Incarti n.
80.2021.139

80.2021.140

Lugano

14 aprile 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 21 giugno 2021 contro la decisione del 13 agosto 2020 in materia di IC e IFD 2014.

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   La RI 1, è una società con sede, dal 31.1.2017, in via __________ a __________ (prima era domiciliata c/o __________ in __________), il cui scopo sociale è, tra le altre cose, l’intermediazione, la commercializzazione e la compravendita di prodotti ed additivi chimici per l’industria e per il settore privato, la progettazione e la manutenzione di macchinari destinati al trattamento dei metalli, la commercializzazione di apparecchiature elettriche, la consulenza ed il servizio in ambito informatico e sistemico per le aziende. Presidente del Consiglio di amministrazione è __________, residente a __________; membro del CdA, dal 15.12.2020, è __________, cittadino __________ residente a __________ (ecc., cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 15.9.2021).

 

 

                                  B.   a.

                                         Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2014 del 4/5.11.2015 la RI 1 dichiarava un utile imponibile di fr. 59'610.- ed un capitale di fr. 159'610.-. In particolare il risultato era dato togliendo all’utile di quell’anno, pari a fr. 167'405.- le perdite fiscali dei sette esercizi precedenti pari a fr. 107'795.-.

 

                                         b.

                                         A seguito della ricezione della dichiarazione fiscale, l’UTPG procedeva ad ulteriori accertamenti richiedendo, tramite corrispondenza e-mail del mese di aprile 2016 alla rappresentante della contribuente, di voler trasmettere le schede contabili inerenti le spese di rappresentanza, le prestazioni di terzi nonché i ricavi e i relativi giustificativi.

 

                                         c.

                                         A seguito delle verifiche esperite, l’UTPG si rivolgeva nuovamente tramite posta elettronica del 10.5.2016 alla __________, indicando una serie di problematiche riscontrate. Nei costi di viaggio e di rappresentanza non veniva riconosciuto un viaggio negli __________ durante il periodo natalizio, considerata la mancata presenza di clienti residenti ad __________. Pure un costo relativo all’acquisto di un orologio __________ sarebbe stato ripreso nel calcolo dell’utile. Per quanto concerneva le “prestazioni terzi”, l’UTPG basandosi sulla Circolare n. 9 del 2005, specificava che, per poter ammettere nei costi le commissioni a società panamensi necessitava della documentazione relativa ai beneficiari economici della __________ e dei relativi conti bancari, la copia di un documento di identità dei beneficiari economici ed un’autocertificazione. Nel caso in cui la documentazione richiesta non fosse pervenuta, le prestazioni terzi non sarebbero state ammesse. Con scritto 30.5.2016 e successiva e-mail 17.6.2016 la RI 1 prendeva posizione in relazione alle richieste presentate dall’UTPG.

 

                                         d.

                                         Il 26.9.2016 si svolgeva presso l’UTPG a __________ un’audizione in presenza di __________ (amministratore unico) e dell’autorità fiscale. Scopo della stessa era comprendere l’effettiva attività della società e la natura dei costi sostenuti nonché il ruolo delle società panamensi all’interno di questa struttura di “business”. L’UTPG rilevava che la documentazione prodotta non era sufficiente per poter dimostrare che le società panamensi avessero effettivamente della struttura e del personale adibito a svolgere le attività a __________. L’amministratore indicava che, nel mese di ottobre, si sarebbe recato a __________ ed avrebbe fatto pervenire l’ulteriore documentazione richiesta se disponibile. L’UTPG indicava che, nel caso in cui gli atti non fossero stati trasmessi, si sarebbe discusso della ripresa dei costi nell’utile e della modalità di tassazione futura.

 

 

                                  C.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2014 del 12.1.2017 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) accertava per l’IC e per l’IFD un utile imponibile pari a fr. 405'600.- e, ai soli fini IC, un capitale di fr. 159'000.-. Rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente, all’utile risultante dal bilancio 2014, pari a fr. 167'405.-, erano stati aggiunti fr. 337'394.- a titolo di “altri elementi dell’utile” e le perdite riportate erano state stabilite in fr. 99'105.-. A motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava:

                                         “Residui di esercizi precedenti dedotti dall’utile. Fattori aggiunti all’utile. Spese non ammesse dall’uso commerciale”.

 

 

                                  D.   a.

                                         Con reclamo 13/14.2.2017 la RI 1 rappresentata da __________, censurava la decisione di tassazione IC/IFD 2014, contestando la ripresa fiscale pari a fr. 337'394.- a titolo di “altri elementi dell’utile”. L’insorgente precisava di aver prodotto diversa documentazione a comprova del costo sostenuto dalla società e chiedeva all’UTPG di definire quali documenti fossero necessari per dimostrare la congruità, e quindi la deducibilità fiscale del costo relativo alla società __________, __________ per “Services and License Agreement for use of databases”.

 

                                         b.

                                         Con scritto 14.3.2017 l’UTPG, a seguito del reclamo, si rivolgeva alla RI 1 indicando che la documentazione necessaria a comprova dei costi sostenuti era già stata indicata in sede di audizione. Veniva pertanto rinnovata la richiesta di trasmettere tutta una serie di atti (cfr. conti annuali delle società __________, identità effettiva dei beneficiari economici delle società, corrispondenza varia, conferme di mandato da parte delle società __________ e più in generale “altra documentazione che attesti l’operatività, la struttura e la presenza di personale presso le società __________ ed __________”. La documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 4.4.2017 (termine poi prorogato sino alla metà del mese di maggio 2017). Con raccomandata 10/11.5.2017 __________ trasmetteva alcuni atti.

 

 

                                  E.   Con decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2014 del 13.8.2020 l’utile imponibile veniva accertato per l’IC e per l’IFD in fr. 328'600.- e, ai soli fini IC il capitale in fr. 100'000.-. In particolare non venivano riconosciute prestazioni di terzi per un ammontare pari a fr. 327'394.-.

                                         A motivazione della decisione s’indicava:

                                         “(…). Con richiesta di documenti su reclamo datata 14 marzo 2017, l’UTPG richiedeva la documentazione seguente:

-       conti annuali delle 2 società __________ (...);

-       identità effettiva degli aventi diritto economici, ritenuto che i nomi comunicati sono considerati dei prestanome;

-       sito internet e indirizzi delle due società __________;

-       offerte richieste alle società __________ per la gestione delle banche dati;

-       conferma di mandato;

-       altra documentazione attestante l’operatività, la struttura e la presenza di personale di __________ ed __________.

                                         Mediante risposta del 10 maggio 2017 da parte di RA 1 non veniva sostanzialmente fornito nulla di quanto richiesto.

                                         Secondo una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere della prova riferita agli elementi che riducono l’onere fiscale è a carico del contribuente.

                                         Nella fattispecie la contribuente non ha dimostrato che il costo in favore di due società __________ fosse giustificato dall’uso commerciale, non vi sono peraltro gli elementi che attestano che entrambe le società dispongano di struttura e personale propri; infine i beneficiari economici sono sconosciuti. Va qui ricordato che se vi sono versamenti effettuati all’estero, vige secondo la giurisprudenza un obbligo di collaborazione più esteso per la contribuente, comportamento fattualmente disatteso nella fattispecie”.                    

 

 

                                  F.   Con ricorso 21/22.6.2021 RA 1 impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2014 datata 13.8.2020. In merito alla tempestività del gravame, la rappresentante di RA 1 specifica che lo stesso è stato presentato “nel termine di 30 giorni dalla data a venuta conoscenza della notificazione della decisione dopo rettificazione su reclamo”. In particolare, indica che la contribuente è venuta a conoscenza dell’esistenza della decisione su reclamo dopo la lettera del 25 maggio 2021 inviata all’Ufficio contribuzioni della Città di __________ e dopo la seguente e-mail di risposta del 9.6.2021. Motivo per il quale il ricorso risultava tempestivo.

                                         Nel merito, la ricorrente censura la decisione su reclamo per quanto attiene alla ripresa delle prestazioni di terzi. Le stesse, secondo RI 1 devono essere accettate quale costo a conto economico. In particolare, i rappresentanti della contribuente asseriscono, come già fatto in occasione dello scritto del 10.5.2017, che per comprendere la giustificazione economica delle società fornitrice di servizi “è importante capire come si svolge l’attività della società, un’attività legata al commercio delle banche dati”. La ricorrente ritiene di aver trasmesso tutta la documentazione per poter accettare le spese di terzi: sostiene che il fatto che le fatture siano emesse da società __________ non preclude a priori che il costo possa essere inserito a conto economico e quindi deducibile.

                                         La ricorrente conclude indicando che nella lettera del 10.5.2017 era stato espressamente richiesto un incontro con l’autorità fiscale, che non è mai avvenuto.

 

 

                                  G.   Con osservazioni 21/22.7.2021 l’UTPG rileva l’intempestività del ricorso. In particolare osserva che la decisione su reclamo IC/IFD 2014 è stata emessa il 13.8.2020 ed inviata al recapito societario iscritto a Registro di commercio. Il 18.8.2020, la Posta ha ritornato la busta al mittente con la dicitura “dest. irreperibile retour al mittente”. Il 4.9.2020 l’UTPG ha allora intimato la decisione su reclamo IC/IFD 2014 all’amministratore unico __________. La Posta ha ritornato la busta con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.

                                         L’UTPG ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario. Tuttavia il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto. In linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l’interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione.

                                         L’autorità fiscale contesta che la ricorrente sia venuta a conoscenza della decisione unicamente a seguito della corrispondenza intercorsa con l’Ufficio di contribuzioni del Comune di __________ tra il 25.5.2021 ed il 9.6.2021 a seguito della notifica del precetto esecutivo per l’imposta comunale 2014 notificato il 6.5.2021. Vi sarebbero infatti diverse prove indirette della notificazione della decisione: alla RI 1 sono stati inviati, all’indirizzo presente a registro di commercio, i conguagli dell’imposta cantonale e federale diretta con l’indicazione della data della decisione su reclamo a fine agosto 2020. In seguito sono stati emessi i richiami a fine ottobre 2020 e le diffide a fine dicembre 2020. Il conguaglio dell’imposta comunale di Lugano 2014 è stato inviato alla RI 1 a fine agosto 2020, il richiamo a fine novembre 2020 e la diffida a fine gennaio 2020, sempre al recapito che figura a Registro di commercio. Secondo l’autorità fiscale, al più tardi al momento della ricezione del precetto esecutivo concernente l’imposta comunale 2014 – avvenuta il 6 maggio 2021 – la ricorrente avrebbe dovuto immediatamente supporre l’intimazione della tassazione su reclamo IC/IFD 2014. Inoltre era pure stata intimata la decisione fiscale del 2015, contro la quale era stato presentato reclamo.

                                         Motivo per il quale, secondo l’UTPG, il ricorso è irricevibile, poiché intempestivo.

                                         A titolo abbondanziale, nel caso in cui questa Camera dovesse ritenere tempestivo il ricorso, l’autorità fiscale ne propone la reiezione, rilevando che i costi per prestazioni di terzi addebitati a conto economico non possono essere riconosciuti fiscalmente.

 

 

                                  H.   Con replica 29/30.7.2021 contesta che, per il semplice fatto di aver ricevuto la notifica relativa al periodo 2015, dovesse supporre l’invio pure di quella dell’anno 2014. Sarebbe infatti risaputo che, per evitare la prescrizione del diritto di tassare è prassi dell’autorità fiscale emettere decisioni anche se vi sono periodi fiscali precedenti per i quali sono pendenti dei reclami. L’insorgente ritiene di aver intrapreso tutti i passi necessari per capire la situazione che si è venuta a creare e che gli atti compiuti facciano emergere la sua buona fede. Ha immediatamente contattato l’Ufficio delle contribuzioni di __________, posto come il precetto esecutivo ricevuto era stato intimato da quest’ultimo. A suo avviso “è anche prassi e un diritto degli uffici competenti emettere un precetto esecutivo sulle imposte non pagate anche se la dichiarazione fiscale è sotto reclamo o ricorso”, ragione per cui “anche con il ricevimento del precetto esecutivo ciò non voleva significare che la decisione su reclamo fosse stata emessa”.

                                         Da ultimo la contribuente contesta di non aver presentato la documentazione richiesta. Gli unici atti che non era stato possibile consegnare erano i bilanci delle società __________, in relazione i quali non disponeva di alcun potere per poterli richiedere alle società in questione.

 

                                    I.   Con raccomandata 23.9.2021 la Camera di diritto tributario si è rivolta alla rappresentante della ricorrente, rilevando che, da accertamenti esperiti sia per l’IC che per l’IFD 2014 erano stati trasmessi i conguagli dell’imposta il 13.8.2020. Il 31.10.2020 erano poi seguiti dei richiami di pagamento e, il 21.12.2020 erano state trasmesse, per raccomandata, due distinte diffide, una per l’IC ed una per l’IFD alla RI 1, __________. Le ricevute delle raccomandate sono state sottoscritte il 23.12.2020 rispettivamente alle 11:41:37 e 11:41:32 da __________ (membro con diritto di firma individuale del Cda dal 15.12.2020). Alla ricorrente veniva chiesto:

                                         “per quali ragioni, vista l’esistenza e la notifica delle diffide di pagamento concernenti l’IC e l’IFD 2014 (nelle quali è stato indicato, oltre che il totale dell’ammontare dovuto, anche il fatto che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto in via esecutiva, cfr. art. 244 cpv. 1 LT), la società non si è fatta parte diligente (come poi successo a seguito dell’intimazione del PE spiccato da parte dell’Ufficio delle contribuzioni del Comune di __________, per quanto concerneva le imposte comunali 2014), informandosi in merito al contenuto e all’esistenza della decisione che la riguardava per il periodo fiscale 2014”.

 

 

                                  L.   Con risposta 28/29.9.2021 __________ SA, in nome e per conto della contribuente, indica che le raccomandate ritirate il 23.12.2020 da __________ non indicavano in alcun modo il termine “conguaglio”. Né la contribuente né il __________, in carica quale membro del Cda unicamente dal 15.12.2020, potevano evincere che si trattasse “di conguagli di imposta per il periodo fiscale 2014”. Inoltre, sarebbe prassi dell’UEC continuare “(…) l’iter di riscossione delle imposte fino al precetto esecutivo, anche se la decisione su reclamo non è ancora stata emessa e cresciuta in giudicato. Ne consegue che il contribuente non poteva dedurre che la decisione di tassazione fosse stata emessa”. La rappresentante della contribuente ritiene del tutto inconcepibile come dopo 4 anni di silenzio totale l’UT emetta una tassazione su reclamo senza contattare il contribuente /il rappresentante e che tale decisione venga inviata per posta semplice.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso che qui ci occupa, il ricorso contro la decisione su reclamo del IC/IFD 2014 del 13.8.2020 è stato presentato il 21/22.6.2021 alla Camera di diritto tributario. Si tratta preliminarmente di verificare la tempestività del rimedio giuridico.

 

                                         2.2.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

                                         La legge sull’imposta federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle disposizioni analoghe.

 

                                         2.3.

                                         L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che i termini, stabiliti dalla legge, sono perentori, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

 

                                         2.4.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

                                         2.5.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). 

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173). La prova indiretta di una notifica di una decisione può risultare in particolare dallo scambio di corrispondenza oppure dall’assenza di impugnativa contro una messa in mora (sentenza 5A_38/2018 del 14.5.2018 consid. 3.4.3.).

 

                                         2.6.

                                         Generalmente, una notifica irregolare non comporta la nullità della decisione, salvo grave irregolarità. Di principio, la decisione è annullabile e diviene giuridicamente valida se non è impugnata (Berdoz/Bugnon, Les procédures en droit fiscal, 3a ediz., Berna 2015, p. 647, n. 5.64; sentenza TF n. 2C_160/2019 del 05.11.2019 consid. 4.1; sentenza TF 2C_884/2019 del 10.3.2020, consid. 7.1. e 7.2.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte ricorrente, per la quale pertanto il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della decisione. L’interessato non può tuttavia differire a piacimento il suo intervento, ricordato che il principio della buona fede gli impone di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l’esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, 116 I a 215 consid. 2c e d; 112 Ib 417 consid. 2d). Recentemente, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza stabilendo che una notifica può raggiungere il suo scopo anche se è avvenuta in modo irregolare. È necessario esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è stata realmente indotta in errore dall’irregolarità della notifica e per questo ha subito un pregiudizio. Per l’Alta Corte, ci si deve attenere al principio della buona fede, che impone all’interessato di agire entro un termine ragionevole da quando ha avuto conoscenza della decisione che intende contestare. Ciò significa in particolare che una decisione, sebbene sia stata notificata in maniera irregolare, può nondimeno passare in giudicato, se non è stata impugnata entro un termine ragionevole (sentenza TF 2C_160/2019 del 5.11.2019).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Sulla base degli atti si possono accertare i seguenti fatti.

                                         Il 12.1.2017 l’UTPG ha notificato alla ricorrente la decisione di tassazione IC/IFD 2014, aggiungendo i costi per prestazioni terzi non giustificati (fr. 327'394.-) nonché delle spese di rappresentanza non ammesse (fr. 10'000.-).

                                         Il 13.2.2017, la __________, rappresentata dalla __________, ha interposto reclamo. A seguito del gravame è stata fatta un’ulteriore richiesta di documentazione.

                                         L’UTPG ha respinto il reclamo il 13.8.2020. La decisione è stata inviata al recapito della società iscritto a registro di commercio. Il 18.8.2020 la Posta ha ritornato la busta con la dicitura “dest. irreperibile retour al mittente”.

                                         Il 4.9.2020 l’UTPG ha intimato la decisione su reclamo IC/IFD all’amministratore unico, __________. La Posta ha ritornato la busta spedita con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.

 

                                         3.2.

                                         È indubbio che la notificazione della decisione dopo reclamo sia avvenuta in modo irregolare.

                                         Secondo gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione delle leggi in questione, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria. Gli articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT prevedono che l’autorità possa chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

                                         Se il contribuente ha designato un rappresentante contrattuale, l'autorità fiscale deve notificare le sue comunicazioni e decisioni notificandoli al rappresentante. Se non lo fa, la notifica è difettosa; il contribuente non può subire alcun pregiudizio derivante da tale irregolarità (sentenza del Tribunale federale n. 2C_709/2014, 2C_710/2014 del 9 giugno 2015 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

                                        Ritenuto che il reclamo era stato presentato dalla __________, in rappresentanza della ricorrente, e che anche il successivo scambio di corrispondenza inerente la documentazione richiesta dall’UTPG era sempre avvenuto tramite la __________, è innegabile che la decisione dopo reclamo avrebbe dovuto essere notificata a quest’ultima. Si può pertanto concludere che la notifica della decisione di tassazione è avvenuta in maniera irregolare.

                                         Come visto, generalmente una notifica irregolare non comporta tuttavia la nullità della decisione. La stessa non deve arrecargli un pregiudizio, ma al contempo l’interessato non può differire a suo piacimento il suo intervento, in considerazione del principio della buona fede.

 

                                         3.3

                                         Si tratta pertanto di stabilire se il fatto di aver interposto ricorso contro la decisione del 13 agosto 2020 solo il 21 giugno 2021 sia compatibile con il principio della buona fede. A tal fine, si devono considerare gli eventi successivi alla notificazione irregolare.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         In seguito alla irregolare notificazione della decisione, le autorità cantonali e comunali hanno posto in essere diversi atti di riscossione.

                                         L’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) trasmetteva per posta semplice alla contribuente:

·         il 13.8.2020 il conguaglio dell’IC e dell’IFD 2014;

·         il 31.10.2020 il richiamo per il pagamento dell’IC e dell’IFD 2014.

                                         L’UEC inviava due distinte diffide di pagamento (ai sensi degli art. 165 cpv. 1 LIFD e 244 cpv. 1 LT) per raccomandata alla contribuente il 21.12.2020. Le stesse venivano ritirate dalla __________, e per essa da __________, il 23.12.2020. Il testo delle diffide era il seguente:

 

                                         IC 2014 – Diffida di pagamento

 

 

Malgrado il richiamo è rimasto impagato l’importo risultante da questo conteggio.

Vi diffidiamo a pagare entro il termine sopra indicato. Caso contrario procederemo all’incasso in via esecutiva.

Per l’invio di questa diffida è dovuta una tassa di fr. 50.00 che verrà prelevata con gli interessi di ritardo.

Contro la diffida è data possibilità di reclamo all’ufficio esazione e condoni entro 30 giorni dall’intimazione.

 

Interesse di ritardo

L’interesse matura dalla scadenza dei termini di pagamento di ogni singola rata d’acconto e delle bollette a conguaglio.

(…).

Conteggio

 

Dovuto

Accrediti

13.8.2020

26.5.2014

IMPOSTA

PAGAMENTO

29'724.00

 

150.00

 

 

29'724.00

150.00

DA PAGARE

29'574.00

 

                                         IFD 2014 – Diffida di pagamento

 

 

 

Malgrado il richiamo è rimasto impagato l’importo risultante da questo conteggio.

Vi diffidiamo a pagare entro il termine sopra indicato. Caso contrario procederemo all’incasso in via esecutiva.

 

Interesse di ritardo

L’interesse matura dalla scadenza dei termini di pagamento di ogni singola rata d’acconto e delle bollette a conguaglio.

(…).

Conteggio

 

Dovuto

Accrediti

13.8.2020

 

IMPOSTA

 

27'931.00

 

 

 

 

27’931.00

 

DA PAGARE

27’931.00

 

                                         4.2.

                                         Il 6.5.2021 veniva notificato alla __________, per il tramite di __________, membro del CdA con diritto di firma individuale, un precetto esecutivo per le imposte comunali di Lugano per l’anno 2014 dell’importo di fr. 23'684.20, al quale veniva fatta immediatamente opposizione.

                                         Con scritto del 17.5.2021 l’Ufficio delle contribuzioni della Città di Lugano, si rivolgeva alla ricorrente per sapere i motivi a sostegno dell’opposizione presentata contro il PE 2014. Con risposta 25.5.2021 RI 1 indicava:

                                         “Egregi Signori,

                                         scriviamo con riferimento al Vostro scritto del 17 maggio 2021 e da noi ricevuto in data 20 maggio 2021 con posta ordinaria con il quale ci chiedete, in via principale, i motivi della nostra opposizione e, in via subordinata l’eventuale ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ concernente l’imposta comunale relativa all’anno 2014. Con la presente, vi comunichiamo che non possiamo ritirare l’opposizione in quanto:

1)    la decisione di tassazione 2014 non è ancora cresciuta in giudicato;

2)    sulla decisione di tassazione 2014 abbiamo interposto reclamo che vi alleghiamo e che non è ancora stato evaso dall’ufficio competente”.

                                        

                                         Con e-mail del 9.6.2021 l’Ufficio delle contribuzioni della Città di Lugano si rivolgeva alla ricorrente in questi termini:

 

“Egregi Signori,

                                         ci riferiamo al colloquio intercorso la scorsa settimana a seguito della lettera del 25 u.s. con riferimento all’esecuzione __________. A nostro avviso, la tassazione 2014 è cresciuta in giudicato a seguito della decisione su reclamo del 13.08.2020. Come richiesto alleghiamo copia notifica originaria del 12.01.2017 e la sopra citata. Alleghiamo pure estratto conto generale per miglior orientamento. Senza osservazioni da parte vostra entro 8 giorni, sottoporremo l’incarto alla Lodevole Pretura per il rigetto d’opposizione e seguito”.

 

                                         Con raccomandata 21/22.6.2021 __________, per il tramite di __________ presentava ricorso contro la decisione su reclamo IC/IFD 2014.           

 

                                         4.3.

                                         Se è vero che la notifica della tassazione su reclamo è avvenuta in maniera irregolare non si può non tenere in considerazione che la diffida di pagamento, sia per l’IC che per l’IFD 2014 è stata ricevuta da parte della società (cfr. ricezione della raccomandata da parte di __________ il 23.12.2020; scritto __________ del 28/29.9.2021).

                                         Come visto, nella diffida viene espressamente indicato l’importo dell’imposta dovuta nonché la data della decisione, ossia il 13.8.2020. Viene inoltre specificato chiaramente che, se entro il termine prefissato la contribuente non avesse proceduto al pagamento di quanto richiesto, il prossimo passo procedurale sarebbe stata la via esecutiva.

 

                                         4.4.

                                         Secondo gli articoli 165 cpv. 1 LIFD e 244 cpv. 1 LT, se l’ammontare dell’imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva. Gli articoli 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT dispongono che, nella procedura d’esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità fiscali esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

                                         Orbene, la contribuente, dopo la ricezione delle due distinte diffide, dal contenuto eloquente, avrebbe dovuto farsi parte diligente e contattare quanto meno l’Ufficio esazione e condoni per comprendere il motivo del conteggio, ritenuto che gli importi da pagare erano superiori, rispettivamente, ai fr. 29'000.- per l’IC ed ai fr. 27'000 per l’IFD.-. Tali importi non potevano non attirare l’attenzione della ricorrente, tenuto conto del fatto che l’utile da lei dichiarato nel 2014 (cfr. dichiarazione 2014 del 4.11.2015) era di fr. 59'610.- ed il capitale di fr. 159'610.- ma che l’UTPG, nella decisione del 12.1.2017 aveva stabilito un utile, sia per l’IC che per l’IFD superiore ai fr. 400'000.-. Contro la stessa era stato presentato reclamo.

                                         Del resto, anche senza considerare l’ammontare dei debiti fiscali, il fatto in sé che venisse comminato l’avvio di una procedura esecutiva in caso di mancato pagamento doveva indurre la ricorrente a rivolgersi alle autorità fiscali per comprendere le ragioni di tale diffida.

 

                                         4.5.

                                         L’insorgente è tuttavia rimasta inattiva sino al 25.5.2021, quando, sollecitata dall’Ufficio delle contribuzioni di Lugano, a seguito del PE spiccato per le imposte comunali 2014, ha interposto opposizione, argomentando che la decisione di tassazione 2014 non era ancora cresciuta in giudicato.

                                         Per le ragioni che precedono, il principio della buona fede avrebbe imposto alla ricorrente di informarsi in merito al motivo della diffida, non appena ricevuta la stessa. Il ricorso alla Camera di diritto tributario, del 21.6.2021 si palesa manifestamente tardivo (cfr. sentenza CDT inc. 80.2020.57/58 del 19.4.2021 consid. 3.2.).

                                         L’esito sarebbe lo stesso anche se si volesse prendere in considerazione la notifica del PE per le imposte comunali 2014 avvenuta il 6.5.2021. Di certo, con la notifica del PE, a __________ non poteva certo sfuggire che era stata avviata la procedura esecutiva e che la stessa sottintendeva l’esistenza di una decisione cresciuta in giudicato afferente a quel periodo fiscale (cfr. anche sentenza del Canton Ginevra, ATA/622/2014 del 12.8.2014, consid. 8). Pur essendole stato notificato il precetto esecutivo il 6 maggio 2021, la contribuente ha atteso ancora fino al 21 giugno 2021 per impugnare la decisione dopo reclamo.

 

                                         4.6.

                                         Visto quanto sopra, non si può che concludere per l’irricevibilità del ricorso, siccome intempestivo, e posto come la ricorrente non abbia fatto valere motivi di restituzione dei termini.

 

 

                                   5.   Il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese (già anticipate) sono poste a carico della contribuente soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 3’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    500.–

                                         per un totale di                                                      fr. 3’500.–

                                         sono a carico della ricorrente, che le ha già anticipate.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

Il presidente:                                                         La segretaria: