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Incarti n. 80.2021.146 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabina Ghidossi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 25 giugno 2021 contro le decisioni del 27 maggio 2021 in materia di IC-IFD 2014. |
Fatti
A. Il 17 dicembre 2015, i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la propria dichiarazione di imposta delle persone fisiche per l’anno 2014. I contribuenti facevano valere un reddito imponibile corrispondente a fr. 0.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'611'786.-. Per quanto qui di interesse, i coniugi __________ indicavano fr. 10'000.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”.
B. Alfine di definire le tassazioni per l’anno 2014, l’RS 1 (di seguito: UT), il 6 febbraio 2019, invitava i contribuenti a voler produrre il “contratto di cessione delle azioni __________ (o bilanci 2013/14/15/16/17 nel caso siate ancora i proprietari)”. Documento che veniva trasmesso il 19/21 febbraio 2019.
C. Con decisioni di tassazione IC/IFD 2014 del 6 marzo 2019, l’UT accertava un reddito imponibile complessivo, per l’IC, pari a fr. 223'300.- e per l’IFD di fr. 247'600.-. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 1'611'000.-.
L’UT aggiungeva agli “altri redditi della sostanza mobiliare” fr. 249'000.-. A sostegno del proprio accertamento, l’UT esponeva la seguente motivazione:
“I redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del capitale azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa) appartenenti alla sostanza privata sono imponibili in ragione del 60%.
Imposizione
della cessione delle azioni __________ alla __________AG, rientrando nella
fattispecie della trasposizione, secondo gli articoli 19b LT e 20b LIFD: “il
ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al
capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di
persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore
o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per
quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale
della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche
nel caso in cui divers[t]i partecipanti attuino il trasferimento in
comune”.
D. Il 13/14 marzo 2021, i contribuenti interponevano tempestivo reclamo avverso le decisioni di tassazione IC/IFD 2014, sostenendo di “aver fatto un grande errore” e meglio, di aver venduto il 95% delle azioni della __________ per fr. 700'000.-, poiché credevano che la vendita sarebbe stata “[esente] da tasse”. I coniugi __________ formulavano quindi una proposta “per correggere questo errore”:
“1. Noi transponiamo le azioni alla __________ per un importo di CHF 350'000 invece di CHF 700'000 (nella tassazione Ticino 2013 con un valore di CHF 356'250)
2. Noi riduciamo il nostro credito alla __________ per CHF 350'000 nelle tassazion[i] 2014, 2015, 2016 e 2017”.
E. Con decisioni di tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021, l’UT riconfermava gli importi accertati il 6 marzo 2019, con la seguente motivazione:
“[…] i signori __________ hanno infatti ceduto, tramite contratto di vendita del 30 novembre 2014, 2'375 azioni __________ (pari al 95% del capitale azionario) alla società __________ di Zugo (anch’essa interamente detenuta dai contribuenti) incorrendo così nella fattispecie della trasposizione. […] Il prezzo pattuito per la cessione delle 2'375 azioni della __________, il cui valore nominale ammonta a EUR 237'500.- pari a CHF 285'000, è di CHF 700'000.- (come riportato nel contratto di vendita, il prezzo è stato saldato dalla società __________ tramite l’aumento del credito a favore dei signori __________ di CHF 600'000.- e tramite la restituzione delle azioni della __________, acquisite nel 2013, del valore di CHF 100'000.-). La differenza tra il valore nominale delle azioni della __________ ed il loro prezzo di vendita di CHF 415'000.-, i quali sono stati correttamente imposti dall’autorità fiscale nella misura del 60% (pari a CHF 249'000.-) in virtù degli articoli 19, cpv. 1 bis LT e 20, cpv. 1 bis LIFD”.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i signori RI 1 e RI 2 impugnano le decisioni di tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021. I contribuenti sostengono nuovamente di aver commesso un errore “per mancanza di conoscenze”. I ricorrenti chiedono quindi l’annullamento delle decisioni e “la predisposizione di una nuova dichiarazione dei redditi 2014 sulla base di un contratto di vendita modificato in cui le azioni sono trasposte al valore della dichiarazione dei redditi 2013 (CHF 350'000)”, sottolineando che “non vi è alcun beneficio di reddito in alcun modo da questa transazione. Poiché questo importo è solo un trasferimento contabile e non abbiamo generato alcun reddito reale, ma è cresciuto solo il nostro credito in __________”. Gli insorgenti evidenziano infine che la __________ è fallita il 1° marzo 2019, così che i ricorrenti non otterrebbero nemmeno “il valore trasposto”.
G. Con osservazioni al ricorso del 7 luglio 2021, l’UT si riconferma nella propria posizione, “pur comprendendo la posizione del contribuente”. A mente dell’autorità fiscale, “il caso è infatti inequivocabilmente una trasposizione, quanto detto verbalmente in passato non cambia la natura dell’operazione”.
Diritto
1. Per gli articoli 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett b LT – in vigore nel periodo sub judice –, è considerato reddito da sostanza mobiliare anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50% al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Con questa disposizione, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della “trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale, facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista consegue un utile in capitale privato. Attraverso tale operazione, in effetti, l’azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l’esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che eviterebbe in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte (cfr. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1 e n. 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti).
2. 2.1.
Nel caso in questione, il 30 novembre 2014 i contribuenti e la __________ – società detenuta dai ricorrenti, per loro stessa ammissione – hanno sottoscritto un “Aktienkaufvertrag”, con cui alla __________ è stato trasferito il 95% del capitale azionario della __________ (ovvero 2'375 azioni su 2'500 a € 100 l’una) – società detenuta dai signori __________, per loro stessa ammissione – per fr. 700'000.-. Al punto 2 del contratto viene illustrata la modalità di pagamento: il trasferimento viene pagato mediante un aumento del credito vantato dall’azionista per fr. 600'000.- e con una restituzione di dieci azioni del valore di fr. 1'000.- l’una della __________.
2.2.
Come detto, affinché si verifichi una trasposizione, la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni cumulative (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 20a LIFD).
1) trasferimento di diritti di partecipazione del patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica;
2) partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa;
3) partecipazione al capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50% da parte del venditore o del conferente;
4) il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale (e l’ammontare delle riserve da apporto di capitale) della partecipazione trasferita.
2.3.
Tornando alla fattispecie concreta, è indubbia la realizzazione di una trasposizione pari a fr. 415'000.-, avendo i contribuenti trasferito il 95% del capitale azionario della, da loro detenuta, __________ per fr. 700'000.- a fronte di un valore nominale di fr. 285'000.- alla loro __________
Pertanto, l’agire dell’UT non presta fianco a critiche. L’autorità di tassazione ha infatti proceduto correttamente, ovvero ha imposto la trasposizione nella misura attenuata del 60%.
2.4.
2.4.1
Come detto, i contribuenti avanzano la proposta di modificare il contratto di vendita delle azioni, ovvero di trasferire le azioni della __________ per fr. 350'000.-. Tale modifica implicherebbe tuttavia anche una rettifica del bilancio della __________.
2.4.2.
Il Tribunale federale ritiene che il reddito dell’azionista, quale persona fisica, è realizzato nel momento in cui acquista una pretesa ferma nei confronti della società, cioè al momento della scadenza della prestazione (cfr. TF n. 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004, consid. 5.3).
Inoltre, l’Alta Corte, nella sua prassi, ha escluso che potesse essere modificata la contabilità di una società alla quale l’azionista aveva ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto la differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da trasposizione”. Avendo la società acquirente messo a bilancio la partecipazione al prezzo di acquisto convenuto, la successiva riduzione del prezzo mirava solo ad un risparmio di imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile. La giurisprudenza dell’Alta Corte ritiene in particolar modo che una società anonima non possa più modificare il proprio bilancio dopo l’approvazione del conto annuale (cfr. sentenza appena citata, consid. 5.4.).
2.4.3.
Nel caso che qui ci occupa, nelle condizioni di cui si è detto, le parti contraenti non potevano semplicemente modificare a posteriori il prezzo di vendita. Tale modifica ne comporterebbe una anche a livello di bilancio della __________ e, come visto, la contabilità di una società alla quale un’azionista ha ceduto una partecipazione non può essere modificata a posteriori, ovvero, dopo che il fisco ha imposto la differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da trasposizione”. Infatti, la successiva riduzione del prezzo mira unicamente ad un risparmio di imposta, cosa che come detto, il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile.
Ne discende pertanto che gli elementi imponibili per il periodo fiscale 2014 devono essere determinati sulla base del contratto del 30 novembre 2014.
2.5.
I contribuenti riconducono il proprio “errore” ad un colloquio intercorso tra loro e l’autorità di tassazione nel 2012 relativamente alle tassazioni 2006-2007-2008. Agli atti tuttavia, non vi è alcun documento a comprova di quanto da loro asserito. Il “verbale di audizione” del 31 luglio 2012, allegato al ricorso, non contiene alcun riferimento alla questione di un’eventuale rendita delle azioni della __________. Motivo per il quale, la loro affermazione non deve essere ulteriormente analizzata da questa Camera.
3. Ai sensi dei considerandi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: