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Incarti n. 80.2021.118 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 31 maggio 2021 contro la decisione del 28 aprile 2021 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale (IC). |
Fatti
A. RI 1, nato il __________, è separato di fatto dalla moglie __________ e ha tre figli, __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________).
Il contribuente ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio da __________ a __________ (Comune di __________) il 14 maggio 2012.
B. Con decisione del 6 maggio 2020 l’Ufficio circondariale di Bellinzona (qui di seguito: UT) ha stabilito l’assoggettamento illimitato di RI 1 nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio 2016, facendo riferimento a diversi fatti.
In primo luogo, il contribuente avrebbe controllato tre società con sede a Sant’Antonino: __________, __________ e __________. Inoltre, la allora __________ (ora __________) era oggetto di un contenzioso pendente davanti al Tribunale federale per l’assoggettamento fiscale nel Canton Ticino.
La moglie del contribuente era dipendente e salariata della società __________, così come l’insorgente stesso era stato salariato fino al 2015 presso la società __________.
A livello personale, l’autorità fiscale rilevava che il contribuente non aveva mai presentato una sentenza di separazione dalla moglie, che abitava con il loro ultimo figlio a __________.
RI 1 aveva anche inoltrato una domanda AI presso la SVA Graubünden, con esito negativo. I certificati medici prodotti erano stati rilasciati dal Dr. med. __________, attivo a __________ e dal __________, attivo a __________.
L’UT ha poi considerato che, dalla corrispondenza intercorsa negli anni 2008/2009 tra il contribuente e il Comune di __________, l’insorgente avrebbe dichiarato di essersi trasferito nel Comune di __________ per motivi di natura personale, facendo riferimento ad una vertenza con l’Ispettorato della Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPS in Ticino.
Infine, all’autorità fiscale sarebbe risultato che a __________ il contribuente soggiornava in un appartamento, adibito principalmente a residenza secondaria, di proprietà della moglie.
L’UT ha concluso che il domicilio fiscale del contribuente si trovava nel Canton Ticino, dove erano situate le sue relazioni più intense e dunque il centro dei suoi interessi.
C. Con missiva 5 giugno 2020 il contribuente, rappresentato dall’avv. __________, ha interposto reclamo contro la decisione di assoggettamento.
In primo luogo, il reclamante contestava che le società menzionate dal fisco avessero sede nel Canton Ticino e rilevava come la __________ e la __________ avessero sede a __________, mentre la __________ aveva sede a Bellinzona, ma egli ne era unicamente gerente. Definiva inoltre del tutto irrilevante la situazione della __________ essendo pendente un ricorso al Tribunale federale contro la decisione di assoggettamento.
Il contribuente ribadiva di essere “formalmente separato” da sua moglie, ragione per cui le attività lavorative di quest’ultima sarebbero state ininfluenti. Sarebbero stati a loro volta irrilevanti il domicilio dei figli - ormai maggiorenni -, e la procedura per la percezione della rendita AI così come il luogo in cui erano attivi i medici del contribuente.
Il reclamante contestava poi che il l’appartamento di __________, per il quale aveva sottoscritto un contratto di locazione nel 2012, fosse adibito a residenza secondaria, chiedendo un sopralluogo.
D. In data 8 gennaio 2021 l’UT richiedeva all’insorgente diversi documenti che potessero comprovare la situazione personale di quest’ultimo. Con riferimento all’appartamento di __________, lo invitava a produrre le fatture per il consumo di acqua e elettricità, per la locazione, per la linea telefonica, così come l’estratto delle carte di credito, l’iscrizione a società nel Canton Grigioni e la sentenza di separazione dalla moglie.
Con scritto del 31 marzo 2021, il rappresentante del contribuente inviava diversi certificati medici, il certificato di domicilio a __________ dal 14 maggio 2012, con relativo contratto di locazione e versamento della pigione di marzo 2021, la panoramica delle fatture per il telefono fisso con versamento di agosto 2019 (per un importo di fr. 97.50) e di gennaio 2021 (per un importo di fr. 207.60), così come una “istanza di separazione di fatto”, datata 26 marzo 2021 e non firmata dai coniugi.
Il reclamante si diceva in grado di produrre diverse dichiarazioni a comprova delle sue relazioni personali a __________.
E. Con decisione del 28 aprile 2021 l’UT ha respinto il reclamo, definendo “prive di sostanza, finanche defatigatorie” le argomentazioni del reclamante. Inoltre, l’insorgente non avrebbe fornito tutte le informazioni richieste dall’autorità durante la procedura di reclamo.
In merito all’appartamento di __________, il contribuente non avrebbe fornito le fatture del consumo d’acqua ed elettricità per gli anni 2016, 2017 e 2018 né l’estratto delle carte di credito personali e professionali, così come nessuna iscrizione a società sportive o di svago. L’unica ricevuta di pagamento della pigione era relativa a marzo 2021 e la sola ricevuta di pagamento della linea telefonica fissa era successiva alla richiesta di informazioni.
In relazione alla pretesa separazione dalla moglie, l’UT sottolineava come l’istanza di separazione di fatto fosse una mera bozza. Inoltre, sebbene al momento della separazione (2012) il figlio __________ fosse ancora minorenne, non risultava nessun versamento di alimenti da parte del contribuente in favore del figlio, che abitava con la madre.
Per quanto riguarda le società __________., __________ e __________, il fatto che la loro sede legale fosse stata spostata nel Canton Grigioni provava “che la direzione amministrativa è gestita dal contribuente in quanto socio e azionista”. L’autorità fiscale aggiungeva che l’insorgente aveva sempre chiesto in deduzione le spese di trasporto da __________ a __________. A detta dell’UT, le società avrebbero trasferito le loro sedi sociali nel canton Grigioni durante gli accertamenti dell’autorità fiscale. Ciò sarebbe stata la comprova del fatto che la direzione amministrativa sarebbe gestita dal contribuente. Per quanto riguarda la __________, in data 30 novembre 2020 il Tribunale federale aveva confermato che la sede amministrativa principale della società era stata nel Canton Ticino per gli anni fiscali 2016, 2017 e 2018.
In relazione al certificato medico del Dr. med. __________, secondo l’UT avrebbe indicato che la separazione dalla moglie si configurava come una “separazione logistica”. Peraltro, i certificati medici non sarebbero stati atti a stabilire il domicilio fiscale nel Canton Grigioni.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente il proprio assoggettamento nel Canton Ticino. Sostiene di poter produrre in sede ricorsuale le fatture per il consumo di elettricità e per la linea telefonica fissa, mentre per il consumo d’acqua non vi sarebbe un contatore separato. Contesta poi di dover disporre di carte di credito personali o professionali e la rilevanza di queste nell’oggetto del gravame, come pure la necessità di partecipare ad attività di società, di svago o sportive, motivando l’astensione da tali attività con la sua salute cagionevole, dimostrata tramite certificati medici.
Secondo il ricorrente, nessun figlio sarebbe attualmente minorenne, ragione per cui l’accordo di separazione non deve contenere disposizioni sul mantenimento dei figli. Allega la decisione di omologazione del 13 aprile 2021 dell’istanza di separazione di fatto datata 9 aprile 2021, sostanzialmente identica all’istanza inviata all’UT in sede di reclamo.
Per quanto riguarda le società del contribuente, l’insorgente osserva che i trasferimenti di sede della __________ e della __________. sarebbero intervenuti già nel 2019 e non durante gli accertamenti dell’UT. Irrilevante sarebbe poi la loro sede e amministrazione effettiva, così come quella della __________, in quanto il contribuente potrebbe lavorare in un Cantone e risiedere in un altro.
L’UT non ha presentato
osservazioni al ricorso.
Diritto
I. Assoggettamento IC
1. 1.1.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello svizzero ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
1.2.
Una persona ha il domicilio fiscale nel Canton Ticino, secondo l’art. 2 cpv. 2 LT e l’art. 3 cpv. 2 LAID, quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
- l’effettiva residenza in un determinato luogo;
- l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
1.3.
Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 in fine LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
- almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;
- almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.
La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione del contribuente di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari di un soggiorno, anche se brevi. Un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza, per potere ancora essere qualificata come “transitoria” (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., Lugano 2010, p. 25).
1.4.
Le persone senza domicilio o dimora fiscali nel Canton Ticino possono essere assoggettate all’imposta in modo limitato, posto che esista un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 3 cpv. 1 LT; art. 4 cpv. 1 LAID). È il caso, per esempio, delle persone fisiche che sono proprietarie di fondi nel Cantone o che hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
Il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce il luogo di situazione dell’immobile quale domicilio fiscale (accessorio) speciale. Esso conferisce all’autorità di tassazione locale un diritto di imposizione esclusiva.
1.5.
Per contro, se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale di doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse; cfr. Locher, op. cit., p. 25; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 105).
Esso viene determinato ponderando, da una parte, gli interessi ideali (parenti, cerchia di amici e conoscenti) e, dall’altra, gli interessi materiali (professionali) del contribuente. Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n. 2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29).
2. 2.1.
Dal profilo formale, incombe alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al contribuente è invece imposto l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (art. 124 segg. LIFD; art. 198 segg. LT). Il contribuente ha l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid. 3.1).
Da quel che precede discende che, in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).
2.2.
La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). In presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; decisione TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104 s.).
3. Come già ricordato, il 14 maggio 2012 il signor RI 1 ha trasferito il domicilio dal Canton Ticino al Canton Grigioni. Dal 1° aprile 2012, infatti, ha preso in locazione dalla moglie un appartamento di 1½ locali a __________ (GR), per il corrispettivo di fr. 700.- mensili. A partire dal 1° gennaio 2016, l’autorità fiscale ticinese ha tuttavia ritenuto che il contribuente avesse stabilito il centro dei propri interessi nel Canton Ticino.
L’UT fonda la sua decisione in particolar modo sul luogo di lavoro del contribuente e sul domicilio della moglie e del loro ultimo figlio __________. Sempre sul piano personale, ha rilevato che i medici curanti del contribuente sono attivi in Ticino, e che la sua residenza nel comune di __________ sarebbe adibita principalmente a residenza secondaria.
4. 4.1.
Sia per l’imposta federale diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 3 cpv. 3 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1 LT) il reddito (per l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Sia per il diritto civile (art. 23 CC) sia per quello tributario (ASA 71 p. 558, consid. 2a) ciascun coniuge può avere il proprio domicilio. Un’imposizione separata dei coniugi presuppone tuttavia che essi vivano separati legalmente o di fatto (articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).
4.2.
Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’AFC, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che vivono separati sono i seguenti (cfr. cifra 1.3):
· assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio (art. 23 CC);
· non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio di diritto civile;
· lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più unita in pubblico);
· la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale ed i mezzi finanziari non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza n. 2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento delle condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
4.3.
Per quanto concerne la separazione di fatto dalla moglie, con lo scritto indirizzato all’UT il 31.3.2021, il contribuente aveva prodotto una bozza di “istanza di separazione di fatto”, datata 26 marzo 2021 e non firmata. Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha ritenuto trattarsi di un a bozza “confezionata ad hoc per meri fini di causa”, sottolineando come non disciplinasse neppure l’assegnazione dell’abitazione comune e della mobilia domestica, la ripartizione dei costi, la consistenza e l’attribuzione dei valori patrimoniali e i contributi di mantenimento in favore dei figli. Concludeva che “una tale convenzione non sarebbe neppure omologabile dal giudice”. Il fisco rilevava pure come al momento della pretesa separazione il figlio __________ fosse ancora minorenne e tuttavia il padre non gli avesse mai versato dei contributi di mantenimento.
Con il ricorso, il contribuente ha prodotto una istanza di separazione di fatto, datata 9 aprile 2021, che contiene una convenzione fra i coniugi in merito alla rinuncia del ricorrente a rivendicare l’abitazione coniugale di __________, appartenente alla moglie; il marito, che dichiara di vivere “già a__________ dal 14 maggio 2012, come da certificato di domicilio allegato”, si impegna inoltre a provvedere al proprio mantenimento e a non rivendicare alcun alimento. Il 13 aprile 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto l’istanza, autorizzando i coniugi a vivere separati e omologando la loro convenzione.
4.4.
Circa il valore della convenzione e della pronuncia del pretore, va ricordato che i coniugi possono decidere di comune accordo di sospendere la comunione domestica e di condurre economie domestiche separate, senza che sia necessaria un’autorizzazione del giudice. L’art. 175 CC descrive in termini generali i motivi che consentono ad ogni coniuge di vivere separato, senza il consenso dell’altro o anche contro la sua volontà e cioè se la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (Schwander, Basler Kommentar, ZGB I, 6a ed., Basilea 2018, n. 1 ad art. 175 CC, p. 1141).
In ogni caso, il coniuge autorizzato a sospendere la comunione domestica non ha bisogno di ottenere l’autorizzazione del giudice: la sentenza ha un effetto puramente dichiarativo. L’intervento del giudice è necessario solo se il coniuge che chiede la sospensione della comunione domestica sollecita altre misure (attribuzione della custodia dei figli, attribuzione del domicilio coniugale, fissazione di un contributo di mantenimento ecc.) oppure se mira ad ottenere una tassazione fiscale separata o altri vantaggi nell’ambito delle assicurazioni sociali (Chaix, Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 2 ad art. 175 CC, p. 1231 s.).
4.5.
La pronuncia del pretore e l’allegata convenzione fra i coniugi non hanno pertanto alcun valore probatorio. Il giudice non ha infatti in alcun modo verificato la situazione personale e familiare del ricorrente né la separazione dalla moglie dipendeva da una sua decisione. Il solo elemento addotto nella convenzione a supporto della tesi della separazione è rappresentato dal certificato di domicilio. Sottoponendo al pretore la convenzione del 9 aprile 2021, l’insorgente ha semplicemente cercato di ovviare alla mancata prova della separazione di fatto, richiesta dalla prassi e dalla giurisprudenza, per ammettere una tassazione separata dei coniugi.
D’altra parte, non si vede quale efficacia probatoria possa avere una convenzione fra coniugi redatta il 9 aprile 2021, con riferimento a una separazione che sarebbe avvenuta il 14 maggio 2012. Se la separazione fosse effettivamente intervenuta nel 2012, allora avrebbe potuto giustificarsi una decisione giudiziaria, poiché, come ricorda l’autorità di tassazione nella sua decisione, nel 2012 l’ultimogenito della coppia era ancora minorenne. Invece, non risulta che il contribuente abbia mai versato alimenti per il figlio.
4.6.
Si deve infine escludere che la separazione possa essere ritenuta provata dal certificato medico rilasciato al ricorrente il 19 maggio 2020 dal dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta. Quest’ultimo ha infatti dichiarato che il suo paziente si è separato dalla moglie nel 2012 “in seguito a delle significative problematiche che il sig. __________ presentava dal punto di vista psicopatologico nella relazione coniugale” e che “la scelta di una separazione era stata dovuta preponderantemente, per motivi psichiatrici”. Anche volendo ammettere che vi sia una raccomandazione di carattere medico psichiatrico alla base della decisione dei coniugi di separarsi, ciò non proverebbe ancora la sospensione della comunione matrimoniale ed in particolare la rinuncia all’impiego in comune dei mezzi finanziari, come richiesto dalla giurisprudenza. È peraltro lo stesso certificato medico a definire infine la separazione dei coniugi “logistica”.
È comunque difficile ammettere che la “convivenza sotto lo stesso tetto” dei coniugi nel 2012 fosse divenuta tanto problematica da poter condurre il ricorrente “a reazioni impulsive… nei confronti della moglie”, quando i coniugi continuavano a collaborare in sede professionale. Ancora nel 2019, quando la sede delle società è stata trasferita nel Canton Grigioni, marito e moglie erano soci.
5. 5.1.
Neppure gli altri documenti prodotti dal ricorrente comprovano il suo assoggettamento per appartenenza personale nel Canton Grigioni.
5.2.
Il contribuente sostiene di essere domiciliato in un appartamento di 1,5 locali a __________ __________ (__________), appartenente alla moglie, per il quali ha sottoscritto un contratto locazione per fr. 700.- mensili. In seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di reclamo, l’insorgente ha prodotto un’unica ricevuta postale, relativa alla pigione del mese di marzo del 2021, per un ammontare di fr. 790.–. Il versamento in questione è dunque successivo alla richiesta di documentazione. In ogni caso, il pagamento di questo importo non implica ancora che l’appartamento in questione sia il domicilio del contribuente.
Nonostante la richiesta indirizzatagli dall’Ufficio di tassazione, il contribuente non ha d’altronde fornito nessuna fattura per il consumo di elettricità e d’acqua. Nel ricorso, il suo avvocato ha affermato di poter procurare la documentazione per quanto concerne il consumo di elettricità, ma la documentazione non è mai pervenuta.
Con l’invio di alcune fatture della Swisscom, il ricorrente ha provato l’esistenza di una linea telefonica fissa nell’appartamento. Ciononostante, questo non significa ancora che il contribuente viva nell’abitazione. Infatti, secondo il registro di commercio grigionese, fino al 27 giugno 2019 la sede statutaria della __________, allora di proprietà del contribuente, era proprio nel monolocale in questione.
Basterebbero questi elementi per rendere poco verosimile la tesi del ricorrente, che pretenderebbe di avere il proprio domicilio principale a __________.
In questa prospettiva, l’affermazione, contenuta nella lettera indirizzata all’autorità di tassazione il 31.3.2021, secondo cui “Il Tribunale federale, in una sua recente sentenza del 2020 […] ha accertato che il domicilio del signor RI 1 è a __________”, non trova riscontro nelle parole della Suprema Corte. Nella sentenza, con cui ha confermato l’assoggettamento della __________ Sagl nel Canton Ticino, il Tribunale federale ha invece indicato __________ come “residenza secondaria di RI 1” (cfr. TF 2C_895/2019 del 30 novembre 2020, consid. B). In ogni caso, la sentenza non concerneva l’assoggettamento del contribuente.
5.3.
Ancora in merito alle __________ e __________, non è decisivo il fatto che la loro sede sia stata trasferita nel Canton Grigioni durante gli accertamenti dell’autorità fiscale, come argomentato nella decisione impugnata, o l’anno prima, come sostenuto dal ricorrente. In ogni caso, il trasferimento è avvenuto successivamente al periodo fiscale nel quale il contribuente si sarebbe trasferito nel Canton Grigioni.
5.4.
Va infine rilevato che, sebbene il ricorrente, nella lettera inviata all’UT il 31.3.2021 si dicesse disposto a produrre delle dichiarazioni a comprova dei suoi legami nel Canton Grigioni, le stesse non sono poi state neppure più menzionate nel ricorso.
II. Istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
6. 6.1.
Il ricorrente ha chiesto di essere sottoposto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sottolineando il suo stato d’indigenza.
6.2.
Secondo l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1 con riferimenti).
Secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).
6.3.
Con scritto 30 novembre 2021 la presente Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente chiedendo di voler trasmettere, entro dieci giorni, il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato, corredato da tutti i documenti giustificativi e vidimato dall’autorità comunale, così come l’ultima decisione di tassazione e l’ultima dichiarazione d’imposta inoltrata. Il termine è stato poi prorogato in data 13 dicembre 2021 per altri 10 giorni.
Con scritto 20/22 dicembre 2021, il contribuente, per il tramite del suo patrocinatore, ha comunicato l’impossibilità di raccogliere la documentazione richiesta entro i termini.
L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è pertanto respinta.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: