Incarti n.
80.2021.167

80.2021.168

Lugano

4 febbraio 2022     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 6 luglio 2021 contro le decisioni del 9 giugno 2021 in materia di IC e IFD 2018.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Il 16 luglio 2019, non avendo il contribuente RI 1 presentato la dichiarazione d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2018, nonostante un richiamo ed una diffida, l’RS 1 (di seguito: UT) infliggeva al contribuente una multa disciplinare di fr. 600.- e lo diffidava nuovamente a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni, avvertendolo che, decorso infruttuoso il termine, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

 

 

                                  B.   Il 20 novembre 2019, non avendo il contribuente presentato la propria dichiarazione di imposta entro il termine impartito dall’autorità fiscale, l’autorità di tassazione procedeva con una tassazione d’ufficio.

                                         Per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile complessivo era stato stabilito in fr. 67'300.- (determinante per l’aliquota: fr. 311'700.-). In particolare, l’UT aveva stimato il reddito da attività indipendente principale del contribuente in fr. 50'000.-, aggiunto fr. 22'000.- quali “affitti incassati” e fr. 250'000.- quali “altri redditi”. L’autorità fiscale concedeva poi in deduzione fr. 4'400.- a titolo di “spese di gestione e manutenzione immobili” e fr. 5'891.- quali “interessi passivi privati”.

                                         Per la sola imposta cantonale, l’UT aveva stimato una sostanza imponibile complessiva di fr. 113'000.- (determinante per l’aliquota: fr. 2'899'000.-) composta da fr. 3'000'000 quali “altri elementi sostanza mobiliare” e da fr. 123'934.- quali “sostanza immobiliare”. Dalla sostanza lorda, l’UT ammetteva in deduzione fr. 224'400.- quali “debiti privati”.

 

 

                                  C.   Contro le suddette decisioni, il 19 dicembre 2019, il contribuente presentava reclamo, contestando l’accertamento relativo alla sostanza immobiliare e ai redditi.

 

 

                                  D.   Con scritto del 24 marzo 2021, l’autorità fiscale – alfine di evadere il reclamo presentato – formulava la seguente richiesta di documentazione:

§  “Copie delle decisioni di tassazione emesse dallo Stato di domicilio (Italia) per i periodi fiscali oggetto di reclamo;

§  Bilanci d’apertura e di chiusura e conti d’esercizio dettagliati relativi agli anni 2018 per l’attività indipendente;

§  Dettaglio della cifra d’affari conseguita per i periodi fiscali oggetto di reclamo (con le relative fatture);

§  Estratto preciso e dettagliato dei premi pagati all’AVS per i [periodi] oggetto di reclamo;

§  Copia del contratto d’affitto valido per i periodi fiscali oggetto di reclamo, stipulato per la sua abitazione a Uggiate-Trevano; qualora occupasse un immobile di proprietà, allegare le relative visure catastali, nonché il contratto d’acquisto e l’indicazione (supportata dai relativi giustificativi) del metodo di finanziamento;
Elenco completo di tutta la sostanza mobiliare e immobiliare a lei intestata ovunque nel mondo, con copia dei relativi giustificativi”.

                                         L’autorità di tassazione assegnava al contribuente un termine scadente il 7 aprile 2021 per produrre i documenti richiesti, avvertendolo che in caso di inosservanza dell’invito, sarebbe venuta meno la comprova della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio e il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

 

 

                                  E.   Il 9 giugno 2021, l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, dichiarando il reclamo presentato dal contribuente irricevibile, non avendo il signor RI 1 dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale del 24 marzo 2021.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso del 6 luglio 2021, il contribuente insorge contro le decisioni del 9 giugno 2021 davanti alla Camera di diritto tributario. L’insorgente chiede di correggere le decisioni di tassazione per l’anno 2018. Il contribuente censura l’accertamento relativo al reddito, che corrisponderebbe a fr. 36'000.- lordi. Il signor RI 1 afferma poi che nel 2018 avrebbe incassato fr. 6'000.- a titolo di pigioni ma anche che non sarebbe ancora riuscito “ad incassare gli affitti arretrati per i 6 mesi da ottobre 2017 a marzo 2018, n[é] le spese di vari precetti […], come le tasse di acqua e della fognatura […] e la fattura sistemazione casa per i danni causati”.

                                         Infine, il ricorrente allega un “certificato situazione reddituale” dell’Agenzia delle Entrate di __________, dal quale risulta che per l’anno 2018 “non è stata presentata la dichiarazione dei redditi e dai dati attualmente in nostro possesso non risulta aver percepito redditi in Italia”.

 

 

                                  G.   Il 14 luglio 2021, l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso del signor RI 1. In particolare, l’autorità di tassazione evidenzia che “con il reclamo il contribuente non presenta una dichiarazione d’imposta ma soltanto una lettera senza giustificativi” e che nonostante la possibilità data di sanare il vizio di forma, il ricorrente non ha prodotto quanto richiesto. Pertanto, l’UT chiede di respingere il ricorso.

 

 

Diritto

 

 

1.   1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

1.2.

Nel caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non procederà ad alcun esame del merito.

 

 

2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

 

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 30 ad art. 130 LIFD).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere considerati in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (art. 126 LIFD risp. art. 200 LT; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

 

                                         2.4.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

 

 

3.   3.1.

Nel caso in esame, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2018 poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta per l’anno controverso e ciò, nonostante il richiamo, la diffida e la multa disciplinare.

Con il suo reclamo, il contribuente ha contestato, invero in maniera del tutto generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT. Non ha né presentato una dichiarazione d’imposta né prodotto alcuna documentazione in merito alla propria situazione e ciò neppure dopo la richiesta di documentazione formulata dall’autorità di tassazione il 24 marzo 2021.

 

3.2.

Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

Nel caso in discussione, il contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione in merito alla propria situazione. Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria.

 

3.3.

La decisione impugnata, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, si rivela pertanto legittima.

 

                                   4.   4.1.

                                         Stabilito che l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva.

 

                                         4.2.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19 settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

 

                                         4.3.

                                         Anche quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD).

 

                                         4.4.

                                         Non da ultimo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

 

                                         4.5.

                                         Dottrina e giurisprudenza non si sono ancora espresse in modo inequivocabile in merito a come dovrebbe procedere l’autorità di tassazione nel caso in cui un contribuente non adempia ai propri obblighi fiscali per più anni.

                                         Althaus-Houriet sostiene che l’autorità fiscale dovrebbe sempre procedere ad altri atti istruttori, alfine di determinare una situazione fiscale il più vicina possibile alla realtà dei fatti, ad esempio dovrebbe convocare il contribuente personalmente (cfr. Althaus-Houriet, op. cit., n. 26 ad art. 130 LIFD). Nella sentenza n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, il Tribunale federale afferma che l’autorità di tassazione non è tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti, qualora si sia basata su dati stabiliti in maniera certa negli anni precedenti, o qualora si sia discostata in misura irrilevante da quest’ultimi (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 5.2.1.).

 

                                         4.6.

                                         4.6.1.

                                         Dagli atti, trasmessi dall’Ufficio di tassazione alla Camera di diritto tributario, si evince che gli importi sono stati stabiliti sulla base delle decisioni di tassazione del periodo fiscale 2017 e meglio, come segue:

                                         Situazione Contribuente domiciliato in Italia con attività indipendente a Lugano.

                                         Decisione Esposto 50'000.- come aziendale, su valutazione dati 2017. RAF computata in ragione di 250'000.- (residuo dai 300'000.- della DT 2017, dedotto l’aziendale 2018 esposto) e sostanza estera in ragione di 3'000'000.-, come da precedenti DT. Debito ed interessi passivi computati come da DF 2017 presentata”.

                                         Inoltre, si evidenzia che la tassazione d’ufficio su reclamo è stata allestita dall’autorità fiscale dopo che la stessa aveva formulato all’attenzione del contribuente, domiciliato in Italia, una richiesta di documenti molto precisa, a cui il contribuente non ha dato seguito (nemmeno in sede di ricorso).

 

                                         4.6.2

                                         Nonostante sembrerebbe che l’UT abbia determinato gli elementi imponibili unicamente sulla base delle decisioni di tassazione 2017, spetterebbe al contribuente provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. supra consid. 2.4.). Ciò che il ricorrente, per i motivi che seguiranno, non ha fatto.

                                         Nel proprio ricorso, il signor RI 1 afferma che il suo reddito corrisponderebbe a fr. 36'000.- lordi. Tuttavia l’importo da lui asserito non viene in alcun modo comprovato. Inoltre, il contribuente ha pure affermato che “l’attestato AVS 2018” era stato richiesto e che sarebbe stato prodotto non appena ricevuto. Ad oggi, l’insorgente non ha prodotto alcun attestato. Pertanto, non ha dimostrato che l’importo stabilito dall’autorità di tassazione sia stato fissato in modo arbitrario.

                                         Inoltre, lo stesso sostiene che “la casa di __________” non sarebbe stata locata a far tempo dal mese di settembre 2017 a quello del 2018 e ciò, poiché i precedenti inquilini avrebbero lasciato l’appartamento nel settembre 2017. Tuttavia egli avrebbe potuto incassare i canoni locativi per i mesi da settembre 2017 a marzo 2018, ritenuto che la prima disdetta possibile sarebbe stata per il 31 marzo 2018. Ciò nonostante, il ricorrente allega al proprio ricorso i precetti esecutivi indirizzati ai vecchi conduttori ed inerenti ai canoni ancora scoperti. Tali documenti non sono atti a comprovare il mancato incasso dei canoni locativi. Infatti, non è dato sapere il prosieguo della procedura esecutiva e il ricorrente non allega il contratto di locazione con i nuovi inquilini, che avrebbe potuto iniziare anche prima dell’ottobre 2018. Anche qualora si volesse ritenere l’idoneità dei documenti prodotti a comprovare l’effettivo incasso delle pigioni nel 2018, si rileva che tali documenti non erano in possesso dell’autorità di tassazione al momento in cui ha emesso la tassazione d’ufficio e non si poteva nemmeno pretendere che effettuasse ulteriori indagini in tal senso e ciò, in mancanza di altri elementi probatori. L’autorità di tassazione non ha quindi stabilito il valore “affitti” in modo manifestamente inesatto. Infatti, la valutazione su cui si fonda non è oggettivamente insostenibile, non si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati e non è dettata da considerazioni penali o fiscali.

                                         Infine, nemmeno l’attestazione dell’Agenzia delle entrate di __________, prodotta dal ricorrente, è atta a dimostrare che le decisioni di tassazione dell’UT siano palesemente eccessive. Infatti, il documento indica solo che il ricorrente non ha presentato nemmeno in Italia una dichiarazione dei redditi e che dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate non risulta che il ricorrente abbia percepito redditi in Italia. Tali affermazioni, oltre a non dimostrare che il contribuente non abbia effettivamente percepito un reddito in Italia, non provano che l’insorgente non abbia avuto altre entrate in altri Paesi. Motivo per il quale, non si può ritenere per certo che lo stesso non abbia conseguito alcun reddito all’estero. A titolo puramente abbondanziale, si rileva che il documento è stato allestito nel febbraio 2021, ovvero prima che l’autorità di tassazione emanasse le decisioni su reclamo. Il contribuente avrebbe quindi potuto trasmetterlo prima all’UT, così che quest’ultimo potesse, se del caso, effettuare ulteriori indagini.

 

                                         4.6.3.

                                         Alla luce di quanto appena esposto, non si può ritenere che la tassazione per apprezzamento effettuata dall’autorità fiscale sia manifestamente inesatta ed eccessiva. L’UT non ha infatti né trascurato né valutato in modo erroneo aspetti essenziali, né tantomeno è incorsa in errori palesi.

 

 

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’900.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 2’000.–

                                         sono a carico del ricorrente, che le ha già anticipate.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: