Incarti n.
80.2021.45

80.2021.46

Lugano

19 gennaio 2024                

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, cancelliera

 

 

parti

 RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 25 febbraio 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC e IFD 2014.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   I coniugi __________ e __________ __________, genitori di tre figli, svolgevano entrambi, nel 2014 delle attività dipendenti: il marito presso la __________, succursale di __________, la moglie, avvocato, presso lo Studio legale dell’avv. __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2014 sottoscritta il 27.12.2015 i contribuenti indicavano un reddito imponibile complessivo di fr. 60'833.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'758'624.-. Dichiaravano inoltre, nelle partecipazioni qualificate nella sostanza privata, il 50% della __________, al valore fiscale di fr. 1'464'049.-.                                              

 

                                  B.   Con richiesta di documenti del 12.3.2019 trasmessa dall’Ufficio di tassazione di Lugano ai rappresentanti dei contribuenti, lo Studio Legale Tributario __________ veniva richiesta la presentazione, entro il 5.4.2019 della documentazione seguente:

·         Copia del contratto di lavoro stipulato con __________ ed informazioni dettagliate circa le sue mansioni e le variazioni della remunerazione riscontrate nel corso degli anni;     

·         Precisare quale partecipazione detiene nel gruppo __________ (dal titolo promemoria al controllo totale);

·         Copia del contratto preliminare sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ (tra loro) prima della formalizzazione dell’acquisto delle azioni con i venditori, con il quale sono tra l’altro anche state definite le quote di partecipazione nell’acquisto tra __________ e le future modalità di rimborso dei prestiti correntisti;

·         copia dei contratti sindacali/parasociali riguardanti la partecipazione __________;

·         copia dei contratti sindacali/parasociali riguardanti la partecipazione __________;

·         copia contratto di mandato conferito nel 2010 da __________ a __________ di cercare potenziali investitori interessati a rilevare una parte delle azioni di __________;

·         copia fattura commissione di intermediazione pagata a __________ in relazione all’intervenuta compravendita di azioni/crediti;

·         spiegare come il contribuente sia venuto a conoscenza della possibilità di acquistare una quota di azioni __________;

·         spiegare i motivi dell’acquisto delle azioni di __________ da parte del contribuente (indirettamente tramite __________), precisando anche perché lo stesso fu concluso congiuntamente al signor __________;

·         indicare quali sono stati i mezzi finanziari utilizzati dal contribuente per l’acquisizione (indiretta) della partecipazione __________;

·         produrre copia dei bilanci della __________ dalla costituzione al 2016;

·         precisare quali siano le interessenze del contribuente nella @__________, __________.

 

 

                                  C.   Con scritto del 25/26.4.2019, lo __________ prendeva posizione in relazione alle richieste dell’autorità fiscale, indicando che il contribuente era stato alle dipendenze della __________ dal 2004 al 2016, quando l’attività era cessata. Escludeva peraltro che avesse mai detenuto direttamente o indirettamente alcuna partecipazione di tale società e che, nel periodo indicato, avesse svolto un’altra attività lavorativa. Una copia del contratto di lavoro non era stata reperita, ma ad ogni modo il salario sarebbe stato costituito da una base fissa e da una componente variabile. Negava pure che avesse acquistato personalmente titoli della __________, motivo per il quale non era stato parte di alcun patto parasociale in relazione all’acquisto o alla detenzione dei titoli. Anche in relazione alla __________ non sarebbe mai stato parte di alcun patto parasociale. Sosteneva poi di non ricordare l’esistenza di un mandato conferito dalla __________ alla __________ per la ricerca di potenziali investitori nella __________ né che fossero state pagate commissioni in relazione alla compravendita dei titoli e/o crediti della __________. Allegava a tal proposito una lettera sottoscritta dal direttore generale della __________. Inoltre specificava quanto segue: “(…) l’investimento effettuato da __________ in __________ è da ricondurre all’ambito delle relazioni personali storiche del contribuente; un suo conoscente, il Sig. __________, titolare a quel tempo della metà del pacchetto azionario di __________, si trovava confrontato con la necessità di acquisire il restante pacchetto azionario, allora in mano a soggetti terzi, ma la disponibilità di liquidità in quel momento non gli permetteva di far fronte all’investimento, ragione per cui coinvolse il sig. __________ e il sig. __________. Il primo, da sempre interessato al mondo della farmaceutica, accolse l’invito e affrontò questa avventura, investendo risparmi famigliari (come si può notare e come già indicato nell’accordo fiscale del 2/7 luglio 2015 non furono utilizzati finanziamenti bancari o di terzi)”. Il contribuente, non sarebbe più stato inoltre in possesso dei conti della __________ siccome non era più azionista. Per quanto concerneva la società di __________, un suo amico avrebbe avuto necessità di un momentaneo anticipo finanziario di € 22'500.-, elargito e rimborsato nel 2015; a titolo di garanzia il contribuente avrebbe ottenuto un controvalore in azioni pari ad € 1'000.-, prontamente restituite al momento del rimborso del prestito.

 

 

                                  D.   Con decisione del 21.8.2019, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2014, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 83'000.- per l’IC e in fr. 95'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 344'000.-. In particolare, rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto ai redditi l’importo di fr. 19'752.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare” e, per quanto concerne la sostanza, un attivo aziendale costituito dalla partecipazione nella __________ (che non veniva pertanto ritenuta sostanza privata).

 

 

                                  E.   Con reclamo del 13.9.2019, i contribuenti, rappresentati dallo Studio __________, impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2014, lamentando, tra le altre cose, l’aggiunta di altri redditi da sostanza mobiliare e della sostanza aziendale relativa ai titoli della __________.

                                         A titolo preliminare argomentavano che la __________, con sede a __________, al 31.12.2020 presentava un bilancio gravemente deficitario. Fino al mese di giugno del 2011, il 50% del capitale azionario era detenuto dalla __________, __________, il 25% dalla signora __________, persona fisica residente all’estero, ed il rimanente 25% dal signor __________, residente anch’egli all’estero.

                                         A giugno 2011 la __________ era debitrice tra l’altro di fr. 725'000.- nei confronti di __________ (postergati) e di fr. 725'000.- nei confronti di __________. Nel frattempo i creditori avevano manifestato la volontà di cedere la totalità delle proprie partecipazioni e dei crediti postergati nei confronti della società. __________, indirettamente titolare della metà del pacchetto azionario per il tramite della __________ e conoscente di lunga data di __________, aveva ritenuto necessario acquisire il restante pacchetto azionario ed i crediti in questione, per garantire la sopravvivenza della __________. Alla luce del fatto che il contribuente disponeva di fondi propri a disposizione (ricevuti tramite donazione dai propri genitori), nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio patrimonio e stimolato dalla proposta di __________, aveva deciso di costituire il 17.5.2011, unitamente al signor __________, la __________ quale “(…) veicolo per rilevare le partecipazioni in __________ ed i crediti di quest’ultima della sig. ra __________ e del sig. __________”. __________ aveva investito complessivi fr. 197'250.- della liquidità a propria disposizione (meno del 22% della liquidità in essere al termine del periodo fiscale precedente), senza necessità di ricorrere a fondi di terzi: fr. 50'000.- il 13.5.2011 al fine di sottoscrivere il 50% del capitale azionario della __________ e fr. 147'250.- il 20.5.2011 a titolo di prestito infruttifero alla __________. Con contratto del 16.6.2011 era stata finalizzata la cessione delle partecipazioni e dei crediti postergati. __________ aveva acquistato da __________ il 25% delle azioni (100 azioni) a fr. 100'000.- e da __________ il 15% delle azioni (60 azioni) a fr. 60'000.-. La __________ aveva acquistato pertanto il 40% delle azioni __________ al prezzo di complessivi fr. 160'000.- (pari al valore nominale di __________) nonché crediti nei confronti di __________ per nominali fr. 870'000.- per complessivi fr. 401'000.-.

                                         Al momento della costituzione della __________, così come negli anni antecedenti e successivi, il reclamante aveva sempre avuto un’attività lucrativa a titolo dipendente e mai un’attività indipendente, con la conseguenza che non aveva mai avuto sostanza commerciale. La partecipazione nella __________ era sempre stata considerata sostanza privata sia dal contribuente sia dall’autorità fiscale (dichiarazioni d’imposta 2008 -2013 del contribuente).

                                         In vista della possibile cessione della propria partecipazione nella __________, nel corso del 2015, __________ aveva chiesto all’autorità fiscale, tramite un ruling, la conferma dell’adempimento delle condizioni per escludere il commercio professionale di titoli e pertanto l’appartenenza della partecipazione alla sostanza privata. Il 7.7.2015 l’autorità fiscale aveva confermato l’appartenenza della partecipazione nella __________ alla sostanza privata di __________, “(…) riservato il caso in cui tale partecipazione fosse stata ottenuta in modo diretto o indiretto in virtù di attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica”.

                                         Ora, secondo i reclamanti, i titoli della __________ non potevano appartenere alla sostanza commerciale.

                                         Oltre a ciò, si appellavano al ruling, ritenendo adempiute le condizioni per la tutela dell’affidamento e del principio di buona fede.

                                         A loro avviso, per essere considerato commerciale un bene doveva essere dichiarato tale al momento del suo acquisto (sostanza commerciale volontaria) oppure doveva servire integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente. Per quanto riguardava la prima ipotesi, il contribuente era proprietario del 50% delle azioni della __________ fin dalla sua costituzione e non vi era pertanto spazio per una qualifica di sostanza commerciale volontaria. Neppure la seconda ipotesi – e meglio il commercio professionale di titoli – poteva entrare in linea di conto, siccome le condizioni per poterlo ammettere non erano date.

                                         Era pure escluso che la partecipazione nella __________ servisse ad un’altra attività indipendente del contribuente, in quanto non ve n’era alcuna.

                                         I reclamanti contestavano infine l’aggiunta di redditi da sostanza mobiliare (per fr. 19'752.-).

 

 

                                  F.   a.

                                         Ad inizio luglio 2020 si teneva un’audizione presso l’UT. A seguito della stessa, con scritto del 6.7.2020, l’autorità fiscale chiedeva nuovamente ai rappresentanti dei contribuenti di voler trasmettere, entro il 31.7.2020, la seguente documentazione:

·       contratto di lavoro sottoscritto tra il contribuente e la __________;

·       Copia degli accordi intervenuti con __________ per la fissazione dei compensi pagati, fino al 31.10.2016;

·       Copia del contratto preliminare sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ (tra loro) prima della formalizzazione dell’acquisto delle azioni con i venditori, con il quale tra l’altro sono state definite le quote di partecipazione nell’acquisto tra __________ e le future modalità di rimborso dei prestiti correntisti.

                                         Veniva inoltre richiesto di spiegare quali funzioni rivestiva __________ all’interno della __________.

 

                                         b.                                   

                                         Con scritto 24/27.7.2020 __________ ribadiva la propria disponibilità a rispondere alle domande dell’autorità fiscale, ma in forma scritta.

 

                                         c.                                    

                                         Con scritto 30.7/3.8.2020, il __________, tramite l’avv. __________, prendeva posizione in relazione allo scritto dell’UT, trasmettendo il contratto di lavoro del 24.7.2003 con la ____________________ con i certificati di salario (2003-2016), nonché copia dello scritto del 18.3.2016 trasmesso dalla __________ al contribuente, con il quale era stato posto termine al rapporto di lavoro.

                                         Per quanto concerneva la richiesta di fornire copia del “contratto preliminare sottoscritto tra gli acquirenti delle azioni __________ SA”, nella misura in cui la richiesta riguardava il contratto di investimento ed il patto parasociale, si asseriva che __________ non era parte del contratto in questione, aggiungendo quanto segue: “Dal tenore della richiesta di documenti ed informazioni, così come da quanto affermato nel corso del citato incontro del 2 luglio 2020, è emerso che il suo ufficio è già in possesso di copia del contratto in questione, la quale risulterebbe tuttavia incompleta. Non essendo tale copia stata prodotta dal contribuente, e non potendo pertanto questi sapere sulla base di quali atti l’autorità fiscale emetterà la propria decisione su reclamo, a salvaguardia del legittimo diritto di essere sentiti nella presente sede si chiede l’accesso agli atti. (…)”.

 

                                         d.

                                         Con scritto del 12.8.2020, trasmesso per posta APlus al rappresentante dei contribuenti, l’UT asseriva che la produzione del contratto di investimento e del patto parasociale rientrava negli obblighi di collaborazione del contribuente ed escludeva che tale dovere potesse venir meno invocando la clausola di confidenzialità. __________ si sarebbe sostituito, nel 2015, alla __________ “(…) facendo propria la trattativa delle azioni della __________ promossa da __________”, motivo per il quale, secondo l’autorità fiscale, __________ non poteva pretendere di essere considerato estraneo alle pattuizioni che meno di 5 anni prima avevano portato all’acquisizione delle azioni della __________ da lui stesso sottoscritte e per la concretizzazione delle quali aveva appositamente costituito la __________

                                         Al rappresentante del contribuente veniva inoltre confermata la possibilità, prima dell’emissione della decisione su reclamo, di consultare l’incarto fiscale.

 

                                         e.

                                         Con risposta del 1/2.9.2020, l’avv. __________ trasmetteva copia del “contratto di investimento e patto parasociale”, ribadendo comunque il fatto che __________ non era parte del contratto in questione.

 

 

                                  G.   Con decisione del 21.1.2021/ 3.2.2021, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, limitatamente alla questione degli altri redditi della sostanza mobiliare ed alle spese di trasporto con il veicolo privato, e riduceva il reddito imponibile a fr. 60'800.- per l’IC e a fr. 73'600.- per l’IFD. Ribadiva tuttavia che la partecipazione nella __________ dovesse essere considerata sostanza aziendale, al valore di fr. 50'000.-.

                                         In primo luogo, RI 1 vantava una pluriennale esperienza nella consulenza __________ (ossia operazioni aventi per oggetto fusioni ed acquisizioni), con particolare riferimento al settore farmaceutico. Dal 1.8.2003 al 31.10.2016 aveva svolto il ruolo di direttore della succursale di __________ della società __________, radiata dal Registro di commercio il 15.11.2017. Quest’ultima già dal 2004 annoverava tra i propri clienti la __________ (società che si occupa della sintesi di principi attivi farmaceutici). Nel novembre 2004, con un mandato durato sino al 2007, la __________ era stata incaricata dalla __________ della ricerca di soggetti interessati ad investire nella società per reperire “(…) quelle risorse che le avrebbero permesso di ampliare la sua attività all’estero. Anche __________ (…) all’epoca in cui era azionista nella misura del 50% di __________, si avvalse dei servizi di __________, la quale nel 2010 fu contattata per l’assegnazione di un mandato volto alla ricerca di potenziali investitori interessati a rilevare una parte delle azioni di __________, che alcuni azionisti esteri avevano intenzione di cedere”. In questo contesto, __________, dopo aver esaminato la proposta di assumere il mandato nelle sue vesti di dirigente / collaboratore al servizio di __________, avrebbe il suo interesse ad investire egli stesso nella __________, subentrando agli azionisti esteri in prima persona. Il mandato della __________ SA con __________ non sarebbe stato, di conseguenza, più formalizzato.

                                         Per attuare l’investimento, __________ avrebbe coinvolto anche __________, __________, che sino al 31.12.2009 aveva lavorato per la succursale della __________ a __________ e che nel 2010 “(…) faceva già parte del quadro direttivo di __________, __________, con uffici di direzione a __________”. Per tale ragione, il 18.5.2011, il contribuente e __________ avevano costituto la __________, con lo scopo di acquisire le quote della __________, dotandola di un capitale azionario di fr. 100'000.-. __________, per l’acquisto delle azioni di __________ aveva dovuto ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr. 294'500.- (di cui fr. 147'500.- versati da __________) e ad un mutuo da parte di terzi. Il 20.5.2011, la __________ e __________ avevano sottoscritto un contratto di investimento ed un Patto parasociale preliminare con il quale avevano regolato (tra loro) tutti i passi da intraprendere in vista dell’acquisto del 50% della __________ dei relativi finanziamenti correntisti.

                                         Il 16.6.2011, con un accordo di cessione e di partecipazione e di credito concluso con gli investitori esteri, la __________ aveva acquisito il 40% della __________ per fr. 160'000 e finanziamenti soci di nominali fr. 870'000 al prezzo di complessivi fr. 401'000 (investimento pari a fr. 561'000.-). La __________ aveva acquistato la restante quota azionaria del 10% per fr. 40'000 e finanziamenti soci di nominali fr. 580'000.- al prezzo di complessivi fr. 249'000.-. Per poter finanziare l’operazione e non disponendo delle necessarie liquidità, la __________ aveva ottenuto un prestito di fr. 89'000.- dalla __________. Dopo poco meno di quattro anni dall’acquisizione del 10% delle azioni della __________, la __________ aveva manifestato la volontà di acquistare anche il 40% della __________ detenuto dalla __________ (avvalendosi di una facoltà che si era riservata al momento della sottoscrizione del contratto di investimento e patto parasociale del 20.5.2011). Nelle trattative non era entrata la __________, ma i suoi due azionisti, __________ e __________. Prima di perfezionare l’operazione di vendita, lo __________ aveva presentato all’autorità di tassazione una richiesta di ruling per conto di __________. L’autorità fiscale, sulla base delle informazioni fornite, con scritto del 7.11.2015, aveva confermato l’accordo in merito al fatto che “(…) nella prevista operazione di vendita non siano ravvisabili le fattispecie fiscali della liquidazione parziale diretta e trasposizione”. Aveva precisato nondimeno che restavano “(…) impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica”.

                                         Sulla base dei fatti in questione, l’UT riteneva che la partecipazione nella __________ dovesse essere considerata sostanza aziendale secondo gli articoli 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD. __________ aveva acquisito le informazioni relative alle possibilità di investimento nella __________ in modo privilegiato ed esclusivo per motivi professionali. Altri terzi non avrebbero potuto operare tali investimenti non avendo né i contatti né le informazioni necessarie. Secondo l’autorità fiscale si configurava, indirettamente, un investimento di carattere professionale nei titoli __________, che erano stati venduti in tempi abbastanza brevi (4 anni). Il contribuente era intervenuto nell’operazione di acquisizione delle azioni __________ in modo professionale, insieme al socio in affari __________.

                                         Il fatto che il contribuente avesse agito in maniera professionale sarebbe stato dato dal fatto che aveva deciso di attuare in proprio un’opportunità di investimento di cui era venuto a conoscenza svolgendo il proprio lavoro per conto della __________: in questo contesto aveva evaso la richiesta di un cliente ed aveva agito pertanto professionalmente. Il contribuente era venuto a conoscenza dell’opportunità di investimento non tramite canali accessibili al pubblico, ma “(…) sfruttando i contatti professionali ed informazioni riservate di __________. Il contribuente, sfruttando anche le conoscenze professionali su __________ SA a cui aveva avuto accesso anni prima, nell’ambito del suo ruolo di collaboratore specializzato (esperto in ristrutturazioni aziendali, vendita di imprese, operazioni MBO, investimenti nel private equity, preparazione di imprese per la vendita futura, sostituzioni azionarie, operazioni di finanziamento ed acquisizione, ecc.) di __________, ha potuto valutare il potenziale insito nell’investimento in __________”.

                                         In merito alle censure dei reclamanti, circa il fatto che il contribuente non aveva esercitato alcuna attività indipendente, l’autorità fiscale rilevava che gli art. 17 LT e 18 LIFD permetterebbero di considerare un’attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente. Una persona fisica esercita un’attività indipendente quando prende parte ad attività economiche, secondo un agire aziendale con impiego di prestazioni professionali, che si contraddistinguono dalla mera amministrazione del patrimonio privato, per il fatto che sono presenti attività indirizzate al conseguimento di un lucro, che non sono riconducibili ad occasioni considerate fortuite, poiché sfruttano conoscenze ed informazioni che altrimenti non sarebbero accessibili (sentenza TF 2C_1007/2016 del 28.3.2017).                          

                                         L’autorità fiscale citava poi tutti gli indizi per ritenere che l’operazione di acquisto e di rivendita della quota azionaria nella __________ per il tramite della __________ non dovesse rientrare nel quadro della mera amministrazione del patrimonio privato: l’esistenza di una stretta relazione tra l’attività indipendente (accessoria) supposta e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente, che gli aveva permesso di avere accesso e di finalizzare l’operazione facendo uso di conoscenze specialistiche (cfr. lo scopo sociale della __________ Tra i compiti assegnati professionalmente al contribuente, come emergeva dal contratto di lavoro del 24.7.2003, oltre a quello di dirigere la succursale, rientravano l’acquisizione di nuovi clienti, la consulenza __________ per clienti, la gestione degli analisti e altri tipi di consulenza. Inoltre l’attività di “venture capital” rientrava negli ambiti professionali del contribuente, il quale “(…) ancora oggi combina le proprie abilità nella consulenza __________ assumendo parallelamente opportunità di investimento in proprio”.

                                         L’agire del contribuente nell’operazione di investimento in __________ non poteva essere considerato frutto di un’occasione fortuita: era infatti venuto a conoscenza dell’opportunità di investimento nell’esercizio delle proprie mansioni professionali e grazie ai contatti del proprio datore di lavoro.

                                         L’autorità fiscale rilevava poi che __________ senza le donazioni del padre, residente a __________, e dei genitori della moglie, non sarebbe stato in grado di erogare la sua quota nel capitale azionario e prestito correntista di fr. 197'250.-. Oltre a ciò, pure il veicolo __________, per concretizzare l’acquisizione della __________ aveva dovuto ricorrere a finanziamenti di terzi, che, in base alla stima dell’UT ammontavano a fr. 255'500.- (decisione su reclamo pag. 6).

                                         In merito alla questione ed alla valenza del ruling sottoscritto con l’autorità fiscale, l’UT sottolineava che la risposta rilasciata dall’autorità di tassazione il 7.7.2015 andava contestualizzata tenendo conto di tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti dal 27.4.2015 al 7.7.2015. Dalla documentazione emergeva comunque in maniera evidente il fatto che i titoli della __________ sarebbero stati qualificati aziendali se quelli della __________ fossero stati ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù dell’attività di consulenza prestata dal contribuente. Ad ogni modo, il ruling sarebbe stato inficiato da informazioni non conformi alla realtà dei fatti fornite dal contribuente, per esempio quella secondo cui la __________ avrebbe proposto ai signori __________ ed __________ di rilevare il 95% della loro partecipazione nella __________.                                    

                                         Per quanto concerneva infine la valutazione della partecipazione della __________ nel 2014, stabilita dal fisco in fr. 50'000.-, la stessa sarebbe stata determinata in base all’art. 44 LT (valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito).

 

 

                                  H.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dallo __________, si aggrava contro la decisione dell’autorità fiscale in relazione alla qualifica quale sostanza commerciale della partecipazione detenuta nella __________.

                                         In via preliminare, sostiene di avere un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione contestata. Pur avendo ceduto con profitto la partecipazione nella __________ unicamente nel periodo fiscale 2015, tuttavia la qualificazione al termine del periodo fiscale 2014 sarebbe rilevante.

                                         Nel merito, l’insorgente ripropone la sua versione dei fatti, così come già esposti in sede di reclamo. In particolare, ribadisce che la __________ nel 2011 sarebbe stata confrontata con gravi difficoltà e che il signor __________, suo conoscente da tempo, avendo la necessità di trovare degli investitori che subentrassero agli azionisti __________ e __________, aveva provato a coinvolgerlo quale investitore. Era in questo contesto che si era perfezionato l’acquisto di una parte delle azioni della __________ da parte della __________ (costituita da __________ e __________). Nel 2015, disponendo delle necessarie risorse economiche, __________ aveva proposto a __________ ed __________ di rilevare la partecipazione nella __________. L’offerta della __________ era stata valutata da __________ e __________ tenendo in considerazione anche il fatto di essere (indirettamente) azionisti di minoranza della __________. In quest’operazione sarebbe stata preliminarmente coinvolta anche l’autorità fiscale (sottoscrizione del ruling).

                                         Esposti i fatti all’origine dell’acquisto e della vendita della partecipazione, il ricorrente si sofferma sulla propria attività professionale nel corso degli anni. Aveva iniziato quale dipendente amministrativo presso __________ (__________), in seguito era divenuto consulente in ambito di fusione ed acquisizioni (“__________”) presso __________ (__________), poi a __________ presso la __________ (1999-2003) ed in seguito a __________ per la __________ (dal 2004 al 2016). Quale dipendente di quest’ultima era stato incaricato di prestare consulenza __________ ai clienti del datore di lavoro, ossia la “(…) valutazione delle società target; la ricerca di potenziali acquirenti o società da acquisire per conto dei clienti; mediazione nelle trattative”. In seno alla __________, non aveva mai avuto diritto di rappresentanza e/o firma. Nell’ambito della propria attività professionale, aveva prestato i propri servizi come consulente __________ nell’ambito di circa 35 transazioni di compravendita aziendale relative a società attive nei settori alimentare, industriale, software/IT, packaging, ambientale, gaming. Non era mai stato coinvolto in operazioni un cui una società era stata rilevata dalla propria stessa dirigenza (“management buy-out, MBO”). Il contribuente – diversamente da quanto preteso dall’UT – non vantava per contro una pluriennale esperienza nel settore farmaceutico.

                                         Nel 2004 la __________ aveva ricevuto un mandato dalla __________ per trovare soggetti disposti ad investire nelle filiali negli __________ ed in __________. Tale incarico non avrebbe comportato alcun tipo di attività da parte della __________, siccome dopo breve tempo la __________ (azionista della __________) aveva deciso di chiudere le attività all’estero. La stessa __________ aveva incaricato la __________ di cercare possibili compratori per la propria filiale italiana __________ (__________), società estranea al campo farmaceutico. La __________ avrebbe portato a termine l’incarico nel 2007 e __________ non sarebbe stato coinvolto nel progetto in questione.

                                         L’insorgente non si sarebbe mai occupato di attività di ristrutturazione aziendale e neppure la __________. __________ non avrebbe neppure svolto attività di “venture capital” e “private equity”. La possibilità dell’acquisto della partecipazione nella __________ gli sarebbe stata segnalata dal signor __________, come attestato anche da uno scritto di quest’ultimo (amministratore unico della __________) del 17.4.2019, nel quale si indicava che la __________ non aveva ricevuto alcuna prestazione da parte della __________ in relazione alla compravendita di azioni / crediti della __________ e che nessuna commissione di intermediazione era stata corrisposta né alla __________ né ad altri.

                                         Il 5 ed il 16.2.2010 i coniugi __________ avrebbero ricevuto dai rispettivi genitori donazioni per complessivi fr. 1'222'341.-. Disponendo di fondi propri a disposizione, e nell’intento di ottimizzare l’amministrazione del proprio patrimonio, __________ e __________ avrebbero costituito la __________. Nessuno dei due avrebbe disposto di informazioni privilegiate relative alla __________ “(…) non essendo questa mai stata oggetto di attività professionale del sig. __________”.

                                         Il 20.5.2011 la __________ avrebbe sottoscritto con la __________ SA un patto parasociale “(…) al fine di regolare i reciproci rapporti qualora __________ fosse effettivamente subentrata alla sig.ra __________ ed al sig.__________ quale coazionista di __________”. Secondo il contribuente, una simile regolamentazione dei rapporti tra i futuri azionisti sarebbe stata “(…) tanto più opportuna nell’ottica di __________ in quanto questa sarebbe stata azionista di minoranza di __________”. Nell’operazione di compravendita della partecipazione della __________ da parte della __________, il ricorrente avrebbe funto, indirettamente, da “mero investitore”: egli non avrebbe mai ricoperto alcuna carica né formale né di fatto nella __________ e/o nella __________ né avrebbe mai preso parte ai processi decisionali, strategici o organizzativi delle società. Non avrebbe inoltre mai esercitato alcuna attività lucrativa indipendente, ma unicamente dipendente, motivo per il quale non avrebbe potuto disporre di sostanza commerciale.

                                         Il ricorrente lamenta che l’accertamento dei fatti compiuto da parte dell’autorità fiscale sarebbe in larga parte erroneo ed arbitrario e ritiene che la stessa abbia violato anche il principio di allegazione, in assenza dei relativi mezzi di prova, e l’obbligo di motivazione della decisione. Avrebbe infatti deciso che la partecipazione nella __________ dovesse essere qualificata quale aziendale, ed unicamente in un secondo momento (ossia dopo il reclamo del contribuente) ne avrebbe ricercato il motivo, sconfinando in una “ricerca indiscriminata di prove”.

                                         Per quanto concerne il diritto applicabile, l’insorgente ribadisce il quadro normativo applicabile nonché la giurisprudenza esistente nell’ambito della qualifica della sostanza (privata o commerciale).

                                         In particolare, dopo aver passato in rassegna punto per punto le motivazioni dell’autorità fiscale a sostegno della propria decisione, il ricorrente sostiene che nel caso di specie non sarebbero dati gli estremi per la qualifica del contribuente come commerciante professionale di titoli (e ciò alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale) e, ad ogni modo, troverebbero applicazione le “safe haven rules” codificate nella prassi dell’autorità fiscale, le quali escludono in ogni caso una gestione commerciale della sostanza, così come inoltre confermato dal ruling del 2/7 luglio 2015 sul quale il contribuente può fare lecitamente affidamento.

                                         In merito al valore della partecipazione nella __________, il ricorrente rileva che nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha rilevato che il valore venale non corrisponde a quanto dichiarato dal contribuente, ma a fr. 5'000'000.-. Su questo punto, ed in applicazione di quanto previsto dalle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28 agosto 2008) ed alla possibilità di derogare alle stesse nel caso in cui vi è una migliore conoscenza del valore di mercato oppure le circostanze del caso concreto lo impongono, il ricorrente concorda che il valore dei titoli debba essere quantificato in fr. 5'000'000.-.

 

                                    I.   Con osservazioni del 21/22.6.2021, la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.

 

 

                                  L.   Con replica del 2/5.7.2021, oltre a ribattere alla posizione della Divisione delle contribuzioni, il contribuente, relativamente alla questione del finanziamento con fondi di terzi, per finanziare l’acquisto della partecipazione nella __________ da parte della __________, ribadisce di aver usato risorse messe a disposizioni dai genitori, mediante donazioni avvenute nel mese di febbraio del 2010. La costituzione della __________ è avvenuta nel mese di maggio del 2011. I ricorrenti avrebbero disposto, ad ogni modo, di liquidità per circa fr. 900'000.-.

 

 

                                  M.   Con duplica del 30/31.8.2021, la Divisione delle contribuzioni contesta recisamente che l’unico elemento rilevante ai fini della qualifica fiscale della partecipazione di __________ nella __________ fosse l’importo dell’utile realizzato dal contribuente.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   Nella presente fattispecie, litigiosa è la qualifica della partecipazione nella società __________ detenuta da __________ e venduta da quest’ultimo, con profitto, nel periodo fiscale 2015 (ossia quello seguente al periodo fiscale sub judice).

                                         Secondo l’autorità fiscale il contribuente, nell’operazione di acquisizione della partecipazione nella __________, tramite un veicolo societario costituito ad hoc, la __________, avrebbe esercitato un’attività indipendente di tipo accessorio, sia sfruttando le conoscenze professionali specifiche nel settore sia facendo capo a fondi terzi. __________ avrebbe portato pertanto a termine un’operazione a scopo di profitto, eccedendo in tal modo la mera amministrazione del proprio patrimonio privato.

                                         Di diversa opinione il ricorrente, che sostiene di non aver esercitato alcuna attività indipendente a titolo accessorio e, di conseguenza, di non disporre alcuna sostanza aziendale. Ritiene inoltre che, in casu, non potrebbe entrare in linea di considerazione neppure un’attività di commercio professionali di titoli, ritenuto come non ne sarebbero adempiute le condizioni.

                                         A titolo preliminare, sebbene la vendita della partecipazione nella __________ sia avvenuta nel periodo fiscale successivo a quello oggetto del presente ricorso, per economia di procedura, ritiene che sussista, già nel periodo fiscale 2014, un interesse degno di protezione a determinarsi sulla questione.

                                         Di conseguenza, verrà, preliminarmente valutata la questione della legittimazione ricorsuale ed in seguito, esaminata la qualifica della partecipazione e le conseguenze, sul caso in esame, del ruling sottoscritto tra il contribuente e la Divisione delle contribuzioni.               

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206 capoverso 2 LT. Il capoverso 2 dell’art. 227 stabilisce che il ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell’irricevibilità. Il capoverso 3 dell’art. 227 prevede che con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

                                         Di pressoché identico tenore l’art. 140 cpv. 1, 2 e 3 LIFD.

 

                                         2.2.

                                         Il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione e attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). Nel caso in cui un interesse degno di protezione sia assente, bisogna dichiarare irricevibile il ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD).

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Un interesse degno di protezione è manifesto nel caso in cui il contribuente si oppone ad una decisione di tassazione con la quale sono stati accertati degli elementi imponibili più elevati ri-spetto a quelli da lui dichiarati e viene richiesta una riduzione degli elementi imponibili (sentenza TF 2A.664/2005 del 13.12.2005 consid. 5; sentenza TF 2C_769/2009 del 22.6.2010 consid. 2.1.).

                                         Un interesse degno di protezione è evidente se si chiede una riduzione degli elementi imponibili; tuttavia può sussistere anche se viene chiesta una tassazione più elevata, ad esempio se questo comporta minori imposte in un periodo fiscale successivo o se il contribuente può così evitare successivi procedimenti di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta (Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2a ed., Zurigo 2018, § 24, n. 23, p. 361; sentenza TF 9C_611/2022 del 14.3.2023, consid. 2.3.2.3.).

                                         Un interesse degno di protezione non sussiste, invece, se il gravame non ha quale scopo la modifica degli elementi imponibili stabiliti nella decisione impugnata (ad esempio del reddito oppure dell’utile o della sostanza imponibile), dell’aliquota d’imposta, dell’importo dell’imposta dovuta oppure della durata (inizio o fine) dell’assoggettamento nel periodo fiscale (sentenza TF 2C_253/2014 dell’11.12.2014 consid. 3.2; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 7, p. 301). Anche chiedere una mera modifica della motivazione non è sufficiente, in quanto sono solo gli elementi imponibili determinati ad acquistare forza di cosa giudicata e non anche la motivazione (sentenza TF 2P.345/2005 dell'11.5.2006 consid. 2.2.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 140 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel, op. cit., n. 23 ad art. 140 LIFD).

 

                                         2.3.2.

                                         Nella presente fattispecie, l’eventuale accoglimento del ricorso dei contribuenti comporterebbe un aumento della sostanza imponibile, per effetto della valutazione della partecipazione litigiosa in base al suo valore venale (articoli 41 cpv. 2 e 45 LT) anziché a quello determinante ai fini dell’imposta sul reddito (art. 44 cpv. 1 LT). Tuttavia, un interesse degno di protezione – peraltro ritenuto dato dallo stesso contribuente – ad una decisione su ricorso sussiste nella misura in cui la qualifica della partecipazione nella __________ quale sostanza privata o commerciale ha un impatto diretto sul periodo fiscale 2015, anno nel quale le quote azionarie in questione sono state vendute.

                                         Motivo per il quale, questa Camera può entrare nel merito del gravame.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

                                         Gli articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT prevedono che facciano parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione.

                                         Le stesse disposizioni stabiliscono che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

                                         Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da imposta (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15 cpv. 3 prima frase LT). Alla luce del principio di imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) e della teoria dell’accrescimento del patrimonio che lo concretizza, l'esenzione fiscale delle plusvalenze private rappresenta un'eccezione contraria al sistema. Nel sistema di un’imposta generale sul reddito, le eccezioni devono essere trattate in modo restrittivo (sentenza TF 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.; DTF 143 II 402 consid. 5.3; 142 II 197 consid. 5.6 con ulteriori riferimenti).

 

                                         3.2.

                                         In pratica, si considerano utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata quelli che sono stati conseguiti approfittando di un'occasione fortuita, in modo tale che l'attività non sia complessivamente finalizzata al lucro e quindi non costituisca un’attività lucrativa indipendente. Secondo la giurisprudenza, la nozione di attività lucrativa indipendente secondo l’art. 18 cpv. 1 LIFD (e quindi anche secondo l’art. 17 cpv. 1 LT) deve essere intesa in senso lato. I redditi provenienti da un'attività che eccede la semplice gestione della sostanza privata costituiscono reddito imponibile (DTF 125 II 113 consid. 5d e 5e; sentenza 2C_18/2018 del 18.6.2018 consid. 3.1). Secondo gli articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT vi rientrano anche gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale (sentenza 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.1.).

                                         3.3.

                                         L’attività indipendente è caratterizzata dall’attività di una persona fisica che partecipa alla vita economica a proprio rischio, utilizzando i fattori produttivi del lavoro e del capitale, in un'organizzazione del lavoro da lei liberamente scelta, su base permanente o temporanea, a tempo pieno o a tempo parziale, ma in ogni caso con l'intenzione di realizzare un guadagno. Indizi secondari sono, ad esempio, l'impiego di personale, l'entità degli investimenti, una clientela diversificata e mutevole e l'esistenza di locali commerciali propri. L'esame deve essere effettuato caso per caso sulla base di una valutazione completa delle circostanze di fatto. I singoli aspetti non devono essere considerati in modo isolato e possono anche variare di intensità (cfr. sentenze 2C_758/2020 del 29.7.2021 consid. 4.2; 2C_298/2019 del 18.8.2020 consid. E. 3.2; 2C_890/2018 del 18 .9.2019 consid. 5.1, 2C_317/2021 dell’8.4.2022, consid. 3.1.2.)

 

 

                                   4.   4.1.

                                         La nozione di attività lucrativa indipendente va aldilà di quella di impresa, in quanto comprende anche le libere professioni e qualsiasi altra attività indipendente secondo gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT (DTF 125 II 113, consid. 5b).

                                         I beni che servono all’attività lucrativa indipendente costituiscono generalmente dei beni commerciali (articoli 18 cpv. 2 LIFD e 17 cpv. 2 LT). La sostanza commerciale presuppone quindi, necessariamente, un'attività lucrativa indipendente (cfr. sentenze 2C_1021/2019 del 30.10. 2020 consid. 5.1 e 5.2; 2C_1001/2018 del 30.1.2020 consid. 2.2). Non sussiste in ogni caso attività lucrativa indipendente se viene gestita unicamente la sostanza privata.

 

                                         4.2.

                                         In primo luogo, una partecipazione può rientrare nella sostanza commerciale del contribuente se esiste uno stretto legame economico tra la partecipazione e le altre attività commerciali del contribuente. Ciò si verifica in particolare se la partecipazione conferisce al detentore un'influenza rilevante o addirittura determinante su un'impresa la cui attività corrisponde alla propria o la integra utilmente, consentendogli di ampliare la sua attività originaria. Una stretta relazione economica tra l’impresa del contribuente e la società di cui detiene le azioni non è ancora sufficiente per ammettere che le azioni facciano parte della sua sostanza commerciale. Il fattore decisivo è l'intenzione del contribuente di utilizzare i suoi diritti di partecipazione per migliorare i risultati commerciali della propria impresa (sentenza 2C_423/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).

 

                                         4.3.

                                         In secondo luogo, in relazione alle transazioni effettuate da privati su beni immobili o titoli la giurisprudenza ha provveduto a sviluppare i criteri per tracciare la linea di demarcazione tra utili in capitale privati e commerciali. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che i seguenti elementi costituiscano indizi di un'attività lucrativa indipendente che eccede la mera amministrazione della sostanza privata: il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni, l'elevata frequenza delle transazioni, la breve durate di possesso dei beni prima della loro (ri)vendita, la stretta relazione tra la supposta attività indipendente (accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente, l'utilizzo di conoscenze specialistiche, l'impiego di ingenti fondi di terzi per finanziare le operazioni, il reinvestimento degli utili realizzati o la costituzione di una società di persone. Ciascuno di questi indizi può portare, in combinazione con gli altri o anche - eccezionalmente - da solo se riveste un’intensità particolare, al riconoscimento di un'attività lucrativa indipendente. Inoltre, l'assenza di elementi tipici di tale attività in un caso specifico può essere relativizzata da altre circostanze di particolare intensità. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso, così come si presentano al momento dell’alienazione.

                                         Nel caso del commercio di titoli, il modo di procedere sistematico e pianificato e l'utilizzo di particolari conoscenze tecniche rivestono un’importanza minore; d’altro canto, occorre dare maggior peso ai criteri del volume delle transazioni e dell'impiego di ingenti fondi di terzi (sentenza 9C_667/2022 del 21 agosto 2023 consid. 6.3 e giurisprudenza citata, in particolare la sentenza 2C_868/2008 del 23 ottobre 2009 consid. 2.7; cfr. anche la Circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012 sul commercio professionale di titoli, che, in quanto direttiva amministrativa, non è vincolante per il Tribunale federale, ma da cui non si discosta senza un valido motivo).

 

                                         4.4.

                                         4.4.1.

                                         Con un paio di sentenze del 2011 e del 2012, il Tribunale federale ha delimitato il commercio quasi professionale di partecipazioni dal commercio quasi professionale di titoli (von Ah, Besteuerung von Unternehmen und Unternehmern / Gewerbsmässige Tätigkeit - Entwicklungen und Konsequenzen, in: Uttinger/Rentzsch/Luzi [a cura di], Dogmatik und Praxis im Steuerrecht – Festschrift für Markus Reich, p. 90; von Ah, Die Besteuerung Selbständigerwerbender, 3a ed., Zurigo 2022, p. 24).

 

                                         4.4.2.

                                         La sentenza n. 2C_385/2011 del 12 settembre 2011 (RF 66/2011 p. 950) riguardava un socio amministratore che aveva acquisito le quote detenute dagli altri azionisti nell'ambito della vendita dell’impresa e le aveva poi cedute integralmente a un'altra società.

                                         Il Tribunale federale ha inizialmente fatto riferimento alla nozione e alle caratteristiche dell’attività lucrativa indipendente e, per quanto riguarda la distinzione dalla mera amministrazione della sostanza, ha fatto riferimento alla sentenza del 23 ottobre 2009, secondo la quale gli indizi dell’elevato volume delle transazioni e del rilevante utilizzo di fondi di terzi sono particolarmente importanti per determinare se si tratti di commercio professionale di titoli. Tuttavia, questi indizi erano stati sviluppati per il quasi commerciante di titoli, mentre nel caso in esame era necessario esaminare se si trattava di un “commerciante di partecipazioni” (sentenza 2C_385/2011 consid. 2.1).

                                         Nella precedente giurisprudenza sui quasi commercianti di titoli, il commercio di partecipazioni da parte di una persona che svolge a titolo principale un’attività lucrativa dipendente era considerata professionale solo in casi isolati e in circostanze particolari. In tutti i casi di “commercio di partecipazioni”, in cui era stata ammessa un’attività lucrativa indipendente accessoria, avevano avuto un certo peso gli indizi della vicinanza dell’attività professionale e dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Tuttavia, il fattore decisivo era sempre stato il massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d’impresa) che ne deriva oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato (sentenza 2C_385/2011 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

                                         Venendo al caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto che vi fossero certamente singoli indizi che – considerati isolatamente – potevano far pensare ad un’attività lucrativa indipendente accessoria, ma che tuttavia i criteri essenziali per la decisione conducevano nella direzione opposta. In particolare, mancava il notevole rischio d’impresa, tipico dell’attività lucrativa indipendente, né l’operazione aveva richiesto finanziamenti di terzi. Il ricorrente era riuscito a dimostrare che non era preponderante l’intento di una massimizzazione del guadagno a breve termine, ma piuttosto la preoccupazione di garantire la sopravvivenza a lungo termine dell'azienda che aveva creato.

 

                                         4.4.3.

                                         La sentenza 2C_115/2012 del 25 settembre 2012 (RF 68/2013 p. 56 = RDAF 2013 II p. 485) concerne un contribuente, che aveva acquistato la metà delle azioni di una holding, il cui capitale azionario era di fr. 12'000'000.-. Alla fine del 2000, la holding deteneva la totalità del capitale azionario della __________, il cui capitale azionario era di fr. 300'000.-, come anche della U. SA, il cui capitale azionario era di fr. 100'000.-. Le due società figlie erano attive nel settore dell’industria e dell’imballaggio. Alla fine del 2000, le società erano in difficoltà, motivo per il quale erano state adottate delle misure di ristrutturazione e di risanamento. La società holding era stata assorbita tramite contratto di fusione dalla società figlia __________. La banca T. aveva rinunciato a dei crediti e le autorità fiscali avevano accordato dei condoni fiscali nei confronti della __________. Gli azionisti avevano proceduto a degli apporti di fr. 250'000.- ciascuno, portando il capitale azionario della __________a fr. 800'000.-. Il contribuente era, in seguito, entrato a far parte del CdA della __________ ed era stato nominato, il 29 gennaio 2003, presidente del CdA. Nel 2005, il contribuente aveva venduto la sua partecipazione (400 azioni di un valore nominale di fr. 400'000.-) nella __________ a __________ed aveva dimissionato dal CdA della __________. Il fisco cantonale vallesano, che aveva imposto l’utile conseguito con la vendita della partecipazione, è stato costretto ad adire l’Alta Corte, dato che la Commissione di ricorso vallesana aveva ritenuto esente il guadagno in questione.

                                         Il Tribunale federale nella citata sentenza, dopo aver indicato che bisognava valutare la fattispecie tenendo in considerazione la casistica dei commercianti di partecipazioni (“Beteiligungshändler”) ha ricordato che, nel caso di persone che esercitano a titolo principale un’attività dipendente, il commercio professionale di partecipazioni esercitato a titolo accessorio è stato ritenuto in casi isolati e in circostanze particolari. Dopo aver ribadito la gerarchia degli indizi da valutare (vicinanza all’attività professionale e impiego di conoscenze specifiche, ma soprattutto ricorso massiccio a fondi di terzi, e conseguente rischio d’impresa, oppure modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato), ha valutato la concreta fattispecie ritenendo che non vi fossero gli indizi per ritenere in casu l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni. Il ricorrente aveva in particolar modo proceduto all’acquisto della partecipazione del 50% della holding come anche all’aumento del capitale della società __________ facendo capo alla sua sostanza privata, senza fare ricorso a fondi di terzi. Il suo impegno finanziario nell’operazione comportava sicuramente un grande margine d’incertezza, ma non sorpassava il rischio che ogni investitore si assume nella pratica. Inoltre il contribuente non era attivo nel settore degli imballaggi, sicché non si poteva pertanto parlare di “prossimità professionale” né di “conoscenze specialistiche particolari”; disponeva per contro importanti conoscenze nel mondo finanziario.

 

                                         4.4.4.

                                         Nella sentenza 2C_317/2021 dell’8 aprile 2022 (StE 2022 B 23.1 n. 95 = RF 77/2022 p. 645) l’Alta Corte ha invece ammesso l’esistenza di un commercio professionale di partecipazioni.

                                         Nel 2008 il contribuente, socio di uno studio legale di Zurigo, aveva acquistato il 33% del capitale sociale di una società anonima, di cui era amministratore, per 7,92 milioni di franchi svizzeri, finanziando il 40% del prezzo di acquisto con un prestito bancario e il 60% con un prestito della venditrice. Nel periodo fiscale 2011 il contribuente aveva realizzato una plusvalenza di 3,6 milioni di franchi svizzeri dalla vendita della sua partecipazione in diverse tranche a varie società offshore. Nel 2013, aveva riacquistato il 31,75% della stessa società anonima dai precedenti acquirenti al prezzo di 12 milioni di franchi.

                                         Il Tribunale federale ha qualificato l’utile in capitale come reddito dell’attività lucrativa indipendente.

                                         Ha dapprima ricordato che, nel caso di contribuenti che esercitano a titolo principale un'attività lucrativa dipendente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un commercio di titoli e di partecipazioni a titolo di professione accessoria si ammette solo in casi isolati e in circostanze particolari. Tuttavia, tale attività lucrativa indipendente secondaria può essere riconosciuta anche nel caso in cui sia stata venduta una sola partecipazione. Indizi come la vicinanza alla professione o l’utilizzo di conoscenze specialistiche giocano un certo ruolo, ma soprattutto sono determinanti l'eventuale finanziamento di terzi, il rischio (d’impresa) assunto o il modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato. Per contro, l'ammontare dell’utile conseguito è solo di secondaria importanza (sentenza 2C_317/2021 consid. 3.1.4 e giurisprudenza citata).

                                         Nel caso concreto, due circostanze sono state considerate decisive. In primo luogo, il completo finanziamento con fondi di terzi del prezzo di acquisto tramite prestiti bancari e del venditore stesso, che è del tutto atipico per la gestione patrimoniale privata. In secondo luogo, il modo di procedere sistematico e pianificato del contribuente, ovvero la vendita della partecipazione in più tranches, il reinvestimento del ricavato e il riacquisto nel 2013.

                                         Sebbene si trattasse di un’unica transazione, quest’ultima era tuttavia caratterizzata da un volume straordinariamente elevato (oltre 10 milioni di franchi svizzeri) e da un finanziamento interamente con mezzi di terzi (40% di mutuo bancario, 60% di prestito del venditore). Inoltre, era rilevante il rapporto tra il volume della transazione e il patrimonio totale del ricorrente. La sua sostanza netta imponibile nel periodo fiscale in questione ammontava a meno di 4 milioni di franchi svizzeri e consisteva principalmente in beni immobili. Il contribuente aveva acquistato le azioni per poco meno di 8 milioni di franchi, le aveva vendute in tranches per un totale di 12,1 milioni di franchi e le aveva infine riacquistate per 12 milioni di franchi. Questa struttura delle varie fasi della transazione - oltre al volume della transazione – era incompatibile con una semplice gestione del proprio patrimonio e spiegava anche perché il ricorrente avesse fatto ricorso a fondi di terzi nella misura del 100% per finanziare l'acquisto.

                                         Inoltre, il ricorrente aveva operato in modo pianificato e sistematico per il conseguimento di utili. Ciò risultava in primo luogo dal fatto che il ricorrente aveva venduto la sua partecipazione nella società in tranches - in due transazioni con diversi acquirenti - e aveva acquistato azioni di un'altra società, che aveva poi ceduto in pagamento allo scopo di riacquistare le azioni della prima società. L'ampia integrazione delle transazioni con le azioni in questione con le altre attività commerciali del ricorrente e la particolare complessità dei rapporti contrattuali andavano nella stessa direzione. In particolare, anche il modo in cui l’insorgente aveva finanziato il prezzo di acquisto mostrava un approccio mirato alla realizzazione di profitti, nonostante la durata del possesso di due o tre anni.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha fondato la propria motivazione sulla giurisprudenza relativa al commercio a titolo professionale di immobili (sentenza 2C_1007/2016 del 28.3.2017). Ha in particolar modo ravvisato gli indizi della stretta correlazione con l’attività professionale del contribuente, dello sfruttamento di conoscenze apprese nello svolgimento della sua attività, del carattere pianificato dell’operazione, dell’intento speculativo, dell’agire in società con il signor __________ e del ricorso a rilevanti capitali di terzi.

                                         Nelle osservazioni al ricorso, la motivazione si basa invece sulla giurisprudenza relativa al carattere commerciale o meno di una partecipazione detenuta da un contribuente che esercita un’attività lucrativa indipendente (in particolare la sentenza CDT n. 80.2014.96/97 del 22 aprile 2015). Nello svolgimento dell’argomentazione, l’Ufficio giuridico si confronta tuttavia a sua volta con gli indizi del commercio professionale di titoli e/o di immobili, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Si sofferma in particolare sulla relazione fra l’attività professionale del contribuente e la transazione da cui è scaturito l’utile in capitale e sull’utilizzazione di competenze professionali da parte sua, oltre che sul ricorso a capitali di terzi per finanziare l’operazione.

                                         Come ricordato, tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale federale il quasi commercio professionale di partecipazioni presenta delle caratteristiche peculiari, che lo distinguono dal quasi commercio professionale di titoli, in particolar modo quando il contribuente esercita un’attività lucrativa dipendente. In tal caso, infatti, assumono un certo peso gli indizi della vicinanza dell’attività profes-sionale e dell’utilizzazione di conoscenze specialistiche. Fattori decisivi sono poi il massiccio finanziamento di terzi e l'elevato rischio (d’impresa) che ne deriva oppure un modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato.

 

                                         5.2.

                                         5.2.1.

                                         Come visto, l’autorità fiscale ha dato ampia rilevanza alla professione ed alle competenze specifiche del contribuente e ai legami fra le sue attività e la transazione in discussione. Ha poi considerato con cura il modo di procedere sistematico, adottato dal ricorrente, in particolar modo con la costituzione della __________ SA “quale veicolo per rilevare una partecipazione in misura del 40% in __________ e parte dei crediti nei confronti di quest’ultima vantati dalla signora __________ e dal sig. __________”. Alla luce della misura dell’utile in capitale conseguito, il volume della transazione è poi certamente rilevante, anche in rapporto al patrimonio del contribuente.

                                         Vista l’importanza predominante attribuita dalla giurisprudenza alla questione del finanziamento dell’operazione, sarebbe tuttavia stata necessaria una più completa verifica di questo aspetto, da cui dipende anche la valutazione del rischio d’impresa assunto.

 

                                         5.2.2.

                                         A quest’ultimo riguardo, l’autorità fiscale aveva correttamente proceduto, in un primo tempo, a richiedere al contribuente quali fossero stati i mezzi da lui utilizzati per l’acquisizione (indiretta) della partecipazione __________, per il tramite della __________.

                                         Quest’ultimo aveva spiegato di aver fatto capo alla propria liquidità (mezzi propri), che proveniva anche in parte da donazioni – regolarmente dichiarate – da parenti (genitori).

                                         Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione argomenta che, per acquisire le quote di __________ il ricorrente e __________ hanno costituito la __________ SA, dotandola di un capitale azionario di complessivi fr. 100'000.–, e che, quest’ultima società, “per finanziare l’acquisto delle azioni di __________ SA dovette tuttavia ricorrere ad un finanziamento soci di complessivi fr. 294'500.– (di cui fr. 14'500.– versati dal contribuente e ad un mutuo da parte di terzi”. L’ammontare di questo mutuo di terzi non è tuttavia indicato.

                                         Nel ricorso, il contribuente contesta di aver fatto ricorso “a fondi di terzi per il finanziamento di __________ SA, sia questo a titolo di capitale proprio o di prestito correntista”, mentre definisce “irrilevante” il fatto “che __________ SA sia eventualmente ricorsa a finanziamenti di terzi per procedere all’acquisto dei crediti e delle azioni in __________ SA”.

                                         Nelle osservazioni al ricorso (pagina 6), l’autorità fiscale indica, su quest’aspetto, quanto segue: “Ne risulta pertanto che necessariamente al fine di procedere con l’operazione di acquisizione delle partecipazioni di __________, il contribuente si è avvalso di capitali di terzi, capitali di cui non disponeva personalmente. Ciò non bastasse, la __________ ha altresì dovuto ricorrere a fondi terzi (CHF 255'500.-) al fine di procedere con l’acquisizione dei diritti di partecipazione di __________, fatto in alcun modo contestato dal contribuente (decisione su reclamo pag. 6)”.

                                         In sede di replica (pagina 11), il contribuente, per il tramite dei suoi rappresentanti, afferma di non comprendere “per quale motivo le donazioni ricevute dai ricorrenti dai propri genitori dovrebbero qualificare come fondi di terzi; trattasi di disponibilità di proprietà dei ricorrenti”.

 

                                         5.2.3.

                                         Allo stadio attuale, questa Camera non è in grado di determinarsi compiutamente sulla fattispecie, in mancanza di una precisa definizione della questione del finanziamento dell’operazione.

                                         In particolare, dovrebbe essere chiarito sia come sia stata finanziata la costituzione della __________ SA sia come quest’ultima si sia procurata i mezzi necessari per acquistare la partecipazione in __________ SA. A dipendenza delle risultanze di tale verifica, l’autorità di tassazione dovrà pronunciarsi anche sul rischio d’impresa assunto dal ricorrente, così come esatto dalla giurisprudenza.

 

                                         5.3.

                                         Spetta pertanto all’autorità fiscale adottare una nuova decisione, tenendo in considerazione i criteri della giurisprudenza e facendo il confronto con i casi già vagliati dal TF, raffrontandoli alla concreta fattispecie. Da parte sua, il contribuente dovrà collaborare, fornendo all’autorità fiscale tutti i documenti giustificativi necessari per poter stabilire come sia stata finanziata (ed in particolare con quali mezzi) l’operazione di acquisto della partecipazione in __________, da lui detenuta indirettamente tramite la __________ nonché spiegare per quali ragioni sia stata decisa la costituzione di un veicolo societario ad hoc per procedere all’operazione di acquisto di parte di __________ e come sia stata finanziata la sua costituzione.

 

 

                                   6.   6.1.

                                         Tra il contribuente e l’autorità fiscale è stato concluso un ruling il 2/7 luglio 2015, al quale fa appello il contribuente in virtù del principio dell’affidamento.

 

                                         6.2.

                                         Il ruling è l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad un’operazione prevista (v. supra, consid. 2.2. con riferimenti) e il fisco è vincolato al contenuto del ruling, in occasione della tassazione, solo se la fattispecie anticipata corrisponde a quanto effettivamente realizzato in seguito (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 28 aprile 2014, n. 2C_664/2013, in RF 69/2014 p. 557, consid. 4.2 con riferimenti, anche sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2.). Uno dei presupposti dell’effetto vincolante di un ruling è che la persona che lo ha ottenuto abbia compiuto atti di disposizione, la cui revoca gli causerebbe un pregiudizio (p. es. DTF 141 I 161 consid. 3.1 con riferimenti). Il nesso causale tra l’informazione ricevuta e la disposizione compiuta è pertanto escluso se la fattispecie cui l’informazione si riferisce si è già realizzata (cfr. p. es. Massetti/Pedroli, Il ruling nel diritto tributario svizzero: situazione attuale e prospettive di evoluzione alla luce dell’esperienza italiana, in RtiD I-2006 p. 597 e dottrina citata; inoltre Schreiber/Jaun/Kobierski, Steuerruling - Eine systematische Auslegeordnung unter Berücksichtigung der Praxis, in ASA 80 p. 312).

                                         In ambito d’imposte dirette, i rulings non costituiscono delle decisioni; non sono impugnabili e non aprono le vie di ricorso ordinario. Possono tuttavia avere delle conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e della tutela dell’affidamento (sentenza TF n. 2C_137/2016 del 13.1.2017 consid. 6.2).

                                         In materia di imposte dirette (non solo le imposte cantonali, ma anche l’imposta federale diretta), il ruling deve emanare dall’autorità fiscale competente, che è quella cantonale (sentenza TF 2C_529/2014 del 24.8.2015; cfr. anche Yersin/ Aubry Girardin, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 92 ad RP, p. 51).

 

                                         6.3.

                                         Dalla lettura del ruling sottoscritto il 2/7.7.2015 emerge quanto segue. In particolare, dopo aver rammentato che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 LIFD, rispettivamente dell’art. 15 cpv. 3 LT, gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta, vi si legge che tale principio trova quattro eccezioni. Le stesse sono state passate in rassegna nel ruling, escludendole poiché non dati i presupposti: la liquidazione parziale diretta, la liquidazione parziale indiretta (art. 20a cpv. 1 LIFD e art. 19a cpv. 1 LT), la trasposizione (art. 20a cpv. 2 LIFD e art. 19a cpv. 2 LT) e infine il commercio professionale di titoli.

                                         La proposta di ruling è stata accettata – così come formulata – da parte della Divisione delle contribuzioni, con la seguente riserva (cfr. scritto del 7.7.2015):

                                         Egregi signori,

                                         in relazione alla vostra lettera del 2 luglio scorso riguardante i contribuenti __________ confermiamo il nostro accordo relativo ai punti menzionati nel vostro scritto ritenuto che restano impregiudicate altre attività di accertamento in capo alla persona fisica, in particolare eventualmente considerare quale sostanza commerciale o parte di un piano di incentivi i titoli se ottenuti in modo diretto o indiretto in virtù di attività consulenziale prestata alla __________ da parte della persona fisica.

 

                                         6.4.

                                         Ora, a prescindere dal fatto che l’autorità fiscale si è riservata espressamente la facoltà di riesaminare la fattispecie, valutando la qualifica della partecipazione nella __________ quale bene commerciale, è perlomeno dubbio che si possa ritenere che nel ruling sia stata considerata la questione dell’eventuale imponibilità dell’utile conseguito dal ricorrente a titolo di “commercio di partecipazioni”. Non solo infatti il ruling menziona espressamente il “commercio professionale di titoli”, ma procede anche alla valutazione della fattispecie alla luce della circolare dell’AFC n. 36 del 27 luglio 2012, che “fornisce un aiuto per distinguere un’attività lucrativa indipendente (quasi commercio di titoli) dalla gestione patrimoniale privata, sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale fino al 31 dicembre 2011” e che “riguarda esclusivamente la gestione di un portafoglio titoli” (cfr. Circolare n. 36, n. 1, p. 2). La circolare precisa poi che “per la valutazione del «commercio di partecipazioni a titolo accessorio» il Tribunale federale ha stabilito che gli indizi generali rimangono interamente applicabili (2C_385/2011, E. 2.2)” (Circolare n. 36, n. 4.3.1, p. 5).

                                         La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita. Con la nuova decisione, l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente anche su tale aspetto, esponendo i motivi per cui ritiene che il ruling non si opponga all’imposizione dell’utile in capitale litigioso. In questa occasione, l’Ufficio di tassazione potrà anche meglio esporre la portata delle “informazioni non conformi alla realtà dei fatti”, che il contribuente avrebbe fornito e che inficerebbero il ruling (cfr. decisione impugnata, p. 7).

 

 

                                   7.   La decisione su reclamo del 21.1/3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale, affinché proceda nei propri incombenti ai sensi dei considerandi.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                    1.   La decisione del 21.1./3.2.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti indicati.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Al ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: