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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 21 maggio 2021 contro le decisioni del 22 aprile 2021 in materia di IC 2013, 2014 e 2015. |
Fatti
A. RI 1 è una società iscritta nel registro di commercio del Canton __________ dal 23.7.2001 ed ha la propria sede in __________, __________. Scopo sociale è l’attività di raccolta di fondi, pubblicità e pubbliche relazioni per associazioni e società; può acquisire e cedere beni immobili, beni immateriali e partecipazioni (www.zefix.ch, sito consultato il 24.5.2022).
B. Con scritto 26.11.2014, la RI 1, si rivolgeva all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) indicando quanto segue:
“(…) La nostra azienda, con sede principale nella città di __________, conduce un ufficio in __________. Siamo assoggettati alle imposte del Cantone __________ e per vostra informazione ricevete una copia della nostra dichiarazione fiscale per l’anno 2013”.
C. a. Periodo fiscale 2013
La RI 1 trasmetteva copia della dichiarazione fiscale presentata al Canton Zurigo, con la quale si faceva valere un utile di fr. 517'388.59 ed un capitale di fr. 464'247.-.
b. Periodo fiscale 2014
La RI 1 trasmetteva copia della dichiarazione fiscale presentata al Canton Zurigo, con la quale si faceva valere un utile di fr. 764'059.- ed un capitale di fr. 478'306.-.
c. Periodo fiscale 2015
La RI 1 trasmetteva copia della dichiarazione fiscale presentata al Canton Zurigo, con la quale si faceva valere un utile di fr. 918’295.- ed un capitale di fr. 456'601.-.
D. a. Periodo fiscale 2013
Con decisione del 7.9.2017 l’UTPG accertava, per l’IC, un utile imponibile di fr. 517'389.-: la quota parte dell’utile ordinario attribuibile al Canton Ticino veniva quantificata in fr. 31'591.-. Nessuna quota parte del capitale veniva invece assegnata al Canton Ticino.
b. Periodo fiscale 2014
Con decisione del 7.9.2017 l’UTPG accertava, per l’IC, un utile imponibile di fr. 764’059.-: la quota parte dell’utile ordinario attribuibile al Canton Ticino veniva quantificata in fr. 53'601.-. Nessuna quota parte del capitale veniva invece assegnata al Canton Ticino.
c. Periodo fiscale 2015
Con decisione del 7.9.2017 l’UTPG accertava, per l’IC, un utile imponibile di fr. 918'295.-: la quota parte dell’utile ordinario attribuibile al Canton Ticino veniva quantificata in fr. 79'465.-. Nessuna quota parte veniva invece assegnata al Canton Ticino.
E. Con unico reclamo del 28/29.9.2017, la RI 1 contestava le decisioni IC 2013, 2014 e 2015 per il tramite della rappresentante __________. Nel gravame indicava che la contribuente aveva la propria sede principale a __________ ed era assoggettata per appartenenza economica nel Canton Ticino, ai sensi dell’art. 61 LT. Per i periodi oggetto di reclamo, il Canton __________, aveva “(…) già emesso le corrispondenti decisioni di tassazione tramite le quali ha assoggettato alla sua sovranità fiscale il 100% dell’utile e del capitale”. Con le decisioni contestate, pure il Canton Ticino aveva assoggettato parte dell’utile per i medesimi periodi fiscali, provocando una doppia imposizione attuale (effettiva) contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. Motivo per il quale veniva cautelativamente interposto reclamo e si chiedeva la sospensione della procedura “(…) in attesa che siano esperite tutte le verifiche del caso anche con il cantone di sede. Sarà nostra premura informarvi in merito agli sviluppi”.
F. Con decisione 18.4.2019, le autorità fiscali del Canton __________, respingevano una domanda di revisione presentata dalla __________ (tramite la rappresentante __________) nei confronti delle decisioni di tassazione relative ai periodi dal 2013 al 2015.
In particolare, la domanda di revisione era stata motivata con il fatto che la contribuente aveva uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino.
Il fisco zurighese aveva ricordato che le decisioni potevano essere oggetto di revisione nel caso in cui le stesse fossero manifestamente errate dal profilo qualitativo o quantitativo, cosa che non si verificava nel caso di specie. Aveva poi negato l’esistenza di uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino con la seguente motivazione:
“Vorliegend ist. u.E. weiterhin unklar, ob die Steuerpflichtige aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit im Kanton Tessin steuerpflichtig ist bzw. ob im Sinne der genannten bundesgerichtlichen Praxis eine Betriebsstätte vorliegt. Hinsichtlich der gemieteten Privatwohnung in __________ TI scheint äusserst fraglich, ob die darin ausgeführten Tätigkeiten als qualitativ und quantitativ wesentlich einzustufen sind. Gemäss Ihren Ausführungen sind in dieser Wohnung lediglich (wohl untergeordnete) administrative Arbeiten ausgeführt worden. Zudem diente die Wohnung auch als Übernachtungsmöglichkeit für Mitarbeitende. Die eigentliche Kerntätigkeit der Steuerpflichtigen (die Mittelbeschaffung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und Verbände, insbesondere die Durchführung von Sammelaktionen) dürfte hingegen vornehmlich an stark frequentieren öffentlichen Orten (wie an Bahnhöfen, Einkaufszentren, etc.) stattgefunden haben. Abschliessend kann festgehalten werden, dass das Vorliegen einer Betriebsstätte im Kanton Tessin (sowie in weiteren Kantonen) weiterhin nicht nachgewiesen ist. Aus diesen Gründen kommt eine (“vorgezogene”) Revision nicht in Betracht”.
G. Con raccomandata 4.10.2019 l’UTPG attribuiva alla reclamante un termine fino al 31.10.2019 per produrre la seguente documentazione:
· Dettaglio conto “_______”, anni 2013-2014-2015;
· Allegare copia dei contratti di locazione in __________;
· Lista dei dipendenti, con nominativi completi, residenti nel Cantone Ticino e in possesso del permesso G (frontalieri), anni 2013 – 2014 – 2015;
· Copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti negli anni 2013 – 2014 -2015;
· Copia dei permessi di lavoro rilasciati dal Cantone Ticino (permesso B e permesso G) anni 2013-2014-2015;
· Dettagli scheda contabile indicante la cifra d’affari conseguita nel Cantone Ticino, anni 2013-2014-2015;
· Copia notifica di tassazione del Cantone di Zurigo, anni 2013-2014-2015;
· Nella vostra pagine delle offerte di lavoro, viene indicato che “Se lavori almeno quattro giorni la settimana e abiti molto lontano… c’è la possibilità di pernottare gratuitamente presso un’abitazione per i dipendenti”. Sulla base di queste affermazioni vogliate specificare:
· Si tratta di un’abitazione messa a disposizione dalla società o da dipendenti già residenti in Ticino?
· A quanto ammonta il costo di questa abitazione? allegare copia del contratto di locazione
· Chi paga l’affitto dell’abitazione
· Vogliate specificare compiutamente l’attività svolta dalla società?
H. Con raccomandata 20.1.2021 l’UTPG si rivolgeva alle autorità fiscali del Canton Zurigo, in relazione alle tassazioni della __________ per i periodi fiscali dal 2013-2015.
In particolare, rilevava che, in base alla documentazione consultata, la contribuente aveva sottoscritto un contratto di locazione, dal 1.3.2008, per un appartamento di 6 locali ed un canone mensile pari a fr. 2'100.- in v__________. La società non impiegava unicamente personale che operava all’esterno, ma presso la sede di Bellinzona era presente anche del personale che “(…) coordina, pianifica e organizza le attività dei propri dipendenti. Ad esempio citiamo il responsabile regionale servizio interno Svizzera __________, signor __________ __________, il quale è operativo nella sede di __________. Egli non è un lavoratore esterno (…)”. La società aveva in Ticino anche un collegamento telefonico fisso. Per poter gestire, pianificare e organizzare l’attività aveva la necessità di un ufficio con del personale. L’autorità fiscale ticinese, a tal proposito rilevava di non avere informazioni in merito al fatto che la gestione fosse affidata al personale di Zurigo. Inoltre, dal sito internet della società si evinceva che l’organizzazione era suddivisa in regioni, con personale domiciliato in loco. In un’altra sezione del sito internet si poteva leggere: “Dai nostri uffici di Zurigo, Losanna e Bellinzona offriamo consulenze per le attività di raccolta fondi dei nostri committenti….”. Motivo per il quale l’UTPG rilevava di non comprendere la ragione in base alla quale, il fisco zurighese avesse concluso che l’indirizzo di __________ fosse solo un “appartamento privato”.
Il fisco ticinese, aggiungeva che, nelle proprie dichiarazioni fiscali, la __________ aveva indicato di avere una succursale a Bellinzona, aspetto ignorato dal fisco zurighese: in questo modo si era creata una doppia imposizione effettiva.
Il fisco ticinese chiedeva pertanto, considerata l’evidenza di uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, di emettere delle nuove decisioni di tassazione ed un relativo riparto cantonale, sulla base della cifra d’affari dichiarata dalla __________.
I. a. Periodo fiscale 2013
Con decisione del 22.4.2021, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile imponibile attribuibile al Ticino a fr. 25'200.-.
A motivazione della decisione, l’autorità resistente riproponeva alcuni passaggi della lettera del 20.1.2021 trasmessa al fisco del Canton __________, nella quale erano esposte le ragioni per ritenere che la contribuente disponesse di uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino. Nella decisione di tassazione si era attenuta agli elementi oggettivi ed ai dati indicati nella dichiarazione d’imposta presentata nel Canton __________. Il riparto era stato eseguito sulla base della cifra d’affari ed era “(…) stato ricalcolato l’utile imponibile tenendo conto di un precipuo del 20% a favore del Cantone di Zurigo”.
In merito alla doppia imposizione, di cui all’art. 127 cpv. 3 Cost, l’UTPG rilevava che: “(…) il contribuente ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei Cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone”.
b. Periodo fiscale 2014
Con decisione del 22.4.2021, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile imponibile attribuibile al Ticino a fr. 42'800.-.
La motivazione era la medesima di quella del periodo fiscale precedente.
c. Periodo fiscale 2015
Con decisione fiscale del 22.4.2021, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo l’utile imponibile attribuibile al Ticino a fr. 63'500.-.
La motivazione era la medesima di quella dei periodi fiscali precedenti.
L. Con tre separati ricorsi del 21/25.5.2021 __________ impugna le decisioni su reclamo IC 2013, 2014 e 2015, invocando un caso di doppia imposizione vietato dall’art. 127 cpv. 3 Cost, ritenuto come, per gli stessi periodi fiscali sia già stata tassata nel Canton Zurigo. In sostanza, la ricorrente argomenta di aver presentato le proprie dichiarazioni fiscali nel Canton Zurigo, indicando di aver in Ticino e nel Canton Vaud una stabile organizzazione. Tuttavia, all’epoca non era rappresentata da un consulente fiscale, motivo per il quale non era in grado di procedere ad una corretta ripartizione fiscale tra i Cantoni, ma presumeva che le autorità fiscali competenti avrebbero proceduto d’ufficio al riparto in base ai dati forniti. Il Canton Zurigo non aveva proceduto ad alcun riparto e nel frattempo le decisioni erano passate in giudicato. La domanda di revisione presentata all’autorità fiscale del Canton Zurigo era stata respinta, in ragione del fatto che non era stata riconosciuta una stabile organizzazione in Ticino.
La ricorrente spiega di essere attiva nell’ambito della raccolta di fondi per enti di pubblica utilità: ciò avviene attraverso “(…) campagne con stand informativi in cui collaboratori part – time e studenti (i cosiddetti “dialogatori”) si occupano delle bancarelle a livello locale. Gli stand informativi sono di solito allestiti e gestiti in luoghi pubblici, aree pedonali, stazioni ferroviarie ecc.”. Il lavoro dei “dialogatori” è coordinato dal Responsabile regionale della Svizzera italiana che è altresì responsabile della comunicazione con le autorità e dell’organizzazione delle raccolte dei fondi. Per poter svolgere quest’attività, l’insorgente ha affittato dal 1.3.2008 un appartamento di 6 locali, in __________, il cui canone di locazione è di fr. 2'100.-. Questi locali sono utilizzati sia dal responsabile regionale per svolgere i suoi compiti sia, in caso di necessità, dai dialogatori per pernottarvi. L’indirizzo dell’appartamento viene usato anche nella corrispondenza con le autorità e presso gli uffici di __________ vi è una linea telefonica fissa. Dal mese di febbraio 2017, la __________ ha in affitto uno spazio per uffici in via __________ e paga un canone di locazione mensile di fr. 1'200.-.
La ricorrente si dichiara, in linea di principio, d’accordo con le decisioni dell’autorità fiscali ticinese e riconosce di avere, nel Canton Ticino, una stabile organizzazione. Chiede tuttavia che gli utili imponibili vengano rivisti, considerando un precipuo del 30%. Avrebbe impugnato le decisioni unicamente poiché vi è una doppia imposizione fiscale, vietata dalla Costituzione. Secondo la giurisprudenza, in caso di doppia imposizione intercantonale, il ricorso deve essere presentato nel Cantone che ha emesso l’ultimo accertamento fiscale anche se il contribuente è d’accordo, in linea di principio con la valutazione di quel Cantone.
M. Con osservazioni 30.7/2.8.2021, l’UTPG chiede la conferma delle decisioni su reclamo impugnate, ripercorrendo l’iter della procedura di tassazione e spiegando per quali ragioni ci si trovi confrontati ad una doppia imposizione intercantonale.
Secondo l’autorità resistente, è indubbio che in Ticino la __________ abbia uno stabilimento d’impresa: oltre ad aver sottoscritto, già dal 1.3.2008, un contratto di affitto per un appartamento di 6 locali a __________ con un costo mensile di fr. 2'100.-, ha assunto sia un responsabile per la Regione Ticino – che lavora a Bellinzona - sia numerosi dipendenti, in prevalenza con permesso G rilasciato dal Cantone Ticino, con il compito di raccogliere donazioni grazie all’allestimento di specifici stand dislocati negli spazi pubblici.
L’UTPG spiega di essersi rivolto alle autorità fiscali del Canton Zurigo, chiedendo di “rivedere” le decisioni emesse, allo scopo di evitare una doppia imposizione intercantonale, senza purtroppo ottenere alcun riscontro.
L’autorità resistente si oppone alla richiesta di elevare il precipuo al 30%. La determinazione del precipuo, che di solito oscilla tra il 10% ed il 20% dell’utile complessivo, dovrebbe essere risolta analizzando caso per caso. Quando la ripartizione è effettuata secondo la cifra d’affari, di norma l’importanza della sede non influisce sulla modalità di ripartizione. Motivo per il quale l’Alta Corte generalmente attribuisce un precipuo del 20%, qualora la ripartizione venga effettuato secondo questa chiave di riparto. Secondo l’UTPG non vi sarebbero motivi per scostarsi dalla percentuale del 20%, già riconosciuta più volte dal Tribunale federale. Inoltre la ricorrente occupa __________ quale “responsabile regionale servizio interno Svizzera Italiana”, con un salario annuo in media di fr. 90'000.- lordi. Dal 2018 è presente anche __________ quale “responsabile regionale servizio esterno Svizzera italiana”. Da ciò si dedurrebbe l’importanza di una sede nel Canton Ticino, anche per questioni linguistiche. Siccome l’assunzione del personale di madre lingua italiana viene gestita dall’ufficio di Bellinzona, quest’ultimo fungerebbe anche da ufficio delle risorse umane. L’autorità resistente ritiene contraddittorio il comportamento dell’autorità fiscale __________ che, unicamente dal 2017, ha riconosciuto lo stabilimento d’impresa, visto come la persona di riferimento della sede di Bellinzona era presente anche nel 2013 e negli anni a seguire e che, dal 1.2.2017, la società ha traslocato in un nuovo ufficio, il cui costo annuale è risultato inferiore al canone di locazione precedente.
Diritto
1. 1.1.
Per l’art. 61 cpv. 1 lett. b LT, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone. La disposizione della legge cantonale è conforme all’art. 21 cpv. 1 lett. b LAID, il cui tenore è identico. In assenza di una definizione propria, la disposizione del diritto federale rinvia ai principi d'interpretazione posti dalla giurisprudenza federale in materia di divieto della doppia imposizione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2011, in RtiD II-2011 n. 17t consid. 4.1, con riferimento a: DTF 134 I 303 consid. 1.2 p. 305 in fine e riferimento di dottrina nonché consid. 2.2 p. 307; Messaggio a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta [Messaggio sull'armonizzazione fiscale] del 25 maggio 1983 in: FF 1983 III 1 p. 56, risp. 69; Athanas/Widmer in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 2a ed. Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5 ad art. 4 LAID; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ed., Zurigo 2006, n. 12 ss. ad art. 4).
Conformemente alla giurisprudenza federale richiamata, si è in presenza di uno stabilimento d'impresa quando una società possiede impianti o installazioni materiali permanenti che formano una parte dell'azienda fuori Cantone e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa viene esercitata in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (DTF 134 I 303 consid. 2.2 p. 307 in fine con richiami; TF 2C_216/2014 del 15.12.2016, consid. 4.2.; 2C_110/2018 del 28.2.2019 consid. 3.3.).
1.2.
Il luogo dello stabilimento d’impresa costituisce un domicilio (accessorio) secondario, per rapporto alla sede o all’amministrazione effettiva della persona giuridica. Per poter ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa, si deve trattare di un’installazione che adempie le seguenti condizioni:
1) fissa e permanente;
2) nella quale si esercita una parte quantitativamente e qualitativamente importante dell’attività;
3) che fa parte dell’impresa
(De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, 2a ed., p. 114).
Il primo criterio esige che l’installazione sia a disposizione dell’impresa in maniera permanente: non è sufficiente un utilizzo temporaneo. Ciò implica l’esistenza di un’installazione fisica, stabilita in un luogo preciso. Poco importa che l’impresa sia o meno proprietaria dell’installazione, ma occorre che abbia perlomeno un determinato diritto di disporre su quest’ultima, anche di natura contrattuale (sentenza TF 2C_110/2018 del 28.2.2019 consid. 3.3.). È in tal senso sufficiente che i locali siano effettivamente disponibili per gli scopi dell’impresa (De Vries Reilingh, Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, p. 129).
Per quanto concerne il secondo criterio, lo stesso dev’essere interpretato in maniera larga: risulta adempiuto a partire dal momento in cui un’attività che fa parte dell’impresa non è unicamente “subordinata ed accessoria”. Per quanto attiene all’importanza qualitativa, la stessa implica che l’attività che viene esercitata tramite le installazioni fisse e permanenti faccia parte dell’impresa. Non è necessario che lo stabilimento d’impresa costituisca una succursale ai sensi del diritto commerciale. L’attività esercitata tramite le installazioni fisse e permanenti può costituire uno stabilimento d’impresa anche se non vi è del personale impiegato.
Da ultimo, per quanto concerne il terzo criterio, si esige che le installazioni facciano parte dell’impresa del contribuente e non di un’altra impresa indipendente (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 115 s.; De Vries Reilingh, Interkantonales Steuerrecht, op. cit., p. 129 s.).
2. 2.1.
Secondo le decisioni impugnate, l’UTPG ritiene che la ricorrente abbia nel Canton Ticino uno stabilimento d’impresa. Motivo per il quale il fisco ticinese rivendica una parte dell’utile. La contribuente non contesta di principio l’esistenza di uno stabilimento d’impresa, anzi condivide l’impostazione giuridica dell’autorità fiscale ticinese. Lamenta tuttavia una situazione di doppia imposizione intercantonale, che di fatto la obbliga ad impugnare la decisione fiscale ticinese, siccome nel Canton __________ è già stata imposta nella misura del 100% per gli stessi periodi fiscali. Chiede unicamente che il precipuo da riconoscere al Canton Zurigo sia stabilito nella misura del 30%, anziché del 20%. Si tratta pertanto di stabilire dapprima se l’insorgente disponga di uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino e, in caso affermativo, di verificare la congruità del precipuo da riconoscere.
2.2.
La __________ è una società attiva nell’ambito della raccolta fondi e della pubblicità per associazioni e so), che è consultabile altresì in lingua italiana, sotto la rubrica “Chi siamo”, si legge:
“Per noi è importante sapere chi e cosa commercializziamo. È per questo __________ lavora esclusivamente per organizzazioni di pubblica utilità. Dai nostri uffici di __________, __________ e __________ offriamo consulenze per le attività di raccolta fondi dei nostri committenti e realizziamo campagne in tutta la Svizzera. Con noi lavorano circa 50 collaboratori fissi, disponiamo inoltre di un grande pool di operatori di callcenter e, nel quadro delle campagne con stand informativi, impieghiamo ogni anno circa 1'000 dialogatori temporanei”.
Alla Sezione “contatto”, sono indicati i dati degli uffici di __________, __________ e __________. Per quanto riguarda gli spazi di __________, gli stessi sono aperti dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 (come nelle altre due sedi), sono ubicati in via __________ e sono dotati di una linea telefonica fissa (__________). Gli uffici di __________ e __________ hanno i loro propri numeri.
2.3.
2.3.1.
Nel Canton Ticino la società ha sottoscritto un contratto di locazione con __________ a far tempo dal 1.3.2008, per un appartamento ubicato in __________ a __________, al 2° piano dello stabile denominato “__________”. I locali erano 6, per un totale di 153 metri quadrati. Il canone di locazione era di fr. 2'100.- mensili, ai quali si aggiungevano fr. 150.- di spese accessorie nonché fr. 120.- per l’affitto di un posteggio esterno.
Dal 1.2.2017 ha invece preso in locazione un appartamento di dimensioni più piccole, di 2.5 locali, presso il __________, per una pigione annua di fr. 1'200.- più le spese accessorie di fr. 150.-
2.3.2.
Nel Canton Ticino la __________ impiega dei dipendenti.
Dal__________, laureato in economia aziendale presso l’Università di __________ (cfr. sito internet della contribuente, “ll nostro team”), in veste di “Responsabile regionale servizio interno Svizzera italiana”:
“La sua collaborazione con __________ iniziata nel 2009 come responsabile della sede di Bellinzona e dell’area italofona rappresenta tuttora la realizzazione del sogno di poter operare in ambito umanitario e di aiuto allo sviluppo senza dover rinunciare alla propria famiglia ed all’amato Ticino”.
Agli atti vi è anche il concorso pubblicato nel dicembre del 2008, per l’assunzione della figura di responsabile per il Ticino, dalla quale si evincono tutte le funzioni esercitate poi in concreto dalla figura scelta, cioè dallo stesso __________, tra le quali si annoverano:
· Leitung Büro __________;
· Kampagnenplanung;
· Staff employement (Einsatzplanung);
· Standplatzplanung- und kontrolle;
· Material;
· Dialoger;
· Administratives;
· Produktion/Spesen;
· Leitung des Aussendienstes __________;
· Briefing.
Il salario netto di __________ nel 2017 era di fr. 80'911.-.
2.3.3.
Sempre dalla pagina internet della contribuente, alla voce “Il nostro team”, si evince che __________ riveste il ruolo di “Responsabile regionale servizio esterno Svizzera italiana”:
“(…) approda in __________ nel 2015 svolgendo la mansione di dialogatore per circa due anni. Nel 2017 è diventato prima coach e poi responsabile del servizio esterno nella Svizzera italiana”.
2.3.4.
Agli atti vi è inoltre l’elenco dei lavoratori stranieri, dal quale si evince che sono 28 i permessi rilasciati ai dipendenti per poter lavorare in Ticino alle dipendenze della __________, __________. Sempre tra i documenti presentati dall’autorità fiscale si trova anche l’annuncio di un impiego quale “dialogatore” al 40%-100%”. Nello stesso si può leggere – tra le altre cose –:
“Siamo un’agenzia di raccolta fondi che si è specializzata nell’acquisizione di nuovi sostenitori e nuovi membri su mandato di organizzazioni non profit. Essendo la più grande azienda di questo tipo in Svizzera, siamo costantemente alla ricerca di personale per animare i nostri stand informativi durante le campagne delle organizzazioni di pubblica utilità che promuoviamo. Lavorando come dialogatore puoi guadagnare bene impegnandoti anche per una giusta causa”. (…)
“Se lavori almeno quattro giorni la settimana e abiti molto lontano, in base agli accordi presi, c’è la possibilità di pernottare gratuitamente presso un’abitazione per i dipendenti nell’arco della settimana. Con questa soluzione risparmi sulla trasferta da casa e sulle spese di viaggio. Quindi anche le persone che abitano fuori dal Ticino possono lavorare per noi”.
2.4.
2.4.1.
La ricorrente ha prodotto agli atti copia delle autorizzazioni per poter utilizzare il suolo pubblico per la posa di “bancarelle”, tutte inviate all’attenzione di __________ __________, Bellinzona. Nei documenti si trovano, ad esempio gli scritti del/la:
· Municipio della Città di __________ del 1.7.2014, relativi alla bancarella di propaganda __________, __________ e __________ nella quale vengono approvati i giorni nei quali effettuare la campagna informativa;
· Municipio della Città di __________ del 22.11.2013, in risposta alla richiesta di posa di bancarelle di propaganda nel quale si può leggere che, dopo numerosi colloqui telefonici intercorsi tra le parti ed in seguito a vari problemi segnalati nella gestione delle bancarelle non veniva più rilasciata alcuna autorizzazione a posare degli stand informativi su tutto il territorio di __________;
· Municipio della Città di __________ del 28.1.2015, che autorizza la posa di bancarelle in vari momenti dell’anno per fare propaganda informativa relativa alle seguenti associazioni “__________”, “__________”, “__________”, “__________ __________;
· Polizia comunale __________ del 22.8.2014 con la quale è stata autorizzata la posa di bancarelle per la propaganda informativa relativa ad “__________”, “__________”, “Pro __________” nei mesi di novembre e dicembre 2014.
2.4.2.
La __________ (rappresentata da __________ __________) ha altresì prodotto, copia di un contratto di locazione: “(…) portant sur une surface d’exposition pour activité commerciale à durée déterminée” concluso __________ a __________ per la giornata del 16.5.2014, relativo alla propaganda informativa per __________.
2.5.
Nei periodi fiscali sub judice, per quanto concerne il Canton Ticino, la ricorrente ha avuto una cifra d’affari di fr. 866'965.- nel 2013 (su un totale in Svizzera di fr. 14'198'851 [% in TI pari al 6.106%]), di fr. 1'069'500.- nel 2014 (su un totale in Svizzera di fr. 14'175'688.- [% in TI pari al 7.015%]) e di fr. 1'448'205.- nel 2015 (su un totale in Svizzera di fr. 16'735'397 [% in TI pari all’8.654%]).
2.6.
Ora, le condizioni per ritenere dato uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, nei periodi fiscali sottoposti a giudizio, e meglio l’esistenza di un’installazione fissa e permanente, nella quale si esercita una parte quantitativamente e qualitativamente importante dell’attività e che fa parte dell’impresa, sono date.
In effetti, l’esame degli atti permette in maniera inequivocabile di ritenere come dagli uffici di Bellinzona venisse pianificata la raccolta fondi per le varie società e associazioni, quali __________, ecc.: le campagne informative si svolgevano su suolo ticinese, sia pubblico (si vedano tutte le autorizzazioni ottenute presso i vari Comuni) sia privato (v. p. es. il contratto di locazione degli spazi di __________). La sede di __________, oltre ad apparire sul sito internet di __________, disponeva di uffici (v. contratto di locazione agli atti) nonché di una propria linea telefonica. La cifra d’affari, per il solo Cantone Ticino, è comunque di una certa importanza, tenuto conto che gli uffici di __________ e __________ si occupano di aree geografiche nettamente più estese e coinvolgono molti più Cantoni.
La decisione dell’UTPG merita pertanto piena tutela. Si tratta ora unicamente ancora di verificare se è stata correttamente attribuita la parte di utile spettante al Canton Ticino, ritenuto come, al Canton Zurigo, ossia presso la sede principale di __________ è altresì stato riconosciuto un precipuo del 20%.
3. 3.1.
La ricorrente chiede che venga attribuito al Canton __________, dove ha la propria sede, un precipuo del 30%. L’insorgente motiva la propria richiesta indicando che a partire dal 2016, quando il Canton Zurigo ha ammesso una ripartizione degli utili a favore delle stabili organizzazioni nel Canton Ticino e nel Canton Vaud, ha esatto un precipuo del 30%.
3.2.
3.2.1.
Quando un’impresa è attiva in più Cantoni, bisogna tener conto che, per l’attività di direzione e di controllo, l’amministrazione centrale contribuisce alla produzione di utile in ciascuno degli stabilimenti d’impresa. Si attribuisce una parte accresciuta dell’utile dell’impresa al Cantone nel quale la direzione centrale esercita la propria attività. Tale attribuzione si chiama per l’appunto “precipuo”. La domanda se si debba o meno accordare il precipuo ed in quale misura, dipende dal tipo di impresa e dall’organizzazione della sua attività commerciale. La questione va risolta caso per caso. Il precipuo è in effetti un correttivo, destinato ad equilibrare il riparto dell’utile, quando circostanze particolari non sono sufficientemente prese in considerazione nell’ambito di un riparto ordinario. Di norma il precipuo si attesta in una percentuale compresa tra il 10% e il 20% dell’utile complessivo dell’impresa. Secondo la dottrina, le funzioni centrali che giustificano l’attribuzione di un precipuo non comprendono unicamente l’attività di direzione e di controllo della sede, ma anche altre, quali l’acquisto centralizzato, la pubblicità ed il marketing, la gestione centralizzata del patrimonio dell’impresa, il servizio giuridico centralizzato come anche i servizi informatici (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 287 s.).
3.2.2.
Quando il riparto si effettua secondo la cifra d’affari, lo stesso non è generalmente influenzato dall’importanza della sede. Per tale ragione il TF ha di norma attribuito un precipuo del 20%. Fatta eccezione per qualche caso particolare, l’Alta Corte svizzera non ha mai ammesso alcun precipuo superiore alla percentuale del 20%. Una percentuale più elevata può essere giustificata unicamente se la direzione centrale esercita un’influenza predominante sul risultato globale, mentre l’attività dello stabilimento d’impresa ha un carattere subordinato. Nel caso in cui gli stabilimenti d’impresa godono di una grande autonomia, il precipuo dev’essere inferiore (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, op. cit., p. 289 s.).
3.3.
L’UTPG ha indicato che, nel riparto intercantonale allestito per i periodi fiscali successivi (2017 e 2018), il Canton Zurigo avrebbe giustificato l’attribuzione di un precipuo del 30% al Cantone di sede, in considerazione delle “(…) funzioni dirigenziali svolte da parte del CEO e CFO presso la sede principale (…)”. Infatti, nella motivazione della decisione relativa al 2017, si legge che “Am Sitz Zürich werden zentrale Funktionen (für den Sitz und die Betriebstätten) ausgeübt. Es sind die Leitung und Verwaltungsräte (CFO/CEO und VR), Informatikdienstleistungen, Administration/Finanzen/Personal (HR-Payroll)” (cfr. allegato E alle osservazioni UTPG, “Einschätzungsvorschlag Staats- und Gemeindesteuern 2017 im ordentlichen Verfahren”).
Il fisco ticinese, che ha intrapreso la ripartizione dell’utile in base alla cifra d’affari, nelle proprie osservazioni al ricorso, ha indicato che la contribuente non spiega per quali ragioni sarebbe corretto attribuire un precipuo superiore a quello normalmente attribuito nella pratica tra i Cantoni ossia del 20%.
3.4.
Ora, agli atti non risulta, per poter giustificare un precipuo maggiore a quello considerato dall’autorità fiscale ticinese del 20%, che la direzione centrale eserciti un’influenza predominante sul risultato globale. La divisione tra la sede centrale e gli stabilimenti d’impresa, suddivisi per aree geografiche e linguistiche (Zurigo, Losanna e Bellinzona), nonché l’impostazione dell’impresa che prevede una serie di medesime figure che operano nelle varie sedi con le stesse mansioni (cfr. sito __________), non permette a questa Corte di ritenere che la direzione centrale - esercitata da Zurigo - abbia un’influenza ed un ruolo decisivo tali per cui discostarsi dal precipuo del 20%.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico della ricorrente (che le ha già anticipate).
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: