Incarto n.
80.2021.188

Lugano

26 ottobre 2021   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 27 luglio 2021 contro la decisione del 22 luglio 2021 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1 e la moglie __________ sono stati domiciliati a __________ fino al 28 febbraio 2021, quando si sono trasferiti a __________.

                                         In data 15 giugno 2021, a seguito di un richiamo del 17 maggio 2021, l’RS 1 (in seguito UT) diffidava i contribuenti ad inviare la dichiarazione delle imposte per il periodo fiscale 2020, avvertendoli che, scaduto infruttuosamente questo termine, avrebbe inflitto loro una multa disciplinare.

                                         Con decreto del 13 luglio 2021 l’UT infliggeva loro una multa di fr. 900.- per violazione degli obblighi procedurali.

 

                                  B.   Con scritto datato 19 luglio 2021 RI 1 interponeva reclamo avverso tale decreto. Egli imputava il ritardo alla mancata comunicazione tra le autorità fiscali zurighesi e ticinesi, in quanto affermava di aver ottenuto una proroga dal fisco del Canton Zurigo, ritenendo che esso fosse valido automaticamente anche per il Canton Ticino. Secondo il reclamante il fisco del Canton Zurigo in passato aveva riconosciuto la proroga concessa dalle autorità ticinesi. Inoltre, asseriva di aver ricevuto una lettera del fisco ticinese secondo cui non avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino per l’anno fiscale 2020 e di non aver mai ricevuto il modulo fiscale corrispondente.

 

 

                                  C.   Con decisione 22 luglio 2021 l’UT Lugano respingeva il reclamo e confermava la multa disciplinare. L’autorità fiscale riteneva come nel caso di specie, avendo i contribuenti omesso in modo negligente di adempiere i loro obblighi procedurali nonostante la diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui agli artt. 257 LT e 174 LIFD. La decisione proponeva in particolare le seguenti argomentazioni:

                                         “Una proroga concessa per la presentazione della dichiarazione d’imposta nel cantone di domicilio non ha effetti in Ticino. Le procedure di controllo dell’inoltro della dichiarazione d’imposta nel cantone di domicilio e nel Canton Ticino si svolgono separatamente. Una richiesta di proroga per la presentazione della dichiarazione d’imposta ticinese deve essere espressamente indirizzata all’autorità di tassazione del Canton Ticino.”

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la multa inflittagli dall’UT, riproponendo le argomentazioni già contenute nel reclamo.

 

                                         Nelle sue osservazioni del 5 agosto 2021, l’UT propone di respingere il ricorso, sottolineando come i coniugi RI 1 si siano trasferiti a __________ il 28 febbraio 2021, con la conseguenza che per l’anno 2020 sarebbero stati ancora illimitatamente imponibili nel Canton Ticino, mentre a __________ erano assoggettati limitatamente quali proprietari di immobili.

 

                                         Nella sua replica del 12 agosto 2021, il ricorrente rimprovera all’Ufficio di tassazione di non aver preso in considerazione gli argomenti sollevati nel ricorso e afferma che a causa della situazione pandemica e di una operazione agli occhi non avrebbe avuto tempo sufficiente per occuparsi dell’affare in questione.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

                                         Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a)     non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b)     non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c)     viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d)     non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

                                         è punito con la multa.

 

                                         Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

 

                                         Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

                                         Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

                                         Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

                                         Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

                                         Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

 

                                         Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.

 

                                         1.3.

                                         Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:

·          l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·          e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

                                         Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

 

                                         1.4.

                                         L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nel caso in disamina, il ricorrente contesta la multa disciplinare di fr. 900.-, inflitta a lui e alla moglie con decisione 13 luglio 2021, in quanto, a suo dire, il ritardo nella presentazione della dichiarazione d’imposta sarebbe da imputare ad una mancata comunicazione, da parte del fisco del Canton Zurigo a quello ticinese, in merito alla proroga del termine per la consegna della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

                                         L’insorgente sostiene inoltre di aver ricevuto una lettera del fisco ticinese, secondo cui non sarebbe tenuto a presentare una dichiarazione nel Canton Ticino per l’anno fiscale 2020, e di non aver mai ricevuto il modulo fiscale corrispondente.

                                         L’autorità fiscale ritiene, per contro, che i contribuenti abbiano violato gli obblighi di procedura, non presentando la dichiarazione d’imposta, senza peraltro domandare mai una proroga al fisco ticinese.

                                         2.2.

                                         Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, deve essere anzitutto precisato che, per l’intero periodo fiscale 2020, egli e la moglie erano assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza personale.

                                         A tale proposito, l’art. 4b cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizzi per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo (cfr. anche l’art. 54 cpv. 1 prima frase LT).

                                         Siccome l’insorgente e la moglie hanno trasferito il proprio domicilio nel Canton __________ solo nel corso del 2021 (precisamente il 28 febbraio), ne consegue che alla fine del periodo fiscale 2020 erano ancora domiciliati nel Canton Ticino. Per il periodo fiscale 2021 sarà per contro imponibile nel Canton __________, a meno che prima della fine dell’anno non trasferisca nuovamente il domicilio.

 

                                         2.3.

                                         Alla luce di quanto precede, non si comprende perché il fisco ticinese dovrebbe aver inviato al ricorrente una lettera, secondo cui non avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino per l’anno fiscale 2020. In ogni caso, della lettera in questione non vi è traccia negli atti dell’autorità di tassazione né la stessa è stata prodotta dal ricorrente.

                                         D’altra parte, prima che gli fosse inflitta la multa contestata, il contribuente aveva ricevuto un richiamo e una diffida. Si deve supporre che, se avesse avuto in mano una lettera con cui il fisco ticinese lo esonerava dall’obbligo di presentare una dichiarazione per il periodo fiscale 2020, avrebbe reagito tempestivamente.

 

                                         2.4.

                                         2.4.1

                                         Deve poi essere contestata l’affermazione dell’insorgente, secondo cui il Canton Ticino avrebbe dovuto accogliere automaticamente la proroga concessagli dalle autorità del Canton Zurigo.

 

                                         2.4.2.

                                         A tale riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni.

                                         Pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale.

                                         La Circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).

                                         Evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).

 

                                         2.4.3.

                                         Come visto, non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di una proroga in altri cantoni. La Circolare n. 16 della CSI si fonda peraltro sul presupposto che un contribuente abbia ottenuto la proroga nel Cantone di domicilio o di sede e che voglia ottenerne il riconoscimento anche negli altri Cantoni, nei quali è assoggettato solo per appartenenza economica. Nel caso in esame, sarebbe il contrario: il ricorrente pretende infatti che la proroga chiesta nel Canton Zurigo, dove nel periodo fiscale litigioso era assoggettato solo per appartenenza economica, abbia effetto anche nel Canton Ticino, dove era assoggettato per appartenenza personale. La conclusione, cui pervengono la prassi e la giurisprudenza citate, vale dunque a maggior ragione nel caso in esame.

                                        Anche sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.

 

                                         2.5.

                                         Nel ricorso, il contribuente sostiene infine di essere stato impedito, nell’adempimento dei propri obblighi, dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e da un intervento di natura oftalmologica.

                                         Nel caso d’invio tardivo della dichiarazione d’imposta, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT).

                                         Una malattia, in particolare, deve essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         Nel caso in esame, l’insorgente non ha provato in alcun modo né la natura della patologia e dell’intervento cui si è sottoposto né l’influenza che queste ultime avrebbero avuto sul corretto adempimento dei suoi obblighi procedurali.

                                         Anche questa censura è conseguentemente respinta.

 

                                         2.6.

                                         Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l’Autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi giustificata.

 

 

                                   3.   Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a cario del ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

 

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: