Incarti n.
80.2021.243

80.2021.261

Lugano

29 febbraio 2024  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 19 ottobre 2021 contro la decisione del 20 settembre 2021 in materia di condono delle imposte cantonali e comunali e dell’imposta federale diretta dei periodi fiscali 2017, 2018 e 2019.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 abitano a __________ (__________) e hanno due figlie, __________, nata nel 1998, tirocinante come operatrice sociosanitaria, e __________, nata nel 2002 ed iscritta al __________.

                                         Con istanza del 23 aprile 2021, i contribuenti chiedevano il condono delle imposte per i periodi fiscali 2017, 2018, 2019, corrispondenti a un importo fr. 15'498.95 per l’IFD, fr. 28'079.90 per l’imposta cantonale e fr. 25'736.95 per l’imposta comunale, per complessivi fr. 69'315.80.

                                         Spiegavano che RI 1, attivo come consulente finanziario, aveva perso il lavoro a novembre del 2020, a causa di una sindrome depressiva a seguito di burn-out. Essendo pendente la domanda di rendita di invalidità, si era annunciato presso l’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         A sostegno della propria domanda allegavano i conteggi stipendio della moglie, il contratto di lavoro della figlia __________ e la richiesta di rendita AI del marito datata 20 gennaio 2020. Per quanto concerne i costi, i coniugi producevano segnatamente l’attestato di frequenza della figlia __________ al liceo privato, le fatture ospedaliere del marito e gli estratti conto __________ di entrambi i coniugi. In relazione alla sostanza, indicavano che il mapp. n. __________ RFD di __________ era gravato da oneri ipotecari nella misura di fr. 730'000.-.

 

 

                                  B.   Con due decisioni separate del 29 luglio 2021, l’Ufficio esazione e condoni (qui di seguito: UEC) respingeva l’istanza di condono.

                                         A motivazione delle stesse, l’autorità indicava che i contribuenti avevano percepito redditi per fr. 17’728.- mensili nel 2017, fr. 19’683.- mensili nel 2018 e fr. 10’065.- mensili per l’anno 2019.

                                         Al momento della decisione, le entrate mensili costituite dall’indennità disoccupazione del marito e dal reddito del lavoro della moglie ammontavano a fr. 7'852.-, mentre le spese ricorrenti mensili ammontavano a fr. 6'530.-, rimanendo una disponibilità mensile di fr. 1'322.-.

                                         A livello di sostanza, l’UEC rilevava come i richiedenti possedessero in comproprietà due immobili a __________, stimati complessivamente in fr. 286'058.- e gravati da oneri ipotecari per fr. 730'000.-. Il valore commerciale degli immobili era oggettivamente superiore a quello di stima.

                                         L’UEC aveva anche appurato che la moglie era socia e gerente della società __________, con una quota sociale di fr. 20'000.-. Dalle verifiche, poi, risultava che il marito aveva immatricolato a suo nome due autoveicoli, una BMW 116i – Turer (anno 2009) e una Mini Clubman (anno 2018), quest’ultima oggetto di un contratto di leasing. Dal canto suo, la moglie era proprietaria di una automobile BMW 120l (anno 2015).

                                         All’Ufficio esecuzione risultavano esecuzioni per pretese di diritto privato per complessivi fr. 1'435.-, mentre i coniugi dichiaravano debiti privati per complessivi fr. 23'797.-.

                                         Poste tutte queste premesse, l’UEC respingeva l’istanza non ritenendo adempiute le condizioni poste dal legislatore per concedere il condono, stimando che i contribuenti non abbiano costituito riserve nonostante ne avessero avuto i mezzi.

 

 

                                  C.   Contro queste decisioni, i coniugi RI 1 presentavano reclamo il 23 agosto 2021.

                                         A loro avviso, i motivi addotti dall’autorità cantonale per negare il condono erano insostenibili. Infatti, non sarebbe stato loro possibile effettuare degli accantonamenti, in quanto la malattia del signor RI 1 era stata improvvisa e imprevedibile. Fino ad allora le imposte erano state corrisposte con il bonus annuale dall’attività professionale del marito.

                                         Allegavano una tabella con le uscite e le entrate dei contribuenti per il periodo 2017-2021.

                                         I reclamanti ammettevano che le loro spese avevano pesato oltremisura sulla loro economia domestica. Menzionavano in questo contesto un credito privato per lavori di manutenzione e rinnovo della loro casa a __________, estinto nel 2018, le spese per la doppia economia domestica a __________ (fino al 2018) e quelle per la formazione delle figlie.

                                         Aggiungevano che, per ovviare alla loro situazione economica, il marito si era annunciato presso la cassa di disoccupazione, mentre la moglie aveva ripreso l’attività lavorativa dopo anni di inattività.

                                         D’altra parte, le imposte in discussione sarebbero diventate esigibili solo dopo l’inizio della malattia del marito, a causa dei reclami da loro interposti.

 

 

                                  D.   Con decisioni del 20 settembre 2021, l’UEC respingeva il reclamo.

                                         Oltre a ribadire che i reclamanti avevano una disponibilità mensile di fr. 1'322.– e sostanza immobiliare, l’autorità fiscale riteneva irrilevante l’asserita durata eccessiva delle procedure di tassazione, in quanto dal 2017 avevano ricevuto puntualmente le richieste di acconto, senza tuttavia pagare. Sottolineava inoltre che le entrate mensili dei periodi fiscali in questione avrebbero consentito loro di costituire degli accantonamenti per le imposte e che i contribuenti continuavano a pagare mensilmente il leasing, le spese della carta di credito e la retta del Liceo __________.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 insorgono contro le decisioni su reclamo dell’UEC.

                                         I contribuenti si riconfermano nella loro posizione, aggiungendo che, pur sapendo che l’istruzione della secondogenita al __________ eccedesse chiaramente i limiti del budget familiare, l’interruzione della formazione non è sembrata loro una buona soluzione. Inoltre, i lavori alla proprietà di __________ sarebbero stati attuati perché il risanamento era necessario e parzialmente imposto dalla legge (p. es. caldaia).

 

 

                                  F.   Con osservazioni del 25 novembre 2021 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni si è espresso in favore della reiezione del gravame, argomentando che i contribuenti avrebbero mantenuto un tenore di vita sproporzionato alle loro capacità economiche.

                                         Né il Dicastero finanze, economia e sport della Città di Bellinzona, né l’Amministrazione federale delle contribuzioni hanno formulato osservazioni.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         A partire dall’1.1.2016 è entrata in vigore la Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale diretta.

                                         Con questa legge federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

 

                                         1.2.

                              Nel caso concreto, la decisione nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e l’ICom 2018 è stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono il 13 settembre 2019. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si applica il nuovo diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in vigore dall’1.1.2016).

 

                                         1.3.

                                         L’autorità competente a deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

                                         Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

 

                                         1.4.

                                         Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.

                                         Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

                                     

                                         2.2.

                                         Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi presupposti (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

                                         In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·         l’esistenza di una situazione di bisogno

·         e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.

                                         Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         3.1.1.

                                         Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

 

                                         3.1.2.

                                         L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:

·         quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a);

·         quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

                                         Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

 

                                         3.2.

                                         All’art. 3 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la lista non è esaustiva).

                                         In particolare, vengono considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·           un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·           costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·           un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·           un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

 

                                         3.3.

                                         Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).

                                         In particolare, sono considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)

                                         Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause.

 

                                         3.4.

                                         Per quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.

                                         Segnatamente, il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a.    ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b.    a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c.    alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d.    ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e.    durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

                                     

                                         3.5.

                                         In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).

                                         Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

 

                                         3.6.

                                         Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, op. cit., n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

                                         Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

 

                                         3.7.

                                         Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a.    dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b.    dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c.    delle prospettive economiche del richiedente;

d.    delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Come visto, il condono non deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge: deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi.

                                         L’art. 167 cpv. 2 LIFD stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

                                         Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

 

                                         4.2.

                                         Venendo alla fattispecie in esame, i contribuenti sostengono di non essere in grado di far fronte al pagamento delle imposte arretrate, per via della malattia del marito, che ne ha causato la disoccupazione. Egli sarebbe in attesa di ricevere una risposta relativa alla sua richiesta di rendita AI, mentre percepisce una indennità di disoccupazione.

 

                                         4.3.

                                         L’UEC ha ritenuto che i coniugi RI 1 non fossero in una situazione di bisogno, avendo una disponibilità mensile di fr. 1'322.-, sufficiente per far fronte al pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019. Nella decisione impugnata, i redditi e le spese del ricorrente sono stati calcolati come segue:                    

Redditi

 

 

Indennità di disoccupazione

fr.

4'554.-

Reddito da attività lucrativa della moglie

fr.

3'298.-

Redditi complessivi

fr.

7'852.-

Spese

 

 

Minimo LEF familiare

fr.

2'900.-

Interessi ipotecari

fr.

1'480.-

Spese riscaldamento

fr.

250.-

Assicurazioni obbligatorie

fr.

150.-

Cassa malati

fr.

1'100.-

Spese professionali

fr.

150.-

Spese mediche

fr.

500.-

Totale

fr.

6'530.-

Disponibilità mensile

fr.

1'322.-

 

                                         4.4.

                                         Si tratta ora di comprendere se i calcoli effettuati dall’UEC per verificare la disponibilità mensile dei coniugi e quindi per stabilire se versano in un caso di bisogno, siano corretti.

                                         Il minimo vitale dei ricorrenti va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo e sui dati in possesso dell’autorità fiscale.

 

                                         4.5.

                                         4.5.1.

                                         Sulla base dei dati forniti dai ricorrenti nel 2021 risulta un reddito della moglie pari a fr. 3'044.25, e un’indennità per disoccupazione del marito pari a 9'200.- (cfr. budget prodotto in sede di reclamo e di ricorso). Ne viene pertanto un reddito complessivo pari a 12'200.-, addirittura superiore a quello calcolato dall’UEC.

 

                                         4.5.2.

                                         Quanto alle spese, è necessario innanzitutto ricordare che il minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo per coniugi è di 1'700.-, importo cui si aggiungono ulteriori fr. 1'200.- (fr. 600.- cadauno) per due figli oltre ai 10 anni, per un totale di fr. 2'900.-. Il minimo di esistenza LEF comprende, tra le altre, le spese per le assicurazioni private, l’abbonamento telefonico e le assicurazioni delle automobili. L’UEC aggiunge poi un importo di fr. 150.- per assicurazioni obbligatorie.

                                         A questo importo vanno computate le spese connesse all’immobile di proprietà nella quale i coniugi vivono. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento) e delle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile. Si aggiungono a questo importo i costi di riscaldamento mensile e le spese accessorie. Gli interessi ipotecari ammontano a fr. 17'760.- annuali, che mensilmente sono fr. 1'480.-. Le spese di gestione, amministrazione e manutenzione dichiarate nel 2019 ammontano a fr. 2'880.- annui, per un importo mensile di fr. 240.-.

                                         Secondo il minimo esistenziale LEF, le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro devono essere quelle effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, in quanto il veicolo della moglie non è impignorabile. Nella fattispecie, il costo dell’abbonamento mensile Arcobaleno per due zone è di fr. 74.- mensili, quasi la metà dei fr. 150.- presi in conto dall’UEC come spese professionali.

                                         In aggiunta, l’UEC ha aggiunto fr. 500.- mensili per le spese mediche del marito.

                                         Le imposte non vengono considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.).

 

                                         4.6.

                                         Sulla base dei dati forniti dai ricorrenti, emerge quindi una disponibilità di fr. 6'856.-, e quindi di molto superiore a quella indicata dall’UEC. Anche in base ai redditi considerati nella procedura di reclamo, vi sarebbe stata comunque una disponibilità mensile sufficiente.

                                         Ne discende che, viste le disponibilità mensili, non si possono ritenere i qui contribuenti in uno stato di bisogno tale da giustificare il condono delle imposte.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         L’autorità resistente ha tuttavia negato il condono anche per un altro motivo. Da un esame del calcolo dell’imponibile nei periodi fiscali cui si riferisce la domanda di condono, emerge che i coniugi hanno avuto un reddito totale di fr. 212'740.- nel 2017, di fr. 236'194.- nel 2018 e di fr. 120’777.-, nel 2019. Questi importanti redditi sarebbero senz’altro stati più che sufficienti per far fronte al pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali in essere.

                                         Come indicato in precedenza, per l’art. 167a lett. b LIFD, il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi.

                                         Ora, tenuto conto di come, nei periodi fiscali per i quali chiedono il condono, i coniugi disponessero di entrate ben superiori a quanto necessario per garantire il proprio minimo vitale e quello familiare, era più che legittimo aspettarsi dai ricorrenti che provvedessero ad effettuare gli opportuni accantonamenti per il pagamento delle imposte, benché le tassazioni siano state emesse solo negli anni 2020 e 2021.

                                         Come più volte affermato da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28 febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione di ricorso in materia di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di condono unicamente i contribuenti che dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, a dipendenza della loro capacità contributiva del momento.

 

                                         5.2.

                                         Così stando le cose, la mancata costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte in discussione sembra piuttosto da collegarsi alle loro difficoltà nell’amministrare in maniera opportuna il proprio patrimonio.

                                         Decidere diversamente nel caso concreto, significherebbe dunque premiare i contribuenti che non dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di estinguere i loro debiti fiscali.

 

                                         5.3.

                                         Ora, tutto ben ponderato, analizzando l’insieme delle circostanze e viste le stringenti condizioni poste dall’art. 167a LIFD, si deve concludere che l’UEC ha correttamente ritenuto di non dover concedere il condono richiesto.

                                         Va da sé che resta impregiudicata, da parte dei ricorrenti, la facoltà di chiedere delle facilitazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT (p. esempio il pagamento rateale).

 

 

                                   6.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono comunque ridotte per agevolare i ricorrenti nel pagamento dei debiti d’imposta.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna è ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         -   ;

                                         -   ;

                                         -  ;

                                         -  .

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: