Incarto n.
80.2021.244

Lugano

7 settembre 2022   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 25 ottobre 2021 contro la decisione del 23 settembre 2021 in materia di imposte di successione e donazione.

 

 

 

Fatti

 

 

 

A.    L’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ha trasmesso in data 17 febbraio 2020 a RI 1, Lugano, un progetto di tassazione, redatto sulla base dei dati pervenuti dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano e sulla base degli estratti bancari dei conti privati e risparmio intestati a __________, __________ (deceduta in data 3 novembre 2020 a Lugano). Secondo il suddetto progetto di tassazione, __________ avrebbe donato un importo totale di fr. 200'000.– a RI 1 nel corso del 2014 e del 2018. L’UISD ha pertanto ritenuto che l’operazione fosse soggetta “all’imposta di donazione ticinese (art. 142 e art. 148 della Legge tributaria del 21.06.1994)” per un importo di fr. 55’717.50.

 

 

B.    Con notifica di tassazione del 20 febbraio 2020, l’Ufficio imposte di successione e donazione, Lugano, ha confermato il progetto di tassazione, ponendo a carico di RI 1 un’imposta di donazione di fr. 55’717.50, con riferimento alla donazione di fr. 200'000.– da parte di __________.

 

 

C.    Con reclamo del 27 aprile 2020, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato che l’importo di fr. 200'000.– fosse una donazione. Secondo la reclamante l’importo “non è frutto di una liberalità (donazione), messale a disposizione dalle sorelle, signore __________ e __________ (rispettivamente madre e zia della reclamante), bensì di un fondo spese, che [la reclamante] ha gestito nell’interesse esclusivo di queste ultime”. Ha allegato una propria dichiarazione del 15 aprile 2020, nella quale elencava le diverse spese sostenute con i relativi importi, e una dichiarazione firmata da __________ e __________, che confermavano che l’importo non era una donazione bensì un fondo spese.

                                         In seguito le parti si sono accordate per sospendere la procedura al fine di permettere alla reclamante di trovare un nuovo curatore di rappresentanza (curatela amministrativa) a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. In data 26 gennaio 2021, __________ è stata designata alla funzione di curatrice di rappresentanza con amministrazione dei beni di RI 1.

 

 

D.    Con decisione del 23 settembre 2021, l’UISD ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

                                         Dall’analisi della documentazione bancaria della signora __________ (estratti conto banca UBS) si evince quanto segue:

a)    Girata bancaria di CHF 54'000., effettuata il 24 gennaio 2014, a favore della Signora RI 1. L’importo in questione è stato riscontrato, con la stessa data valuta del versamento, come accredito sul conto corrente presso BSCT (conto base __________) della donataria;

b)    Girata bancaria di CHF 96'000., effettuata il 15 maggio 2018, a favore della Signora RI 1. L’importo in questione è stato riscontrato, con stessa data valuta del versamento, come accredito sul conto corrente presso BSCT (conto risparmio) della donataria;

c)     Girata bancaria di CHF 50'000., effettuata il 18 agosto 2018, a favore della Signora RI 1. Tale importo non è stato riscontrato nella documentazione bancaria della donataria, le informazioni in nostro possesso presentano le operazioni sino al 7 agosto 2018.

                                         Dall’analisi della documentazione bancaria della signora RI 1 (estratti conto UBS e BSCT) emerge quanto di seguito:

a)    I due conti presso BSCT non sono mai stati dichiarati dalla donataria nelle diverse dichiarazioni fiscali (2014 – 2018). Tale mancanza è una chiara violazione dell’obbligo di notifica;

b)    Le diverse operazioni di prelievo dai conti correnti presso UBS non fanno emergere che Signora RI 1 abbia provveduto al pagamento dei costi sostenuti per l’alimentazione delle due sorelle __________ come sostenuto in sede di audizione;

c)     Le diverse operazioni di prelievo effettuate sul conto corrente BSCT della donataria non confutano, come già per le operazioni sul conto UBS, quanto sostenuto durante l’audizione (pagamento di spese legate all’acquisto di cibo e/o di pranzi in ristoranti). Dall’analisi emerge anche che vi sono stati dei prelievi di importanti cifre.

Sulla base di quanto in precedenza e della documentazione sottopostaci non possiamo che concludere con un respingimento del reclamo inoltrato. I conti presso __________ non sono mai stati dichiarati e/o presentati in sede di dichiarazione fiscale da parte ella donataria; quanto documentato nel reclamo non è supportato dagli estratti bancari presentati all’autorità fiscale.

 

 

E.   Con ricorso del 25 ottobre 2021, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta che l’importo di fr. 200'000.– fosse una donazione e dichiara di non essere in grado di far fronte al pagamento della richiesta di imposta di donazione di fr. 55'717.50. Chiede pertanto l’annullamento della decisione su reclamo del 23 settembre 2021 e il rinvio degli atti all’UISD per un accertamento della destinazione della somma versata da __________ con protesta di spese e ripetibili. Oltre a ciò la ricorrente chiede che al ricorso sia conferito effetto sospensivo.

 

 

                                  F.   Con osservazioni del 10 dicembre 2021, l’UISD ha contestato preliminarmente la tempestività del ricorso. Secondo l’estratto Track & Trace la decisione impugnata è stata spedita per posta A Plus in data 21 settembre 2021 ed è stata recapitata il 22 settembre 2021. Il termine è iniziato a decorrere il 23 settembre 2021 ed è pertanto scaduto il 22 ottobre 2021. La ricorrente ha spedito il ricorso per raccomandata solamente il 25 ottobre 2021. Per questo motivo l’autorità di tassazione chiede in via principale che il ricorso sia giudicato irricevibile.

Nel merito, contesta inoltre che, dall’analisi della movimentazione dei conti della donataria e dalla documentazione fornita, emerga quanto da lei asserito. L’autorità di tassazione esclude che i diversi versamenti di __________ fossero per far fronte alle spese citate dalla ricorrente e sostiene che tali versamenti sono una donazione. Per questi motivi, l’Ufficio imposte di successione e donazione chiede, in via subordinata, che il ricorso vengo respinto, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                         Le osservazioni dell’UISD sono state notificate alla ricorrente il 13 dicembre 2021.

 

 

                                  G.   Con scritto del 17 marzo 2022, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a prendere posizione sulla proposta dell’UISD di dichiarare il ricorso irricevibile in quanto tardivo.

                                         La ricorrente si è espressa con osservazioni del 31 marzo 2022, di cui si dirà in seguito.

 

 

Diritto

 

 

 

                                    I.   Ricevibilità del ricorso

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                              Nella fattispecie, si pone dapprima il problema della ricevibilità del ricorso alla Camera di diritto tributario.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Secondo l’art. 192 cpv. 2 LT, il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

                                         L’art. 192 cpv. 3 LT prevede che, quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine sia reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1

                                         Nella fattispecie, dal tracciamento dell’invio postale (Track & Trace) risulta che la decisione datata 23 settembre 2021 è stata inviata il 21 settembre 2021 e recapitata al destinatario il 22 settembre 2021.

 

                                         2.2.2.

                                         Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avvie-ne con la menzione A Plus. A differenza della posta raccoman-data, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è in-formato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è atte-stata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così fa-cendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

 

                                         2.2.3.

                                         Come sostiene l’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, il termine decorre da giovedì 23 settembre 2021 ed è conseguentemente scaduto venerdì 22 ottobre 2021, con la conseguenza che il ricorso, inviato solo il 25 ottobre 2021, risulta intempestivo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La decisione impugnata recava peraltro una data non corrispondente a quella dell’invio postale, ma era postdatata di un paio di giorni. Pur essendo stata inviata il 21 settembre 2021, era datata infatti 23 settembre 2021.

 

                                         3.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’indicazione errata del termine di ricorso costituisce un vizio procedurale, motivo per il quale si deve applicare per analogia la giurisprudenza dello stesso Tribunale federale che concerne le indicazioni errate in materia di vie di ricorso, secondo la quale la parte interessata non deve subire alcuno svantaggio, secondo il principio della buona fede. Questa giurisprudenza è tuttavia subordinata alla condizione che la parte interessata non abbia notato l'errore e che non avrebbe dovuto notarlo se avesse prestato la dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale di una parte può far far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la protezione del legittimo affidamento viene meno solo se il difetto nell’indicazione del diritto di ricorso sarebbe stato evidente per l’interessato o il suo rappresentante semplicemente consultando la disposizione procedurale pertinente (sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3).

 

                                         3.3.

                                         Il rappresentante, che ha presentato il ricorso in nome e per conto della ricorrente, nella sua lettera del 31 marzo 2022, afferma che la ricorrente non gli avrebbe consegnato la busta e che avrebbe affermato di averla “gettata”.

                                         Va peraltro rilevato che il reclamo era stato presentato dallo stesso avv. RA 1. Nella lettera del 23 marzo 2020, quest’ultimo aveva informato l’UISD di “aver assunto mandato dal signor (sic) RI 1, __________, di rappresentarlo nell’ambito della notifica di tassazione n. __________”. È vero anche che, con scritto del 26 gennaio 2021, l’avv. __________, dello stesso studio legale, aveva comunicato all’autorità di tassazione che “il mandato conferito allo scrivente studio legale è stato limitato alla richiesta di nomina di un curatore di rappresentanza a favore della signora RI 1 all’Autorità regionale di protezione 3, sede di Lugano” e invitava pertanto l’UISD a rivolgersi direttamente all’interessata o all’ARP.

                                         La decisione su reclamo non è dunque stata notificata all’avvocato Grandini, bensì alla curatrice __________.

 

                                         3.4.

                                         Sebbene la curatrice della contribuente, che ha consegnato la decisione all’avvocato, si era disfatta della busta, l’indicazione dell’invio mediante posta A Plus era impressa anche sulla stessa decisione, che recava anche il numero dell’invio postale. Il legale avrebbe pertanto potuto procedere al tracciamento dell’invio.

                                         Dall’altra parte, è vero che la decisione era postdatata di soli due giorni, cosa che poteva anche indurre il legale a fare affidamento, quale data di spedizione della decisione, sulla data impressa sulla stessa.

                                         La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita poiché, per le ragioni che seguono, il ricorso deve essere respinto nel merito.

 

 

                                   II.   Nel merito

 

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 142 cpv. 1 LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una corrispondente controprestazione. Analogamente ad altre legislazioni cantonali, il diritto tributario ticinese adotta una nozione di donazione propria, che si scosta in alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”), la sua gratuità e l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus donandi”) (v. anche DTF 146 II 6, consid. 7.1, p. 12 s. = RDAF 2020 II p. 267 ss = RF 75/2020 p. 419 ss; sentenza TF 2C_379/2019 del 1° maggio 2020, consid. 2.1; Opel in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 7 n. 12, p. 43).

 

                                         4.2.

                                         Nel caso in esame, è stato l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ a segnalare all’UISD le donazioni (per complessivi fr. 200'000.–) di cui la ricorrente avrebbe beneficiato, in base alle informazioni emerse dalla tassazione della donante, __________. Il patrimonio di quest’ultima aveva infatti subito una importante diminuzione proprio negli anni dal 2014 al 2018.

                                         Dopo la notificazione della decisione di tassazione dell’imposta di donazione del 20 febbraio 2020, la ricorrente ha reclamato, allegando due scritti. Il primo è una sua dichiarazione del 15 aprile 2020, nella quale conferma di aver ricevuto gli importi indicati, ma afferma trattarsi di “soldi [che le] erano stati versati dalle signore __________ e __________, in quanto da anni [si] occupa[va] di loro e della loro salute nonché della spesa, portandole dovunque hanno bisogno”. Esse avrebbero dunque “versato i soldi sul [suo] conto di modo che [lei] potess[e] disporne in base alle loro esigenze”. La lettera indica poi una serie di spese che sarebbero state finanziate con gli importi in questione. Dopo l’acquisto di un’automobile (nell’aprile 2014, per fr. 20'000.–), vi è un elenco di vacanze in vari paesi, fra il 2015 e il 2019, e viene menzionato un “intervento alla mascella e ai denti con due mesi di permanenza a __________ per una spesa di euro 87’000”.

                                         Il secondo allegato è una dichiarazione sottoscritta dalla donante, __________, e dalla sorella __________, che confermano che la ricorrente “da anni si occupa” di loro, “in quanto non avendo familiari [hanno] bisogno di qualcuno che si occupi di [loro] della casa della spesa, e che [le] accompagni anche durante le vacanze”. Dichiarano poi di aver acquistato un’automobile per RI 1, per poter essere accompagnate “ovunque [hanno] bisogno”. Concludono affermando che i versamenti sul conto della ricorrente “sono stati fatti per permetter[le] di avere libertà per le prenotazioni delle vacanze, per prelevare e farci la spesa ecc…”.

 

                                         4.3.

                                         Non si vede come sia possibile negare che i versamenti di cui ha beneficiato l’insorgente costituiscano una liberalità da parte di __________.

                                         In primo luogo, i versamenti sono documentati dagli estratti conto sia della donante sia della donataria.

                                         Per quanto concerne la tesi del fondo spese, non è stata provata né è stata resa perlomeno credibile. Non c’è nessuna ragione per cui la donante avrebbe dovuto versare importi tanto rilevanti (fr. 56'000.– il 24 gennaio 2014, fr. 96'000.– il 15 maggio 2018 e fr. 50'000.– il 18 agosto 2018) solo per permettere alla persona che si occupava di lei e della sorella di provvedere ad alcune spese e alla prenotazione delle vacanze. D’altra parte, di tutte le spese per le numerose vacanze, che le tre donne avrebbero fatto insieme, non è stata fornita la minima prova. Nel solo mese di luglio del 2017 avrebbero speso € 25'000 per vacanze in Turchia.

                                         Che in parte gli importi ricevuti siano stati una donazione lo ammette, perlomeno implicitamente, la stessa contribuente, laddove indica, fra le spese che avrebbe sostenuto “per conto delle signore”, una spesa di ben € 87’000 per “un intervento alla mascella e ai denti con due mesi di permanenza a Istanbul”. Anche se neppure queste spese sono minimamente documentate, la beneficiaria è indiscutibilmente la sola ricorrente.

                                         Come rileva la stessa autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, dagli estratti del conto bancario della contribuente non si ricavano indicazioni che possano avvalorare la sua tesi. Non ne emerge infatti alcun pagamento di alberghi, ristoranti o acquisti di alimentari, ma solo prelevamenti di una certa consistenza.

 

                                         4.4.

                                         Per quanto concerne la dichiarazione sottoscritta dalla donante e dalla sorella, alla stessa non può essere attribuito un particolare valore probatorio.

                                         Intanto, è dubbio che sia stata redatta da una delle due sottoscrittrici. L’impaginazione del documento e i caratteri impiegati per redigerlo sono gli stessi della lettera, scritta lo stesso giorno (15 aprile 2020) dalla ricorrente per esporre la tesi del fondo spese.

                                         D’altra parte, come sottolineato dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, nel momento in cui la donante ha sottoscritto la dichiarazione in questione, sottostava a misure di protezione. Agli atti è presente infatti una lettera, indirizzata il 7 ottobre 2019 dal curatore di __________ all’ARP, nella quale vengono espressi dubbi sull’impiego del capitale che la donante aveva ricavato dalla vendita di un immobile, avvenuta nel 2014.

                                         In ogni caso, non si può neanche escludere che la donante e la sorella abbiano accettato di firmare il documento, per amicizia.

 

                                         4.5.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata si rivela legittima. Non vi è alcuna ragione di “rinviare gli atti all’Ufficio imposte di successione e donazione, per una puntuale verifica della destinazione dell’importo di CHF 200'000 (fondo spese), sulla base di una ricostruzione puntuale dei vari movimenti sui conti presso la Banca __________, succursale di __________ e dell’__________ di __________, intestati alla ricorrente”. La decisione si basa infatti sugli estratti bancari disponibili e, d’altra parte, la ricorrente non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione a comprova dell’impiego dei capitali prelevati dai suoi conti.

 

 

                                   5.   Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.


 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    900.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorn

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: