Incarti n.
80.2021.265

80.2021.266

Lugano

18 gennaio 2022   

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

 

 

parti

  RI 1 

 RI 2 

entrambi rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

 

oggetto

ricorso del 3 dicembre 2021 contro le decisioni del 10 novembre 2021 in materia di IC-IFD 2020.

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la loro dichiarazione di imposta per l’anno 2020 il 31 maggio 2021, indicando un reddito imponibile pari a fr. 182'537.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'054'104.-. In particolare, i contribuenti facevano valere fr. 22'512.- (e meglio, fr. 12'396.- dopo deduzione della franchigia del 5% del reddito intermedio II) quali “spese per malattia e infortunio”.

 

 

                                  B.   Con decisioni di tassazione IC/IFD 2020 del 25 agosto 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava un reddito imponibile, per l’IC, di fr. 101'200.- (determinante per l’aliquota: fr. 186'000.-) e per l’IFD, di fr. 191'300.-. La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva stabilita in fr. 702'000.- (determinante per l’aliquota: fr. 905'000.-). In particolare, l’UT riconosceva quale deduzione per “spese malattia e infortunio” unicamente fr. 19'186.-, con la seguente motivazione:

                                         “22.1 Spese di malattia per __________ rettificate in fr. 16'155.-, non vengono concesse le spese di viaggio”.

 

 

                                  C.   Il 6 settembre 2021, il Dr. RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020. Per quanto qui di interesse, egli censurava la decisione dell’UT relativa alla deduzione delle “spese malattia e infortunio”, non avendo l’autorità fiscale considerato le “spese di viaggio”. Il reclamante chiedeva poi di poter formulare le motivazioni oralmente.

 

 

                                  D.   L’8 settembre 2021, l’UT formulava una richiesta di documentazione all’attenzione dei contribuenti e meglio, chiedeva la produzione, entro il 1° ottobre 2021, dei seguenti documenti:

·         “documentare le spese malattia, presentati nei conteggi (G totale sfr. 3'030.90; P totale sfr. 16'249.73) mediante una dichiarazione della Cassa malattia;

·         Vogliate indicarci e documentarci le ulteriori spese di malattia, chieste in deduzione per totale di sfr. 22'512.--, non presenti nei conteggi indicati al punto precedente”.

 

                                         L’autorità di tassazione rendeva attenti i contribuenti che in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già in suo possesso.

 

 

                                  E.   Il 20 settembre 2021, l’UT trasmetteva ai contribuenti la copia delle distinte delle spese da loro fatte valere (“Eigenl[l]eistung P für Gesundheit 2020”, “Eigenl[l]eistung G für Gesundheit 2020”; “prima pagina della Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2020” e “copia del modulo 6 Spese per malattia e infortunio”).

 

 

                                  F.   Con scritto del 25 settembre 2021, il Dr. RI 1 trasmetteva copia di “Eigenleistungen P für Gesundheit 2020 con le prove dettagliate”. Il contribuente indicava poi che agli atti non erano presenti quelle “per 2 biglietti FFS […] e quella per un pagamento alla __________ farmacia del 24.3.2020” e che di conseguenza avrebbe accettato la riduzione della deduzione per “spese malattia e infortunio” da fr. 22'512.- a fr. 22'254.-.

 

 

                                  G.   Il 10 novembre 2021, l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, respingendo il reclamo e diminuendo a fr. 2'776.- la deduzione per “spese malattia e infortunio”. L’autorità di tassazione motivava la propria decisione nel modo seguente:

                                         “[…] Sempre nella risposta del 25.9.2021 non vi è nessuna dichiarazione della cassa malattia. Ne consegue che non è dato a sapere quali fatture sono state presentate all’assicuratore malattia per il rimborso e quali potevano, eventualmente, rientrare tra le deduzioni fiscalmente deducibili. Sulla base della documentazione prodotta si annoverano pagamenti __________ per sfr. 2'775.90 […]. Importo che appare anche sul nuovo conteggio datato 25.9. 2020 “P für Gesundheit 2020”.-

 

                                         Di conseguenza, l’UT accertava un reddito imponibile, ai fini di IC, pari a fr. 106'200.- (determinante per l’aliquota: fr. 195'000.-) e ai fini di IFD, pari a fr. 200'000.-. La sostanza imponibile complessiva non mutava rispetto alle decisioni di tassazione del 25 agosto 2021.

 

 

                                  H.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RA 1 – a nome e per conto dei contribuenti – insorge contro le decisioni di tassazione dopo reclamo del 10 novembre 2021.

                                         In particolare, i ricorrenti sostengono una violazione del loro “diritto alla prova”, avendo l’autorità di tassazione ritenuto che la prova delle spese sanitarie potesse “essere adottata unicamente (esclusivamente) attraverso la produzione del certificato della cassa malati” e non essendosi la stessa pronunciata “sulla idoneità probatoria delle distinte presentate”. Gli insorgenti dichiarano di aver indicato “l’intera spesa (la loro pagata) per l’assicurazione complementare e i pagamenti assunti da “__________” (a titolo di riduzione delle spese)”.

                                         Il rappresentante dei ricorrenti sottolinea infine che “l’autorità ha sempre dedotto le spese mediche sulla base dei loro precisi conteggi” e che pertanto “mal si comprende perché ora essa si scosti da questa prassi, senza neppure annunciare preventivamente il cambiamento”.

 

                                    I.   Il 13 dicembre 2021, l’UT chiede di respingere il ricorso e di addossare le spese a carico dei ricorrenti, non essendo le “spese per malattia e infortunio” sufficientemente documentate. Secondo l’autorità di tassazione la documentazione prodotta dai ricorrenti non permetterebbe di chiarire “1) quale quota è posta a loro carico e quella a carico della loro cassa malati e 2) quali spese malattia sono state coperte o non coperte dalla cassa malati”.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Con le decisioni impugnate, l’autorità fiscale ha modificato le decisioni di tassazione a sfavore dei contribuenti, aumentando il reddito imponibile rispetto alla decisione di tassazione e meglio, avendo ridotto la deduzione per “spese malattia e infortunio” accertate in precedenza.

 

 

                                   2.   L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente (art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità fiscale prende la sua decisione fondandosi sui risultati d’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

                                         La legge federale sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (artt. 134 e 135 LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.471/2005 del 10 novembre 2006, consid. 3.4.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015 n. 18 ad art. 132 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad art. 135 DBG).

 

 

                                   3.   Come detto, il reclamante ha il diritto di essere avvertito della prospettata “reformatio in peius” e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione sulla base dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, con riferimento alla sentenza del TF n. 2C_104/2013 e 105/2013 del 27 settembre 2013, consid. 2.3). L’insorgente non ha tuttavia il diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3. con riferimenti).

 

 

                                   4.   Nella fattispecie, con il reclamo del 6 settembre 2021, i contribuenti avevano contestato il mancato riconoscimento della deduzione delle “spese di viaggio (ciff. 22.1)”. Con scritti dell’8 e del 20 settembre 2021, l’autorità di tassazione formulava una richiesta di documentazione, senza tuttavia prospettare alcuna modifica della tassazione a sfavore dei coniugi __________.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Non avendo l’autorità di tassazione concesso ai contribuenti la facoltà di prendere posizione prima della prospettata “reformatio in peius” e ciò sia in virtù del diritto di essere sentito sia in applicazione delle disposizioni legali sulla modifica di tassazione a svantaggio del contribuente, le decisioni impugnate devono essere annullate, senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa alla deduzione per “spese malattia e infortunio”.

 

                                         5.2.

                                         Ora, è vero che i ricorrenti non contestano tale aspetto della decisione, tuttavia, la violazione del diritto di essere sentito, essendo di natura formale, implica l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. ad esempio DTF 132 V 287, consid. 5.1.).

 

 

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né spese processuali.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

 

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD del 10 novembre 2021 sono annullate e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché adotti delle nuove decisioni.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

 

                                   3.   Contro il prese              Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: