Incarti n.
80.2021.249

80.2021.250

Lugano

19 gennaio 2022      

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 29 ottobre 2021 contro le decisioni del 29 settembre 2021 in materia di IC e IFD 2016 e 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1 (__________), coniugato, ha abitato a Campione d’Italia fino al 9 giugno 2016, mentre dal 10 giugno 2016 si è trasferito a Castagnola con la moglie e i loro due figli.

                                         Nel mese di marzo del 2018, il contribuente ha presentato due dichiarazioni d’imposta per il periodo fiscale 2016, la prima per il periodo dal 1.1.2016 al 9.6.2016 e la seconda per il resto dell’anno, dopo l’acquisto della dimora in Svizzera. Nella prima, ha indicato unicamente la proprietà di un immobile a __________ e il relativo reddito (valore locativo). Nella seconda, ha crociato la casella “indipendente”, riferita al “genere di attività”, ma ha dichiarato unicamente il reddito dell’immobile (fr. 9'900.–) e un reddito di fr. 2'000.– da titoli e capitali. Questi ultimi ammontavano a fr. 3'970'407.–. Per l’imposta sulla sostanza, dichiarava anche automobili (Bentley, Mercedes) e una barca per fr. 500'000.–. Ha anche indicato di avere immobili all’estero (Italia, Germania, Russia) per fr. 500'000.–, con redditi di fr. 12'500.–.

                                         Nel marzo del 2019, ha inoltrato la dichiarazione 2017. Sostanzialmente, gli elementi imponibili corrispondevano a quelli della dichiarazione precedente.

 

 

                                  B.   Con scritto del 25 settembre 2019, l’RS 1 si è rivolto al contribuente, invitandolo a produrre documentazione e informazioni in merito a tutti i conti bancari, alla società __________ SA, ad un prestito fatto alla Fondazione Istituto __________, agli immobili esteri, ai premi dell’assicurazione contro le malattie e alla frequenza scolastica dei figli. Gli chiedeva inoltre di comprovare come avesse fatto fronte alle necessità dell’esistenza nei periodi fiscali 2016 e 2017, “in considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”. Il contribuente ha prodotto documentazione in data 8 novembre 2019.

                                         Con tre decisioni del 27 novembre 2019, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente le tassazioni IC/IFD seguenti:

·         per il periodo dal 1° gennaio al 9 giugno 2016, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 7'700.– per l’IC (fr. 172'200.– determinante per l’aliquota) e in fr. 8'400.– per l’IFD (fr. 187'100.– determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 366'000.– (fr. 2'950'000.– determinante per l’aliquota);

·         per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2016, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 9'400.– per l’IC (fr. 68'300.- determinanti per l’aliquota) e in fr. 12'300.– per l’IFD (fr. 90'800.– determinanti per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 4’806'000.– (fr. 7'023’000.– determinante per l’aliquota);

·         per il periodo fiscale 2017, il reddito imponibile è stato accertato in fr. 16'600.– per l’IC (fr. 84'100.– determinante per l’aliquota) e in fr. 21'400.– per l’IFD (fr. 108'400.– determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 4’018'000.– (fr. 6’234'000.– determinante per l’aliquota).

                                         I soli redditi assoggettati all’imposta in Svizzera consistevano nei proventi della sostanza, in particolare dall’immobile di __________.

 

 

                                  C.   Il 20 dicembre 2019 il contribuente ha interposto reclamo contro queste decisioni, contestando il valore attribuito agli immobili in Italia e in Germania e la mancata deduzione di “una perdita documentata in Germania per € 1'400'000.–“.

                                         Con tre decisioni del 29 settembre 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, in relazione al valore degli immobili all’estero e ai relativi redditi. Lo ha per contro respinto con riferimento alla pretesa perdita, con la seguente motivazione:

                                         “il contribuente contesta la mancata considerazione di una perdita in Germania per EUR 1'400’000.-.

                                         In occasione dell'audizione del 14 settembre 2021 è emerso che il contribuente vanta nei confronti della società __________ GmbH un credito pari a EUR 1'431'515.61. Ad inizio 2016, con decisione delle autorità di __________, la società è stata cancellata dal registro di commercio per mancanza di attivi.

                                         Si sottolinea il fatto che il signor __________ è diventato illimitatamente imponibile in Svizzera a partire dal 10 giugno 2016 e che nella sua dichiarazione fiscale 2016 non sono stati notificati le azioni della __________ GmbH e il credito verso la stessa di EUR 1'431'515.61 in ragione del fatto che la società, in quel momento, non esisteva più. L'impossibilità di incassare il credito vantato verso una società che, di fatto, non esiste più è quindi già stato tenuto in considerazione non imponendo il saldo residuo del credito quale fattore di sostanza”.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità fiscale di non riconoscere la perdita scaturita dal fallimento della __________ GmbH, il cui fallimento è stato dichiarato nel 2010. La procedura di fallimento si è conclusa il 25 novembre 2015, senza che il credito del ricorrente sia stato estinto. L’11 gennaio 2016 la società è stata cancellata dal Registro delle imprese. L’autorità fiscale tedesca avrebbe rifiutato di dedurre la perdita, argomentando che quest’ultima dovesse “essere indicata nella dichiarazione del ricorrente in Svizzera, siccome a partir[e] dal 10 giugno 2016 il ricorrente è diventato illimitatamente imponibile in Svizzera”. Secondo l’insorgente, la perdita sarebbe “passata in giudicato il 23.03.2017”, cioè quando è stato respinto il suo ricorso contro la radiazione della società.

Il ricorrente chiede di “giudicare i fatti” che hanno portato alla presunta perdita di € 1'431'515.61 e di “decidere dove il ricorrente deve indicare la sua perdita o nella dichiarazione in Germania o nella dichiarazione in Svizzera”.

 

 

                                  E.   Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2021, l’UT si riconferma nella sua posizione, sottolineando che il credito litigioso non è neppure stato dichiarato dal ricorrente e che comunque “essendo il credito appartenente alla sostanza privata non è neanche possibile riconoscere la perdita in deduzione dal reddito imponibile”.

Diritto

 

 

 

                                   1.   Dal ricorso non emerge con chiarezza l’oggetto della contestazione. Nel petitum il ricorrente chiede di “riconoscere la perdita del ricorrente pari a 1'431'515.61 EUR in Germania” e di “cambiare la decisione di tassazione dopo reclamo del 29 settembre 2021 dell’Ufficio di tassazione Lugano per l’anno 2016 e per l’anno 2017 e indicare nella dichiarazione la perdita pari a 1'431'515.61 EUR”.

                                         Ci si domanda se l’insorgente chieda di stralciare l’importo in questione dalla sostanza imponibile, quale credito divenuto inesigibile, oppure dal reddito imponibile, quale perdita.

                                         Come giustamente rilevato dall’autorità di tassazione, sia nella decisione impugnata sia nelle osservazioni al ricorso, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza il credito in discussione non è mai stato considerato, anche perché il contribuente non lo ha neppure indicato nella sua dichiarazione d’imposta.

                                         Il ricorso può pertanto concernere unicamente il calcolo dell’imposta sul reddito. 

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 26 cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta, prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli 26 cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Infine, per quanto attiene al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1 LIFD, le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

                                         Mentre l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad art. 27 LIFD, p. 638).

                                         Secondo la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13.2.2017, in RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).

                                         2.2.

                                         Infine, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1). Di conseguenza nella fattispecie spetta al ricorrente dimostrare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente e l’esistenza di una perdita allibrata.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Sia nel reclamo all’autorità di tassazione sia nel ricorso a questa Camera, il contribuente si limita a chiedere di riconoscere la perdita che ha subìto con il fallimento della società debitrice. In nessuno dei due casi spiega l’origine del credito né i rapporti che sussistevano fra lui e la società stessa. Più sorprendente ancora è la circostanza che non illustri neppure la natura della sua propria attività lucrativa indipendente e che, in particolare, non abbia prodotto alcun documento che vi si riferisca.

                                         Come risulta dalle disposizioni poc’anzi citate, la deduzione della perdita relativa al mancato rimborso del prestito che il ricorrente avrebbe concesso alla società __________ GmbH, presuppone che tale perdita riguardi il patrimonio commerciale del contribuente e che sia stata registrata a bilancio. Al fine di determinare se si tratta di un bene commerciale, è necessario verificare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente.

 

                                         3.2.

                                         Nelle sue dichiarazioni d’imposta, le prime presentate all’autorità di tassazione svizzera dopo il trasferimento del domicilio dall’estero, il contribuente ha crociato la casella “indipendente” sulla prima pagina, laddove gli si chiedevano indicazioni sul “genere di attività” svolta.

                                         Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore dal 1.1.2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

                                         a.   i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o

                                         b.   in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

                                         Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato né i conti annuali firmati né le distinte richieste a chi tiene una contabilità semplificata.

                                         In queste circostanze, si deve ritenere che abbia violato i suoi obblighi procedurali e che le sue dichiarazioni d’imposta siano state incomplete. Ci si domanda allora perché l’autorità fiscale non abbia proceduto ad una tassazione d’ufficio, che, secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, deve essere eseguita, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.

                                         Inspiegabilmente, l’insorgente è stato sottoposto ad una tassazione ordinaria, nella quale sono stati assoggettati all’imposta sul reddito solo i redditi della sostanza mobiliare e immobiliare. Ciò è ancor meno comprensibile, se si tiene conto del tenore di vita del contribuente, che dalle poche indicazioni che emergono dagli atti a disposizione sembra senz’altro elevato.

                                         Dai calcoli delle entrate e delle uscite, reperibili fra gli atti dell’Ufficio di tassazione, sembra potersi evincere che quest’ultimo abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio per il fatto che, dalla documentazione prodotta durante la procedura di tassazione, il contribuente risultava aver consumato sostanza e aver ottenuto il rimborso di crediti nei confronti di una società lussemburghese.

                                         Anche ammettendo che la documentazione in questione fosse sufficiente per concludere che non vi era alcun problema legato al dispendio, non si giustifica il fatto che l’Ufficio di tassazione non abbia chiesto alcun chiarimento in merito all’attività professionale del contribuente e che l’abbia semplicemente ignorata. D’altronde, ammettere che un tenore di vita come quello mostrato dal ricorrente possa essere giustificato con la diminuzione dei capitali e con il rimborso di crediti da società estere pare una conclusione un po’ affrettata, soprattutto trattandosi di un contribuente appena arrivato dall’estero.

 

                                         3.3.

                                         Tornando alla questione sollevata dal ricorso, è evidente che, fintantoché l’insorgente non produrrà i conti relativi alla sua attività indipendente, non potrà pretendere la deduzione di alcuna perdita.

                                         Come già ricordato, gli articoli 26 cpv. 2 lett. b LT e 27 cpv. 2 lett. b LIFD esigono, oltre all’esistenza di un’attività indipendente, che le perdite siano “allibrate”.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le perdite derivanti da un’attività lucrativa indipendente sono deducibili a condizione che queste – a prescindere dall'obbligo legale di tenere una contabilità – risultino da un’appropriata distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e della sostanza commerciale e consenta all'autorità fiscale un controllo ragionevole. Una presentazione lacunosa e che non fornisce informazioni sullo stato della sostanza commerciale all'inizio ed alla fine dell'anno, non soddisfa queste esigenze (sentenza 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, in ASA 73 p. 656 = RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7).

                                         Non essendovi agli atti alcun documento che si riferisca all’attività indipendente del ricorrente, quest’ultimo non è in grado di adempiere l’onere della prova a suo carico.

 

                                         3.4.

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono, si giustificano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità fiscale. Quest’ultima notificherà al contribuente una diffida a voler presentare i conti annuali firmati oppure, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale, come prescritto dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT. Il contribuente sarà avvertito che, non adempiendo i suoi obblighi di collaborazione, sarà sottoposto a tassazione d’ufficio.

                                         A dipendenza dell’esito della diffida, l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente anche sulla richiesta di dedurre la perdita litigiosa. Se il ricorrente avrà prodotto una documentazione contabile completa, si tratterà di verificare che il credito in questione fosse registrato e che la perdita sia stata contabilizzata.

                                         Il contribuente dovrà documentare inoltre la nascita del suo credito nei confronti della società tedesca e produrre atti dai quali risulti incontrovertibilmente che la conclusione della procedura fallimentare gli ha provocato la perdita dichiarata. Fra i documenti prodotti con il ricorso figura in effetti una scheda (“Insolvenztabelle”), relativa ai debiti della __________ GmbH, insinuati nella procedura di fallimento. La scheda concerne il credito vantato dal ricorrente. Ora, dalle indicazioni che vi figurano l’amministratore della società debitrice risulta aver contestato totalmente il debito in questione (“Bestritten in voller Höhe vom Verwalter”). La scheda si conclude pertanto con l’indicazione secondo cui l’importo riconosciuto (”Aktuell festgestellter Betrag”) è pari a 0,00 €.

                                         Solo una decisione giudiziaria in merito alla ripartizione degli attivi fra i creditori e alla quota dei crediti non coperta potrà costituire una prova affidabile della perdita subìta.

                                         L’insorgente dovrà anche produrre ulteriore documentazione circa il momento in cui si è conclusa la procedura di fallimento. Al ricorso ha allegato infatti una decisione giudiziaria del 2017, che secondo lui rappresenterebbe il momento in cui la sua perdita è passata in giudicato. La sentenza in questione non concerne tuttavia direttamente la procedura di fallimento, bensì la radiazione della società fallita dal Registro delle imprese tedesco. Dagli atti ufficiali risulta che la __________ GmbH è stata cancellata dal Registro di commercio il 5 aprile 2016. La chiusura della procedura fallimentare deve essere quindi precedente. Se si considera che il ricorrente è assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza personale solo dal 10 giugno 2016, è difficile immaginare che la perdita in questione sia avvenuta dopo tale data. Anche in questo caso, spetterà comunque allo stesso contribuente la prova di quanto asserito.

 

                                         3.5.

                                         L’annullamento della decisione comporta pertanto il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione, perché diffidi il contribuente a presentare la contabilità della sua attività indipendente. A dipendenza dei casi, adotterà una decisione di tassazione ordinaria o d’ufficio. Nella prima eventualità, si pronuncerà nuovamente sulla deduzione della perdita proveniente dal fallimento della __________ GmbH, alla luce della documentazione che il contribuente avrà prodotto.

 

 

                                   4.   Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Le decisioni su reclamo del 29 settembre 2021 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo aver diffidato il contribuente a collaborare.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: