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Incarti n. 80.2021.26 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 26 gennaio 2021 contro la decisione del 31 dicembre 2020 in materia di IC/IFD 2019. |
Fatti
A. Presentando la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, il signor RI 1 faceva valere le deduzioni sociali per figlio a carico pari a fr. 11'100.‑ e ‑ per la sola imposta cantonale ‑ per figlio agli studi in ragione di fr. 6'400.‑. Nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione, il contribuente informava l’autorità che nel corso del periodo fiscale litigioso, la figlia __________ (2002) aveva frequentato un “Programma di Studi non accademici negli Stati Uniti”, allegando una fattura di € 12'120.‑ con annotati i relativi versamenti.
Spiegava inoltre di aver provveduto ai bisogni della suocera, __________, residente a __________ (__________), ragione per cui chiedeva di poter beneficiare della deduzione sociale per persona bisognosa a carico in ragione di fr. 10'000.‑.
B. Con decisione di tassazione IC/IFD 2019, notificata il 22 luglio 2020, l’RS 1 (di seguito: RS 1) ammetteva unicamente la deduzione sociale per figlio a carico in ragione di fr. 11'100.‑ per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD, senza concedere la deduzione cantonale per figlio agli studi. Di conseguenza, il reddito imponibile IC era stato stabilito in fr. 70'500.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 75'500.‑) che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 3'672.90. Per l’IFD, invece, il reddito imponibile assommava a fr. 73'100.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 78'300.‑) e il dovuto d’imposta ammontava a fr. 702.05. Per la sola imposta cantonale, sia la sostanza imponibile sia il dovuto d’imposta erano pari a fr. 0.‑.
C. a.
Con reclamo datato 20 agosto 2020, il contribuente si aggravava contro la suddetta decisione di tassazione, lamentando che per l’imposta cantonale l’RS 1 non gli aveva concesso né la deduzione per figli agli studi in relazione alla figlia __________ (che aveva “sostenuto un anno di studi all’estero in sostituzione del 4° anno scolastico e [aveva] frequentato la scuola a tempo pieno della durata di due semestri senza retribuzione […] né indennità di studente e lo stesso istituto [aveva] rilasciato un titolo riconosciuto”) né la deduzione per persona bisognosa a carico in merito alle spese sopportate per la suocera residente in __________.
b.
Il 16 settembre 2020, per posta elettronica, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente informandolo che per la deduzione per figli agli studi
“se non si tratta di università, allorquando la scuola frequentata non risulta sussidiabile dal competente ufficio cantonale, la deduzione per figlio/a agli studi non può essere concessa. Bonariamente si concederà una deduzione di Fr. 1'900.‑ come se la scuola media superiore fosse stata frequentata nel luogo di residenza/dimora”.
Per quanto concerneva invece la deduzione per persona bisognosa a carico,
“nel caso in cui la persona in questione risieda all’estero la deduzione può eventualmente essere presa in considerazione limitatamente all’imposta federale diretta (IFD). Per stabilire la deducibilità la invitiamo a voler documentare e comprovare la situazione finanziaria e lo stato di bisogno della suocera nonché fornire le comprove (postali, bancarie e/o altro) dei versamenti fatti a suo favore all’estero”.
A questa richiesta, il reclamante non ha dato alcun seguito.
D. Il 31 dicembre 2020, l’RS 1 emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo. Come anticipato per posta elettronica, per la sola imposta cantonale, l’autorità di tassazione concedeva al reclamante una deduzione pari a fr. 1'900.‑ per figli agli studi. A motivo, ribadiva che tale deduzione era stata concessa “[b]onariamente […] come se la scuola media superiore fosse stata frequentata nel luogo di residenza/dimora”. Invece,
“[p]er quanto riguarda la persona bisognosa a carico, tenuto conto che non è mai stato dato seguito alla corrispondenza email inviata al contribuente in data 16.09.2020, la richiesta viene respinta integralmente, rammentando ai contribuenti che, in ogni caso, essendo la persona domiciliata all’estero, un[a] eventuale deduzione poteva eventualmente essere accordata esclusivamente per l’imposta federale diretta”.
E. Il 26 gennaio 2021, il contribuente presenta tempestivo ricorso chiedendo che gli sia riconosciuta una deduzione sociale per figlio agli studi superiore a fr. 1'900.‑, perché ha sostenuto “una retta scolastica di quasi 10'000 Fr. oltre al mantenimento delle spese”. Spiega che la figlia __________ ha sostenuto “un anno di studi all’estero in sostituzione del 4° anno scolastico” precisando che “non si tratta[va] di spese universitarie così come previsto dalla normativa vigente ma è vero che sono somme destinate alla formazione e preparazione scolastica all’estero”.
Inoltre, il ricorrente postula la deduzione per persona bisognosa a carico in relazione alle spese sopportate per la suocera, affermando che “ai fini della tassazione in Svizzera, si considerano anche gli immobili fuori dal territorio elvetico e […] il sottoscritto ha dichiarato un immobile a disposizione in Italia dove convive con la persona a carico”, sopportando le “[s]pese relative soprattutto alle cure mediche”.
Al ricorso, il ricorrente allega unicamente una copia delle decisioni impugnate.
F. L’RS 1 non ha presentato osservazioni al ricorso.
Diritto
I. Deduzione per figli agli studi (solo IC)
1. 1.1.
Giusta l’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2019, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di fr. 13’400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
1.2.
Il decreto esecutivo del 12 dicembre 2018 del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2019 (RL 640.220), all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1. fr. 1’200.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1’900.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4’600.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6’400.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 13’400.‑ se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.‑ l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
1.3.
La Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni per “le deduzioni per figli agli studi” giusta l’art. 34 LT (in vigore anche nel periodo fiscale litigioso) stabilisce al secondo punto quali sono le scuole e i corsi che danno diritto alla deduzione.
In particolare trattasi della frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuti. In base ai criteri del citato Dipartimento sono scuole postobbligatorie quelle scuole pubbliche e/o private, frequentabili dopo il conseguimento della licenza di scuola media, che preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente (diploma di commercio, ecc.). La deduzione non è ammessa per le scuole private che non abilitano al conseguimento di alcun titolo pubblico riconosciuto (maturità o attestato professionale; v. Circ. DDC 4/2008, pto. 2.1, p. 3). Le scuole postobbligatorie situate fuori Cantone devono preparare ad un titolo di studio equipollente a quello delle scuole site nel Cantone (Circ. DDC 4/2008, pto. 2.1.2, p. 4).
1.4.
Come già rilevato dal Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione. Visto che però esse tendono ad esplicitare l’interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un’interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili (sentenza TF 2C_216/2014 del 15.12.2016 consid. 4.6. e riferimenti). Nel caso di specie, non vi è alcun motivo per discostarsene.
2. 2.1.
2.1.1.
Venendo alla fattispecie, al 31.12.2019, la figlia del ricorrente nata nel 2002, era iscritta ad un “Programma di Studi non accademici negli Stati Uniti” (v. Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione, annesse alla DI 2019). A questo proposito, nella sua Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, il ricorrente faceva valere la deduzione per figlio agli studi pari a fr. 6'400.‑, allegando un unico documento relativo a tale programma ovvero una fattura pagata a __________ Srl, __________ (I) e inviata all’indirizzo di RI 1 in Via __________ a __________), concernente appunto un “Programma Anno Scolastico Stati Uniti [con] Partenza [prevista per] Agosto/Settembre 2019”.
Sulla base di questa scarna documentazione – in sede di prime cure ‑ l’RS 1 non aveva concesso alcunché al ricorrente, in quanto la “deduzione [avrebbe potuto essere] concessa solo se il figlio [avesse] frequenta[to] scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto (scuola postobbligatoria o superiore)”.
2.1.2.
Nel suo reclamo, il contribuente giustificava la richiesta della deduzione per figlio agli studi in quanto la figlia __________ aveva “sostenuto un anno di studi all’estero in sostituzione del 4° anno scolastico” beneficiando del rilascio da parte dello “stesso istituto” di “un titolo riconosciuto”. A sostegno di quest’ultima affermazione, tuttavia, il reclamante non allegava né l’attestato di maturità o di capacità professionale né un diploma equivalente conseguito dalla figlia.
Eppure, nell’evadere il reclamo, nonostante nella sua motivazione l’autorità di tassazione avesse affermato che la deduzione per figlio agli studi non avrebbe potuto essere concessa “se non si tratta di università, allorquando la scuola frequentata non risulta sussidiabile dal competente ufficio cantonale”, l’Ufficio di tassazione ha comunque ammesso “bonariamente” una deduzione di fr. 1'900.‑, “come se la scuola media superiore fosse stata frequentata nel luogo di residenza/dimora”.
2.2.
Come visto, dà diritto alla deduzione per figlio agli studi la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto in particolare a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente (art. 11 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2019). Per quanto riguarda le scuole postobbligatorie situate fuori Cantone, esse devono preparare ad un titolo di studio equipollente (Circolare DDC n. 4/2008 del gennaio 2009, pto. 2, p. 3 s.).
Dalla documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non si evince che la figlia del ricorrente abbia effettivamente frequentato la scuola negli Stati Uniti e che vi abbia conseguito un titolo di studio riconosciuto (o equipollente). Agli atti manca ogni e qualsiasi giustificativo a comprova di quanto rivendicato.
In più, si osserva che l’Ufficio degli aiuti allo studio del DESC “di regola all’estero [sostiene] unicamente gli studi universitari ed i soggiorni linguistici” (v. www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-facciamo/domande-frequenti-faq/; ultima consultazione: 09.07.2021). È il ricorrente stesso ad ammettere che non si tratta di studi accademici (v. Comunicazione e note per l’Ufficio di tassazione, annesse alla DI 2019).
Pertanto, in sede di reclamo, l’autorità di tassazione è stata fin troppo generosa concedendo al ricorrente una deduzione per figlio agli studi pari a fr. 1'900.‑.
2.3.
Considerate le circostanze, la Camera di diritto tributario rinuncia tuttavia ad effettuare una reformatio in peius della decisione di tassazione IC 2019 dopo reclamo notificata il 31 dicembre 2020, stralciando l’importo di fr. 1’900.‑. Infatti, per poter procedere ad una reformatio in peius, la giurisprudenza più recente del Tribunale federale pone due condizioni che nella fattispecie non si realizzano. La prima condizione – oggettiva ‑ vuole che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le disposizioni applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva ‑ esige che la correzione della decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta un’importanza rilevante tale da imporsi (sentenza TF 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23.03.2018 consid. 7). Nonostante la decisione presa dall’RS 1 sia contraria alle disposizioni vigenti, si rinuncia ad un inasprimento della decisione di tassazione IC 2019, vista comunque l’esiguità dell’importo ammesso a torto in deduzione (fr. 1'900.‑) e del suo impatto sul dovuto d’imposta.
II. Deduzione per persona bisognosa a carico
3. 3.1.
3.1.1.
Per l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di un importo da 5'700.‑ a 11'100.‑ franchi al massimo (per il periodo fiscale 2019), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.‑ franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).
3.1.2.
Nel caso di specie, come dichiarato dal ricorrente, la signora __________ vive all’estero, in __________. Una delle condizioni cumulative per poter beneficiare della deduzione ex art. 34 cpv. 1 lett. b LT è che la persona bisognosa di sostentamento risieda in Svizzera. Risiedendo la suocera del ricorrente all’estero, in ogni caso la deduzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. b LT non può essere fatta valere (v. anche Circ. DDC 18/2020 del luglio 2020, n. 10.1, p. 24 s.).
3.2.
3.2.1.
Per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
3.2.2.
A differenza della norma cantonale, la disposizione federale non limita la residenza della persona al cui sostentamento il contribuente provvede alla Svizzera. Come visto, al 31.12.2019, la suocera del ricorrente viveva in __________. A tal proposito, in sede di reclamo, l’RS 1 si era rivolto all’insorgente affinché questi fornisse la documentazione necessaria a comprovare la sua richiesta, senza però sortire alcun effetto.
3.3.
3.3.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal contribuente (sentenza TF 2A.105/2007 del 3.09.2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
3.3.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.4.
La deduzione per persona bisognosa a carico, se accettata dall’autorità di tassazione, permette al contribuente di ridurre il suo debito d’imposta.
Spettava quindi all’insorgente dimostrare di aver effettivamente contribuito durante il periodo fiscale litigioso al sostentamento della suocera, risiedente all’estero, e che questa non fosse in grado di provvedere (finanziariamente) a sé stessa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 55 ad art. 35 LIFD, p. 715).
Come ha ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali l’autorità fiscale è tenuta a sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolare per quanto concerne il versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere dimostrato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria di tale sostegno, per esempio tramite ricevute postali o bonifici bancari (sentenza TF 2C_421/2010 del 2.11.2010 consid. 2.1 e relativi rimandi; Jaques in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 49 ad art. 35 LIFD, p. 812; Baumgartner/Eichenberger in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 26a ad art. 35 LIFD, p. 891; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 1057; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 716; sentenza CDT n. 80.2009.20 del 19.08.2009 consid. 2.2).
Nonostante il chiaro invito rivolto dall’RS 1 al reclamante a voler fornire la documentazione a sostegno della propria richiesta prima dell’evasione del reclamo (v. email del 16.09.2020 all’attenzione del contribuente), il contribuente non ha presentato alcunché, venendo meno al suo obbligo di collaborazione. Date le circostanze, l’autorità di tassazione non ha potuto fare altro che non accordare al ricorrente la deduzione per persona bisognosa a carico ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD. La decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo notificata il 31 dicembre 2020 deve pertanto essere confermata.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il pres Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: