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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabina Ghidossi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 RI 2
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 14 ottobre 2021 contro la decisione del 15 settembre 2021 in materia di IC 2018. |
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Fatti |
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A. Il 10 maggio 2019, i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la Dichiarazione di imposta IC/IFD 2018, chiedendo in deduzione per la moglie, per quanto qui di interesse, complessivi fr. 2’112.- quali spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato.
Il 30 ottobre 2019, l’RS 1 (di seguito: UT) notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2018. Quali spese professionali per il coniuge, l’autorità di tassazione riconosceva fr. 1'776.- (per l’IC) rispettivamente fr. 2'072.- (per l’IFD) quali spese di trasporto (veicolo privato coniuge).
Il 10 novembre 2019, i contribuenti presentavano reclamo contro tale decisione ed il 30 marzo 2021, l’UT emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo che non ammetteva la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato per la coniuge, bensì correggeva l’operato concedendo la deduzione dell’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico. La decisione di tassazione dopo reclamo comportava inoltre, ai soli fini di IC, un aumento del reddito imponibile e di conseguenza del dovuto di imposta.
Contro questa decisione il signor RI 1 presentava ricorso postulando la concessione della deduzione per l’utilizzo del veicolo privato da parte della coniuge. Con sentenza del 9 agosto 2021, la Camera di diritto tributario annullava la decisione di tassazione dopo reclamo relativamente all’imposta cantonale, avendo l’UT riformato la decisione di tassazione a svantaggio dei contribuenti, senza rispettare il loro diritto di essere sentiti. Tuttavia, la Camera di diritto tributario tutelava la decisione dell’autorità di tassazione di concedere unicamente la deduzione delle spese per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico, non avendo il ricorrente dimostrato la necessità per la moglie di utilizzare il veicolo privato per recarsi al lavoro.
B. Il 20 agosto 2021, l’UT di __________ formulava all’attenzione dei contribuenti una richiesta di documentazione e meglio, chiedeva di voler “indicare quali sono le motivazioni per le quali la moglie del contribuente non possa servirsi dei mezzi pubblici di trasporto per esercitare la propria attività lucrativa, visto che fino ad ora non ne sono state fornite di alcun genere” e di voler “apportare comprove concrete a sostegno della […] tesi”.
L’autorità fiscale avvertiva poi i contribuenti che qualora non avessero dato seguito alle richieste, la decisione di tassazione sarebbe stata modificata a loro sfavore:
- “Punto 2.1 “Spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico”:
CHF 666.- pari al costo dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico.
- Punto 2.2 “Spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo privato”:
CHF 0.- in quanto non sono date le condizioni per tale deduzione”.
C. Con scritto del 30 agosto 2021, i coniugi __________ affermavano che l’orario di lavoro della contribuente era irregolare e che la frequenza del trasporto pubblico era, all’inizio ed alla fine dell’attività lavorativa, oraria e non ogni 30 minuti. Gli stessi sostenevano inoltre che la durata del viaggio con il veicolo privato avrebbe permesso alla signora RI 2 di risparmiare un’ora di tempo. Infine, i contribuenti evidenziavano che a causa di “un problema persistente alla schiena sin dal 2013”, la coniuge non potrebbe sollevare pesi, come computer, libri, materiale didattico per i corsi, etc.
D. Con decisione di tassazione dopo reclamo del 15 settembre 2021, l’autorità di tassazione, per quanto qui di interesse, ammetteva fr. 666.- (rispetto ai fr. 1'776.- accertati con decisione di tassazione del 30 ottobre 2019) quali “spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico” e procedeva così alla “reformatio in peius” prospettata con scritto del 20 agosto 2021. A sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale adduceva la seguente motivazione:
“Considerato che il risparmio di tempo indicato dai contribuenti è da ponderare, poiché gli stessi non considerano il problema del traffico sulla tratta __________/__________ – __________ (che il mezzo pubblico può parzialmente risolvere grazie alle corsie preferenziali), oltre al fatto che l’eventuale peso che la signora recherebbe con sé sull’autopostale, è il medesimo che verrebbe caricato in automobile, le motivazioni esposte e parzialmente comprovate non sono ritenute sufficienti a concedere l’utilizzo del mezzo privato invece di quello pubblico”.
E. Con tempestivo ricorso del 14 ottobre 2021 davanti alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ insorgono contro la decisione di tassazione dopo reclamo del 15 settembre 2021. Gli stessi chiedono di ammettere la deduzione per “spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo privato” di complessivi fr. 2'112.-, adducendo i motivi già esposti nel loro scritto del 30 agosto 2021. In aggiunta, i ricorrenti ritengono che la decisione dell’autorità di tassazione non tenga conto di elementi oggettivi e che presenti una carenza di motivazione.
F. Il 20 ottobre 2021, l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso del 14 ottobre 2021 dei coniugi __________. L’autorità fiscale evidenzia che inizialmente i ricorrenti chiedevano la deduzione in oggetto poiché la stessa era stata concessa anche negli anni precedenti, mentre in seguito, quale motivazione per l’utilizzo del mezzo privato, producevano dei documenti medici. L’autorità di tassazione inoltre, non condivide la censura relativa alla necessità dell’uso del veicolo privato a causa degli orari di lavoro sfavorevoli, in quanto quest’ultimi non sarebbero stati comprovati.
G. Con replica spontanea del 2 novembre 2021, i ricorrenti espongono nuovamente le motivazioni già illustrate nel corso della procedura. In aggiunta, i contribuenti indicano che “fino ad oggi l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano non ha mai segnalato ai ricorrenti che nelle dichiarazioni originali inviati c’è una mancanza di motivazione per l’uso del veicolo privato”.
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Diritto |
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1. 1.1.
Nel loro ricorso, i contribuenti sostengono che “l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano omette di specificare quali motivazioni in particolare dei contribuenti sono considerati comprovate e quali no, e per quale motivo”. I ricorrenti contestano quindi implicitamente una violazione del loro diritto di essere sentiti.
1.2.
Va ricordato che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
4.3.
L’UT, nella propria decisione su reclamo, indica che “le motivazioni esposte e parzialmente comprovate non sono ritenute sufficienti a concedere l’utilizzo del mezzo privato invece di quello pubblico”. L’autorità di tassazione aggiunge poi anche che “il risparmio di tempo indicato dai contribuenti è da ponderare, poiché gli stessi non considerano il problema del traffico [...], oltre al fatto che l’eventuale peso che la signora recherebbe con sé sull’autopostale, è il medesimo che verrebbe caricato in automobile”.
Nello scritto del 30 agosto 2021, i coniugi RI 1 affermavano che l’orario di lavoro della contribuente era irregolare e che la frequenza del trasporto pubblico era, all’inizio ed alla fine dell’attività lavorativa, oraria e non ogni 30 minuti. Gli stessi sostenevano inoltre che la durata del viaggio con il veicolo privato avrebbe permesso alla signora RI 2 di risparmiare un’ora di tempo. Infine, i contribuenti evidenziavano che a causa di “un problema persistente alla schiena sin dal 2013”, la coniuge non potrebbe sollevare pesi, come computer, libri, materiale didattico per i corsi, etc.
Da quanto precede, si desume che l’autorità di tassazione si è confrontata con gli argomenti presentati dagli insorgenti ed ha pure spiegato i motivi alla base del mancato riconoscimento della deduzione per spese per l’utilizzo del veicolo privato.
Inoltre, secondo l’art. 8 CC, l’onere di comprovare la necessità dell’utilizzo dell’automobile privata incombeva loro e non all’autorità di tassazione.
In queste circostanze, il diritto di essere sentiti dei ricorrenti non è stato violato.
2. 2.1.
Nella decisione di tassazione, l’UT concedeva alla contribuente la deduzione delle spese legate all’uso del veicolo privato (“in base ai giorni effettivi di lavoro”), mentre con la decisione su reclamo ammetteva unicamente la deduzione delle spese per il mezzo di trasporto pubblico. La deduzione è così diminuita da fr. 1'776.- a fr. 666.-. Di conseguenza, la decisione è stata riformata a svantaggio dei contribuenti, considerato anche che il dovuto di imposta è aumentato da fr. 895.15 a fr.934.05.
2.2.
In sede di reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a suo svantaggio (artt. 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD).
È la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia sentito. La sua pretesa di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sull’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad art. 135 LIFD con riferimento alle sentenze del TF n. 2C_104/2013 e 2C_105/2013 del 27 settembre 2013, consid. 2.3.). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3. con riferimenti). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132 V 287 consid. 5.1. e 127 V 431 consid. 3d/aa).
2.3.
Con la richiesta di documentazione inviata ai ricorrenti il 20 agosto 2021, l’UT chiedeva loro di voler “indicare quali sono le motivazioni per le quali la moglie del contribuente non possa servirsi dei mezzi pubblici di trasporto per esercitare la propria attività lucrativa, visto che fino ad ora non ne sono state fornite di alcun genere” e di voler “apportare comprove concrete a sostegno della […] tesi”. Inoltre, l’autorità fiscale rendeva attenti i contribuenti che qualora non avessero dato seguito alle richieste, la decisione di tassazione sarebbe stata modificata a loro sfavore e meglio, ammettendo in deduzione unicamente fr. 666.- quali “spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico”.
Ai sensi di quanto suesposto, l’UT ha rispettato il diritto di essere sentito dei ricorrenti.
3. 3.1.
Appurato che l’autorità di tassazione, emanando la decisione di tassazione dopo reclamo, non ha violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti, resta da verificare se la concessione della deduzione per “spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico” di fr. 666.- (rispetto a quella chiesta dai contribuenti per l’utilizzo del veicolo privato) sia corretta.
3.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
Per il calcolo dell’imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per l’anno 2018 (del 7 dicembre 2017). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 7 dicembre 2017).
3.3.
La questione a sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini, Deduzioni per spese professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.; sentenza del TF n. 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e segg.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid. 4.2).
3.4.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257). La deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, se accettata dall’autorità di tassazione, è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell’erario. L’onere della prova è pertanto a carico del ricorrente.
4. 4.1.
Nel caso che qui ci occupa i ricorrenti sono domiciliati a __________ – __________ e la moglie lavora per la Facoltà di __________ di Lugano, dove sembrerebbe recarsi per svolgere la propria attività professionale (dagli atti si evince tuttavia che una parte dell’attività è svolta anche da casa, cfr. lettera del 4 dicembre 2020). Pertanto, si pone la questione a sapere se la deduzione per “spese di trasporto con il veicolo privato” fatta valere dai contribuenti sia giustificata.
4.2.
4.2.1.
Gli insorgenti fondano la loro pretesa sull’impossibilità e sull’inesigibilità della trasferta quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con il mezzo pubblico a causa della “radicolopatia” di cui soffre la contribuente, sulla poca frequenza dei collegamenti del bus e sulla differenza della durata del viaggio tra quello effettuato con il mezzo pubblico e con il veicolo privato.
4.2.2.
Le considerazioni dei ricorrenti in merito alla durata del viaggio non giustificano una deroga ai principi esposti.
Infatti, quando si tratta di stabilire se sia possibile ed esigibile da un contribuente che intraprenda quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, giurisprudenza e dottrina considerano che un tragitto supplementare di un’ora è di principio esigibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_187/2019 consid. 6.2. con riferimenti dottrinali ivi citati). Nel caso in esame, sono gli stessi contribuenti ad affermare che l’utilizzo del veicolo privato avrebbe consentito di ridurre la durata del tragitto di soli 30 minuti. La durata supplementare del viaggio con il mezzo pubblico sarebbe quindi rientrata nei parametri stabiliti dall’Alta Corte e dalla dottrina.
4.2.3.
I contribuenti sostengono poi che la località di __________ non era ben servita dai mezzi pubblici e meglio, che non vi era una frequenza sufficiente di corse.
Da una semplice consultazione dell’orario “Arcobaleno 2018” si evince che dalle 6.30 alle 8.00 rispettivamente dalle 13.00 alle 14.00 (ovvero negli orari in cui solitamente le persone cominciano la propria attività lavorativa) vi erano bus in partenza da __________ ogni 30 minuti, mentre nelle altre fasce orarie ogni ora. I bus in partenza da __________ erano invece ogni mezz’ora dalle 11.30 alle 12.30 rispettivamente dalle 16.30 alle 19.30 e ogni ora nelle altre fasce orarie (ovvero negli orari in cui solitamente le persone finiscono la propria attività lavorativa).
Pertanto, nel caso di specie, si può certamente ammettere che la località di __________ era ben collegata a __________ dai mezzi pubblici, sia la mattina che la sera.
In aggiunta, si rileva che, con le loro affermazioni, i ricorrenti non hanno portato alcun elemento utile per sostenere orari di lavoro inconciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Infatti, nonostante il 18 novembre 2020, l’autorità di tassazione avesse chiesto ai contribuenti di voler produrre “il contratto di lavoro stipulato dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con l’Università della Svizzera Italiana, nonché [la] documentazione a comprova dei giorni e degli orari di lavoro”, quest’ultimi ottemperavano solo parzialmente alla richiesta, fornendo unicamente il “contratto per assistenti” firmato dalla moglie il 29 settembre 2012, dal quale tuttavia non si desumono gli orari di lavoro della contribuente. Inoltre, nello scritto del 2 novembre 2021, i ricorrenti si sono limitati ad affermare che è il datore di lavoro della moglie a decidere l’inizio dell’attività lavorativa e che “gli orari dell’Università sono pubblicati ed accessibili”.
4.2.4.
Pertanto, alla luce dei considerandi che precedono, si può ammettere che la località di __________ era ben servita dai mezzi pubblici, ciò che permetteva all’insorgente di potersi spostare in poco più di 30 minuti e con una sufficiente frequenza di corse.
Il riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto essere giustificato con l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro rispettivamente con la maggiore durata del viaggio.
4.2.5.
I contribuenti giustificano inoltre la necessità dell’utilizzo del veicolo privato, argomentando che l’automobile era indispensabile a causa dello stato di salute della moglie, soffrendo la stessa di “radicolopatia”.
Come detto, la giurisprudenza ammette che eccezionalmente un contribuente abbia diritto alla deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato per il fatto che “è infermo o cagionevole” e meglio, quando una persona soffre di una malattia o di un’infermità che le impedisce di spostarsi fra il domicilio e il luogo di lavoro a piedi o con i mezzi pubblici.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno prodotto la copia di un CD-ROM della Clinica Luganese, Servizio di Radiologia del 22 marzo 2013, un documento redatto in lettone e in inglese dell’11 aprile 2013, la copia di una ricetta medica del 2016 e una prescrizione di fisioterapia del 3 novembre 2021.
I documenti prodotti non sono manifestamente idonei ad attestare che, nel periodo fiscale 2018, la contribuente non fosse in grado, a causa di infermità o di salute cagionevole, di spostarsi con i mezzi pubblici. In primis, tutti i documenti non si riferiscono al periodo fiscale in oggetto, ma portano la data del 2013, 2016 e 2021. Inoltre, nessuno dei documenti prodotti fornisce delle indicazioni precise in merito alla natura dell’impedimento.
In particolare, dalla fotocopia del CD-ROM non si può evincere alcuna informazione, poiché si tratta unicamente di una copia, senza che vi sia la possibilità di consultarlo. Il documento redatto in lingua lettone/inglese sembrerebbe indicare quale diagnosi dolore lombare, ernia del disco, radicolopatia. Ciò che tuttavia non permette di stabilire le limitazioni quotidiane della signora RI 2. Inoltre, al punto 8, il documento indica “if the pain remain, than consider surgical operation” (ovvero, nel caso in cui il dolore dovesse perdurare, sarebbe da considerare un’operazione chirurgica). Pertanto, come già esposto, il documento non sarebbe atto a comprovare l’infermità della contribuente nel periodo fiscale in oggetto, considerato che il dolore sarebbe dovuto diminuire o, in caso contrario, la contribuente avrebbe dovuto subire un intervento (che tuttavia non è documentato). Anche la copia della ricetta medica, oltre a riferirsi all’anno 2016 e ad essere di difficile comprensione, non è atta a comprovare le limitazioni nella vita quotidiana dovute all’asserito disturbo della salute della signora RI 2. Alla medesima conclusione si giunge analizzando la prescrizione di fisioterapia.
Non avendo i contribuenti prodotto alcun documento dal quale risulti chiaramente l’infermità di cui soffre la signora RI 2 e quali ripercussioni quest’ultima abbia sulla sua capacità di usufruire dei mezzi di trasporto pubblici e quindi non avendo ottemperato al proprio onere della prova, la decisione dell’UT, che ha concesso unicamente la deduzione per le spese per l’utilizzo del mezzo pubblico, deve essere confermata.
4.2.6.
Alla luce dei considerandi che precedono, si deve concludere che non sono adempiute le condizioni perché i coniugi __________ possano dedurre le spese di trasporto della coniuge dal domicilio al luogo di lavoro mediante il veicolo privato.
5. 5.1.
Nella replica del 2 novembre 2021, i ricorrenti affermano che “fino ad oggi l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano non ha mai segnalato ai ricorrenti che nelle dichiarazioni originali inviati c’è una mancanza di motivazione per l’uso del veicolo privato”.
5.2.
Si ricorda nuovamente ai ricorrenti che, da una parte, il Modulo 4, relativo alle spese professionali, indica chiaramente che “i costi del veicolo privato possono essere fatti valere unicamente in casi motivati” (v. Modulo 4, riquadro 2.2 sul lato sinistro).
Inoltre, nella precedente sentenza della CDT n. 80.2021.99/100 del 9 agosto 2021, era già stato chiaramente indicato ai ricorrenti che incombeva loro l’onere di dimostrare la necessità dell’utilizzo del veicolo privato rispetto a quello del mezzo pubblico (cfr. consid. 2.4. della sentenza appena citata). Pertanto, la loro censura non merita tutela alcuna. L’agire dell’UT non presta quindi il fianco a critiche.
5.3.
Ancora una volta, si ribadisce che il fatto che la deduzione sia stata accordata negli anni precedenti, senza riserve, non significa che la stessa debba essere nuovamente concessa.
Al proposito, si osserva che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).
In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3).
Il fatto che la deduzione litigiosa sia stata concessa in precedenti periodi fiscali, senza riserva alcuna, non è pertanto determinante.
6. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 230 cpv. 3 LT; art. 73 LA Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: