Incarti n.
80.2021.135

80.2021.136

Lugano

14 settembre 2021   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 17 giugno 2021 contro la decisione del 17 maggio 2021 in materia di IC e IFD 2017 e 2018.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017 nel mese di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di febbraio del 2020.

                                         L’RS 1 ha notificato loro le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018 con due decisioni del 17 marzo 2021. Per il periodo fiscale 2017, il reddito imponibile ammontava a fr. 28'600.– per l’IC e a fr. 49'600.– per l’IFD e la sostanza imponibile a fr. 780'000.–. Per il periodo fiscale 2018, il reddito imponibile era commisurato in fr. 85'500.– per l’IC e in fr. 107'200.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'602'000.–.

                                  B.   In data 30 aprile 2021 i contribuenti presentavano reclamo avverso le decisioni di tassazione del 17 marzo 2021. Per il periodo fiscale 2017, i reclamanti chiedevano la deduzione delle spese di amministrazione relative a un reddito da titoli, aggiunto all’imponibile dall’autorità fiscale, e contestavano il calcolo dell’imposta sulla sostanza. In relazione alla tassazione 2018, lamentavano la mancata deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a), postulavano l’aumento della deduzione per oneri assicurativi e capitali a risparmio e contestavano il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

 

 

                                  C.   Con scritto del 6 maggio 2021 l’autorità fiscale ha comunicato ai contribuenti che il reclamo del 30 aprile 2021 presentato contro le decisioni di tassazione cantonale e federale 2017 e 2018 non soddisfaceva i requisiti formali richiesti perché era tardivo. Sosteneva infatti che né la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) né la legge tributaria cantonale (LT) prevedono le ferie giudiziarie pasquali. Li invitava pertanto a giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo entro il 17 maggio 2021, avvertendoli che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l’irricevibilità del reclamo.

                                         Con risposta del 10 maggio 2021 i contribuenti sostenevano di non essere d’accordo con la decisione di dichiarare il reclamo tardivo. Secondo loro le decisioni di tassazione degli anni 2017, 2018 e 2019 non conteneva l’indicazione della legge che disciplinava la procedura di reclamo, ragione per cui, in considerazione del fatto che la Divisione delle contribuzioni fa parte del Dipartimento delle finanze del Cantone, avevano ritenuto applicabile la Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), che prevedeva le ferie giudiziarie pasquali. Aggiungevano che, se avessero saputo che le ferie giudiziarie non erano previste, avrebbero chiesto sicuramente una proroga del termine per l’inoltro del reclamo, vista la mole di documenti da analizzare per le tassazioni degli anni dal 2017 al 2019. Definivano inconsueto il fatto che tre decisioni di tassazione fossero notificate lo stesso giorno e con almeno un anno di ritardo con riferimento a quella relativa al 2017 e sostenevano che, se avessero ricevuto le decisioni di tassazione in momenti differenti, avrebbero sicuramente avuto abbastanza tempo per poterle controllare e di conseguenza inoltrare entro il termine di 30 giorni il corrispondente reclamo. In considerazione della constatazione di cui sopra lamentavano una disparità di trattamento. Rilevavano infine di essersi già trovati in una simile situazione in passato e che, in quel caso, il Consiglio di Stato aveva dato loro ragione, in quanto l’errata indicazione del termine di ricorso non poteva essere riconosciuta dal ricorrente, ragione per cui il gravame era stato considerato tempestivo e ricevibile in ordine.

 

 

                                  D.   Con due decisioni del 17 maggio 2021, l’Ufficio tassazione ha dichiarato irricevibili, in quanto tardivi, i reclami contro le decisioni di tassazione delle imposte cantonale e federale 2017 e 2018 del 17 marzo 2021. L’autorità ricordava di aver segnalato ai contribuenti il vizio di forma che invalidava il reclamo e di aver loro attribuito un termine per giustificare e documentare in modo compiuto i motivi di ritardo. Quanto presentato in data 10 maggio 2021 non era tuttavia sufficiente a sanare il vizio di forma, in quanto non era stata formulata alcuna valida ragione “per accettare la tardività del reclamo”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione dell’autorità di tassazione di considerare tardivi i reclami da loro interposti contro le decisioni di tassazione 2017 e 2018. A loro avviso, la mancata esplicita informazione in merito alla legge applicabile li avrebbe indotti in errore. Lamentano inoltre una disparità di trattamento, a causa della notificazione delle tassazioni di tre periodi fiscali nello stesso giorno. I ricorrenti ritengono quindi che la mancata informazione in merito all’assenza delle ferie giudiziarie e l’invio cumulativo delle 3 notifiche nello stesso giorno, per di più nel periodo pasquale, siano valide ragioni per ritenere tempestivi i reclami per gli anni 2017 e 2018 e di conseguenza rivedere l’accertamento dei dati dichiarati nelle rispettive dichiarazioni di imposta presentate.

                                         Con scritto del 28 giugno 2021 l’Ufficio di tassazione ha chiesto di respingere il ricorso, richiamando la motivazione delle decisioni impugnate. 

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile entrambi i reclami presentati dai contribuenti, giudicandoli intempestivi. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito delle decisioni di tassazione, ma deve limitarsi a verificare se le decisioni, con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibili i reclami, siano legittime.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

 

                                         2.2.

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016 consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).

                                         Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

 

                                         2.3.

                                         Neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

                                         Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

 

                                         2.4.

                                         In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

 

                                         2.5.

                                         Nella fattispecie, nel loro reclamo del 30 aprile 2021 gli insorgenti hanno affermato di aver “ricevuto” le decisioni di tassazione il 18.03.2021. Il termine di reclamo di 30 giorni, sia per l’IC sia per l’IFD, è pertanto giunto a scadenza il 17 aprile 2021. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 seconda frase LT; art. 133 cpv. 1 terza frase LIFD). I reclami sarebbero dunque stati tempestivi se fossero stati interposti entro lunedì 19 aprile 2021.

                                         Siccome i reclami sono stati inviati unicamente il 29 aprile 2021, la decisione impugnata, che li ha dichiarati irricevibili, è legittima.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Gli insorgenti lamentano tuttavia una violazione del principio della buona fede, per il fatto che l’autorità di tassazione non li avrebbe informati in merito al diritto procedurale applicabile e, in particolare, in relazione all’inapplicabilità della procedura amministrativa, che prevede le ferie giudiziarie.

 

                                         3.2.

                                         Il principio della buona fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede (sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto occasione di escludere che il diritto federale imponga all’autorità, che notifica una decisione, di informare in merito alla (non) applicabilità delle disposizioni sulle ferie giudiziarie (sentenza 2C_756/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.3; inoltre sentenza 2C_407/2012 del 23 novembre 2012 consid. 3.2, in: StE 2013 B 92.8 n. 17).

 

                                         3.3.

                                         L’autorità di tassazione ha correttamente indicato che le decisioni di tassazione erano impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione. Non si può pertanto rimproverarle alcuna violazione del principio della buona fede.

                                         La decisione del Consiglio di Stato, allegata allo scritto dell’8 maggio 2021, con cui i contribuenti hanno preso posizione in merito alla prospettata decisione di dichiarare irricevibili i loro reclami, non comporta una diversa soluzione. Infatti, in quel caso la buona fede del ricorrente meritava tutela, per il fatto che la decisione impugnata indicava un termine di ricorso di 30 giorni, mentre la legge ne prevede uno di 15 giorni per l’impugnazione delle misure provvisionali. Nella presente fattispecie, il termine di reclamo di 30 giorni corrisponde a quello previsto dalla legge.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         I ricorrenti lamentano altresì una disparità di trattamento, per il fatto che gli sono state notificate lo stesso giorno tre decisioni di tassazione per altrettanti periodi fiscali. Sostengono che, se avessero saputo che il termine di reclamo non era sospeso dalle ferie giudiziarie, avrebbero chiesto una proroga del termine stesso.

 

                                         4.2.

                                         Il disagio dovuto alla notificazione di tre decisioni di tassazione nello stesso giorno è senz’altro comprensibile. È anche vero che i contribuenti devono aver chiesto diverse proroghe del termine per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta, se è vero che la dichiarazione per il periodo fiscale 2017 è stata presentata solo nel mese di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di febbraio del 2020.

                                         In ogni caso, la legge non prevede alcun requisito di forma per il reclamo contro una decisione di tassazione. Non deve neppure contenere una domanda. La ragione è che neppure la decisione di tassazione deve essere motivata, ma è sufficiente che comunichi al contribuente le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta (art. 131 cpv. 2 LIFD). Si richiede comunque che la volontà di reclamare risulti espressamente o perlomeno implicitamente dallo scritto inoltrato (sentenza TF 2C_253/2014 e 2C_254/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         Ne consegue che, non dovendo i contribuenti neppure motivare i loro reclami, avrebbero senz’altro potuto rispettare il relativo termine di impugnazione. Del resto, come riconoscono essi stessi, la ragione del mancato rispetto del termine non va ricercata tanto nel tempo insufficiente per motivare i reclami quanto nell’errata convinzione che il termine fosse sospeso dalle ferie.

 

                                         4.3.

                                         In relazione all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui avrebbero chiesto una proroga del termine di reclamo, se avessero saputo che non potevano contare sulle ferie giudiziarie, va ancora ricordato che il termine di trenta giorni per reclamare è un termine perentorio, come tale non prorogabile. I termini perentori sono caratterizzati dal fatto che comportano l’estinzione totale di un diritto sostanziale o processuale, se l’atto richiesto dalla legge non viene intrapreso entro il termine di legge (sentenza del TF 2C_372/2016 e 2C_374/2016 consid. 3.3.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

                                         La richiesta di una proroga del termine di reclamo non avrebbe pertanto rappresentato un’alternativa praticabile.

 

                                         4.4.

                                         Le argomentazioni proposte dai ricorrenti non sono idonee a fare apparire illegittime le decisioni impugnate.

 

 

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: