Incarti n.
80.2021.177

80.2021.178

Lugano

17 luglio 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

 

 

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

 

 

parti

RI 1

rappr. dall’avv.  RA 1

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 24 luglio 2021 contro la decisione del 24 giugno 2021 in materia di IC e IFD 2019.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                     -   la RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione del 24 giugno 2021, con cui l’RS 1 aveva respinto un reclamo dalla stessa interposto contro le decisioni di tassazione IC e IFD 2019;

 

                                     -   con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 14 marzo 2022, è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento;

 

                                     -   il 17 maggio 2022 la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo;

 

                                     -   il 20 giugno 2024 la RI 1 in liquidazione è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 159a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

 

 

Diritto

 

 

 

                                     -   conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

 

                                     -   la capacità processuale è un presupposto per interporre qualsiasi ricorso e, trattandosi di un presupposto processuale, deve essere verificata d’ufficio;

 

                                     -   la capacità processuale deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere ancora al momento della decisione;

 

                                     -   in mancanza di capacità processuale non si può entrare nel merito del ricorso;

 

                                     -   secondo l’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC, un ente giuridico è cancellato d’ufficio se, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;

 

                                     -   la ricorrente è pertanto ormai priva di personalità giuridica;

 

                                     -   in queste circostanze, il ricorso non può che essere stralciato dai ruoli.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presente        Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          La cancelliera: