Incarti n.
80.2021.133

80.2021.134

Lugano

28 marzo 2022        

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 17 giugno 2021 contro le decisioni del 13 maggio 2021 in materia di IC e IFD 2015, 2016, 2017 e 2018.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 è una società con sede a Lugano ed avente lo scopo sociale seguente: “L’assunzione di mandati fiduciari per conto di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici. Con particolare riferimento alla consulenza aziendale, amministrativa, commerciale, fiscale, revisione contabile, amministrazione immobiliare, intermediazione, amministrazione patrimoniale, marketing, coperture assicurative, domiciliazione, servizio di segretariato, nonché all’accettazione di mandati di rappresentanza per conto terzi. La costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di altre società. Può acquistare, detenere e cedere partecipazioni. Può eseguire l’importazione e l’esportazione di prodotti e merci in generale nell’ambito commerciale” (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 26 gennaio 2022).

 

 

                                  B.   a. Dichiarazione fiscale 2015

                                         Il 3 febbraio 2015 la società presentava la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2015, dichiarando un risultato imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile pari a fr. 105'185.-.

 

                                         b. Dichiarazione fiscale 2016

                                         Il 31 gennaio 2018, la società produceva la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2016, indicando un utile imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 107'364.-.

 

                                         c. Dichiarazione fiscale 2017

                                         Il 13 febbraio 2019, la società presentava la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2017, dichiarando un risultato imponibile pari a fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 104'689.-.

 

                                         d. Dichiarazione fiscale 2018

                                         Il 4 febbraio 2020, la società produceva la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2018, indicando un utile imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile pari a fr.100'000.-.

 

 

                                  C.   Nell’ottobre 2018 si svolgeva presso la sede della contribuente una verifica fiscale sui periodi 2015 e 2016. In seguito a questo accertamento, veniva sottoposta alla società una proposta transattiva per definire gli elementi imponibili delle decisioni di tassazione, che tuttavia non veniva accettata dalla contribuente.

                                         In particolare, in merito alla definizione dell’utile imponibile, l’accordo aveva il seguente tenore:

 

UTILE

2015

2016

Risultato dichiarato

5’847

2’178

Costi auto non ammessi

2’000

1’000

Vantaggi auto

4’000

4’000

Altri vantaggi

4’000

3’000

Vantaggi LPP

4’500

4’500

Utile determinante IC/IFD

20’347

14’678

Perdite computabili

-

-

Utile imponibile IC/IFD

20’347

14’678

                                  D.   a. Decisione di tassazione 2015

                                         Con decisione di tassazione del 5 marzo 2020, l’RS 1 (di seguito: UTPG) accertava un utile imponibile di fr. 24'600.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 105'000.-. In particolare, l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 18'833.- quali “distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale” così composti: fr. 4'258.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”, fr. 4'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a titolo di “vantaggi LPP”.

 

                                         b. Decisione di tassazione 2016

                                         Con decisione di tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr. 23’000.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 107'000.-. In particolare, l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 20’875.- quali “distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”, fr. 3'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a titolo di “vantaggi LPP”.

 

                                         c. Decisione di tassazione 2017

                                         Con decisione di tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr. 19’200.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 104'000.-. In particolare, l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 21’875.- quali “distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”, fr. 4'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a titolo di “vantaggi LPP”.

 

                                         d. Decisione di tassazione 2018

                                         Con decisione di tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr. 14’800.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 100'000.-. In particolare, l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 20’875.- quali “distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”, fr. 3'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a titolo di “vantaggi LPP”.

 

 

                                  E.   Con unico reclamo del 2 aprile 2020, la RI 1 insorgeva contro le decisioni di tassazione 2015-2018. La società censurava la ripresa effettuata dall’UTPG alla cifra 2.1.5.1 delle decisioni di tassazione e meglio, la distribuzione dissimulata di utile relativa all’utilizzo privato di un veicolo aziendale, indicando che “privatamente disponiamo di un veicolo privato che viene anche utilizzato per le attività della società”.

                                         La reclamante contestava poi la ripresa al punto 2.1.5.2. della decisione di tassazione del periodo fiscale 2018, indicando che la contabilità era stata modificata come da indicazioni dell’autorità fiscale.

                                         Infine, l’insorgente contestava la ripresa relativa ai “vantaggi LPP”.

 

 

                                  F.   L’11 febbraio 2021, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente con uno scritto e-mail nel quale le veniva illustrata la prassi secondo cui le riprese del “costo per veicoli” verrebbero considerate giustificate e le modalità di calcolo relative alla ripresa dei “vantaggi LPP”. Infine, l’autorità fiscale manifestava la sua intenzione di evadere il reclamo confermando le riprese contestate, concedendo tuttavia, la perdita accertata che “erroneamente” non era stata concessa in sede di tassazione.

La contribuente rispondeva allo scritto e-mail dell’autorità fiscale il 25 febbraio 2021. La reclamante, per quanto qui di interesse, riteneva la ripresa relativa ai “costi per veicoli” arbitraria, affermando che l’automobile in questione veniva usata “unicamente” quale veicolo aziendale.

 

 

                                  G.   Con scritto e-mail del 28 aprile 2021, l’UTPG comunicava alla reclamante la propria intenzione di evadere il reclamo nel modo seguente:

·       “la quantificazione della quota privata del veicolo aziendale viene confermata in CHF 4'258 per l’esercizio 2015 e CHF 7'300 per gli esercizi 2016-2018;

·       in considerazione della correzione della contabilità, ma tenuto conto della presenza del motoveicolo, la ripresa per il veicolo privato dell’esercizio 2018 viene ridotta da CHF 4'000 a CHF 1'800;

·       tenuto conto delle motivazioni addotte, nonostante le perplessità inizialmente espresse in merito il principio della collettività viene considerato rispettato e quindi l’inclusione della signora __________ nella polizza quadri. Tuttavia, in considerazione del fatto che il premio trattenuto ai dipendenti è inferiore a quanto previsto dai regolamenti del piano base e del piano quadri, in ogni caso siamo in presenza di una distribuzione dissimulata di utili;

·       confermo che nella definizione del risultato imponibile dell’esercizio 2015 vengono dedotte le perdite accertate di CHF 18'323, di cui per una svista non si era tenuto conto in sede di tassazione”.

 

                                         Il 4 maggio 2021 la contribuente si riconfermava nella sua posizione.

 

 

                                  H.   a. Decisione su reclamo 2015

                                         Con decisione su reclamo 2015 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 24'600.- a fr. 4'500.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'796.- e deduceva dall’utile netto una perdita fiscale pari a fr. 18'323.-.

 

                                         b. Decisione su reclamo 2016

                                         Con decisione su reclamo 2016 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 23'000.- a fr. 21'200.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'796.-.

 

                                         c. Decisione su reclamo 2017

                                         Con decisione su reclamo 2017 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 19’200.- a fr. 17’400.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'797.-.

 

                                         d. Decisione su reclamo 2018

                                         Con decisione su reclamo 2018 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 14’800.- a fr. 10’800.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'794.- e quella relativa alle “spese di natura privata” da fr. 4'000.- a fr. 1'800.-.

 

 

                                    I.   Con unico ricorso del 16 giugno 2021 alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro le decisioni su reclamo 2015-2018 dell’UTPG.

                                         Dapprima, la ricorrente evidenzia di aver personalmente richiesto all’UTPG una copia delle decisioni su reclamo (datate 13 maggio 2021), avendo ricevuto “ad inizio giugno 2021” unicamente i conguagli di imposta. Pertanto, l’insorgente ritiene rispettato il termine per presentare “reclamo” [recte ricorso].

                                         Nel merito, la ricorrente censura la ripresa, quale distribuzione dissimulata di utile, dei costi per “l’utilizzo privato del veicolo aziendale”, affermando che “non è presente un libro di bordo perché il veicolo è stato usato unicamente quale veicolo aziendale”. Pertanto, chiede “che le riprese siano annullate perché non comprovate”.

                                         Inoltre, la contribuente contesta la ripresa delle “spese di natura privata”, affermando che per l’attività commerciale disporrebbe di un magazzino a __________, che verrebbe utilizzato durante la settimana, ma che, non essendo sempre a disposizione il veicolo aziendale, verrebbe utilizzato il veicolo privato. L’importo inserito nella contabilità sarebbe così motivato: “media di due trasferte settimanali nel […] magazzino (__________ – __________ – __________) oltre agli inventari mensili ed eventuali acquisto merci ad una tariffa di CHF 0.60 a km per un importo totale annuale di CHF 3'600”.

                                         Infine, la ricorrente evidenzia che nonostante l’autorità fiscale avesse concesso, durante dei colloqui una riduzione a fr. 1'800.- della ripresa per “spese private”, nella decisione su reclamo 2018 l’UTPG avrebbe ancora indicato fr. 4'000.-.

                                         Il 24 giugno 2021, la ricorrente produce un “complemento di reclamo”, affermando che risulterebbe “inverosimile l’utilizzo del veicolo [risp. motoveicolo] per uso privato”, considerati i km percorsi da quest’ultimi.

 

 

                                  L.   L’autorità di tassazione presenta le sue osservazioni al ricorso del 24 giugno 2021, il 27 luglio 2021. L’UTPG, qualora la Camera dovesse dichiarare ricevibile il ricorso, riconferma gli importi stabiliti nelle decisioni su reclamo 2015-2018, ad eccezione della ripresa relativa alle “spese di natura privata” per l’anno 2018, che l’autorità fiscale propone di stralciare.

 

 

                                  M.   Con scritto spontaneo del 2 agosto 2021, la RI 1, replica alle osservazioni presentate dall’autorità di tassazione, riconfermandosi nei suoi precedenti scritti.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Le decisioni di tassazione su reclamo portano la data del 13 maggio 2021, mentre il ricorso presentato dalla RI 1 quella del 16 giugno 2021. Si tratta quindi di verificare preliminarmente se il ricorso presentato dalla ricorrente sia tardivo ed in tal caso se siano date le condizioni per una restituzione dei termini. Infatti, la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

 

                                         1.2.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli artt. 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

 

                                         1.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (cfr. ad esempio DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1).

 

                                         1.4.

                                         La prova della notifica può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010 consid. 2.4).

                                         Ad ogni modo, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD; sentenza del TF n. 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (cfr. ad esempio la sentenza del TF n. 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009, consid. 3.3.).

                                         In effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento; il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.253 del 4 novembre 2019, consid. 2.3. con riferimenti ivi citati.).

 

                                         1.5.

                                         L’UTPG non ha precisato in quale forma siano state notificate le decisioni del 13 maggio 2021 e, in particolare, non ha allegato il tracciamento dell’invio postale. Se anche non avesse ricevuto le decisioni in questione, la ricorrente ha comunque appreso che le decisioni in oggetto erano state emesse, quando, nei giorni successivi, l’Ufficio di esazione, per le imposte cantonale e federale, e il Comune di __________, per l’imposta comunale, le hanno inviato i conguagli, menzionando la data delle decisioni.

                                         Agli atti non vi sono i conguagli di imposta ricevuti dalla ricorrente. Tuttavia, si deve presumere che questi siano stati ricevuti dopo la notifica delle decisioni di tassazione dopo reclamo, ovvero dopo il 14 maggio 2021. Pertanto, la ricorrente, anche volendo ritenere quale momento determinante per l’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni per presentare reclamo, quello in cui la ricorrente ha ricevuto i conguagli di imposta e non il 15 giugno 2021 (ovvero quando l’autorità di tassazione le ha trasmesso per e-mail copia delle decisioni di tassazione dopo reclamo), ha presentato il proprio ricorso nei termini stabiliti dalla legge. Il suo gravame è pertanto tempestivo e deve essere analizzato nel merito.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         La ricorrente con il proprio memoriale chiede che venga stralciata, per tutti i periodi fiscali in oggetto, la ripresa effettuata dall’UTPG relativa alla quota privata del veicolo aziendale, poiché afferma che quest’ultimo era unicamente utilizzato per fini aziendali e in quanto ritiene che la ripresa non sia stata sufficientemente comprovata dall’autorità di tassazione.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:

                                         1 Costituiscono utile netto imponibile:

a.     ...[omissis]...

b.     tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

-     ...[omissis]...

     -     le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

 

                                         2.2.2

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 172 ad art. 57, 58 LIFD con riferimenti giurisprudenziali):

-        una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

-        il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

-        il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

 

                                         2.2.3.

                                         L’uso privato di un autoveicolo appartenente ad una società di capitali è un caso abbastanza comune di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “prelevamento anticipato di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È quanto si verifica in particolare quando la società rinuncia ad un adeguato indennizzo per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento, ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 433; cfr. anche sentenza della CDT n. 80.2018.20 del 27 settembre 2019, consid. 4.2. con riferimenti ivi citati).

                                         Il Promemoria n. 1/2007 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

 

                                         2.2.4.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e provati dal contribuente. 

                                         Confrontato a fattispecie relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le prove addotte dall’autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza citata).

 

                                         2.3.

                                         La RI 1 è stata soggetta ad una verifica fiscale da parte dell’Ispettorato per i periodi 2015 e 2016. In particolare, ne risulta che nel maggio 2015 la ricorrente ha preso in leasing una BMW X6 M del 2012 con 17'500 km. Il prezzo netto secondo il contratto di leasing ammontava a fr. 82'125.–. Oltre alla ripresa di una vettura privata della socia __________, è stato corrisposto un pagamento iniziale di fr. 20'000.- e sono state convenute rate mensili di fr. 1'107.-. Mentre la stessa __________ avrebbe immatricolato un’altra automobile a suo nome, l’Ispettorato sottolinea che il marito __________ non ha invece “intestato alcuna autovettura a suo nome”.

                                         L’Ispettorato ha pertanto disposto una ripresa a titolo di prestazione valutabile in denaro, con la seguente argomentazione:

                                         Costi leasing BMWX6 M di CHF 1'107 (Iva inclusa) secondo contratto stipulato il 21 aprile 2015. Il prezzo netto dell’auto Iva inclusa è di CHF 82'125 che corrisponde ad un valore iva escluso di CHF 76'042. Il corrispettivo vantaggio calcolato con la prassi IVA ammonta a CHF 7'300 annui. Vengono di conseguenza ripresi CHF 7'300 per il 2016 e CHF 4'258 per il 2015 (maggio-dicembre). Gli importi che sono da imporre sulla partita personale dei Signori __________ godono di uno sgravio del 40%.

                                         Sulla base di queste considerazioni, l’autorità fiscale aggiungeva ai risultati d’esercizio per gli anni 2015-2018 delle riprese per distribuzioni dissimulate di utili e meglio, per “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”.

                                         Nel proprio reclamo (ma anche negli scambi e-mail avvenuti con l’autorità di tassazione ed in sede di ricorso), la ricorrente, come detto, contestava queste riprese poiché “privatamente disponiamo [gli azionisti] già di un veicolo privato che viene utilizzato per le attività della società. […] I costi inseriti in contabilità riguardano il veicolo privato utilizzato per la società. Negli anni passati non è stato calcolato un rimborso spese annuale con relativo versamento, ma sono stati assunti parte dei costi del veicolo da parte di RI 1”.

 

                                         2.4.

                                         La società ricorrente svolge perlopiù attività fiduciarie. Suoi soci sono nella misura di un mezzo ciascuno i coniugi __________ e __________, che sono anche i principali dipendenti.

                                         La natura dell’attività della società insorgente e le sue dimensioni impongono di ritenere che l’autovettura in questione sia usata, se non prevalentemente, perlomeno in una certa misura per trasferte private degli azionisti. La contribuente non spiega peraltro quale necessità abbia di immatricolare un automezzo particolarmente costoso e oneroso.

                                         Nelle Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite, edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), viene richiesto al datore di lavoro di indicare alla cifra 2.2 il valore della prestazione di cui beneficia il dipendente per il fatto che può utilizzare il veicolo di servizio anche a scopi privati (numero marginale 21). In sostituzione del calcolo forfettario della quota privata conformemente al numero marginale 21, è data la possibilità di dichiarare il vantaggio privato effettivo, a condizione che sia tenuto un libro di bordo (numero marginale 22). Nei casi in cui l’uso privato è considerevolmente limitato, ad esempio perché nella vettura sono installati dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi di lavoro, come pure nel caso in cui il veicolo di servizio è utilizzato unicamente per recarsi al lavoro e non per altri viaggi privati, non occorre computare sul salario alcuna quota per l’uso privato del veicolo di servizio (numero marginale 24).

                                         Nel caso in esame, la ricorrente nega che sia tenuto un libro di bordo e, d’altra parte, non apporta alcun argomento a supporto di un’eventuale inadeguatezza del veicolo a servire per trasferte private degli azionisti. Neanche la mera circostanza che gli azionisti abbiano immatricolato un’automobile privatamente è sufficiente a sovvertire la conclusione che la BMW X6 sia stata usata anche privatamente.

 

                                         2.5.

                                         Un ulteriore aspetto deve essere considerato.

                                         In una sentenza del 1° maggio 2015 (2C_697/2014), il Tribunale federale si è confrontato con il ricorso di una società immobiliare, che aveva immatricolato una BMW X6 50i, acquistata al prezzo di fr. 137'000.-, registrando nei propri conti un ammortamento del 40% del valore di investimento (fr. 54’800.-). Aveva acquistato anche una Porsche, procedendo a un ulteriore ammortamento di fr. 57'000.-. L’autorità di tassazione del Canton Appenzello Esterno aveva riconosciuto come veicolo aziendale solo la Porsche, riprendendo di conseguenza tutti i costi relativi alla BMW. Per la Porsche aveva poi ammesso l’ammortamento solo su un valore di fr. 100'000.- ed aveva conseguentemente ripreso la differenza. Inoltre, aveva ripreso la quota privata del 9.6% di fr. 100'000.-. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della società contribuente, ricordando che le spese finalizzate all’appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle legate ad un’immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun legame stretto con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi sull’attività lucrativa. Ha così giustificato la decisione dell’autorità fiscale cantonale di riprendere una quota di lusso nel caso in cui una società immatricola una vettura di servizio che eccede un certo prezzo, come nel caso concreto l’importo di fr.  100'000.-.

                                         Sebbene nella fattispecie la ricorrente abbia pagato meno di 100'000 franchi per acquistare il veicolo litigioso, trattandosi di un’automobile d’occasione, si tratta tuttavia di una vettura di lusso. L’insorgente non può pertanto pretendere che sia considerata esclusivamente una vettura di servizio.

 

                                         2.6.

                                         In considerazione di ciò che precede, per quanto concerne le riprese sui costi del veicolo BMW X6 M, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell’UTPG tutelata.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nelle decisioni di tassazione su reclamo 2015-2018, l’autorità di tassazione ha aggiunto all’utile netto fr. 4'000.- per gli anni 2015 e 2017, fr. 3'000.- per l’anno 2016 e fr. 1'800.- per l’anno 2018 a titolo di “spese di natura privata (relative al veicolo BMW privato)”. Tuttavia, nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale indica che le riprese delle “spese di natura privata” si riferiscono a dei “costi di carattere privato (quali pranzi, cene di famiglia, spese presso supermercati, etc.)” inseriti “tra le spese di rappresentanza”. Pertanto, la Camera deve dapprima analizzare se il diritto di essere sentita della ricorrente, in relazione alle motivazioni delle decisioni su reclamo, è stato violato dall’UTPG.

 

                                         3.2.

Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto ad una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

 

3.3.

Come detto, l’autorità di tassazione, nelle decisioni su reclamo oggetto del presente ricorso, indicava che le riprese litigiose erano da considerarsi quali “spese di natura privata (relative al veicolo BMW privato)”. Non solo nelle decisioni di tassazione su reclamo, ma anche prima, nella e-mail dell’11 febbraio 2021, l’UTPG affermava che le spese si riferivano al veicolo privato (cfr. passaggio “in considerazione del fatto che RI 1 si è assunta una parte delle spese relative al vostro veicolo privato, in sede di tassazione è stata effettuata una ripresa per spese private”) ed anche in quella del 28 aprile 2021 (cfr. passaggio “in considerazione della correzione della contabilità, ma tenuto conto della presenza del motoveicolo, la ripresa per il veicolo privato dell’esercizio 2018 viene ridotta da CHF 4'000 a CHF 1’800”).

La contribuente, sulla base di questa motivazione ha presentato il proprio ricorso, contestando “la ripresa dei costi sostenuti per l’utilizzo del veicolo privato per scopi aziendali” e spiegando per quale motivo la ripresa non doveva essere effettuata.

Tuttavia, come detto, nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale indica che le riprese delle “spese di natura privata” si riferiscono a dei “costi di carattere privato (quali pranzi, cene di famiglia, spese presso supermercati, etc.)” inseriti “tra le spese di rappresentanza”. A seguito di questa precisazione, si può ritenere che l’autorità di tassazione abbia cercato di sanare la precedente violazione del diritto di motivazione, commessa indicando nelle decisioni su reclamo delle motivazioni non corrispondenti a quelle che hanno in realtà portato l’UTPG a definire le riprese in oggetto. Tuttavia, nonostante la ricorrente nello scritto del 2 agosto 2021 non si sia espressa a riguardo di questa modifica, si deve comunque ritenere che l’UTPG abbia disatteso il proprio obbligo di motivazione. Infatti, non è dato sapere su quali elementi si sia basata l’autorità per determinare le riprese contestate. L’autorità fiscale, nelle osservazioni del 27 luglio 2021, indica che le riprese dei “costi privati” sono state stabilite sulla base di una verifica dell’Ispettorato fiscale sugli esercizi 2015 e 2016. Analizzando il documento in questione tuttavia, non si desumono gli elementi che hanno portato l’autorità di tassazione a stabilire gli importi di fr. 4'000.-, 3'000.- rispettivamente 1'800.-.

 

3.4.

Appare quindi evidente che, in una simile situazione, non è possibile giudicare l’operato dell’UTPG e comprendere se le sue valutazioni siano o meno corrette. Infatti, non avendo l’autorità menzionato, nemmeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e non avendo quindi posto l’interessata nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore, l’UTPG ha violato il diritto di essere sentita della ricorrente. Pertanto, già solo per tale motivo, le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015-2018 devono essere annullate.

Pertanto, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 sono annullate e gli atti ritornati all’UTPG affinché adotti delle nuove decisioni motivate.

 

 

                                   4.   L’esito del ricorso è pertanto differenziato. Relativamente alla ripresa per “utilizzo privato veicolo aziendale”, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono confermate, mentre in merito alla ripresa per “spese di natura privata”, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono annullate e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché adotti delle nuove decisioni motivate.

                                         In virtù degli artt. 231 cpv. 2 LT e 144 cpv. 1 LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartire proporzionalmente. Visto quanto precede, un mezzo delle spese processuali è a carico della ricorrente e uno dell’UTPG.


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   1.1.    Nella misura in cui concerne la ripresa per “utilizzo privato veicolo aziendale”, il ricorso è respinto.

                                         1.2.    Nella misura in cui il ricorso concerne la ripresa per “spese di natura privata”, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono annullate e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché adotti delle nuove decisioni motivate.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’600.–

                                         sono a carico della ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 800.-).

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: