Incarti n.
80.2021.191

80.2021.192

Lugano

29 ottobre 2021  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

tutti rappr. da: RA 1

 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 5 agosto 2021 contro la decisione del 14 luglio 2021 in materia di revisione IC-IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con scritto del 7 aprile 2021 all’RS 1 (di seguito UT), RI 1 e RI 2 chiedevano la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019 e meglio, “di poter riemettere le notifiche degli anni 2014-2019”. A sostegno dell’istanza i contribuenti dichiaravano che “nel modulo delle deduzioni abbiamo sempre riportato il forfait per la deduzione della Cassa Malati (…). Da parte nostra non ci siamo accorti che la deduzione non veniva riportata alla pagina 2 del modulo della dichiarazione di imposta”.

 

                                  B.   Con decisione del 26 aprile 2021, l’UT respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità fiscale, i contribuenti avrebbero dovuto contestare le tassazioni entro i termini di legge, poiché la revisione non può venir ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di imposta.

 

 

                                  C.   Con reclamo datato 26 maggio 2021, i contribuenti insorgevano contro la decisione dell’autorità di tassazione. A mente dei reclamanti, “l’errore commesso per 5 anni consecutivi” sarebbe da ricondurre ad una “incomprensione del software” eTax, considerato che “durante la compilazione il software riporta ben due volte la deduzione forfetaria di cassa malati”, ciò che “ha tratto in inganno”. Infatti, i contribuenti erano convinti che “in assenza dell’indicazione dell’importo effettivo sarebbe stato dichiarato l’importo forfettario”.

 

 

                                  D.   Con decisione del 14 luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, che “l’autorità può confidare nel fatto che le dichiarazioni siano corrette e complete per cui, senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere informazioni complementari ai contribuenti”.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle decisioni fiscali IC/IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019, ribadendo le proprie motivazioni.

 

 

                                  F.   L’UT non ha presentato osservazioni entro il termine impartito dalla Camera di diritto tributario.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a)   la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)   la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)    il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

 

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

 

 

                                   2.   Nel caso che qui ci occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o doveva conoscere.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Come correttamente evidenziato dall’UT, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già suesposto, al contribuente insorge sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

 

                                         3.2.

                                         Come chiaramente scritto nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta” 2014-2019 delle persone fisiche, “i (…) moduli per (…) oneri assicurativi e interessi su capitali a risparmio (…) sono da compilare solo se necessario” (p. 5). Ne consegue che i contribuenti – nonostante ogni persona domiciliata in Svizzera debba essere assicurata obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie (art. 3 LaMal) e quindi corrispondere agli istituti un premio assicurativo – potrebbero anche non avere il diritto di far valere alcuna deduzione per “oneri assicurativi”. Infatti, ad esempio, coloro che beneficiano di un sussidio del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico, che potrebbe anche corrispondere a fr. 0.-. L’errore dei contribuenti non può pertanto essere ritenuto evidente. Del resto, non è compito dell’autorità fiscale stabilire se una persona possa beneficiare o meno di una riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, bensì del Servizio sussidi assicurazione malattia.

                                         Inoltre, dalle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta” (a p. 24 per quelle relative agli anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019), si evince chiaramente che “la deduzione ammessa per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio”. Il testo delle istruzioni è chiaro: è il contribuente che deve compilare il Modulo 6 con i dati necessari. Di conseguenza, all’autorità fiscale non incombeva alcun dovere di indagine complementare. Il suo agire è dunque stato corretto e merita di essere tutelato.

 

                                         3.3.

                                         Nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta” (a p. 24 per quelle relative agli anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019), viene anche definito chiaramente che “è ammesso in deduzione l’importo minore dei totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 13 [rispettivamente 12] della dichiarazione di imposta”. Pertanto, i contribuenti avrebbero potuto evitare l’errore se avessero consultato le “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta” rispettivamente se avessero letto attentamente il Modulo 6, dove – seppure in maniera più sistematica – viene illustrato come si determina la deduzione per “oneri assicurativi” e dove deve essere riportato l’importo da dedurre. Alla luce di ciò, non si può dunque muovere alcuna critica negativa all’autorità di tassazione rispettivamente al software eTax.

 

                                         3.4.

                                         Nel caso concreto i contribuenti hanno omesso per ben sei periodi fiscali (2014-2019) di controllare sia le dichiarazioni di imposta – dove avrebbero dovuto notare che sia nel Modulo 6 sia nel Formulario 1 alla cifra 13 (per gli anni 2014-2016) rispettivamente 12 (per gli anni 2019) non era annotato alcun importo – sia – al più tardi – le decisioni di tassazione, dove non erano posti in deduzione oneri assicurativi. Pertanto, anche per questi motivi, non si può ritenere che gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa.

 

 

                                   4.   Alla luce di quanto suesposto, si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo di revisione, gli istanti non hanno ottemperato al proprio obbligo di diligenza, ciò che esclude la revisione. Infatti, se gli istanti avessero usato la diligenza (che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa) avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di dichiarazione.

                                         Di conseguenza, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: