Incarti n.
80.2021.262

80.2021.263

Lugano

23 giugno 2022     

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 1° dicembre 2021 contro la decisione del 3 novembre 2021 in materia di IC e IFD 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

A.   a.

                                         __________ (__________) cittadina __________ domiciliata a __________ era dipendente della propria società, la __________, con sede a __________, iscritta a Registro di commercio dal __________, il cui scopo è, “l'importazione, l'esportazione ed il commercio di materie prime, semilavorati, cascami e materie gregge in genere, in particolare di materiali di ogni tipologia per la metallurgia (ecc.)”.

 

                                         b.

                                         Per il periodo fiscale 2016, la contribuente presentava la dichiarazione di tassazione d’imposta per la tassazione ordinaria complementare, dichiarando un reddito imponibile di fr. 83'097.- ed una sostanza imponibile di fr. 10'688'963.-.

                                         Ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, faceva in particolare valere, per la sua partecipazione nella __________ (della quale detiene l’intero capitale azionario), un valore di fr. 200'000.-, aggiungendo al modulo 8, l’indicazione “valore fiscale non conosciuto”.

 

 

                                  B.   Con decisione del 17.6.2020 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr. 50'600.- per l’IC (fr. 86'300.- il reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 50'600.- per l’IFD (fr. 94'200.- il reddito determinante per l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC, veniva accertata in fr. 12'158'000.-. In particolare, i “titoli e capitali” venivano modificati da fr. 10'718'963.- a fr. 12'188'963.- con la seguente spiegazione:

                                         “Valore imponibile delle azioni rettificato: - __________ fr. 1'640'000.- e __________ fr. 30'000.-“.

 

 

                                  C.   Con reclamo 27/28.7.2020 l’allora rappresentante della contribuente, __________, censurava la decisione IC/IFD 2016 limitatamente al valore delle azioni della __________ ed al metodo di calcolo con il quale era stato ottenuto. La reclamante chiedeva che fosse applicato il metodo misto e che si prendessero in considerazione, di conseguenza, gli utili operativi 2015 e 2016 (un utile ed una perdita). A suo avviso, infatti, la società non era assimilabile ad una “holding pura”, che passivamente detiene partecipazioni, ma era una società operativa che si occupa di commercio di materie prime, “principalmente materiali di ogni tipologia per la metallurgia”. Il valore della __________ per l’anno 2016 ammontava pertanto a fr. 542'685.-.

 

 

                                  D.   Con decisione del 3.11.2021, l’UT respingeva il reclamo, facendo riferimento ad un rapporto allestito dall’”Unità valutazione titoli” dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), che aveva stabilito il valore di ogni quota in fr. 8'200.- (ossia, per 200 azioni, fr. 1'640'000.-).

                                         Secondo l’autorità fiscale, la società, iscritta a registro di commercio il 5.12.2012 (prima chiusura contabile al 31.12.2013) poteva essere considerata ancora di recente costituzione e, su richiesta dello stesso rappresentante della contribuente, era sempre stata valutata sul “solo valore di sostanza” (cfr. reclamo contro la valutazione al 31.12.2014), poiché sarebbe stata ancora nel periodo di “lancio dell’attività”.

                                         Premesso che, per le società operative, le Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) concernenti la valutazione dei titoli non quotati prevedono l’utilizzo del metodo di calcolo misto, che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza, il fisco rilevava che, per le società di recente costituzione, fino a che il risultato aziendale non risulta rappresentativo, si deve procedere ad una valutazione sul solo valore di sostanza. A partire dall’esercizio 2017, inoltre, la __________ si configurava chiaramente come una società holding e, anche in questo caso, le Istruzioni della CSI prevedono un calcolo che considera il solo valore di sostanza.

 

 

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, per il tramite della rappresentante __________ insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2016. La ricorrente contesta la valutazione operata dall’autorità fiscale (dall’Unità valutazione titoli dell’UTPG) della __________ al 31.12.2016 basata sul solo valore di sostanza. La ricorrente afferma di non comprendere per quali ragioni l’autorità resistente abbia concluso, per l’anno 2016, che la società della quale è unica azionista possa essere considerata una società di recente costituzione. Dal conto annuale della __________, chiuso al 31.12.2016, risulta un volume di affari legato alla vendita di materiale di fr. 2'029'641.24. Sono state emesse 46 fatture di vendita e sono stati sostenuti costi per l’acquisto di materiali per un ammontare di fr. 1'865'854.27. Dalla disamina del conto annuale non si evince inoltre alcuno dei presupposti che possono mettere a rischio la continuità aziendale. Motivo per il quale la ricorrente chiede di valutare la società adottando il criterio di calcolo misto (che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza), in applicazione del quale il valore della __________ sarebbe di fr. 542'685.- anziché 1'651'210.-.

 

 

                                  F.   Con osservazioni al ricorso 16/20.12.2021 l’UT di Lugano trasmette la presa di posizione del 15.12.2021 dell’UTPG (sezione valutazione titoli non quotati). Secondo le Istruzioni della CSI, si potrebbe procedere con la valutazione secondo il metodo misto, considerando quindi valore di reddito e di sostanza, solamente a partire da quando i risultati commerciali diventano rappresentativi. Nel caso della __________, la prima chiusura contabile è stata effettuata al 31.12.2013 e a fine 2016 l’operatività principale sarebbe “inequivocabilmente terminata”. Inoltre, nel 2017 non sarebbe stato realizzato “nemmeno un franco di guadagno”, motivo per il quale sarebbe lecito pensare che l’attività fosse terminata già prima del 31.12.2016. La società si occuperebbe pertanto di gestire il proprio patrimonio e dovrebbe essere valutata secondo il solo valore di sostanza. L’UTPG ribadisce poi che a suo avviso la continuità aziendale della società è a rischio, tanto è vero che nel 2017 sarebbe intervenuto un risanamento. Difficoltà erano state ammesse dallo stesso rappresentante della contribuente, quando aveva chiesto per il periodo fiscale 2014 una valutazione sul solo valore di sostanza.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Il ricorso deve preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia di IFD: l’oggetto del contendere è l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto presentato anche per l’IFD il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Regolata dagli art. 13 e 14 LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale; il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato. Il valore venale è il valore di mercato oggettivo ad un momento determinato. Si tratta del valore che un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali.

                                         La valutazione secondo il valore venale è obbligatoria per i Cantoni (sentenza TF 2C_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.1.; sentenza TF 2C_1057/2018 del 7.4.2020 consid. 4.1.). La LAID non prescrive tuttavia un metodo di valutazione preciso per determinare tale valore. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante margine di manovra, sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per determinare il valore venale stesso sia per definire, visto il carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra considerare anche il valore reddituale (sentenza TF 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.; sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019). Se del caso, il valore reddituale deve essere preso in considerazione “in maniera appropriata” (art. 14 cpv. 2 LAID). Lo stesso non può giustificare qualsiasi discostamento dal valore venale (sentenza TF 2C_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.1.).

 

                                         2.2.

                                         Secondo la Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

 

                                         2.3.

                                         La Circolare n. 28, che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte, che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima delle quali è datata 28 agosto 2008 (l’ultima attualizzazione risale al 1.12.2021). In base alla giurisprudenza resa dopo l’entrata in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ediz., Basilea 2016, n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.).

                                         In quanto direttiva, la Circolare non costituisce diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto né alcun obbligo e non vincola il giudice (sentenza TF 2C_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.4).

                                         La Circolare n. 28 CSI è riconosciuta, secondo giurisprudenza costante, quale metodo adeguato ed affidabile per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa (sentenza TF 2C_321/2019 del 1°.10.2019 consid. 2.3.; Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Muri-Berna 2015, n. 11 ad art. 50, p. 923). Il Tribunale federale non esclude, tuttavia che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in maniera isolata, rivelarsi appropriati (sentenza 2C_953/2019 del 14.4.2020 consid. 4.2.).

                                         In via di principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11 gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La contribuente non contesta, di per sé, l’applicazione della Circolare n. 28 per la commisurazione delle quote societarie di __________, ma censura unicamente il metodo di calcolo seguito da parte dell’autorità fiscale basato sul solo valore della sostanza, anziché il metodo misto (cosiddetto “méthode des practiciens”).

 

                                         3.2.

                                         Il Tribunale federale si è occupato di un caso in cui i ricorrenti, domiciliati nel Canton Ginevra, chiedevano di stimare le partecipazioni nella società che detenevano in misura del 50%, secondo il metodo del valore intrinseco (sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019). Le autorità fiscali avevano invece preso in considerazione il valore di reddito ed il valore intrinseco, seguendo il metodo generale previsto dalla Circolare n. 28 della CSI (denominato metodo pratico). L’applicazione del metodo pratico era stato confermato dalle autorità giudiziarie ginevrine ed è stato poi condivisa dall’Alta Corte svizzera con la seguente motivazione.

                                         Gli insorgenti avevano in particolar modo censurato un’applicazione arbitraria del diritto cantonale, argomentando che la legge fiscale ginevrina non avrebbe consentito l’utilizzo del valore di reddito ai fini della valutazione di un’impresa non quotata in borsa per valutarne i titoli.

                                         Il Tribunale federale ha ricordato che, per l’art. 14 cpv. 1 LAID, i Cantoni dispongono di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e nell’applicazione della loro disciplina legale e ciò sia nella scelta del metodo di calcolo sia nello stabilire, tenuto conto del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in quale misura il valore di reddito debba essere preso in considerazione nella stima (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.3 con riferimenti alla giurisprudenza).

                                         L’Alta Corte svizzera ha quindi esaminato l’art. 49 della legge fiscale ginevrina (Loi sur l’imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSG D 3 08]). Secondo tale norma, la sostanza è stimata, in maniera generale, secondo il valore venale. Il diritto ginevrino non contiene più, dopo l’entrata in vigore della LIPP (1.1.2010) una disciplina esplicita sulla valutazione fiscale dei titoli non quotati in borsa. La legge in vigore dal 1.1.2010 si distingue dal precedente diritto ginevrino in vigore in tale ambito, il quale trattava espressamente tale questione. In particolare il precedente art. 5 LIPP-III/GE 2000 prevedeva che le azioni, i certificati di quota delle società cooperative ed altri diritti di partecipazione non quotati in borsa dovessero essere valutati in funzione del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. Inoltre secondo il Regolamento di applicazione della legge previgente, la Circolare n. 28 CSI era applicabile unicamente nel caso in cui non derogasse al vecchio art. 5 LIPP (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.4).

                                         Ora, i giudici di Mon Repos hanno ritenuto che il tenore letterale dell’art. 49 cpv. 2 LIPP/GE, secondo cui “la valeur fiscale de la fortune mobilière est estimée, en général, à sa valeur vénale”, non vieta, di principio, la presa in considerazione del valore di reddito di un bene, prima di stabilirne il valore fiscale. Inoltre il ricorso al valore venale non vale in maniera assoluta ai sensi del diritto cantonale, ma unicamente in maniera generale. A ciò va aggiunto che il valore venale di taluni beni è in ogni caso correlato – in misura più o meno grande – al reddito che questi possono procurare, in modo tale che la sua valutazione non possa, per forza di cose, ignorarlo completamente. Inoltre, dalla disamina dei lavori preparatori della LIPP/GE non emergeva che il legislatore cantonale avesse avuto l’intenzione d’impedire il ricorso al valore di reddito per determinare il valore venale dei titoli. L’abbandono della vecchia disposizione, secondo cui le azioni dovevano essere valutate in funzione del valore di reddito e del loro valore intrinseco, se del caso sulla base della Circolare n. 28 CSI, aveva lo scopo di rendere più flessibile la determinazione del valore fiscale di tali beni mobiliari abbandonando una disposizione giudicata troppo rigida per il fatto di ricorrere sistematicamente al valore di reddito. Ciò non significava, secondo i giudici federali, che non si potesse più prendere in considerazione in maniera appropriata il valore di reddito al momento della stima del valore venale della sostanza mobiliare di un contribuente (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.6.).

                                         Nel caso di specie il Tribunale federale ha ritenuto corretta l’applicazione del metodo pratico (“méthode des practiciens”, cfr. sentenza 2C_583/2013 del 23.12.2013 consid. 3.1.2). Facendo riferimento alla Circolare n. 28, ha rilevato che si può derogare a tale metodo di stima, e basarsi solo sul valore intrinseco, unicamente durante l’anno di fondazione di una società, nel periodo di lancio di un’impresa, oppure se la società è una “holding pura”, una società di gestione del patrimonio o una società di finanziamento (cfr. sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 6.5, con riferimento alla Circolare n. 28 CSI, punto 3.4., n. 38).

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Ritornando al caso che ci occupa, l’autorità fiscale ha ritenuto che la partecipazione detenuta dalla ricorrente rientri in uno dei quei casi per i quali la Circolare n. 28 prevede che non si applichi il metodo misto, ma che si stabilisca il valore della società sulla sola base del valore intrinseco.

                                         Prima di esaminare la fattispecie alla luce della Circolare n. 28 della CSI, occorre confrontarsi con la normativa cantonale.

 

                                         4.2.

                                         Come già ricordato, secondo la legislazione tributaria ticinese, la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT).

                                         Per quanto concerne le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT). Il testo che concerne la valutazione dei titoli non quotati in borsa corrisponde sostanzialmente con quello della legge fiscale del Canton Ginevra, prima della modifica adottata nel 2010 (cfr. sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.4.). Infatti, non si limita a prevedere che la stima sia conforme al valore venale, ma indica espressamente il modello da seguire per valutare le partecipazioni.

 

                                         4.3.

                                         Anche altri Cantoni, hanno, nelle loro rispettive legislazioni tributarie, per quanto riguarda alla valutazione della sostanza, un testo di legge simile a quello attualmente in vigore nel Canton Ginevra.

                                         Il Canton Zurigo, all’art. 39 cpv. 1 del suo Steuergesetz stabilisce, in generale, che “das Vermögen wird zum Verkehrswert bewertet”. Per i titoli non quotati si applicano pertanto le Istruzioni della Circolare n. 28 della CSI (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo, 2021, n. 23 ad § 39, p. 802).

                                         Il Canton Argovia, all’art. 50 cpv. 1 del proprio Steurgesetz, in merito ai “Wertpapiere und Forderungen”, ha indicato “Wertpapiere sind nach dem Verkehrswert zu bewerten. Dieser entspricht dem Kurswert oder, wenn kein solcher besteht, in der Regel dem inneren Wert”. Anche in questo caso, il valore intrinseco viene determinato secondo la Circolare n. 28 della CSI (Sramek, op. cit., n. 11 ad art. 50, p. 923).

                                         L’art. 49 cpv. 2 della legge tributaria del Canton Berna, in merito ai titoli non quotati in borsa, dispone quanto segue: “Wertpapiere des Privatvermögens ohne regelmässige Kursnotierung werden nach dem inneren Wert bewertet. Ausserordentliche, am Stichtag bereits vorhersehbare zukünftige Verhältnisse könner bei der Ermittlung des Ertragwertes angemessen berücksichtigt werden”. Fino alla fine del 2010, era prevista una valutazione basata sul solo valore di sostanza per le società immobiliari, finanziarie, di gestione patrimoniale e holding. L’abrogazione di questa disposizione, fondata sulla Circolare n. 28, è stata dettata dalla constatazione che si trattava di una norma troppo rigida (Kästli/Bärtschi, in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, vol. I, Muri-Berna 2014, p. 600).

                                     

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Pur non essendo in contrasto con la LAID, la normativa ticinese è meno flessibile rispetto alle disposizioni corrispondenti degli altri Cantoni citati quali esempio, poiché il testo di legge prevede espressamente che, per la valutazione dei titoli non quotati in borsa, si debba prendere in considerazione sia il loro valore di reddito sia il loro valore intrinseco (reddito e sostanza).

 

                                         4.4.2.

                                         Per costante giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale non è assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni che intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la norma persegue o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre 2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a; 128 I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

 

                                         4.5.

                                         4.5.1.

                                         Come visto il margine di manovra lasciato ai Cantoni dal diritto federale è molto ampio anche per quanto concerne il metodo di calcolo del valore delle quote sociali.

                                         Il legislatore ticinese ha codificato in maniera inequivocabile il testo dell’art. 45 cpv. 3 LT: bisogna tenere in considerazione anche il valore di reddito e non unicamente il valore di sostanza per stabilire il valore delle azioni di una società non quotata in borsa.

                                         Motivo per il quale, diversamente da quanto stabilito dall’autorità fiscale, per la valutazione di __________ bisognerà tenere presente anche il valore di reddito seguendo il metodo cosiddetto pratico indicato dalla Circolare n. 28.

 

                                         4.5.2.

                                         In generale, il valore intrinseco si stabilisce facendo capo alla Circolare n. 28 della CSI. Tuttavia, i principi di valutazione non costituiscono istruzioni vincolanti, anche se sono ritenuti dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi come ausili e linee guida di valutazione adeguati e vengono generalmente seguiti. Nel caso che ci occupa, il testo chiaro della normativa ticinese fa scacco alla possibilità di potersi dipartire dal valore di reddito per stabilire il valore societario di __________, restando evidentemente valido il metodo generale previsto dalla CSI.

 

 

                                   5.   Il ricorso, per quanto concerne l’IFD 2016 è irricevibile. Per quanto concerne l’IC 2016 è invece accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 del 3.11.2016 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché determini il valore di __________ applicando il metodo pratico (o metodo misto).

                                         Non si prelevano tasse di giustizia e spese processuali. Alla contribuente, patrocinata, vengono assegnate congrue ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   1.1.  Nella misura in cui concerne l’IFD, il ricorso è irricevibile.

                                         1.2.  Nella misura in cui concerne l’IC, il ricorso è accolto.

                                                 §   Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale aff__________ in base al metodo misto (o metodo pratico).

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Alla contribuente, patrocinata, viene riconosciuta un’indennità di fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

                                   4.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: