Incarto n.
80.2021.251

Lugano

18 gennaio 2022     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 1° novembre 2021 contro la decisione del 20 ottobre 2021 in materia di IC 2020.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 sono domiciliati a __________ nel Canton Argovia. Nel Canton Ticino sono assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza economica in quanto proprietari di un immobile a __________ acquistato nel 2017.

 

 

                                  B.   Notificando loro la tassazione IC 2020, con decisione del 28 aprile 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno (di seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile in 15'400 franchi e quello determinante per l’aliquota in 358'600 franchi. Rispetto alla decisione di tassazione IC 2019, l’UT ha aumentato il valore locativo dell’abitazione secondaria da 17’515 a 20'165 franchi, con la seguente motivazione:

                                         Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa.

                                         Inoltre, ha ammesso in deduzione spese di manutenzione dell’immobile per un importo di 2'017 franchi, invece di quanto richiesto dai contribuenti (217'518 franchi), proponendo le seguenti considerazioni:

                                         Deduzione ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni.

                                         Deduzione effettiva concessa solamente se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 30 aprile 2021, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione 2020, contestando la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive.

                                         Con scritto inviato tramite posta APlus il 10 agosto 2021, l’UT chiedeva ai contribuenti, che questi trasmettessero loro la documentazione relativa alle “spese sostenute nell’anno 2020 per la proprietà immobiliare di __________ (manutenzione + miglioria)”.

                                         I reclamanti hanno inviato la documentazione il 17 agosto 2021.

 

 

                                  D.   Con decisione del 20 ottobre 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, azzerando il reddito imponibile e riducendo quello determinante per l’aliquota a 270'500 franchi. In particolare, l’UT ha ricalcolato le spese di manutenzione attestandole in 100’000 franchi e ritenendo “che parte dei lavori è considerata anche di miglioria oppure riguardanti la manutenzione esterna del giardino”. Per quanto riguarda il valore locativo della proprietà immobiliare di __________, l’UT ha deciso di aumentare anch’esso a 30'000 franchi, considerando questo importo come “equo e consono ai disposti di legge attualmente in vigore (art. 20 cpv. 3 LT) ed all’investimento effettuato negli scorsi anni”. Aggiunge che “seppure buona parte dei costi siano stati considerati di manutenzione, è indubbio che allo stato attuale la proprietà ha un valore ben superiore a quanto da [loro] pagato nell’anno 2017.”

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 lamentano dapprima che l’UT abbia riconosciuto spese di manutenzione per soli 100'000 franchi “senza spiegazione quali posizioni non sono conforme al regolamento valido”, mentre queste si aggirerebbero attorno ai 217'517 franchi.

                                         Gli insorgenti censurano poi la commisurazione del valore locativo della casa di __________. Sulla base di una stima calcolata in data 4 dicembre 2020, ovvero dopo i lavori di risanamento, il valore globale della casa di __________ sarebbe di 354'747 franchi. I ricorrenti ritengono dunque che il valore locativo della casa dovrebbe ammontare 20'400 franchi.

 

 

                                  F.   Con osservazioni del 12 novembre 2021, l’UT ritiene che, ammontando l’imposta cantonale sul reddito per il periodo fiscale 2020 a zero franchi, il ricorso “debba essere dichiarato irricevibile in quanto i contribuenti non hanno un interesse degno di protezione connesso con l’oggetto della contestazione”.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, indipendentemente dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la ricevibilità del reclamo del contribuente.

 

                                         1.2.

                                         Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·         l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

·         il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

 

                                         1.3.

                                         Nel caso che qui ci occupa, con la decisione impugnata l’UT ha commisurato in zero franchi il debito d’imposta cantonale sul reddito dei contribuenti per il periodo fiscale 2020. Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

 

                                         1.4.

                                         Del resto, l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Con ogni verosimiglianza, la ragione del ricorso dei contribuenti va ricercata nella loro intenzione di dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, secondo loro riconducibile alle opere intraprese sugli immobili situati nel Canton Ticino, dal reddito imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio.

 

                                         2.2.

                                         A tale riguardo, le decisioni dell’UT RS 1 non possono vincolare l’autorità fiscale del Canton __________:

·         per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1 LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è esclusiva;

·         per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss).

                                         L’autonomia dei cantoni nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p. 147).

 

                                         2.3.

                                         Di conseguenza, spetterà eventualmente all’autorità di tassazione del Canton __________ confrontarsi con la deducibilità dei costi sopportati dai contribuenti per la riattazione dell’immobile di __________.

 

 

                                   4.   Ne consegue che il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr.    600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: