Incarti n.
80.2021.179

80.2021.180

Lugano

29 ottobre 2021

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

entrambi rappr. da:  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 22 luglio 2021 contro la decisione dell’8 luglio 2021 in materia di revisione IC e IFD 2019.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Il 16 agosto 2020, i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano all’RS 1 (di seguito UT) la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019. In particolare, i contribuenti indicavano sul Modulo 7 un valore locativo proprio di fr. 1'000.- ed un canone di locazione, versato da loro stessi, pari a fr. 42'672.-.

 

 

                                  B.   Con decisione di tassazione del 2 dicembre 2020, l’UT imponeva ai contribuenti, ai soli fini di IC, un reddito pari a fr. 87'100.- ed una sostanza di fr. 904'000.-, adducendo la motivazione seguente:

                                         “3.1 Pensioni e rendite stabilite secondo attestati

                                         4.1 Valori rettificati in base agli importi effettivi, risultanti dalla documentazione in possesso dell’ufficio di tassazione

                                         12 Importi rettificati secondo dati in nostro possesso

                                         30 Valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”.

                                         Per l’IFD, l’autorità fiscale imponeva ai contribuenti un reddito pari a fr. 89'000.-, così motivato:

                                         “3.1 Imposizione al 60 o 80 % della rendita della previdenza professionale che decorre prima dell’1.1.2002 e che è fondata su un rapporto previdenziale esistente prima dell’1.1.1987

                                         3.1 Pensioni e rendite stabilite secondo attestati

                                         12 Importi rettificati secondo dati in nostro possesso”.

 

 

                                  C.   Con scritto datato 28 maggio 2021 all’UT, RA 1, a nome e per conto dei contribuenti, chiedeva la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2019. A sostegno dell’istanza il rappresentante dichiarava che i contribuenti avevano “erroneamente indicato sul modulo 7 un valore locativo proprio di Fr. 1'000.- (anziché Fr. 10'118) e un affitto incassato di Fr. 42'672.- dagli stessi coniugi proprietari. L’importo indicato come affitto percepito, che in realtà non esiste, si riferisce al totale delle rendite AVS percepite dai coniugi nel 2019”. Gli errori degli istanti sarebbero stati da ricondurre a motivi di salute, che avevano impedito loro di interporre tempestivo reclamo contro la decisione di tassazione del 2 dicembre 2020.

 

 

                                  D.   Con decisione del 2 giugno 2021, l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità fiscale, i contribuenti avrebbero dovuto contestare le tassazioni, ormai cresciute in giudicato, nella procedura di reclamo o di ricorso ordinaria.

 

 

                                  E.   Con reclamo datato 16 giugno 2021, i contribuenti insorgevano contro la decisione dell’autorità di tassazione. A mente dei reclamanti, le difficoltà cognitive del marito – comprovate da un certificato medico allegato al memoriale – e lo smarrimento dovuto al trasferimento della moglie in una casa di cura avrebbero impedito loro di riconoscere gli errori nella dichiarazione d’imposta 2019 rispettivamente nelle decisioni di tassazione.

                                         I contribuenti contestavano inoltre il modus operandi dell’autorità fiscale nell’esaminare le varie posizioni della dichiarazione di imposta.

 

 

                                  F.   Con decisione dell’8 luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando che l’autorità fiscale “ha fondato le sue decisioni di tassazione proprio sulle dichiarazioni allestite dal contribuente, quest’ultimo non può certo rimproverarle di aver omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere (…). In ogni caso, si tratta di contestazioni che il contribuente avrebbe dovuto sollevare con un reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione”.

 

 

                                  G.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle decisioni fiscali IC/IFD 2019, ribadendo le proprie motivazioni.

 

 

                                  H.   Con osservazioni datate 30 luglio 2021, l’autorità fiscale chiede di respingere il ricorso e di addossare le spese ai contribuenti. In particolare, l’UT ritiene che l’istituto della revisione “non è uno strumento atto a sanare delle situazioni che potevano essere invocate dal contribuente nella procedura ordinaria” e che “la situazione medica problematica del contribuente non giustifica la mancata attenzione nella compilazione della dichiarazione e il mancato controllo della decisione che ne risultava”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a)   la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)   la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)    il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

 

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

 

 

                                   2.   Nel caso che qui ci occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o doveva conoscere. L’UT invece sostiene che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, neppure l’autorità di tassazione nega che la decisione di tassazione sia viziata da grossolani errori nella determinazione del reddito imponibile. In particolare, è riconosciuto che le rendite AVS dei contribuenti sono state dichiarate e imposte due volte, essendo state erroneamente indicate nel modulo 7 quali redditi della sostanza immobiliare. L’Ufficio di tassazione non si sarebbe avveduto dell’errore contenuto nella dichiarazione ed avrebbe in tal modo rinunciato a chiedere ai ricorrenti informazioni in merito al valore locativo e alle pigioni dichiarati, pur essendo a conoscenza delle dichiarazioni d’imposta e delle decisioni di tassazione degli anni precedenti. A suo avviso, ricevendo la decisione di tassazione contenente gli errori in discussione, i contribuenti avrebbero dovuto interporre reclamo entro il termine legale.

 

                                         3.2.

                                         Come già accennato, la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (v. supra, consid. 1.2). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il grado di diligenza può essere in particolare ridotto se il contribuente soffre di una malattia o debolezza mentale, che non gli permette di essere in grado a) di riconoscere che, secondo la sua percezione giuridica, era stata presa una decisione errata; b) di capire che avrebbe dovuto fare qualcosa a riguardo; c) di riconoscere che avrebbe dovuto rispettare termini e norme; d) di rendersi conto che non era in grado di far capire, a causa della malattia, le sue preoccupazioni alle autorità fiscali ed infine, e) di pianificare ed intraprendere le azioni (cfr. sentenza del TF n. 2C_496/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.3 e 3.6).

                                         Nel caso che qui ci occupa, si tratta pertanto di stabilire la capacità processuale dei contribuenti al momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta e a quello dell’intimazione della decisione di tassazione.

 

                                         3.3.

                                         La capacità processuale corrisponde all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). La prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per quest’ultimi casi, la presunzione è capovolta (cfr. ad esempio DTF 124 III 5 e sentenza del TF n. 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004).

 

                                         3.4.

                                         Nel caso in oggetto, il rappresentante dei contribuenti ha allegato – già con reclamo del 16 giugno 2021 – copia del certificato medico allestito dal Dr. med. __________ in cui veniva attestato che il signor RI 1 “non è in grado cognitivamente di risolvere le pratiche amministrative-finanziarie dal 2017” ed ha evidenziato che la signora RI 2 a seguito di problemi di salute è stata poi ricoverata in casa anziani nel febbraio 2021.

                                         Nella decisione impugnata, l’autorità di tassazione non si è minimamente confrontata con la questione della capacità di discernimento degli insorgenti, sebbene fosse stata esplicitamente messa in dubbio nel ricorso e fosse stato allegato un certificato medico.

                                         Sebbene la Camera di diritto tributario disponga di pieno potere cognitivo, alla luce delle considerazioni che precedono, appare comunque più opportuno che sia la stessa autorità di tassazione ad effettuare gli accertamenti necessari atti a determinare la capacità di discernimento dei contribuenti, pronunciandosi poi in merito al grado di diligenza esigibile dagli stessi.

 

                                         3.5.

                                         Pertanto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, sulla scorta di quanto suesposto, adotti una nuova decisione motivata.

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   La decisione di revisione dopo reclamo dell’8 luglio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio circondariale di tassazione Locarno affinché emetta una nuova decisione.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: