Incarto n.
80.2021.264

Lugano

13 dicembre 2022                 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1  (ZH)

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 3 dicembre 2021 contro la decisione del 5 novembre 2021 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale 2016.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   a.

                                         RI 1 è arrivato in Ticino proveniente da __________, Cantone di __________, a far tempo dal 1° novembre 2013 (v. Wegzugsmeldung del 13 novembre 2013 emesso dal Cantone di __________ per IC/ICom e IFD 2013).

                                         Ha risieduto a __________ fino al 14 dicembre 2016 per poi notificare la sua partenza per __________, nel Cantone di __________ (v. Mov-pop, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 30.05.2022).

 

                                         Il ricorrente è __________ AG con sede statutaria a __________ e ne è il presidente del consiglio d’amministrazione con firma individuale (v. estratto del Registro di commercio del Cantone di __________; ultima consultazione: 30.05.2022).

                                         La __________ AG è nata dalla fusione – avvenuta il 28.06.2018 – tra la __________ GmbH e la __________ AG (di cui il ricorrente ha dichiarato la partecipazione nel 2017; v. DI __________ 2017, elenco titoli). La società anonima si occupa della commercializzazione di materie prime in tutta Europa ed il suo “mercato è rivolto al campo dei polimeri tecnici e delle poliolefine” (v. www.__________.ch; ultima consultazione: 30.05.2022).

 

                                         Divorziato dal 9 aprile 2013, il 20 novembre 2020 si è sposato in terze nozze con __________, residente ‑ dal 1° settembre 2016 ‑ in Via __________ a __________ (v. Movpop, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 30.05.2022).

 

                                         Nel Cantone Ticino, il ricorrente è proprietario di alcuni fondi a __________ e a __________. Con la ex moglie è stato comproprietario di una PPP a __________ fino al 2018.

 

                                         b.

                                         Per quanto concerne le Dichiarazioni d’imposta delle persone fisiche, per il periodo fiscale 2012 è stata presentata nel Cantone di __________; per gli anni 2013-2015 la DI è stata presentata in Ticino, dove il contribuente è stato imposto illimitatamente; la DI 2016 non è agli atti; la DI 2017 è stata presentata nel Cantone di __________ con copia per il Cantone Ticino, mentre per i periodi fiscali 2018-2020 l’insorgente ha presentato le Dichiarazioni d’imposta per le persone fisiche in Ticino, tramite una fiduciaria di __________. Agli atti non vi è una alcuna Dichiarazione d’imposta per il Cantone di __________ per gli anni 2018-2020.

 

 

                                  B.   Il 18 novembre 2020, l’RS 1 (di seguito: RS 1), notificava a RI 1 la decisione di assoggettamento illimitato nel Canton Ticino “sia per l’imposta cantonale [sia] per l’imposta federale con effetto a partire dal 01.01.2016”. A sostegno della propria decisione, l’RS 1 sottolineava il fatto che la __________ GmbH ‑ di cui RI 1 era dipendente e presidente della gerenza con firma individuale e la cui sede era stata trasferita da __________ a __________ il 10.11.2016 ‑ era effettivamente gestita ed amministrata in Ticino e per questo motivo era stata assoggettata alle imposte nel Cantone. L’autorità di tassazione sosteneva altresì che dal 1° agosto 2016 RI 1 aveva locato un appartamento di 5 locali in __________ a __________; che le figlie minorenni vivevano presso la madre ad __________; che è proprietario di alcuni fondi nel Cantone. A __________ (ZH) “non sembrano esserci rapporti personali di rilievo ma ha presentato una lettera (Wohnbestätigung) riguardo l’uso di due camere+bagno nella casa unifamigliare presso la famiglia __________”. Per questi motivi, l’autorità di tassazione ha ritenuto che il domicilio fiscale, ovvero il luogo in cui sono stabilite le relazioni più intense, fosse in Ticino e più precisamente a __________, fin dal 2016.

                                         Una copia della decisione era inviata al Cantone di __________ “quale rivendicazione di sovranità fiscale”.

 

 

                                  C.   L’11 dicembre 2020, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, si aggravava contro la decisione di assoggettamento. Per il patrocinatore, il centro degli interessi ideali di RI 1 era nella Svizzera tedesca e non in quella italiana. Spiegava che la __________ AG ha la sua sede nel Cantone di __________, mentre a __________ ha solo un indirizzo. Anche l’attività professionale del reclamante si svolgeva prevalentemente nella Svizzera tedesca e in Germania o in Italia, evidenziando che “i campi e gli ambiti di attività della società fanno sì che il reclamante sia molto spesso in viaggio e la sua base non [sia] __________, bensì __________, molto più pratico per la sua centralità”. Ammettendo che nel 2016 il reclamante aveva firmato un contratto di locazione a __________, al proposito spiegava che l’appartamento era d’appoggio all’attività della __________ AG, che era condiviso con il cugino (__________) e che era il “luogo dove esercitare il diritto di visita delle figlie” senza “l’intenzione di stabilirsi durevolmente”. Aggiungeva che il reclamante intratteneva frequenti e regolari rapporti anche con le figlie avute dal precedente matrimonio, e il nipotino appena nato, che risiedono nella Svizzera tedesca. Per il rappresentante, “il reclamante ha in realtà legami esclusivi con la Svizzera tedesca nella quale ha praticamente tutte le sue amicizie ed è perfettamente integrato [… m]entre, di contro, i legami con il Canton Ticino sono limitati al diritto di visita che esercita sulle figlie, nate dal secondo matrimonio, e ad un’attività lavorativa molto limitata”.

 

 

                                  D.   Con decisione del 5 novembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo del contribuente. A motivo adduceva che

                                         le argomentazioni contenute nel reclamo sono quasi esclusivamente di natura formale e non permettono in alcun modo di confutare il domicilio fiscale del contribuente in Ticino. Difatti, gli argomenti su cui si è basata l’autorità fiscale non sono contestati in quanto tali, del resto, trattasi di dati oggettivi e dalle circostanze di fatto si realizzano numerosi legami del contribuente con il Canton Ticino, sia di carattere ideale (famiglia, parenti, cerchia di conoscenti e di amici), sia di carattere materiale (professionale).

                                         A comprova delle relazioni mantenute nel Canton Ticino, ed in particolare nel Comune di __________, si confermano le motivazioni già contenute nella decisione di assoggettamento del 18 novembre 2020. Tali relazioni sono più intense rispetto a quelle intrattenute con il Comune di __________.

 

                                         L’RS 1 evidenziava che

 

·       il contribuente è dipendente della società __________ AG con sede principale nel Canton Ticino, vedi decisione d’assoggettamento dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del 6 aprile 2017 cresciuta in giudicato e mai contestata;

·       la direzione e l’amministrazione della società vengono svolt[e] dal signor RI 1 come amministratore e presidente del CdA con firma individuale;

·       in data 22 novembre 2020 si è sposato a __________ con la signora __________ domiciliata a __________;

·       con la moglie vive in Via __________ a __________ già dal 2016;

·       sempre nel Comune di __________ il 1° agosto 2016 ha firmato un contratto di affitto per un appartamento di 5 locali in __________, sede di recapito della società __________ AG;

·       nel Comune di __________ vivono le due figlie del primo [recte: secondo] matrimonio __________ (2004) e __________ (2005).

 

 

                                  E.   Il 3 dicembre 2021, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, presenta ricorso contro la suddetta decisione, chiedendone l’annullamento.

                                         L’avv. RA 1 sostiene che il domicilio fiscale principale del suo assistito si trova a __________, nel Cantone di __________, mentre a __________ vi è solo un domicilio secondario. Afferma che

                                         8. […] non è vero che la società __________ AG avrebbe sede principale in Ticino. Infatti, questa società non ha m[ai] ricevuto una decisione di assoggettamento e da anni paga le imposte a __________ dove ha la propria sede. Inoltre, non è contestato dall’autorità inferiore, il ricorrente ha una funzione dirigenziale che svolge prevalentemente e settimanalmente nella Svizzera tedesca, come attestato anche dai documenti che si produco[no], ossia:

-           estratto carta di credito aziendale (doc. 1);

-           diversi bollettini di pagamento (doc. 2);

-           fotografia buca lettere __________ (doc. 3);

-           piani spostamenti da agosto a novembre 2021 (doc. 4 dal quale risulta che la presenza a __________ è sporadica).

                                         Inoltre, il rappresentante aggiunge che

                                         9. […] il ricorrente intrattiene a __________ relazioni familiari e sociali molto strette, come risulta dalla dichiarazione delle figlie nate dal primo matrimonio (doc. 5) – e gli accertamenti in proposito dell’autorità fiscale sono manifestamente errati, trattandosi delle figlie del secondo matrimonio – e degli amici e conoscenti __________ (doc. 6). Non solo, ma l’appartamento di __________ è del signor __________ e il ricorrente lo usa unicamente per esercitare il diritto di visita sulle figlie nate dal secondo matrimonio (doc. 7). Si osserva altresì che più volte al mese il ricorrente rende visita ai genitori e resta a dormi[r]e a __________ (doc. 8) e la presenza presso il domicilio della moglie è sporadica e dunque non può radicare il domicilio principale.

 

 

                                  F.   Nelle sue osservazioni, presentate il 4 marzo 2022, l’PI 1 della Divisione delle contribuzioni precisa che “la __________ AG, nonostante abbia la sede registrata a __________, è imposta illimitatamente in Ticino. In effetti, si evince dall’incarto che la società è imposta illimitatamente sull’utile e sul capitale dal Canton Ticino dal 2015, a seguito della sede effettiva. Il riparto intercantonale tra il Ticino e __________ è ad esclusivo favore del Canton Ticino”, avendone l’__________ rivendicato il domicilio, decisione rimasta incontestata e dunque cresciuta in giudicato.

                                         Inoltre, l’PI 1 evidenzia “come il ricorrente intrattenga dei legami personali di rilievo con il Canton Ticino. In particolare, il contribuente si è recentemente sposato (il 22 novembre 2020) con __________ con cui convive dal 2016 in via __________ a __________. Inoltre, il ricorrente ha giustificato la locazione dell’appartamento di 5 locali, allo stesso indirizzo della società, in via __________, al fine di facilitare il suo diritto di visita sulle figlie __________ (2004) e __________ (2005), che sono domiciliate ad __________, nate da un precedente matrimonio”.

                                         Per quanto attiene invece alle “figlie __________ e __________ (domiciliate a __________ e __________, e pertanto non a __________) sono maggiorenni e una di loro ha avuto un figlio. Nonostante la pretesa intensità del legame con il padre, una visita regolare al nipotino o alla figlia non presenta un’intensità tale a creare un domicilio nel Canton __________, se paragonato ai legami con l’attuale moglie e le figlie minorenni che risiedono in Ticino. Infine, si deve ancora rilevare come il domicilio dei genitori, a __________ in Italia, si trovi a meno di 5 km da __________”. Conseguentemente, l’PI 1 conclude che “il domicilio del contribuente risulta indiscutibilmente in Ticino” e propone la reiezione del ricorso.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Con il presente ricorso, RI 1 si aggrava contro la decisione dell’RS 1 che lo assoggetta illimitatamente alle imposte nel Cantone Ticino, ed in particolare a __________, a far tempo dal 1° gennaio 2016, sostenendo che il suo domicilio fiscale è a __________, nel Cantone di __________.

 

                                         1.2.

                                         Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

 

                                         1.2.1.

                                         Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (sentenza TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

                                         A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

 

                                         1.2.2.

                                         Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·      almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

·      almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

                                         La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).

                                         1.3.

                                         Di regola, il domicilio fiscale coincide con quello civile.

                                         Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali.

                                         In particolare, nello stabilire il domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

                                         Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

 

                                         1.4.

                                         Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenza TF n. 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.1; n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; n. 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (sentenza TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr. al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in ASA 75 p. 185, in particolare p. 190).

                                         La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 in StR 61 p. 442).

 

                                         2.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8). Incombe dunque alle autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del domicilio (dimora) fiscale (art. 196 seg. LT; art. 123 cpv. 1 LIFD) e quindi provarne l’esistenza, mentre il contribuente ha l’obbligo di collaborare, deve cioè fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo assoggettamento (art. 198 ss LT; art. 124 ss LIFD). In presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, si giustifica così di attribuire al contribuente l’onere di confutare, prove a sostegno, quanto avanzato dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza TF n. 2C_484/2009 del 30 settembre 2010 e n. 2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 120 s.).

 

                                         2.3.

                                         Come giudicato dal Tribunale federale, in caso di trasferimento del domicilio da un Cantone all’altro, spetta pertanto al contribuente il compito di provare l’esistenza di stretti legami con il nuovo Cantone dove afferma essere domiciliato, perlomeno se l’assoggettamento ammesso dalle autorità appare molto verosimile, in base ad indizi precisi. Questa regola, inizialmente valida solo nei rapporti internazionali, trova ormai applicazione anche in materia di doppia imposizione intercantonale (sentenza TF n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012, in: StR 67/2012 p. 828).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Venendo al caso in disamina, nei periodi fiscali 2013-2015, precedenti quello litigioso, il ricorrente era stato tassato illimitatamente dal Cantone Ticino (domicilio fiscale a __________). La decisione di tassazione IC/IFD 2015, notificata al contribuente il 28 aprile 2021, è cresciuta in giudicato.

                                         Il 14 dicembre 2016, l’insorgente ha annunciato la sua partenza per __________ nel Cantone di __________: all’autorità di tassazione ticinese non ha presentato alcuna Dichiarazione d’imposta, neppure una copia di quella zurighese, pur essendo rimasto proprietario di alcuni fondi in Ticino. Il Cantone di __________ ha emesso la sua decisione di tassazione IC/Icom 2016 dopo reclamo il 29 ottobre 2018.

                                         Per il periodo fiscale 2017, il contribuente ha prodotto una copia della DI 2017 presentata al Cantone di __________ e la relativa tassazione, emessa da quest’ultimo Cantone il 30 gennaio 2020.

                                         Per gli anni fiscali 2018-2020, invece, le Dichiarazioni d’imposta del Cantone Ticino, compilate e con gli allegati prescritti, sono state presentate dalla __________ SA di __________ all’attenzione dell’__________.

 

                                         3.2.

                                         Il 15 ottobre 2018, l’__________ formulava all’attenzione dell’insorgente una richiesta di documentazione per i periodi fiscali 2015-2017 alfine (anche) di determinarne il domicilio fiscale.

                                         In particolare, l’autorità di tassazione chiedeva una copia del contratto di cessione delle 10 quote sociali della __________ GmbH alla __________ AG, avvenuta il 25.08.2015 e pagata in contanti (€ 80'000.‑ ritirati all’Ufficio postale di __________); una copia del contratto di locazione e l’estratto del consumo di elettricità e acqua a __________ (dal dicembre 2016); gli estratti conto 01.01.2017-31.12.2017 di 3 conti bancari/postali e le fatture della cassa malati e delle spese mediche sopportate nel 2017.

                                         L’insorgente rispondeva affermando di essersi trasferito a __________ dal 15.12.2016 e di non essere tenuto ad inviare alle autorità ticinesi alcun documento “riguardante gli ann[i] dopo il [suo] trasferimento”. Poiché la transazione societaria era avvenuta nel 2015, anno in cui era ancora in Ticino, forniva una copia del contratto di cessione della sua partecipazione in __________ GmbH, ammettendo di aver ricevuto l’“importo in contanti come dichiarato nella […] dichiarazione delle tasse”.

 

                                         3.3.

                                         Il 26 novembre 2018, l’autorità di tassazione si rivolgeva nuovamente all’insorgente chiedendogli di voler precisare e documentare il prezzo di cessione delle quote di __________ Sagl e di produrre una copia delle DI 2016 e DI 2017, complete degli allegati, presentate all’autorità fiscale __________.

                                         Nella sua risposta, l’insorgente precisava di abitare e vivere nel Cantone di __________, che la sua ditta aveva sede a __________ e che gli interessi in Ticino erano puramente affettivi e riferiti alle due figlie minorenni. Al suo scritto, allegava un estratto della carta di credito (conto no. __________) che, a suo dire, dimostrava i suoi spostamenti professionali tra dicembre 2016 e maggio 2017. Oltre a qualche rifornimento di benzina in Svizzera, vi si evincono delle spese concernenti perlopiù ristoranti (a I-__________) e negozi di alimentari, nella zona di __________, niente che permetta di risalire a delle trasferte di lavoro, nonostante “il mio lavoro mi porta molto spesso ad andare in Italia”. Si noti che l’estratto della carta di credito per gennaio e febbraio 2017 riportava (ancora) l’indirizzo di __________ (LU). Solo l’attestazione del 10 maggio 2018 riportava l’indirizzo di __________ (ZH).

                                         Per quanto riguardava invece la presentazione della DI 2016, il ricorrente sosteneva, contrariamente a quanto affermato in precedenza, che “il mio commercialista __________ l’[aveva] inviata almeno due anni fa”.

                                         Forniva un estratto della DI TI 2015 che, a suo dire, attestava la vendita delle quote della __________ GmbH per € 80'000.‑.

                                         Produceva anche due fatture dell’assicurazione malattia __________ (aprile e ottobre) dalle quali si evince unicamente che nel 2017 il contribuente aveva (ancora) quale recapito postale l’indirizzo di __________ a __________ (LU). Agli atti, non vi è alcun documento che attesti una eventuale deviazione dell’indirizzo postale a __________ (ZH).

                                         Forniva altresì una Wohnbestätigung, allestita dalla sorella __________ __________ e dal marito, dalla quale risultava abitare in un due locali con bagno a __________ (ZH) dal 15.12.2016, partecipando alle spese relative al consumo di acqua, elettricità e internet.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Come visto, la determinazione del domicilio fiscale principale di un contribuente non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla sua professione, alla sua situazione familiare, ecc.

 

                                         I.    Situazione professionale

 

                                         4.2.

                                         4.2.1.

                                         Dal 1° aprile 2013, RI 1 è stato dipendente della __________ Sagl, con sede a __________, divenuta poi __________ GmbH con il trasferimento della sede a __________, avvenuto il 21.12.2016 (v. certificati di salario in DI 2015 e DI ZH 2017).

                                         Dal 2018, oltre ad esserne il presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, il ricorrente è dipendente della __________ AG, la cui sede statutaria è a __________ (v. certificati di salario annessi alle DI 2018-2020; v. estratto Registro di commercio del Cantone di __________; ultima consultazione: 30.05.2022).

 

                                         4.2.2.

                                         4.2.2.1.

                                         La __________ AG, ragione sociale iscritta il 18.07.2018, è nata dalla fusione di __________ AG e di __________ GmbH (v. estratto Registro di commercio del Cantone di __________; ultima consultazione: 30.05.2022). A Registro di commercio, oltre al recapito in __________, era menzionato quale “altro indirizzo” anche __________ a __________ (valido fino al 22.04.2021; successivamente, il recapito è stato spostato presso la __________ Treuhand AG, sempre in __________ a __________).

                                         Fin dalla sua costituzione, come visto, il ricorrente è il presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale, mentre __________, domiciliato a __________ dal 01.10.2017, è membro del consiglio di amministrazione con firma individuale.

 

                                         4.2.2.2.

                                         La __________ AG è stata iscritta per la prima volta a Registro di commercio del Cantone di __________ il 31.03.2010. La sede era a __________ (ZG) ed è stata trasferita a __________ il 18.03.2014.

                                         Il 6 aprile 2017, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino (di seguito: UTPG) ne aveva rivendicato l’assoggettamento illimitato in Ticino a far tempo dal 1° gennaio 2015, perché “la sede statutaria della società, presso __________ Treuhand AG, __________, __________ è puramente formale (recapito bucalettere). L’amministrazione effettiva di __________ AG è in Ticino in quanto i suoi membri, appunto, sono domiciliati in Ticino” (v. decisione di assoggettamento UTPG del 6 aprile 2017; agli atti). Tale decisione di assoggettamento non è mai stata contestata ed è cresciuta in giudicato.

                                         Dopo la fusione con la __________ GmbH, avvenuta come visto nel 2018, la ragione sociale della __________ AG è stata modificata in __________ AG.

                                         Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che la __________ AG è stata tassata dal Cantone Ticino fino al periodo fiscale 2018. Le decisioni di tassazione IC/IFD 2016-2018 sono state notificate alla __________ AG a __________.

                                         In considerazione delle operazioni effettuate dalla società e dall’accertamento esperito dall’__________ si evince che il ricorrente era azionista al 100% della __________ AG fin dal 18.11.2016 (v. copia del libro degli azionisti, agli atti). L’UTPG avanzava l’ipotesi che “ci [fossero] serie possibilità che egli fosse azionista anche nel 2015”. Da qui la segnalazione dell’UTPG del 10.06.2020 all’__________ per l’imposizione in capo al ricorrente della trasposizione, provocata dalla vendita delle 10 quote della __________ Sagl (del valore nominale di fr. 10'000.‑) a € 80'000.‑ alla __________ AG, avvenuta nel corso del 2015. La decisione di tassazione IC/IFD 2015 del ricorrente è cresciuta in giudicato senza alcuna contestazione.

                                         Il ricorrente ha dichiarato la partecipazione unicamente nel 2017 (v. DI __________ 2017, elenco titoli).

 

                                         4.2.2.3.

                                         La __________ GmbH aveva avuto la sua sede dapprima a __________ (18.08.2004-23.07.2015), poi a __________ e, a far tempo dal 21 dicembre 2016, la sede della società era stata trasferita a __________. Dal 1° gennaio 2017, 9 giorni dopo aver trasferito la propria sede a __________, la __________ GmbH aveva aperto una succursale a __________ in __________ (v. Registro di commercio del Cantone di __________; ultima consultazione: 30.05.2022).

                                         Fin dal 2004, il ricorrente era socio e gerente con firma individuale della società. Dal 24.07.2015 è divenuto presidente della gerenza con firma individuale mentre la gestione è stata affidata a __________.

                                         Per quanto attiene alle quote sociali della __________ Sagl, dopo essere divenute totalmente di proprietà del ricorrente (il 10.4.2009), nel 2010 sono state suddivise tra __________ (1 quota), RI 1 (10 quote) e la __________ GmbH (9 quote; v. estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino; agli atti), ditta per la quale RI 1 ha lavorato fino al 31.03.2013 (v. DI TI 2013, certificato di salario).

                                         Nel corso del 2015, il ricorrente ha venduto la sua partecipazione nella __________ Sagl alla __________ AG (di cui, come visto, era verosimilmente l’azionista unico): il capitale sociale risultava suddiviso tra quest’ultima società (19 quote) e __________, socio e gerente con firma individuale (1 quota).

 

                                         4.2.2.4.

                                         Molti sono gli indizi che portano a ritenere che anche il trasferimento della sede di __________ GmbH a __________ fosse fittizio e che l’effettiva direzione e amministrazione della società fosse rimasta in Ticino. A partire dalla tempistica dell’apertura della succursale a __________ (9 giorni dopo il trasferimento di sede) e dal fatto che entrambi i membri della gerenza fossero domiciliati in Ticino (RI 1 ha annunciato la sua partenza per __________ per la fine del 2016).

                                         Senza scordare il contratto di locazione dell’appartamento di 5 locali in __________ a __________ ‑ non agli atti – firmato il 1° agosto 2016, utilizzato (anche) quale “appoggio per l’attività dell’__________ AG” e quello di sublocazione, prodotto assieme al formulario d’insediamento della succursale, dal quale si evince che l’insorgente aveva (sub-)locato alla __________ GmbH (che rappresentava; v. firme in calce al contratto di locazione), un locale di 8 m2 al primo piano di __________ adibendolo ad ufficio (uso commerciale). La durata della locazione era di un anno (1.1.2017-31.12.2017) e il canone mensile ammontava a fr. 100.‑ “incluse spese: Internet, pulizia e macchina del caffè”.

                                         Dalla documentazione a disposizione dell’autorità giudicante, non è dato sapere se la società a garanzia limitata sia stata tassata e da quale Cantone. L’UTPG non ne ha rivendicato l’assoggettamento. Sia come sia, la __________ GmbH è stata radiata il 28.06.2018 a seguito della fusione con la __________ AG.

 

                                         4.2.3.

                                         Negli anni tra il 2015 e il 2018, l’operatività dell’intero gruppo societario era quindi controllata e diretta dal ricorrente, sia come gerente sia come detentore delle quote risp. delle azioni societarie. La sede formale delle società era a Zugo, ma tuttavia l’amministrazione effettiva avveniva in Ticino, e meglio a __________ in __________. Se ne può quindi concludere che nel 2016 e negli anni successivi l’attività professionale del ricorrente si è svolta in Ticino.

                                         È dunque a giusto titolo che l’RS 1 ha rivendicato l’assoggettamento illimitato del ricorrente a partire dal 1° gennaio 2016, confermandolo anche in sede di reclamo, sostenendo che “la direzione e l’amministrazione della società vengono svolti [dall’insorgente] come amministratore e presidente del CdA con firma individuale. Dalle sue dichiarazioni fiscali risulta dipendente e salariato della società __________ AG”. L’autorità di tassazione ritiene quindi che gli “interessi […] materiali [siano] legati alla società con sede in Ticino”.

 

                                         4.2.4.

                                         4.2.4.1.

                                         Si aggiunga che per confutare un eventuale assoggettamento del proprio assistito in Ticino, nel suo ricorso, l’avv. RA 1 sostiene che il contribuente esercitava un’attività dirigenziale (v. ric., no. 8, p. 5), fatto che, a suo dire, l’autorità di tassazione non ha mai messo in dubbio. Ad onor del vero, l’autorità di tassazione non ha mai accennato ad una eventuale funzione dirigenziale del ricorrente.

                                         Infatti, per posizione dirigente ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale può unicamente essere intesa un’attività quale direttore oppure quale capo con responsabilità in una determinata impresa (Locher K./Locher P., op. cit., § 3, IB, 1b n. 17).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza vengono considerate come funzioni dirigenti: il direttore di una fabbrica di macchine come anche il supplente dell’ingegnere capo di una miniera di carbone. Il direttore di un’impresa mineraria che ha talvolta più di 400 persone ai suoi ordini occupa anch’egli una posizione dirigente. Lo stesso dicasi per il direttore tecnico (che non è comunque incaricato dell’alta direzione dell’impresa) che conta dai 130 ai 140 impiegati sotto la sua responsabilità. Il Presidente della direzione generale delle FFS occupa a sua volta una funzione dirigente (De Vries Reilingh, op. cit., p. 79).

                                         Non si può per contro ritenere una funzione dirigente per i membri del Tribunale federale delle assicurazioni, di un capo della Sezione dell’amministrazione cantonale oppure di un manager del “Medical Service” di un’impresa farmaceutica straniera.

                                         L’azionista maggioritario, presidente del consiglio di amministrazione e delegato del consiglio di amministrazione che si occupa della clientela esterna, ma che consacra unicamente due giorni alla supervisione di un’impresa che occupa una quarantina di persone ‑ considerata come un’impresa familiare di medie dimensioni ‑ non esercita una funzione dirigente ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (De Vries Reilingh, op. cit., p. 80 s.; Locher K./Locher P., op. cit., §3, IB, 1b n. 16).

 

                                         4.2.4.2.

                                         In casu, il ricorrente non rivestiva una posizione dirigenziale in seno alla società a garanzia limitata. Il formulario d’insediamento della succursale della __________ GmbH a __________ attestava che tra la sede statutaria e la succursale erano impiegate unicamente 4 persone (1 in Ticino e 3 a __________), tra cui l’insorgente, __________ (domiciliato a __________, gerente con firma individuale) e un impiegato italiano assoggettato all’imposta alla fonte in Ticino. Ciò che si rispecchia anche con quanto presentato allo IAS Bellinzona in relazione ai salari e agli assegni familiari corrisposti per il 2016 (v. Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016 del 15.03.2017). Il numero degli impiegati sotto la responsabilità dell’insorgente è troppo esiguo per far propendere per un’attività dirigenziale, così come definita da dottrina e giurisprudenza, in capo all’insorgente.

                                         Nemmeno il fatturato annuo, per quel che si può estrapolare dai conti __________, agli atti, sembrerebbe poter configurare un’attività dirigenziale nel caso di specie.

 

                                         II.   Situazione personale e familiare

 

                                         4.3.

                                         Oltre agli indizi sull’attività professionale, è necessario verificare se i legami di natura ideale e familiare sono sufficienti per poter giustificare l’assoggettamento del ricorrente in Ticino.

 

                                         4.3.1.

                                         Il contribuente, oggi 57enne, è nato ad __________ (SO) ed ha frequentato le scuole e l’apprendistato di elettricista nel Cantone di __________. Sostiene di aver avviato le pratiche di naturalizzazione a __________ (ZH) senza però apportare alcun giustificativo a sostegno della propria affermazione.

 

                                         4.3.2.

                                        Il ricorrente è padre di 4 figlie, due dal primo matrimonio – maggiorenni e a loro volta con famiglia – che vivono nella Svizzera interna (doc. 5) e due dal secondo matrimonio – entrambe ancora minorenni nel 2016 – e viventi in Ticino, ad __________, con la madre. L’autorità parentale è esercitata in comune (v. Convenzione di divorzio omologata con sentenza del Pretore del Distretto di __________ il 10.04.2013, inc. no. __________, no. 5.1, p. 3). La Convenzione di divorzio stabilisce che il diritto di visita del padre è da esercitarsi ogni 15 giorni dal venerdì sera alla domenica sera, oltre alla classica suddivisione delle settimane di vacanza tra genitori.

                                         Il ricorrente sostiene di esercitare il suo diritto di visita a ____________________, nell’appartamento di 5 locali di Via __________, locato a partire dal 1° agosto 2016. Nonostante entrambe le parti ne menzionino l’esistenza, come detto, tale contratto non è versato agli atti.

 

                                         4.3.3.

                                         Nel Cantone di __________, RI 1 affermava di vivere presso parenti. Non c’è alcun contratto di locazione bensì una semplice Wohnbestätigung firmata da __________ e __________, che attesta che dal 15 dicembre 2016, RI 1 viveva “in unseren 2 Zimmern + Bad im Untergeschoss von unserem Einfamilienhaus”.

                                         __________ (__________) è la sorella di RI 1. Coniugata dal 5.06.2004 con __________, si è trasferita a __________ (ZH) a far tempo dal 31 agosto 2006 (v. Movpop – Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 30.05.2022).

                                         Si osserva che, dal 1° settembre 2016 al 31.12.2016, __________ ha lavorato per la __________ GmbH (v. Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016 all’attenzione dello IAS Bellinzona; agli atti).

 

                                         4.3.4.

                                         Il 22 novembre 2020, l’insorgente si è sposato con __________ con cui, secondo le informazioni di cui dispone l’PI 1, conviveva – a __________ ‑ già dal 2016 (v. oss. PI 1, p. 2).

 

                                         4.3.5.

                                         Nel Cantone Ticino, il ricorrente è proprietario di alcuni fondi.

                                         A __________, la PPP __________ (fondo base no. __________) gli è stata ceduta dalla ex moglie in seguito al divorzio. Sull’appartamento, il ricorrente ha concesso alla ex moglie un diritto d’usufrutto fino al 31.12.2030 (v. Convenzione di divorzio firmata l’8 marzo 2013).

                                         A __________, la PPP __________ (fondo base no. __________) è stata comperata da RI 1 nel 2007 (v. SIFTI – Registro fondiario ticinese; ultima consultazione: 02.06.2022). Dalla documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile risalire ad un’eventuale locazione di questo appartamento.

                                         A __________, la PPP __________ (fondo base no. __________), così come convenuto al momento del divorzio, è rimasta in comproprietà con la ex moglie ed è stata data in locazione a __________ tra il 2014 e il 2015 (DI TI 2014 e 2015, Modulo 7). Non vi sono informazioni circa il periodo fiscale 2016, mentre è confermato che __________ si è trasferito a __________ a far tempo dal 01.11.2017 __________ __________ (v. Movpop, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 30.05.22; v. anche doc. 7). Questo appartamento è stato venduto il 14 marzo 2018 (v. SIFTI – Registro fondiario ticinese; ultima consultazione: 02.06.2022).

                                         A __________, le PPP __________ e __________ (fondo base no. __________) sono detenute in comproprietà con le sorelle __________ e __________ (v. Modulo Partecipazione a CE redatto il 2 maggio 2013, agli atti; SIFTI ‑ Registro fondiario ticinese; ultima consultazione: 02.06.2022). Su entrambe le PPP è stato istituito un diritto d’abitazione vita natural durante in favore dei genitori (__________ e __________), che però, a dire delle parti, vivono a __________, comune italiano adiacente a __________.

 

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Di principio, il domicilio fiscale dei contribuenti che esercitano un’attività lucrativa dipendente si trova nel luogo del loro posto di lavoro. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, per i contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti nel luogo di esercizio della professione; per questa ragione, gli stessi vengono imposti dove risiede la famiglia anche nel caso in cui vi si rechino solo nei fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 125 I 54 consid. 2b/aa pag. 56 seg.; 125 I 458 consid. 2d pag. 467 seg.; 121 I 14 consid. 4 a pag. 16; sentenze 2C_1045/2016 del 3 agosto 2017 consid. 3.4; 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 5.2; 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; 2C_171/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 e 2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1). Ciò vale nella misura in cui esercitino un’attività lucrativa dipendente, senza ricoprire funzioni dirigenziali (DTF 132 I 29 consid. 4.2 seg. pag. 36 segg.; sentenze 2C_753/2011 del 14 marzo 2012 consid. 4.3.1 e 2C_809/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.1; cfr. anche RF 56/2001 p. 342 ss; De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, p. 79; Locher K./Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, Parte III, Vol. 2, Basilea 2017, §3, IB, 1b n. 12).

 

                                         4.4.2.

                                         Appare evidente che i legami personali e familiari intessuti in Ticino relativi alle figlie minorenni sulle quali ha un diritto di visita quindicinale e alla convivente, che avrebbe sposato nel 2020 (v. Movpop, Ufficio dello stato civile; ultima consultazione: 30.05.2022), prevalgono rispetto a quelli nel luogo di lavoro, dove peraltro vi è unicamente la sede formale delle società in quanto gestite e amministrate a __________.

                                         Per quanto riguarda invece i legami ideali intessuti a __________ (ZH), la relazione intrecciata con le figlie ormai maggiorenni che vivono nel Cantone di __________ (ma non a __________) non è atta a fondare un domicilio fiscale primario nel Cantone di __________. __________ vive a __________, è sposata ed ha avuto una figlia nel 2018 (v. www.__________.ch, Nr. 135 Dezember 2018), mentre __________ risiede a __________ (v. doc. 5), dove lavora in un salone di parrucchiere (www.google.ch).

                                         A __________ (__________), che dista oltre un’ora di automobile (un’ora e mezza di treno) da __________ a __________ (luogo di lavoro), il ricorrente vivrebbe in due locali messi a disposizione dalla sorella, mentre a __________ sembrerebbe aver preso in locazione un appartamento di ben 5 locali (come detto, il contratto di locazione non è agli atti), oltre che per ospitarvi l’attività della __________ GmbH risp. AG, anche per esercitarvi il diritto di visita quindicinale sulle figlie minorenni. Secondo quanto attestato dal cugino __________ (doc. 7), infatti, il ricorrente non vi vive, ma “lo usa solo per il diritto di visita”. Tale scritto però non può riferirsi al periodo fiscale 2016, poiché __________, che sostiene che “nel[l’]appartamento in __________ ci abit[i] solo io”, è giunto a __________ solo nell’autunno 2017 (v. Movpop, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 30.05.22). Da una rapida ricerca presso l’Ufficio dello Stato civile, dall’autunno 2017, in __________ vi abita pure __________ (v. Movpop, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 30.05.2022), socio in affari del ricorrente.

                                         Se ne può quindi pacificamente concludere che nel 2016, come pure negli anni successivi, i legami ideali (familiari) e materiali (professionali) di RI 1 fossero più intensi nel Cantone Ticino piuttosto che a __________ (ZH). È quindi a giusto titolo che l’RS 1 ne ha rivendicato l’assoggettamento illimitato a far tempo dal 1° gennaio 2016. La decisione pregiudiziale di assoggettamento merita pertanto di essere confermata.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Anche la restante documentazione allegata all’atto di ricorso non riesce a comprovare che i legami ideali e materiali di RI 1 fossero prevalenti a __________ (ZH) rispetto a quelli intessuti nel Cantone Ticino ed in particolare a __________.

 

                                         5.1.2.

                                         A dimostrazione che la sua attività si svolgeva al di fuori dei confini del Cantone Ticino, il ricorrente produce un estratto di una carta di credito aziendale. Oltre ad essere intestata a __________, la carta di credito fa riferimento agli addebiti per il periodo che va da agosto ad ottobre 2021 (doc. 1). Ciò non prova che il ricorrente fosse a __________ (ZH) nel 2016.

 

                                         5.1.3.

                                         Per comprovare il tempo trascorso a __________ (ZH) o almeno nella zona di __________, l’insorgente allega al ricorso alcuni scontrini relativi a negozi di moda e di alimentari. Anche in questo caso si tratta di spese riferite all’autunno 2021, inadatti a dimostrare che il ricorrente risiedeva nella Svizzera interna nel 2016.

                                         Tra l’altro, vi è solo uno scontrino riferito ad una spesa effettuata presso la __________ di __________ (ZH): porta la data del 26 novembre 2021, ore 13.27 (doc. 2). A questo proposito, osserviamo solo che secondo l’estratto dell’agenda, anch’esso allegato al ricorso, il ricorrente avrebbe dovuto trascorrere il weekend del 27-28 novembre 2021 a __________ e i giorni 30.11.2021 e 1.12.2021 a __________ (doc. 4).

 

                                         5.1.4.

                                         Le attestazioni (doc. 5-8), oltre ad essere state scritte e impaginate tutte nel medesimo modo, sono state redatte e firmate tra il 22 e il 25 novembre 2021.

                                         Per quanto riguarda l’attestazione di __________, firmata a __________ il 25.11.2021 (secondo l’estratto dell’agenda fornito, il ricorrente avrebbe dovuto essere a __________ (ZH); doc. 4), il cugino conferma che “nel[l’] appartamento di __________ ci abito solo io. RI 1, mio cugino lo usa solo per il diritto di visita”. Come visto, da una rapida ricerca nel sito dell’Ufficio dello Stato Civile si evince che fin dal 1° ottobre 2017 in __________ con __________ viveva anche __________ (v. Movpop – Ufficio dello Stato Civile, ultima consultazione: 30.05.2022).

                                         Sia come sia, anche queste attestazioni si riferiscono solo al 2021 e non ai periodi precedenti e non possono essere prese in considerazione in quanto del tutto funzionali alla causa dell’insorgente.

 

                                         5.1.5.

                                         Ancor meno comprovante è la fotografia della bucalettere (doc. 3) che potrebbe essere stata scattata in qualsiasi luogo.

 

                                         5.2.

                                         Il ricorrente non ha dunque provato, come gli incombeva, l’esistenza di stretti legami ideali e/o materiali con il Cantone di __________. La decisione impugnata che afferma che “il Canton Ticino corrisponde al luogo con il quale [l’insorgente] ha le relazioni più strette, vale a dire il centro [degli] interessi vitali. Mentre nel Canton __________, non vi sono interessi di rilievo” deve pertanto essere confermata.

 


 

                                   6.   Di conseguenza, il ricorso è respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

                                         Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                  1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.              2'200.‑

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.                 300.‑

                                         per un totale di                                                      fr.              2’500.‑

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LA    Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: