiuso con una perdita d’esercizio nel 2015 di fr. 73'935.84 mentre che nel 2016 la stessa si è attestata in fr. 19'958.47.

                                         Dall’esame del bilancio si ha inoltre che la società dispone di pochi attivi, tra i quali un’autovettura, i cui costi ammontano ad oltre fr. 6'000.- nel 2015 e ad oltre 5'000.- nel 2016.

 

                                         2.7.2.

                                         Secondo l’insorgente sarebbe unicamente __________, nella sua veste di azionista unico nonché presidente della __________ a svolgere l’attività dirigenziale proprio da __________. Nel ricorso si indica, a tal proposito (pag. 3): “(…) è qui che l’azionista unico nonché presidente della RI 1 svolge l’attività dirigenziale, egli è l’unico titolare del potere di disporre del patrimonio gestito ed è perciò corretto affermare che la società deve essere illimitatamente imponibile nel Canton __________”. Ora appare difficile immaginare che la società possa essere effettivamente amministrata da __________, quando, per stessa ammissione della ricorrente, __________, in questa località, risiede approssimativamente per due mesi l’anno (ancorché tale versione dei fatti non sia comprovata dalla ricorrente). Si noti pure che l’UTPG, nella decisione preliminare, aveva anche fatto notare come da un lato la pagina internet della società indicasse quale recapito societario pure quello di __________ e dall’altra come il numero telefonico corrispondesse ad un prefisso di __________.

                                          

                                         2.7.3.

                                         Ben ponderato quanto sopra, appare più che lecito affermare che l’amministrazione effettiva della società venga svolta da __________, dove risiede per tutto l’anno l’unico rappresentante della stessa residente in Svizzera, e meglio __________ (per inciso anche unico rappresentante in Svizzera con firma individuale abilitato a rappresentare __________, società ancora presente presso gli spazi di __________ a __________, dove arrivava la corrispondenza di __________ anche dopo il trasferimento nel Canton __________). Che __________ possa avere un ruolo importante in seno alla ricorrente, in quanto azionista unico, può essere verosimile: tuttavia lo stesso è assente all’estero, e le uniche entrate sono costituite da “advisory fees” relative a consulenze prestate sull’arco temporale di un anno, come indicano i giustificativi. Egli non può pertanto assicurare il “day to day management” se non per il tramite di __________. Motivo per il quale, analogamente a quanto ritenuto nella sentenza di cui all’inc. 80.2018.275 del 31.5.2019 consid. 2.7., il fatto che __________ possa di fatto essere considerato “un’estensione operativa dell’azionista”, non può che avvalorare il fatto che l’amministrazione effettiva venga per l’appunto svolta in Ticino, a __________.

                                         2.7.4.

                                         Come poi aggiunto correttamente dall’UTPG in sede di osservazioni al ricorso appare plausibile che il trasferimento di sede sia legato all’assenza di autorizzazione (non rilasciata dalle autorità) ad esercitare quale fiduciario finanziario in Ticino da parte di __________ (cfr. p. 2 e 3 del reclamo dell’8.2.2018), autorizzazione della quale invece beneficia __________, che è iscritto al relativo albo (https://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/, consultato il 15.2.2021). È infatti risaputo che nel Canton __________ non è necessario di disporre della patente di fiduciario per poter esercitare tale professione (nel Canton __________ non è prevista una regolamentazione per l’esercizio della professione di fiduciario, cfr. https://www.gr.ch/IT/istituzioni/parlament/PV/Seiten/IT_2003-12-09_1047.aspx, sito consultato il 15.2.2021).

 

                                         2.8.

                                         Va poi segnalato che, secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 757; Jung, op. cit., p. 172).

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente soccombente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’200.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

- avv. Fulvio Pelli, Lugano (per sé e per Steinbock Financial

  Group SA);

- Ufficio tassazione delle persone giuridiche, Bellinzona;

- Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, Bellinzona.

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: