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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabina Ghidossi, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 25 ottobre 2021 contro la decisione del 28 ottobre 2021 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura. |
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Fatti |
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A. RI 1 è una società che è stata iscritta a Registro di commercio del Cantone di __________ l’8 maggio 2017. La società aveva, sino al 26 ottobre 2020 e prima del trasferimento di sede a __________, la propria sede legale a __________. Membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________, cittadino austriaco e residente in Ticino fino al 4 settembre 2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 7 gennaio 2022).
B. Il 4 novembre 2019, l’RS 1 (di seguito: UTPG) rivendicava – mediante decisione pregiudiziale – l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale di RI 1 in virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a partire dall’anno fiscale 2017. Avverso questa decisione la società interponeva reclamo ed in data 9 gennaio 2020, l’UTPG emetteva la propria decisione dopo reclamo, cresciuta in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.
C. Con scritto del 29 marzo 2021, la RI 1 comunicava all’UTPG che “dal 2020 non ci sono più obblighi fiscali per la RI 1 nel Canton Ticino”, avendo la stessa trasferito la propria sede legale nel Cantone di __________ ed avendo “anche stabilito saldamente l’amministrazione […], a __________”.
D. Il 14 aprile 2021, l’UTPG informava la contribuente che “la società è imponibile nel Cantone Ticino almeno fino alla data del 4 settembre 2020, giorno della partenza del signor __________ da __________ a __________”. Pertanto, invitava la RI 1 a voler presentare la dichiarazione di imposta 2020 debitamente compilata e con i documenti giustificativi necessari.
E. Non avendo inoltrato tempestivamente la dichiarazione d’imposta 2020 e ciò nonostante il richiamo del 19 luglio 2021, l’UTPG, il 13 settembre 2021, diffidava la contribuente a volerla trasmettere entro il 13 ottobre 2021 ed inoltre poneva a suo carico una tassa di fr. 50.-.
F. La contribuente, il 18 settembre 2021 interponeva reclamo avverso la diffida del 13 settembre 2021. La società riferiva di averla ignorata e, riferendosi alla sua lettera dell’8 agosto 2021 nella quale la stessa dichiarava di aver trasferito la propria sede nel Cantone di __________ dal 2017, la RI 1 sosteneva che la dichiarazione d’imposta 2020 avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente all’autorità fiscale del Cantone di __________. In considerazione di ciò, la società chiedeva di annullare la diffida.
G. Con decisione del 28 settembre 2021, l’UTPG rispingeva il reclamo con la seguente motivazione:
· “il rientro della dichiarazione fiscale per l’anno 2020 è stato richiamato il 19 luglio 2021 e successivamente riproposto con la diffida intimata con invio A Plus del 13 settembre 2021;
· con lo scritto del 14 aprile 2021 il nostro ufficio precisava che la vostra società è imponibile nel Canton Ticino almeno fino al 4 settembre 2020, giorno della partenza del signor __________ da __________ a __________ e nel contempo ritornava la dichiarazione d’imposta IC-IFD 2020 per la compilazione;
· in considerazione di ciò, la vostra società è tenuta alla presentazione della dichiarazione d’imposta sopra indicata. Tuttavia, come risulta d’altra parte nella circolare N. 16 della Conferenza fiscale svizzera […], è possibile depositare copia della dichiarazione d’imposta presentata al Cantone sede.
Per quanto esposto, non possiamo annullare la diffida del 13 settembre 2021 che vi ritorniamo in allegato”.
L’autorità di tassazione assegnava poi un termine scadente il 31 dicembre 2021 per l’inoltro dei conti per il 2020, con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, avrebbe applicato gli artt. 257 LT e 174 LIFD.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 25 ottobre 2021, la contribuente postula l’annullamento della diffida notificatale dall’UTPG. Ribadisce che, essendo la sua sede legale per il periodo fiscale 2020 nel Cantone di __________, la dichiarazione d’imposta 2020 debba essere inoltrata esclusivamente nel medesimo Cantone. Inoltre, la contribuente nega il fatto che il trasferimento della sua sede legale possa essere collegato al cambiamento di domicilio del signor __________.
I. Con osservazioni del 4 novembre 2021, l’UTPG si riconferma nelle proprie argomentazioni, precisando che “la società non può nuovamente contestare l’assoggettamento, essendo già presente agli atti una decisione di assoggettamento passata in giudicato”.
L’autorità fiscale rileva inoltre che “i presupposti per l’assoggettamento nel Cantone Ticino sono rimasti immutati fino al trasferimento di domicilio: la sede formale è rimasta a __________ fino al 26 ottobre 2020; la direzione corrente della società (day-to-day management) è sempre svolta dal signor __________; il signor __________ era domiciliato in Ticino fino al 4 settembre 2020”.
Infine, l’autorità di tassazione sottolinea che un eventuale reclamo avverso l’assoggettamento può essere fatto valere in sede di tassazione IC/IFD 2020.
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Diritto |
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1. 1.1.
Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 13 settembre 2021.
A questo proposito, va ricordato alla ricorrente che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli artt. 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
2. 2.1.
La RI 1 tuttavia, non pretende di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere assoggettata illimitatamente alle imposte nel Cantone Ticino.
2.2.
L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
2.3.
Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
2.4.
La società ricorrente è iscritta nel registro dei contribuenti, dopo che l’UTPG ha deciso di assoggettarla alle imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal periodo fiscale 2017, notificandole la decisione pregiudiziale del 4 novembre 2019.
In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata.
Una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata; Paschoud/De Vries Reilingh, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art. 3 LIFD).
È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, che deve chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD).
2.5.
Con decisione del 4 novembre 2019, l’UTPG assoggettava illimitatamente alle imposte sull’utile e sul capitale la RI 1 a partire dal periodo fiscale 2017, ritenendo che l’amministrazione effettiva della società fosse esercitata nel Canton Ticino. A sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale evidenziava che il signor __________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, unico dipendente e beneficiario economico della società, era domiciliato a __________. L’UTPG rilevava poi che il canone di locazione pagato dalla società nel Canton __________ appariva “decisamente fuori mercato” e che presso lo stesso indirizzo avevano la propria sede “oltre 60 società”. Inoltre, l’UTPG sottolineava che la corrispondenza non veniva ritirata dal signor __________, ma da un’altra persona e che l’unico cliente era la __________ “già datore di lavoro del signor __________ fino al 30.04.2017, prima che egli costituisse la RI 1”.
Pertanto, alla luce di tutti questi elementi, l’autorità fiscale aveva ritenuto che nel Cantone __________ vi fosse unicamente un mero recapito bucalettere e che “la scelta della sede nel cantone di __________, in cui ribadiamo non vi sono né interesse né legami economici (assenza di uffici, di personale e di clientela), risieda piuttosto nell’interesse di un significativo risparmio fiscale”.
2.6.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al momento della decisione (DTF 123 I 289 consid. 1c; inoltre sentenza del TF 2P.240/1998 del 4 maggio 1999 consid. 1b).
Conformemente alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.
Il 29 marzo 2021 la contribuente ha comunicato che, in seguito al trasferimento di domicilio del suo amministratore, intervenuto il 4 settembre 2020, non avrebbe più presentato la dichiarazione nel Canton Ticino, essendo venuto meno il suo assoggettamento. L’UTPG ha risposto, con lettera del 14 aprile 2021, indicando che “la società è imponibile nel Cantone Ticino almeno fino alla data del 4 settembre 2020, giorno della partenza del signor __________ da __________ a __________”, con la conseguenza che “la dichiarazione __________ deve essere compilata e ritornata con i relativi allegati”.
Ora, dal tenore dello scritto della società contribuente è chiaro che veniva contestato l’assoggettamento alle imposte cantonali a partire dal 1.1.2020. Perlomeno implicitamente, chiedeva pertanto l’adozione di una nuova decisione sull’assoggettamento. Con la sua lettera del 14 aprile 2021, l’UTPG ha confermato l’assoggettamento dell’insorgente nel Canton Ticino almeno per una parte del periodo fiscale 2020. L’autorità fiscale non ha tuttavia adottato una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, come avrebbe dovuto fare, se si tiene conto del fatto che gli effetti della precedente decisione del 4 novembre 2019 erano cessati il 31 dicembre 2019.
In queste circostanze, la diffida ad adempiere i propri obblighi procedurali, inviata alla ricorrente il 13 settembre 2021, era prematura.
2.7.
La decisione impugnata, con cui l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente contro la diffida del 13 settembre 2021, è conseguentemente riformata nel senso che la diffida è annullata.
L’autorità di tassazione notificherà alla ricorrente una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. Passata in giudicato quest’ultima, potrà, se del caso, procedere ad una nuova diffida.
3 Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione del 28 settembre 2021 è riformata nel senso che la diffida del 13 settembre 2021 è annullata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: