Incarti n.
80.2021.162

80.2021.163

Lugano

4 novembre 2021   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 7 luglio 2021 contro la decisione del 9 giugno 2021 in materia di IC e IFD 2018.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   In data 21 giugno 2000 RI 1 si è unito in matrimonio con ____________________ dinanzi all’Ufficiale di stato civile di __________. Dalla loro unione nascevano le figlie __________ il 23 marzo 2003 e __________ il 14 dicembre 2005. I coniugi si sono separati nel 2016 e il 30 giugno 2017 hanno sottoscritto un accordo, secondo cui le figlie sarebbero rimaste domiciliate presso il padre e la custodia sarebbe stata alternata tra i due genitori, soggiornando le figlie 3 giorni presso un genitore e 4 giorni presso l’altro in modo alternato. Il padre si impegnava a versare inoltre un contributo alimentare mensile di fr. 1'085 per ciascuna figlia (assegni per figli compresi) e si faceva carico di ulteriori costi quali: il vitto, l’alloggio e le ulteriori spese per i giorni in cui le figlie avrebbero soggiornato presso di lui nonché il 60% delle spese straordinarie.

                                         Nella dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2018, RI 1 ha fatto valere la deduzione di alimenti al coniuge separato nella misura di fr. 26'040.–, la deduzione per figli a carico di fr. 11'100.– e la deduzione per figli agli studi di fr. 1'900.–.

 

 

                                  B.   Con decisione del 16 ottobre 2019 l’RS 1 ha commisurato il reddito del contribuente in fr. 87'100.– per l’IC e in fr. 91'700.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, aveva ammesso la deduzione degli alimenti ma non le deduzioni sociali per figli a carico e per figli agli studi, in quanto non cumulabili con quella relativa agli alimenti versati al coniuge divorziato o separato, già riconosciuta.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 29 ottobre 2019 il contribuente contestava il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali per le figlie, rilevando in particolare che, nel periodo fiscale 2017 la deduzione per la figlia __________ gli era stata concessa. Pertanto, chiedeva nuovamente la concessione della deduzione per ogni figlio a carico anche per l’anno 2018 nonché per tutti gli anni a venire. Chiedeva inoltre delucidazioni circa il conteggio della sostanza immobiliare.

                                         Con decisione del 9 giugno 2021 l’UT ha respinto il reclamo, specificando che, a livello di imposta cantonale e federale, se i genitori sono tassati separatamente, la deduzione per i figli è ripartita per metà se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti ai sensi degli artt. 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD. Nel caso specifico, il contribuente versava gli alimenti per le figlie minorenni __________ e __________, ragione per cui, a fronte di quanto esposto in precedenza, veniva concesso in deduzione il contributo di mantenimento. Per contro, l’aliquota attenuata così come le deduzioni per figlio a carico e figlio agli studi non potevano essere ammesse. L’autorità fiscale spiegava poi il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

 

 

                                 D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di tassazione dopo reclamo 9 giugno 2021. In relazione alla situazione famigliare, specifica che, grazie alla mediazione dell’__________, ha sottoscritto un accordo con __________, secondo cui le due figlie, __________ e __________ sono rimaste domiciliate presso di lui, ma la custodia è alternata, sicché soggiornano 3 giorni presso un genitore e 4 giorni presso l’altro. Sottolinea inoltre che versa un contributo alimentare mensile per ciascuna figlia di fr. 1'085.– (assegni figli compresi) e si fa carico di ulteriori importanti costi quali il vitto, l’alloggio e le spese da lui sostenute per le figlie per i giorni che vivono presso di lui nonché il 60% delle spese straordinarie prudenzialmente quantificabili in fr. 10'000.– annui. Ritiene arbitrario quanto previsto dalla Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni e, in particolare, dalla Tabella 4 allegata, secondo cui ha il diritto di dedurre l’importo da lui versato alla moglie ma gli nega ogni deduzione per il restante 50% della settimana in cui si occupa personalmente delle figlie. Lamenta inoltre di non poter godere dell’aliquota per famiglia come invece avviene per la madre e che questo risulta manifestamente discriminante e arbitrario. Chiede pertanto che gli venga riconosciuta la deduzione per figli a carico nonché riconosciuto il beneficio dell’aliquota famiglia per l’IC e l’IFD, tenuto conto dell’onere di sostentamento cui è sottoposto che va ben oltre la deduzione massima per figli a carico pari a fr. 11'100.-  e che le figlie sono domiciliate presso di lui.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 13 luglio 2021, propone di respingere il ricorso. Spiega di aver applicato la circolare sulla famiglia, che disciplina in modo chiaro la fattispecie, e sostiene che dar seguito a quanto richiesto dal contribuente comporterebbe una disparità di trattamento verso genitori coniugati con doppi redditi e genitori separati senza custodia alternata, visto che si otterrebbe una doppia deduzione dei figli a carico e una doppia aliquota per coniugati.

                                         Con replica 20 luglio 2021, il ricorrente ritiene che l’UT abbia dimenticato che le figlie sono domiciliate presso di lui e non presso la madre. Motivo per cui, non ritiene equo non poter beneficiare dell’aliquota per coniugati a maggior ragione visto che si fa carico di tutti i costi di sostentamento delle figlie quando sono presso di lui mentre versa un contributo di mantenimento per quando stanno con la madre 3 giorni rispettivamente 4 giorni la settimana in modo alternato. Non vede pertanto per quale motivo non possa essergli riconosciuta la deduzione del 50% per figli a carico come viene riconosciuta alla madre. Esclude inoltre che sussista una disparità di trattamento tra i coniugi coniugati con doppi redditi e i genitori separati con custodia alternata, in quanto la circolare sulla famiglia considererebbe il solo caso in cui il padre versa alla madre un contributo alimentare pieno e ne trae deduzione piena. Non comprende quindi per quale ragione non debba vedersi riconoscere l’aliquota per famiglia analogamente a quanto avviene per la madre. Infine, ritiene che la circolare sulla famiglia debba essere precisata/modificata per i casi di custodia alternata in cui i figli risultano domiciliati presso il genitore pagante, prevedendo che ad entrambi i genitori possa essere riconosciuta l’aliquota per famiglia nonché una deduzione del 50% per figli a carico. In caso contrario a mente del ricorrente si realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Le censure mosse dal ricorrente si riferiscono alla mancata applicazione dell’aliquota per famiglia nonché alla mancata deduzione del 50% per ogni figlio a carico visto che nulla gli è riconosciuto per la metà della settimana in cui si occupa personalmente delle figlie. Secondo l’insorgente infatti, oltre alla deduzione dell’importo mensile versato alla moglie, dovrebbe essergli riconosciuta l’aliquota per coniugati e la deduzione per i figli in considerazione del fatto che, le figlie __________ e __________ sono domiciliate presso di lui e vivono per 3 giorni rispettivamente 4 giorni presso di lui.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

                                         Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

 

                                         2.2.2.

                                         La medesima soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Infine, ai coniugi viventi in comunione domestica si applica una tariffa più favorevole (tariffa per coniugi; art. 36 cpv. 2 LIFD). La stessa aliquota si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa (art. 36 cpv. 2bis LIFD).

 

                                         2.3.2.

                                         Anche per il calcolo dell’imposta cantonale è prevista l’applicazione di un’aliquota più favorevole, per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2 LT).

 

                                   3.   3.1.

                                         Nell’accordo concluso fra il ricorrente e la ex moglie, le parti hanno pattuito che il padre avrebbe versato alla madre un contributo di mantenimento di fr. 1'085.– per ciascuna delle figlie, mentre i coniugi stessi hanno rinunciato vicendevolmente a qualunque pretesa di contributi alimentari.

 

                                         3.2.

                                         Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

 

                                         3.3.

                                         Come già ricordato, in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in particolare: Circolare AFC n. 30 del 21.12.2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD], cifra 10.2, p. 20).

                                         3.4.

                                         Secondo la già citata Circolare n. 30 dell’AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio:

·         gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario;

·        il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;

·         il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.

                                         Per quanto riguarda le aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).

 

                                         3.5.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 26'040.–). Proprio perché ha versato alimenti, non adempie le condizioni per poter godere della mezza deduzione sociale per figli. Le deduzioni sociali per figli e (per l’imposta cantonale) per figli a carico spettano alla ex moglie, che è assoggettata all’imposta sugli alimenti percepiti per le figlie. La stessa ha inoltre diritto all’aliquota privilegiata per coniugi.

                                         Pur ammettendo che il soggiorno di 3 (rispettivamente 4 giorni) settimanali delle figlie, possa comportare per il ricorrente costi ulteriori rispetto a quelli coperti dal contributo di mantenimento, si tratta tuttavia di spese che non possono essere ammesse in deduzione dal reddito imponibile e che non giustificano neppure il riconoscimento, perlomeno parziale, della deduzione sociale. Come ha già avuto modo di affermare la Suprema Corte, è poco importante, in questo caso, che la custodia alternata sia di uguale o di diversa importanza, poiché lo statuto creato dall’esistenza di una pensione alimentare risulta prevalente (sentenza 2A.683/2006 cit. consid. 7.3).

                                         Il principio, secondo cui non è ammesso il cumulo di più deduzioni, permette di evitare, come sottolineato anche nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione al ricorso, che i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti, sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2). Lo stesso ragionamento deve essere esteso anche all’applicazione dell’aliquota più favorevole, che non può essere concessa ad entrambi i genitori, se sono tassati separatamente. L’aliquota per coniugi è stata infatti introdotta proprio per attenuare la penalizzazione dei coniugi, dovuta al cumulo dei loro redditi.

 

                                         3.6.

                                         In merito alla penalizzazione lamentata dall’insorgente, per il fatto che non potrebbe ottenere alcuna deduzione in relazione alle spese sostenute per i giorni in cui le figlie vivono con lui, la giurisprudenza del Tribunale federale ricorda che deduzioni sociali e aliquote differenziate hanno lo scopo di adattare in maniera schematica l’onere fiscale alla situazione soggettiva del contribuente, conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità economica enunciato all’art. 127 cpv. 2 Cost. L’uso di parametri schematici e deduzioni forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente possibile individualizzare ogni singola situazione personale. Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, non è effettivamente possibile garantire una parità di trattamento assoluta, ma è sufficiente che la regolamentazione legale non conduca in modo generale ad un’imposizione sensibilmente più importante o ad una penalizzazione sistematica di determinate categorie di contribuenti. D'altronde, le possibilità di confrontare le diverse fattispecie sono comunque limitate e, volendo realizzare una situazione di uguaglianza tra due categorie, si corre il rischio di creare delle nuove disparità (sentenza 2A.683/2006 cit. consid. 4.1 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

 

 

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    700.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: