Incarti n.
80.2021.137

80.2021.138

Lugano

18 gennaio 2022  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 18 giugno 2021 contro le decisioni del 20 maggio 2021 in materia di IC-IFD 2018.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   La RI 1 è una società avente quale scopo sociale “la conception, construction, installation et maintenance de systèmes de sécurité intégrés, vente et gestion des systèmes de communication civile et industrielle, sécurité et systèmes électroniques en général, fourniture de services de conseil en ingénierie et restauration des patrimoines historiques et artistiques et protection de l'environnement, services d'enquête et de diagnostic pour les bâtiments et les œuvres d'art, activités de marketing et de publicité, activités de conseil pour les entreprises et de téléassistance pour installations d'entreprise et sélection de personnel pour les marchés suisses et étrangers” (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 27 dicembre 2021) ed aveva, sino al 27 agosto 2018 e prima di trasferirsi a __________, la propria sede a __________.

 

 

                                  B.   Il 22 aprile 2020, la RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per l’anno 2018.

 

 

                                  C.   Alfine di definire la tassazione IC/IFD 2018 ed accertare l’effettivo trasferimento di sede a __________, l’RS 1 (di seguito: UTPG) formulava – il 5 novembre 2020 – all’attenzione della contribuente una richiesta di documenti, avvertendola che in caso di inosservanza dell’invito si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli artt. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli artt. 204 LT e 130 LIFD, riservata inoltre la procedura per sottrazione d’imposta. La documentazione veniva prodotta dalla RI 1 il 2/14 dicembre 2020.

 

 

                                  D.   Con decisioni di tassazione IC/IFD del 4 febbraio 2021, l’UTPG rivendicava l’assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino ed accertava un utile imponibile in fr. 109’900.- ed un capitale imponibile pari a fr. 124'000.-, con la seguente motivazione:

                                         “A seguito dell’accertamento della dichiarazione d’imposta 2018, abbiamo appurato che l’amministrazione effettiva della società ha continuato ad essere svolta in Ticino, anche se dal 27.08.2018 la sede formale è stata trasferita nel cantone del Vallese. […] Nel caso di RI 1 appare evidente che la sede statutaria, dopo il trasferimento di sede, in __________ a __________ è puramente formale (recapito bucalettere). La società ha sottoscritto un contratto di locazione a partire dal 01.05.2018 per un corrispettivo mensile di CHF 452.35. L’esiguità dell’importo della locazione esclude di fatto l’esistenza dell’amministrazione effettiva a __________. Inoltre la società ha pagato solo alcune mensilità e non l’intera locazione annuale. L’amministrazione effettiva e della gestione degli affari della società sono effettuate dal signor __________, domiciliato nel Cantone Ticino, il quale è socio e presidente della gerenza con firma individuale. Sottolineiamo inoltre il fatto che l’attività è svolta all’estero e che la società ha impiegato personale con permesso G rilasciato dal Cantone Ticino. Alla luce di quanto indicato, il centro degli interessi è rimasto nel Cantone Ticino, considerato che nel cantone del Vallese la società non ha alcun interesse economico. Riteniamo di conseguenza che l’amministrazione effettiva e della gestione degli affari della società sono effettuate nel Cantone Ticino.

                                         Pertanto, nel caso in oggetto, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, e per essa il proprio Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, rivendica l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale di RI 1, in quanto il trasferimento di sede è risultato fittizio e, pertanto, non viene fiscalmente riconosciuto. Di conseguenza la società continua ad essere tassata nel Cantone Ticino anche dopo il trasferimento di sede nel cantone del Vallese”.

 

 

                                  E.   Il 22 febbraio 2021, la contribuente impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2018 “dal momento che codesto Ufficio di Tassazione non ha competenza territoriale per deliberare” ed affermando che il domicilio effettivo della società si troverebbe a __________, “dal momento che in questa sede si svolge la vita, l’attività e l’amministrazione dell’Azienda”.

 

 

                                  F.   Il 17 marzo 2021, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente chiedendole di voler produrre la seguente documentazione:

·         “Dettaglio conto “legali e amministrazione”, allegando copia di tutte le fatture e dei relativi contratti”

·         Dettaglio conto “spese di trasferta” e “rappresentanza”, allegando la copia di tutti i giustificativi

·         Copia contratto sottoscritto con il signor __________ per le prestazioni a lui versate

·         Per quanto attiene il conto “affitti locali, domiciliazioni” evidenziamo che sono registrate 4 mensilità per __________. Vogliate documentare su quale conto sono state registrate le successive mensilità, comprovandone il relativo pagamento. […]

·         Allegare copia conguaglio spese accessorie per l’affitto di __________

·         Copia fatture consumo elettrico

·         Sulla base delle vostre indicazioni, vogliate documentare il costo dei locali a __________, via __________, allegando il relativo contratto e la comprova del pagamento

·         Vogliate indicare numeri di telefono o indirizzo internet (o e-mail) affinché la società possa essere contattata da persone interessate o da clienti. Allegare contratti di telefonia intestati alla società

·         Spiegare compiutamente l’attività effettivamente svolta dalla società

·         Qualsiasi altra documentazione a comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale

·         Indicare le modalità di svolgimento (dall’incontro con il cliente, precisando il luogo, fino alla stipula del mandato/contratto ed emissione fattura per la prestazione erogata)”.

 

                                         La reclamante rispondeva alla richiesta formulata dall’UTPG con un primo scritto il 31 marzo 2021 e con una seconda lettera il 30 aprile 2021.

 

 

                                  G.   Con decisioni di tassazione su reclamo 2018 del 20 maggio 2021, l’UTPG respingeva il reclamo presentato dalla ricorrente e ciò, in particolare, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente a seguito della richiesta dell’autorità di tassazione del 17 marzo 2021 che dimostrerebbe come “la sede di __________ sia da considerare fittizia”. In aggiunta a quanto esposto nelle decisioni di tassazione del 4 febbraio 2021, l’UTPG sottolineava come la società non avrebbe presentato “alcuna prova circa l’asserita attività a __________”. L’autorità fiscale evidenziava poi come “in una comunicazione email del 2 dicembre 2020, è la stessa società ad affermare che nel 2018, e fino alla fine dell’anno, pur avendo impostato il trasferimento dal 01.09.2018, eravamo sostanzialmente e di fatto ancora in Ticino”.

 

 

                                  H.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo, contestando la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino, poiché sia la sede legale sia quella effettiva si troverebbero nel Canton Vallese.

 

 

                                    I.   Il 9 luglio 2021, l’UTPG presenta le proprie osservazioni al ricorso interposto il 21 giugno 2021 dalla RI 1. In particolare, l’autorità di tassazione richiama le motivazioni da lei esposte nelle decisioni di tassazione e nelle decisioni di tassazione su reclamo e rivendica nuovamente l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino, poiché l’amministrazione effettiva della società – nel periodo sub judice – si sarebbe svolta nel Canton Ticino.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento e ciò, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva sarebbe stata esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede statutaria, il 27 agosto 2018, da __________ a __________.

 

                                   2.   2.1.

                                         Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8, p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

 

                                         2.2.

                                         La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

 

                                         2.3.

                                         In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (“day-to-day management”), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172).

 

                                        2.4.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

 

                                         2.5.

                                         Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Locher, op. cit., p. 47).

                                         Tuttavia, come già ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve, segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti, come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD con riferimenti). In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale, quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art. 3 LIFD).

 

                                         2.6.

                                         Il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).

                                         Nel caso di una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).

                                         A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

                                         In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

 

                                         2.7.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

 

                                   3.   3.1.

                                         Nel caso concreto, come detto, la RI 1, domiciliata dapprima nel Canton Ticino ed in seguito nel Canton Vallese, ha trasferito la propria sede in quest’ultimo Cantone il 27 agosto 2018.

 

                                         3.2.

                                         Secondo l’art. 9 Cost., gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost., gli organi dello Stato, le autorità ed i privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta contraddittoria (“venire contra factum proprium”). Tale principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid. 2.5.1. e 2.5.2. e giurisprudenza citata).

 

                                         3.3.

                                         Con scritto e-mail del 2 dicembre 2020, indirizzato al signor __________ dell’UTPG, __________ – in qualità di socio e presidente della gerenza –  dichiarava: “la mia posizione è molto chiara: nel 2018, e fino alla fine dell’anno, pur avendo impostato il trasferimento dal 01.09.2018, eravamo sostanzialmente e di fatto ancora in Canton Ticino; pertanto, le tasse vanno pagate in questo Cantone”.

                                         Tuttavia, in sede di reclamo (22 febbraio 2021) – e successivamente davanti alla Camera di diritto tributario – la contribuente contestava la rivendicazione dell’imposizione illimitata della società nel Canton Ticino, ritenuto che il domicilio fiscale ed effettivo era in Vallese, “dal momento che in questa sede si svolge la vita, l’attività e l’amministrazione dell’Azienda”.

                                         Ne consegue che l’atteggiamento processuale della ricorrente è inconciliabile con il principio della buona fede, essendo le affermazioni della contribuente tra di loro chiaramente contraddittorie.

                                         Pertanto, già solo per questo motivo, il ricorso interposto dalla RI 1 deve essere respinto: l’amministrazione effettiva della società era svolta – per stessa ed inequivocabile ammissione della contribuente –  nel Canton Ticino, il quale può rivendicare la sovranità fiscale.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         A mero titolo abbondanziale, ritenuto che sia l’autorità di tassazione sia la contribuente si sono confrontate con degli elementi atti a dimostrare il luogo dell’amministrazione effettiva della società (nel Canton Ticino o nel Canton Vallese), si rileva – sulla base dei motivi che seguiranno – che anche a prescindere dalla chiara affermazione della ricorrente, vi sono molti indizi che portano a concludere che l’amministrazione effettiva della società, per il 2018, si trovava in Ticino e ciò, nonostante il trasferimento di sede a __________.

 

                                         4.2.

                                         In merito all’importanza del domicilio degli amministratori e degli azionisti per la determinazione della sede effettiva della società, la contribuente si limita ad affermarne l’irrilevanza. La sua motivazione tuttavia, non può essere condivisa da questa Camera. Infatti, seppur non rappresenti il motivo decisivo, il domicilio della persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca comunque un ruolo importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di infrastrutture e di personale (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n. 1 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2 con riferimenti e dottrina).

                                         Nel caso in esame, il presidente della gerenza, __________, è domicilio in Ticino dal 2013, circostanza che influisce pertanto sulla determinazione della sede effettiva della società. Del resto, è anche la stessa contribuente ad affermare che “RI 1, per la natura del proprio oggetto societario, svolge le proprie attività imprenditoriali prevalentemente all’estero”, di conseguenza, il domicilio del presidente della gerenza riveste un ruolo di ancor più rilievo, non avendo la società clienti svizzeri/ticinesi.

 

                                         4.3.

                                         La contribuente afferma poi che “il personale impiegato fino alla data del trasferimento in Vallese aveva ricevuto un permesso di lavoro dal Canton Ticino. Ma, dopo il trasferimento, tutto il personale “ticinese” ha cessato la propria attività, ed il nuovo personale è stato assunto con permesso di lavoro rilasciato dal Canton Vallese”. A suffragio della propria affermazione tuttavia, la ricorrente non apporta alcuna prova. Pertanto, la Camera non pu.accertare l’asserito impiego di nuovo personale, assunto con permesso di lavoro rilasciato dalle autorità vallesane. Di conseguenza, anche tale elemento costituisce un motivo per cui è da ritenere quale sede effettiva della società, il Canton Ticino.

 

                                         4.4.

                                         La Camera non può non constatare, come a __________, nell’anno sub judice, non fossero presenti delle adeguate infrastrutture per la società. È infatti la stessa contribuente, la prima volta nel suo scritto del 31 marzo 2021 (e poi ancora in sede di ricorso), ad affermare che “la RI 1 non dispone di utenze telefoniche dirette, ma di un sito internet” (allestito in lingua italiana, cfr. www.mediterranea-solutions.com, sito consultato il 27 dicembre 2021) e che inizialmente lo spazio preso in locazione era dignitoso. È inoltre sempre la stessa ricorrente ad affermare che nel corso del 2018 la società non ha “fatturato alcuna prestazione nel Canton Vallese”, motivo per il quale non vi sarebbe stata alcuna necessità di disporre di infrastrutture in questo Cantone.

 

                                         4.5.

                                         La ricorrente non ha quindi dimostrato l’esistenza di legami con il Cantone Vallese; al contrario, la documentazione prodotta dalla stessa società e le sue affermazioni avvalorano la tesi dell’esistenza di una sede fittizia, per il tramite di un mero recapito bucalettere. Si rileva nuovamente che secondo la dottrina e la giurisprudenza applicabili, l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irragiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria.

 

 

                                   5.   Alla luce dei considerandi che precedono e tenuto conto della giurisprudenza più recente e della dottrina, il ricorso è respinto. In considerazione della sua soccombenza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente.

                                        

 

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 2’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’100.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: