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Incarti n. 80.2021.20 80.2021.21 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 20 gennaio 2021 contro la decisione del 22 dicembre 2020 in materia di richiesta di garanzia IC, IFD e imposta comunale 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. |
Fatti
A. a.
RI 1, cittadino italiano, è giunto in Svizzera il 1.1.2015 (cfr. sito dell’Ufficio dello stato civile, Movpop – movimento della popolazione, consultato il 19.7.2022) ed è, da quella data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera. Il contribuente è in possesso di un permesso di dimora (B) con prima scadenza il 31.12.2019.
b.
Il 22.12.2020, l’Ufficio esazione e condoni notificava a RI 1 tre separate richieste di garanzia (IC/IFD/ICom) sulla base degli art. 169 LIFD e 248 LT, per i periodi fiscali 2015-2020.
Per l’IFD veniva richiesto l’importo di complessivi fr. 320'000.- più interessi del 3% dal 1.1.2021; per l’IC la somma fatta valere era pari a fr. 700'000.- più interessi del 2.5% a decorrere dal 1.1.2021; e per l’ICom di fr. 600'000.- più interessi al 2.5% dal 1.1.2021. A sostegno di tutte e tre le richieste veniva indicata la seguente motivazione:
“Il debitore è in procinto di trasferirsi all’estero lasciando impagati importanti debiti d’imposta. Egli ha in effetti già notificato la partenza al Comune di domicilio. Il credito e il pagamento dei debiti erariali sembrerebbero oggettivamente minacciati”.
B. Con ricorso 20/21.1.2021 RI 1, patrocinato dallo __________, impugna le richieste di garanzia IC/IFD/ICom 2015-2020. Nel gravame si fa presente che il contribuente ha trasmesso tempestivamente tutte le dichiarazioni fiscali a far tempo dal periodo 2015 in poi. Il suo salario è stato regolarmente oggetto di trattenute dell’imposta alla fonte ed inoltre egli ha volontariamente pagato gli acconti liberi al __________.
L’insorgente spiega che, con decisione del 30.7.2019, l’Ufficio della migrazione ha dichiarato decaduto il suo permesso B e gli ha intimato di voler lasciare la Svizzera al più tardi entro il 6.11.2019. Contro tale decisione egli è insorto al Consiglio di Stato, che, con decisione 18.11.2020 ha respinto il suo gravame, ritenendo in sostanza che il suo centro degli interessi non si trovasse in Svizzera. Motivo per il quale egli, “in data 14 dicembre 2020… notificava via mail la propria partenza dal Comune di __________ con decorrenza 31/12/2020” (ricorso, p. 5). Oltre alle impugnate richieste di garanzia, l’Amministrazione avrebbe altresì emanato, il 22.12.2020 tre decreti di sequestro aventi ad oggetto tutti i beni appartenenti al debitore comprese le partecipazioni azionarie “(…) detenute dal debitore delle società __________ (…), della società __________ e un credito dallo stesso vantato nei confronti della __________”.
Dopo aver deciso di contestare la decisione del Consiglio di Stato, il 28.12.2020 il ricorrente avrebbe comunicato via e-mail al Comune di __________ “(…) che la propria decisione di partenza per l’estero è stata rivista e che lo stesso ha deciso di rimanere domiciliato nel nostro Cantone, volendo contestare anche la decisione del Consiglio di Stato”. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo sarebbe stato inoltrato l’8.1.2021, mentre il 28.12.2021 gli era stata notificata la decisione di tassazione dopo reclamo 2015, non è ancora cresciuta in giudicato, poiché oggetto di ricorso alla Camera di diritto tributario (inc. CDT __________).
Nel merito, il ricorrente sostiene che le richieste di garanzia risultano essere del tutto prive di fondamento e che pertanto devono essere annullate. In particolare, a norma degli art. 169 LIFD e 248 LT, requisito necessario è la circostanza che il contribuente non abbia il proprio domicilio in Svizzera. Nel caso in esame, la richiesta di garanzia sarebbe intervenuta una decina di giorni prima che tale circostanza si avverasse.
Inoltre, a giustificazione delle richieste di garanzia, l’autorità fiscale avrebbe indicato che “(…) in procinto di trasferirsi all’estero il contribuente lascerebbe impagati importanti debiti d’imposta”. Il ricorrente sostiene che, nel caso in esame non vi sarebbe alcun debito d’imposta già accertato e cresciuto in giudicato, ma un’unica decisione reclamata ed ora decisa su reclamo.
In seguito alla sua decisione di mantenere il proprio domicilio a __________, i motivi a sostegno della richiesta non sarebbero neppure più attuali.
Infondata sarebbe pure l’esistenza del credito d’imposta: nell’ambito della tassazione 2015, in particolare, sarebbe stato ritenuto – a torto secondo l’insorgente - un reddito da sostanza mobiliare, in applicazione della teoria della trasposizione, per la vendita della partecipazione detenuta in __________.
Motivo per il quale pure eccessivo appare l’ammontare della garanzia: l’amministrazione, non avrebbe inoltre indicato alcun parametro per stabilire come sia giunta a quantificare la richiesta.
Da ultimo il ricorrente contesta anche una violazione del suo diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, siccome le richieste di garanzia non sarebbero né sufficientemente né fondatamente motivate.
C. Con osservazioni 29/30.3.2021 la Divisione delle contribuzioni, rappresentata dall’Ufficio giuridico, chiede di respingere il gravame. A suo avviso, al momento in cui sono state emanate le richieste di garanzia, ossia il 22.12.2020 le condizioni previste dagli art. 169 LIFD e 248 LT erano date. Poco importa, sempre secondo quanto indicato dall’autorità fiscale che “(…) la fattispecie abbia subito un’evoluzione, dettata dalla mera volontà del sig. RI 1, peraltro di dubbia buona fede considerato come quest’ultima sia intervenuta dopo l’adozione delle misure di garanzia da parte dell’autorità fiscale” (osservazioni, p. 3).
La motivazione delle decisioni impugnate, sebbene breve, conterrebbe i motivi essenziali che hanno indotto l’autorità fiscale ad emanare le richieste di garanzia. Sebbene il contribuente dichiari di non essere più in procinto di lasciare la Svizzera, tuttavia la sua partenza per l’estero sarebbe resa verosimile dalla decisione di diniego del permesso B adottata dall’Ufficio della migrazione e confermata dal Consiglio di Stato “(…). Ciò quand’anche la predetta decisione non sia cresciuta in giudicato e l’affare sia pendente al TRAM. Il motivo di richiesta di garanzia è pertanto valido e attuale”. Inoltre, in merito alla condizione dell’esistenza di una minaccia per il fisco, la stessa sarebbe pure adempiuta, nella misura in cui la situazione di evidente incertezza venutasi a creare, nonché il dovuto d’imposta ed il prevedibile dovuto d’imposta non ancora incassato dall’autorità fiscale, renderebbero necessarie, almeno in via cautelare, le misure di garanzia emanate dall’Ufficio esazione e condoni. Motivo per il quale, ancora attualmente esisterebbero le condizioni per poter considerare che il credito ed il pagamento dei debiti erariali siano oggettivamente minacciati. In merito alla verosimiglianza del credito d’imposta ed al suo ammontare, queste condizioni andrebbero esaminate a titolo pregiudiziale e sommariamente.
Inoltre, secondo l’autorità fiscale, quand’anche la decisione di decadenza del permesso B dovesse passare in giudicato, sotto il profilo dell’assoggettamento illimitato del contribuente non muterebbe nulla, in quanto la decisione esplicherebbe i suoi effetti in un momento successivo rispetto ai periodi oggetto delle richieste di garanzia. Siccome la decadenza del permesso B non ha effetto retroattivo, l’assoggettamento sarebbe di fatto dato quantomeno fino al 2020. Inoltre domicilio civile e domicilio fiscale sono due nozioni differenti il domicilio fiscale del contribuente sarebbe pacificamente dato, in quanto esercita un’attività lucrativa in Ticino come dipendente ed è presidente del consiglio di Amministrazione della __________. Neppure risulta coniugato con la compagna che risiede in Italia. A titolo abbondanziale l’Ufficio giuridico della DdC rileva che, ai fini delle richieste di garanzia, sarebbe sufficiente un assoggettamento limitato.
Da ultimo, in relazione all’importo delle richieste di garanzia, lo stesso sarebbe relativo a sei periodi fiscali. L’ammontare della garanzia si fonda su calcoli prudenziali, posto come l’autorità fiscale “(…) non era e non è ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria per definire più precisamente il dovuto d’imposta complessivo”. L’autorità fiscale allega una proiezione del dovuto d’imposta, dalla quale emerge per il 2015 uno scoperto di fr. 875'340.-, per il 2016 di fr. 74'423.-. La tassazione 2017 non sarebbe stata ancora evasa, in mancanza di documentazione (ulteriore cessione di azioni) nonché della definizione di importanti elementi di sostanza ereditati dal contribuente in seguito al decesso della madre, residente all’estero.
Non sarebbe pertanto possibile considerare il dovuto d’imposta sulla sostanza 2016, quale parametro di riferimento per gli anni successivi. Per il 2018 avrebbe fatto una valutazione in base alla documentazione in suo possesso, mentre le dichiarazioni 2019 e 2020 non erano ancora state presentate.
Da ultimo l’autorità resistente esclude che il diritto di essere sentito del contribuente sia stato disatteso, essendo le richieste di garanzia state motivate.
D. Con osservazioni di replica del 16/19.4.2021, il contribuente contesta la tempestività delle osservazioni prodotte dall’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni. In merito al fondamento delle richieste di garanzia, ribadisce che, al momento dell’adozione delle richieste di garanzia, era ancora domiciliato a __________; neppure dopo il 31.12.2020 sarebbe partito per l’estero.
In relazione alla seconda condizione posta dagli art. 169 LIFD e 248 LT, contesta che il pagamento dell’imposta dovuta sembri compromesso. La situazione di incertezza non sarebbe ascrivibile al ricorrente, che avrebbe ritirato la propria comunicazione di partenza dalla Svizzera ed avrebbe continuato a determinare il proprio domicilio personale a __________. Avrebbe solo chiesto, nell’istanza di riconsiderazione, di considerare piuttosto il sequestro del solo credito dallo stesso vantato nei confronti della __________ ammontante ad oggi a fr. 6'543'460.-, il quale “(…) da solo, sarebbe stato più che sufficiente per garantire tutte le imposte del periodo 2015-2020”.
Per quanto concerne l’importo delle richieste di garanzia rileva che, essendo il 2016 l’ultimo anno tassato, sarebbe questo da prendere in considerazione quale parametro per gli anni successivi. Il 2017 ed il 2018 non sono ancora stati evasi, motivo per il quale contesta la “stima spannometrica”. Il calcolo fornito dall’autorità fiscale non considererebbe né l’imposta alla fonte già corrisposta e neppure gli acconti liberi versati al Comune, per fr. 45'000.-.
E. Con osservazioni di duplica del 20/21.5.2021, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni indica che le osservazioni al ricorso sono perfettamente tempestive. Aggiunge, in relazione al credito vantato nei confronti di __________, che lo stesso non costituirebbe una garanzia sufficiente “(…) già per la sua natura”, dovendo per legge “le garanzie [essere] prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria”. Inoltre, in relazione all’importo delle garanzie, l’autorità fiscale osserva che le stesse sarebbero tuttora giustificate, secondo una tabella aggiornata al 19.5.2021 e rileva che, detratte le imposte alla fonte riversate dal contribuente, si giunge ad un importo di fr. 1'931'078.50; dedotti gli acconti liberi versati dal contribuente per l’imposta comunale si giunge ad una somma pari a fr. 1'886'078.50 a valere quale calcolo provvisorio dello scoperto d’imposta. L’importo delle garanzie richiesto, pari a fr. 1'620'000.- risulterebbe pertanto addirittura prudenziale.
Diritto
1. 1.1.
La richiesta di garanzia è formulata dall’Ufficio esazione e condoni, sia quando ha per oggetto un’imposta cantonale o comunale (art. 20 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese RL 640.110; numerazione precedente RL 10.2.1.1.1) sia quando è riferita al pagamento di un’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 642.150; numerazione precedente RL 10.2.5.1.).
Contro tale decisione, l’interessato ha facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario. Per le imposte cantonali e comunali, la competenza è data dall’art. 248 cpv. 3 LT; per le imposte federali dirette, dall’art. 169 cpv. 3 LIFD, che attribuisce al contribuente il diritto di impugnare la richiesta di garanzia dinanzi alla commissione cantonale di ricorso (art. 4 cpv. 6 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta).
1.2.
Il ricorrente censura le decisioni principalmente per due ragioni. In primo luogo, lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in quanto le richieste di garanzia non sarebbero, a suo dire, motivate e già solo per questo sarebbero da annullare.
RI 1 si aggrava poi anche contro le richieste di garanzia in quanto tali, ritenendole non giustificate nel caso concreto, siccome non sarebbero adempiuti i requisiti posti dagli art. 169 LIFD e 248 LT e, ad ogni modo, sarebbero sproporzionate dal profilo quantitativo.
2. Violazione del diritto di essere sentito
2.1.
Per ciò che concerne le richieste di garanzia datate 22 dicembre 2020, l’insorgente lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. Ritiene che le decisioni di garanzia non siano sufficientemente motivate.
2.2.
2.2.1.
La giurisprudenza ha dedotto dalla garanzia del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
2.2.2.
Se non si vuole vanificare lo scopo della decisione di richiesta di garanzie, di solito essa deve essere adottata rapidamente, non appena si sono verificati fatti che indicano che il pagamento dell’imposta sembra compromesso. Per queste ragioni, spesso non è possibile motivare dettagliatamente la decisione e all’autorità fiscale deve essere consentito di addurre gli elementi determinanti al momento della presentazione delle sue osservazioni, nel caso in cui la decisione sia stata impugnata. Il contribuente non subisce alcun pregiudizio, se l’autorità di ricorso gli permette di prendere posizione sulle osservazioni dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale n. 2P.41/2002 del 10 giugno 2003 consid. 6.1).
2.3.
La motivazione delle decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un ricorso debitamente motivato.
Per quanto riguarda anzitutto la prima condizione posta dagli articoli 248 LT e 169 LIFD, ovvero l’esistenza di un motivo di garanzia, si capisce chiaramente dal testo della decisione che lo stesso è ascrivibile alla notifica della sua partenza all’estero all’Ufficio del controllo abitanti, e che quindi il pagamento dell’imposta da lui dovuta, in simili circostanze sembra essere compromesso.
È invece vero che la decisione impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. L’PI 1 vi ha però rimediato in sede di ricorso: ha infatti trasmesso degli specchietti riassuntivi che espongono il totale delle imposte da pagare (reddito e sostanza per IC, IFD e ICom) dal 2015 al 2020 per le imposte federali dirette, le imposte cantonali e le imposte comunali. Il ricorrente ha avuto la possibilità di visionare nel dettaglio il documento menzionato e di presentare una replica, pronunciandosi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (decisioni TF n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005 del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).
Ne consegue che nel caso di specie non è stato violato il diritto di essere sentito di RI 1.
3. Garanzie fiscali
3.1.
Giusta gli artt. 248 cpv. 1 LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l’importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d’esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. Secondo la giurisprudenza affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD risulti giustificata, è necessario (sentenze TF 2C_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.; TF inc. 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1.):
1) che sussista uno dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia l’assenza di domicilio in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco sembrino compromessi;
2) che sia resa verosimile l’esistenza di un credito d’imposta;
3) che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.
3.2.
3.2.1.
La norma in questione prevede pertanto due tipi di casistiche che possono dar luogo a delle garanzie fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006 del 18.4.2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017 p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8.12.2016).
Le garanzie possono, come visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati (in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, in: Noël/ Aubry-Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 15-19 ad art. 169 LIFD).
3.2.2.
L'esistenza di una minaccia oggettiva alla pretesa fiscale viene valutata in base a tutte le circostanze. Si tratterà, per esempio di analizzare l’agire del contribuente. Tra i motivi di minaccia si annoverano, come visto, ad esempio, i preparativi per la partenza all'estero, il rischio di fuga, la riduzione del patrimonio attraverso uno stile di vita sfarzoso o regali consistenti, nonché l'accantonamento o l'occultamento del patrimonio (sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, VGer del 25.5.2011, SR.2010.00019, consid. 2.2; del 10.5.2017 SR.2017.00006, consid. 2.2.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 11 ad art. 169 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 18 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2A.113/2004 del 3.12.2004, consid. 4).
3.3.
Secondo la giurisprudenza sviluppatasi attorno all’art. 118 del previgente decreto concernente l’imposta federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, che sussista uno dei motivi menzionati sopra e che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva (decisione TF n. 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t). Nel contesto di tale procedura, la Camera di diritto tributario valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i suddetti aspetti, limitandosi ad un esame della verosimiglianza (cfr. Allidi, La costituzione della garanzia e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in: Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Edizione speciale della RDAT, Agno 1999, p. 304; StR 72/2017 p. 248; Curchod, op. cit., n. 29-32 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.2. e riferimenti ivi citati).
Proprio per la natura giuridica dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame degli ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla determinazione dell’imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Neppure tutte le altre eccezioni concernenti la successiva esecuzione (attraverso il sequestro) della decisione di garanzia possono essere fatte valere nella procedura di ricorso contro la garanzia, ma semmai nelle procedure previste dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), come per esempio quando il contribuente contesta l’esistenza dei beni oggetto di un sequestro per garanzia (Allidi, loc. cit.).
3.4.
Nell’ambito delle procedure amministrative vige il principio del convincimento completo. Nell’ambito delle procedure di tassazione (ex art. 130 LIFD), non vi è la necessità della certezza assoluta. È sufficiente che l’autorità di tassazione, dopo l’esame oggettivo degli elementi di prova si convinca dei fatti con la probabilità che rasenti la certezza. Il convincimento può basarsi su indizi senza necessitare di prove dirette.
Nelle procedure di recupero d’imposta vige il medesimo principio.
La procedura di garanzia ai sensi dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulle prove. La prassi richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridiche pertinenti (soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili (sentenza del TF 2C_669/2016 e 2C_670/2016 dell’8.12.2016, in StR 72/2017 p. 245, consid. 2.3.2).
3.5.
Per quanto riguarda in particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un credito d'imposta, tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e sommariamente. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche l'importo presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22.12.2011 consid. 2.2.3). Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del 15.8.2019 consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2).
Un fatto può essere considerato verosimile quando la sua esistenza è stabilità "con una certa probabilità" ("mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit"), sulla base di indizi oggettivi, anche qualora non possa essere escluso che le circostanze si siano in realtà verificate in modo diverso (cfr. DTF 142 II 49 consid. 6.2; sentenza 2C_523/2020 del 4.11.2020 consid. 2.2.2).
In caso di ricorso, anche il Tribunale federale opera in quest’ambito una valutazione prima facie (StR 72/2017 p. 249, v. consid. 2.3.4. e riferimenti giurisprudenziali ivi citati; in merito anche sentenza TF 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2.).
3.6.
3.6.1.
Come visto, essendo confrontati ad una misura provvisoria, nell’esame delle decisioni di garanzia è sufficiente che le circostanze giuridiche pertinenti, ossia il contribuente, l’imposta dovuta ed il motivo della garanzia siano rese credibili (StR 72/2017 p. 249).
3.6.2.
Ritornando al caso in disamina, il ricorrente, cittadino __________, è giunto in Svizzera, dall’__________ il 1.1.2015. Egli ha preso in locazione un appartamento a __________, unitamente ad __________, persona con la quale condivide interessi professionali (cfr. ad esempio __________). A partire dal suo arrivo in Svizzera, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora (B), con prima scadenza il 31.12.2019. L’Ufficio della migrazione, il 30.7.2019, ha emesso una “decisione di decadenza del permesso di dimora per lavoratore dipendente B UE/AELS”. Secondo tale decisione, RI 1 avrebbe dovuto lasciare la Svizzera “(…) al più tardi entro il 6 ottobre 2019, notificando la partenza presso l’Ufficio controllo abitanti e alla scrivente Autorità”. Il contribuente ha interposto ricorso contro tale decisione al Consiglio di Stato che, con decisione del 18.11.2020 ha confermato quanto stabilito dall’Ufficio della migrazione.
Con e-mail del 14.12.2020 RI 1 si rivolgeva in questi termini al Comune di Vacallo (con copia per conoscenza al suo fiduciario __________ della __________):
“Pregiatissima Signora __________, innanzi tutto la ringrazio della sia cortesia durante la telefonata di questa mattina. Le scrivo per comunicare la volontà di rientrare in __________ come residenza decorrenza 31/12/2020. Come concordato al telefono posso dire quanto segue:
· Rimarrò come dipendente e presidente della __________. Pertanto qualora abbiate necessità di scrivermi dopo la data di decorrenza potrete inviare a __________ l’eventuale comunicazione;
· Richiederò come da legge svizzera il permesso di lavoro G;
· I miei affari in Svizzera sono tutelati dal dott. __________ (…) che ci legge in copia, e fin da ora è autorizzato ad espletare per mio conto ed in nome di ogni mio adempimento/burocrazia a mio carico, compreso essere contattato per informazioni, e di cui è autorizzato a dare risposta.
Residenza __________ Al momento sarò domiciliato presso __________. Al momento della ufficializzazione della residenza sarà mia cura inviarvi la documentazione del caso. Confido che tale dichiarazione sia sufficiente da parte vostra ad intraprendere ogni adempimento al riguardo. Buon Natale. RI 1”.
3.6.3.
Il 22.12.2020 sono state emesse le richieste di garanzia qui impugnate nonché i provvedimenti di sequestro.
Con ulteriore e-mail del 28.12.2020, RI 1 si rivolgeva nuovamente al Comune di __________, nei seguenti termini:
“Pregiatissima signora __________.
Volevo informarla che ho rivisto la mia decisione di rientrare in Italia. Pertanto mi scuso profondamente del lavoro inutile fattole fare, ma confermo la mia volontà di rimanere come residenza a __________. In merito alla mia tentata revoca del permesso B da parte dell’ufficio della migrazione, la informo che ho oggi stesso firmato la mia domanda di ricorso al tribunale del Canton Ticino all’Avvocato Dott. __________ di __________. (…)”
La decisione del Consiglio di Stato è stata impugnata presso il Tribunale cantonale amministrativo con ricorso dell’8.1.2021 dall’avv. __________.
3.6.4.
Ora, se da un lato il ricorrente sostiene correttamente di non aver trasferito il proprio domicilio in Italia, dall’altro non si può non rilevare che, al momento in cui sono state emesse le richieste di garanzia, egli aveva formulato la sua intenzione, espressa chiaramente e senza mezzi termini all’Ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ di voler lasciare la Svizzera. L’e-mail faceva seguito all’esito della decisione presa dal Consiglio di Stato con la quale si confermava la decadenza del suo permesso di dimora (B).
Motivo per il quale l’autorità fiscale ha correttamente posto in essere le misura di garanzia a salvaguardia del credito fiscale, che, in concreto, sembrava minacciato dall’imminente partenza per l’estero del contribuente. Del resto, il pericolo di partenza per l’estero di solito si desume dal comportamento del contribuente, che inizia ad esempio a vendere i propri immobili per trasformarli in beni liquidi. Nel caso di specie il comportamento di RI 1, e meglio la sua partenza all’estero, è stato direttamente preannunciato all’autorità competente, motivo per il quale non vi erano dubbi, al momento dell’emissione delle richieste, in merito ad una concreta minaccia del credito fiscale.
Si tratta, semmai, di giudicare se la misura di garanzia sia ancora giustificata, dal profilo della proporzionalità, per quanto attiene alla sua durata. Tale aspetto verrà esaminato in seguito. Ne consegue che uno dei motivi per emanare una richiesta di garanzia era pacificamente dato.
4. 4.1.
Come visto, l’autorità fiscale, oltre all’esistenza di un motivo a fondamento della richiesta di garanzia, deve anche rendere verosimile l’esistenza di un credito d’imposta.
L’Ufficio giuridico, nelle proprie osservazioni al ricorso ed ancora in sede di duplica, ha presentato uno schema riassuntivo – sottoposto per esame altresì al contribuente – dal quale emerge (situazione al 19.5.2021):
“(…) detratte le imposte alla fonte riversate dal contribuente (compreso l’importo di CHF 40'505.50 relativo all’imposta alla fonte del periodo fiscale 2020), si giunge ad un importo di CHF 1'931'078.50 e dedotti da questo ammontare gli acconti liberi versati dal contribuente per l’imposta comunale (CHF 45'000.-), risulta infine una somma pari a CHF 1'886'078.50 a valere quale calcolo provvisorio dello scoperto di imposta”.
Motivo per il quale l’esistenza di un credito d’imposta è stato reso verosimile da parte dell’autorità fiscale.
4.2.
Si tratta ancora di verificare se la somma richiesta in garanzia sia proporzionale: ossia che non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva,
4.3.
Come visto, nelle osservazioni di replica, l’autorità fiscale ha proceduto ad una stima del dovuto totale d’imposta. In sintesi, di fronte ad una richiesta di garanzia di fr. 1'620'000.-, in base alle decisioni di tassazione già cresciute in giudicato, quelle attualmente sub judice, nonché le dichiarazioni fiscali che sono ancora oggetto di valutazione da parte dell’autorità fiscale, si arriva ad un ipotetico dovuto d’imposta di fr. 1'971'584.-: lo scoperto, derivante dalle trattenute dell’imposta alla fonte, nonché degli acconti liberi già corrisposti al Comune di __________, ammonta a fr. 1'886'078.50. Motivo per cui, secondo il principio della verosimiglianza, ad un esame prima facie, l’importo richiesto in garanzia non appare manifestamente eccessivo.
4.4.
Il contribuente è inoltre dell’avviso che, tra le modalità per poter garantire la pretesa del fisco, l’autorità fiscale avrebbe dovuto semmai limitarsi a sequestrare il credito da lui vantato nei confronti di __________ per oltre fr. 6'000'000.-. Questa circostanza – e meglio la volontà di RI 1 di non sottrarsi al pagamento delle imposte –impedirebbe, secondo il ricorrente, in ogni caso di ritenere che il pagamento del dovuto d’imposta sembrerebbe essere compromesso.
Orbene a ragione l’autorità resistente rileva che l’art. 248 cpv. 2 LT e l’art. 169 cpv. 2 LIFD prescrivono che le garanzie vadano prestate in denaro oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria (in questo senso anche Curchod, op. cit., n. 50 ad art. 169 LIFD). Motivo per il quale il sequestro del credito non avrebbe potuto apportare la necessaria garanzia di solidità per la susseguente copertura del credito fiscale. Anche su questo aspetto il gravame non merita tutela.
4.5.
Rimane da ultimo da verificare l’aspetto della proporzionalità nel tempo delle misure di garanzia.
Come visto, il ricorrente ha “ritrattato” la sua partenza per l’estero il 28.12.2020, dopo che, neppure una settimana prima aveva comunicato all’Ufficio del controllo abitanti di __________ la sua intenzione di lasciare la Svizzera.
Il comportamento del contribuente appare quantomeno contraddittorio: verosimilmente il “cambio di rotta” è legato proprio alle richieste di garanzia presentate dall’UEC.
Dall’analisi dell’insieme delle circostanze si può tuttavia ritenere che la volontà del contribuente di rientrare in Italia, manifestata con l’e-mail del 14.12.2020 era legata alla decisione del Consiglio di Stato, con la quale è stato in sostanza dichiarato decaduto il permesso di soggiorno (B). Ora, se è vero da un lato che il contribuente non ha lasciato - ad oggi (secondo gli atti a disposizione di questo Tribunale) - la Svizzera, è altrettanto vero che una sua ipotetica repentina partenza è legata alla procedura giudiziaria inerente il permesso di soggiorno. Dal momento che non si conoscono i tempi dell’evasione del gravame da lui presentato, subordinatamente non è dato sapere se nel frattempo la decisione è stata impugnata al Tribunale federale o ha avuto altro esito, ne discende che il provvedimento della garanzia è ancora proporzionale dal profilo temporale.
Questa circostanza è avvalorata anche dal fatto che il contribuente in Svizzera non ha beni immobili: un eventuale “scongelamento” della misura di garanzia potrebbe comportare che, in caso di decisione negativa in relazione al permesso di soggiorno, il contribuente lasci la Svizzera da un giorno all’altro, con la conseguenza che i diritti del fisco potrebbero essere pregiudicati in via definitiva.
5. Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’20
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: