Incarto n.
80.2021.56

Lugano

22 marzo 2023        

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

  RI 1 

 RI 2 

tutti rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 8 marzo 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC 2017.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1 (di professione architetto) e RI 2 (casalinga), coniugati e genitori di due figli, sono residenti a Pregassona. RI 1 è socio e gerente unico della società “__________”.
Con dichiarazione fiscale del 28.05.2019, i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile di fr. 84'681.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 5'273’379.-.
Sotto la voce “titoli e capitali” della sostanza mobiliare (punto 29.1. della dichiarazione d’imposta), i contribuenti indicavano un valore di fr. 6'764’738.- (di cui fr. 5'300'912.- relativi alla “__________”).

 

 

                                  B.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2017, datata 08.08.2019, l’Ufficio circondariale di tassazione (in seguito UT) di Lugano commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 90’600.- per l’IC (medesima somma determinante per l’aliquota) ed in fr. 102'200.- quello per l’IFD (medesimo importo determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati dichiarati dai coniugi RI 1, l’autorità fiscale valutava in fr. 12’936’241.- il valore dei titoli e capitali della sostanza mobiliare, avendo aumentato il valore delle quote sociali della __________ a fr. 11'284'000.-, sulla base “delle disposizioni emanate dalla competente Amministrazione Federale delle Contribuzioni” (ovvero la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte; di seguito: la “Circolare”). Tutto ciò causava un cambiamento della sostanza imponibile complessiva, che andava ad attestarsi in fr. 11'450'000.-.

 

 

                                  C.   Con reclamo del 09/10.09.2019 i contribuenti, rappresentati dalla RA 1 (di seguito RA 1), impugnavano la decisione di tassazione dell’UT, chiedendo che il valore delle quote sociali della __________ fosse ridotto. A loro avviso, la valutazione doveva essere effettuata in maniera tale da essere il più possibile conforme alla realtà economica (corrispondente al valore venale al momento dell’imposizione) e chiedevano di potersi avvalere di una deroga alle istruzioni nel caso in cui il risultato non avesse portato ad un equo valore venale o vi fossero criteri e metodi migliori per desumerlo.
Sulla base di quanto indicato, i contribuenti richiedevano la valutazione secondo un “metodo di valutazione migliore” e si riservavano di presentare una valutazione allestita secondo i metodi riconosciuti nel settore del “private equity” e fondata su due pubblicazioni da loro citate.

                                         Nel caso in cui l’UT non avesse deciso di procedere alla stima secondo la Circolare, chiedevano di tener conto delle disposizioni previste al punto 5 del Commentario 2017 alla stessa, in quanto le società quali gli studi di architettura sarebbero state difficilmente alienabili, se non assolutamente inalienabili. Non vi erano infatti esempi di studi di architettura, unicamente specializzati nel settore, che fossero stati quotati in borsa. Nel mercato globale non vi sarebbe stato un effettivo interesse nell’investire in questo tipo di attività, essendo i margini di profitto esigui ed i rischi troppo alti “per attrarre investitori diversi dai partner che gestiscono lo studio”.
Nel caso in esame, la __________ sarebbe dipesa esclusivamente da RI 1, socio e gerente unico della società. I ricavi dello studio d’architettura scaturivano interamente dalle sue competenze professionali architettoniche e dalla sua reputazione, fondamentale per i clienti con cui collaborava da diversi anni. La sua figura non sarebbe potuta essere sostituita da uno dei collaboratori (in prevalenza giovani architetti in formazione), che fungevano principalmente da mero supporto tecnico, guadagnando meno della metà di ciò che percepiva RI 1 (bonus esclusi).
I reclamanti asserivano inoltre che la capacità creativa fosse il punto focale di uno studio di architettura. Quella del titolare dello studio era a loro avviso “unica, non trasmissibile e non sostituibile”. Aggiungevano che “nessuno studio di architettura di piccole e medie dimensioni ha potuto continuare l’attività una volta che è venuta meno la figura del titolare, (…) a riprova che la fiducia dei clienti era riposta in quella figura”. Lo studio ed il suo nome non potevano essere equiparati ad un marchio o una attività con riconoscibilità o garanzia di qualità.
I contribuenti chiedevano anche che venisse applicato un tasso di capitalizzazione diverso da quello previsto al punto 10 del Commentario alla Circolare. La realtà economica della società di RI 1 non sarebbe stata conforme ad un impiego del suddetto tasso.

 

 

                                  D.   In seguito a una richiesta dell’UT di Lugano, il 22.01.2021 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) trasmetteva una “valutazione dei titoli non quotati (direttive CSI)” delle azioni della __________, confermando il valore della singola quota al 31.12.2017 in fr. 564'200.-. Nei casi di società simili alla __________ (studi di architettura), trovava applicazione un metodo di calcolo misto che ponderava due volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza. Il tasso di capitalizzazione applicato per la quantificazione del valore del reddito, inoltre, considerava già in modo adeguato il rischio d’impresa che sostenevano queste attività.

                                         In merito alla dipendenza totale della società dal detentore unico delle quote per il raggiungimento del risultato aziendale, l’UTPG spiegava che i presupposti (cumulativi) per una ponderazione semplice anziché doppia del valore del reddito erano definiti dalla Divisione delle Contribuzioni (DdC) in una direttiva interna. In primo luogo, l’azionista doveva avere il controllo formale e assoluto, cioè i suoi diritti di voto dovevano eccedere il 50% dei voti totali; in secondo luogo, il suo reddito doveva risultare maggiore dei 2/3 del reddito determinante della società; infine, non vi dovevano essere altri singoli stipendi superiori al 50% del suo stipendio (fino ad un stipendio massimo singolo di fr. 200'000.-).
Nel caso in esame, secondo l’UTPG, non era adempiuto il terzo presupposto, con la conseguenza che non poteva essere ammessa la ponderazione semplice del valore del reddito.

                                         Richiamando la cifra marginale 5, e basandosi sul Commentario alla stessa, l’UTPG riteneva che uno studio di architettura fosse paragonabile ad uno studio di avvocatura, svolgendo anch’esso un’attività di servizi dove vi era “un forte e non delegabile legame fra il titolare/azionista ed i suoi clienti”.
In conclusione, l’UTPG ricordava come ai reclamanti fosse stata fatta una proposta per mitigare il peso del risultato conseguito nell’esercizio 2017. Applicando le cifre marginali 7 e 35 della Circolare, il valore di reddito sarebbe stato calcolato considerando i risultati fiscali di tre, anziché di due anni. I reclamanti avevano però rifiutato questa possibilità (fr. 400'300 per azione) adducendo motivi di principio.

 

 

                                  E.   Basandosi sulla valutazione eseguita dall’UTPG, l’UT ha respinto il reclamo dei contribuenti, con decisione del 3 febbraio 2021.

 

 

                                  F.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dalla RA 1, contestano la decisione su reclamo dell’UT e chiedono di essere sentiti.
In relazione alle direttive interne della DdC, citate nella decisione impugnata, gli insorgenti rilevano che la CDT avrebbe già affermato di non capire come mai non fossero state pubblicate, in modo da essere accessibili ai contribuenti. Fintanto che non gli saranno rese note, i ricorrenti verranno a trovarsi “nella condizione di non poter tutelare adeguatamente i propri interessi”.
Chiedono dunque che gli atti vengano rinviati all’Autorità di tassazione per una nuova decisione, “previa rimessa ai ricorrenti di una copia completa della Direttiva della DdC”. In via subordinata, postulano che la DdC “produca la sua direttiva nell’ambito del gravame e che ai ricorrenti venga successivamente accordata la possibilità di prendere posizione sulla valutazione operata dall’UTPG e dall’UT per respingere la richiesta di calcolare il valore venale delle azioni ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società __________”.
In riferimento alle istruzioni contenute nella Circolare n. 28 della CSI, i ricorrenti lamentano che le “Autorità fiscali continuano ad applicare queste Istruzioni come se fossero delle norme giuridiche alle quali non si possa derogare, senza nessun senso critico e senza porsi il quesito della loro conformità al diritto positivo”. Nel loro caso ci si troverebbe “in presenza di una fattispecie che giustifica l’applicazione di un metodo alternativo a quello previsto dalle Istruzioni, ovvero la valutazione delle partecipazioni in base al solo valore della sostanza”. Una valutazione alternativa sarebbe basata sul “metodo dei multipli” come metodo principale e quello del “Discount Cash Flow” come metodo di controllo (molto diffusi nel settore della private equity), che sarebbe “maggiormente conforme alla realtà economica” e attesterebbe il valore venale della partecipazione dei contribuenti in fr. 6'358'895.-.

                                         Gli insorgenti auspicano poi nuovamente l’applicazione della cifra marginale 5 della Circolare, che prevede la ponderazione singola del valore di reddito. A loro avviso, la verifica del terzo presupposto non potrebbe da un un puro calcolo matematico, ma dovrebbe essere contestualizzata e rapportata al singolo e specifico caso e campo di attività. Considerato il ruolo del ricorrente all’interno della società (“studia la fattibilità delle opere che gli vengono commissionate, procede alla relativa progettazione, alla scelta dei materiali e dei dettagli, quindi effettua le prestazioni caratteristiche dell’architetto”), un rapporto del 59,09% tra lo stipendio del dipendente più retribuito e quello di RI 1, invece del 50% (massimo) accettato, non legittimerebbe la decisione negativa dell’UTPG in merito al rapporto di forza operativo.
Da ultimo viene contestato il tasso di capitalizzazione del 7%, anch’esso non conforme alla realtà economica della __________. Basandosi su tassi stabiliti “secondo i criteri ritenuti nelle pubblicazioni edite da chi opera nel settore delle valutazioni aziendali”, gli insorgenti propongono che venga applicato un tasso dell’11.65%. L’impiego di questo tasso di capitalizzazione, dopo ponderazione singola del valore di reddito della __________ (anziché doppia), determina il valore totale delle quote proposto dai contribuenti, ovvero fr. 6'938'605.-.

 

 

                                  G.   All’udienza, tenutasi il 26 ottobre 2021 davanti alla Camera di diritto tributario, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. L’autorità di tassazione ha inoltre prodotto la direttiva interna che concerne i criteri di applicazione dell’eccezione prevista alla cifra 5 della Circolare.


 

Diritto

 

 

 

                                   1.   Il presente ricorso verte sulla valutazione delle quote sociali della __________. I ricorrenti contestano il metodo di calcolo ed il valore stabilito dall’UT, successivamente confermato dall’UTPG. L’autorità di tassazione ritiene di aver agito correttamente applicando la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte ed il relativo Commentario.

 

 

                                   2.   2.1.
Secondo l’art. 13 cpv. 1 LAID, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale. Per l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale. Tuttavia, il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore venale corrisponde a quanto un acquirente pagherebbe normalmente in circostanze normali. La stima in base al valore venale è obbligatoria per i Cantoni. Tuttavia, la LAID non prescrive ai Cantoni un metodo di valutazione preciso per determinare questo valore. I Cantoni dispongono quindi di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e nell’applicazione della loro normativa, sia per quanto riguarda la scelta del metodo di calcolo applicabile, sia per quanto riguarda la determinazione, in considerazione del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase della LAID, della misura in cui il valore reddituale deve essere preso in considerazione nella valutazione (sentenza n. 954/2020 del 26 luglio 2021, in RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.1 e giurisprudenza citata)

 

                                         2.2.

                                         Secondo la Legge tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

 

                                         2.3.

                                         Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa, il Tribunale federale fa riferimento e applica la Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte contenente istruzioni sulla valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza (disponibile all’indirizzo: https://www.steuerkonferenz.ch; ultima edizione 28 agosto 2008).

                                         Sebbene i Cantoni godano in materia di un ampio margine di apprezzamento, secondo la giurisprudenza questa circolare persegue l’obiettivo dell’armonizzazione fiscale orizzontale e concretizza quindi l’art. 14 cpv. 1 LAID. In quanto direttiva, la menzionata circolare non costituisce certamente diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto o obbligo e non è pertanto vincolante per il giudice. Tuttavia, la giurisprudenza costante riconosce che la Circolare n. 28 propone un metodo adeguato e affidabile per stimare il valore venale dei titoli non quotati, anche se non si può escludere che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, isolatamente, rivelarsi appropriati (RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807, consid. 5.3 e giurisprudenza citata).


2.4.

                                         La Circolare n. 28 prevede che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati trasferiti, consista nella media ponderata tra il valore reddituale raddoppiato e il valore intrinseco determinato secondo il principio di continuazione (Circolare n. 28, capitolo A/2, par. 4 e capitolo B/3.2, par. 34). Questo metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza TF n. 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.1.3 e riferimenti).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         La __________ Sagl è una società a garanzia limitata (Sagl) e, come tale, viene valutata secondo gli stessi principi delle società per azioni (Circolare n. 28, capitolo B/4, par. 49). Conformemente alle indicazioni previste per le imprese commerciali, industriali e di servizi, l’autorità di tassazione ha applicato il metodo di calcolo misto o “metodo pratico”, ponderando due volte il valore di reddito ed una il valore della sostanza. Ha così determinato il valore della società in fr. 564'200.- per quota.

                                         I ricorrenti contestano l’applicazione della Circolare, per determinare il valore delle quote sociali, sostenendo che la società sarebbe inalienabile o difficilmente alienabile. La professione di architetto sarebbe infatti un’attività creativa, strettamente legata alle persone, dunque non ripetibile e nemmeno riproducibile. Inoltre, il valore di reddito, considerato nella valutazione di un’azienda, si fonderebbe essenzialmente sul valore immateriale della stessa, in particolare quello della clientela o goodwill. Nel caso di uno studio di architettura, tuttavia, questo valore non esisterebbe, “perché la clientela è indissolubilmente legata al titolare dello studio”. 

 

                                         3.2.

                                         Il contratto di mandato con un architetto rientra fra quelli che vengono conclusi intuitu personae, in funzione della particolare affidabilità e competenza del professionista (Borghi/Maffioletti, Il diritto per gli architetti, 2a ed., Zurigo 2021, n. 345, p. 126).

                                         Il Tribunale federale si è già confrontato con casi di società di avvocati ed ha ammesso l’applicabilità del metodo pratico (sentenze n. 2C_866/2019 del 27 agosto 2020, in RF 75/2020 p. 861, e 954/2020 del 26 luglio 2021, in RDAF 2021 II p. 665 = RF 76/2021 p. 807). Nel primo caso, che concerneva uno studio legale composto da un unico avvocato, la Suprema Corte ha affermato, fra l’altro, che non è sufficiente sostenere che nessuno acquisterebbe la società al prezzo corrispondente al valore attribuito alle azioni con la stima, per poter concludere che l’applicazione del metodo previsto dalla Circolare n. 28 sia insostenibile (sentenze n. 2C_866/2019 consid. 6.2.2). Nel secondo caso, che riguardava invece uno studio con diciannove professionisti, ha confermato in modo generale l’applicabilità del metodo di calcolo previsto dalla Circolare n. 28 per la valutazione degli studi legali le cui azioni non sono quotate in borsa (sentenza n. 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 7.2). In questa sentenza, in particolare, la Suprema Corte si è dovuta confrontare con l’obiezione del ricorrente, secondo cui i soci avevano concluso un patto parasociale, che prevedeva che le azioni fossero detenute in proprietà comune dai soci in una società semplice e ogni socio avesse una quota uguale delle azioni. Le quote spettanti a ciascun socio non erano trasferibili, né per cessione né in virtù del diritto matrimoniale o successorio né in altro modo. Per il trasferimento della proprietà delle azioni della società erano necessari almeno i tre quarti dei voti di tutti gli azionisti. Negli anni precedenti, vi era stata la vendita di azioni della società, ad un prezzo sempre uguale, corrispondente al valore nominale delle azioni. Nondimeno, secondo il Tribunale federale, era giustificata la decisione dell’autorità fiscale cantonale di ignorare il valore delle transazioni menzionate dal ricorrente per determinare il valore di mercato delle azioni in questione e di procedere alla valutazione (sentenza 2C_954/2020 consid. 6). L’Alta Corte ha anche ricordato al ricorrente che, conformemente alla Circolare n. 28, la determinazione del valore venale non si basa su un approccio «economico» soggettivo. Pertanto, quando i titoli vengono valutati in base a questa circolare, gli impegni di diritto privato non vengono presi in considerazione. Infatti, una restrizione contrattuale del diritto di alienare non incide, dal punto di vista del diritto societario, né sui diritti di proprietà né sui diritti societari dell’azionista e non ha, di norma, alcun influsso sul potenziale rendimento del patrimonio. Lo stesso vale per il contratto di società semplice, che non ha alcun effetto sull’utile e quindi sul valore di rendimento della società, ma riguarda la distribuzione di quest’ultimo tra i soci (sentenza 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 7.3). Secondo i giudici, l’impiego del solo valore sostanziale per stimare il valore di una società anonima di avvocati, quando i soci prevedono regole specifiche sulla ripartizione degli utili, porterebbe sistematicamente a una sottovalutazione dei titoli, difficilmente compatibile con il rispetto del principio della valutazione al valore venale previsto dall’art. 14 LAID, in particolare quando si deve tenere conto del goodwill, che non poteva essere escluso nel caso dello studio legale in questione (sentenza 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 7.4).

 

                                         3.3.

                                         In una pronuncia del 15 settembre 2022 (n. 2C_59/2022), la Suprema Corte si è confrontata con una decisione di tassazione che riguardava, fra l’altro, uno studio di architettura e progettazione. In questo contesto, ha richiamato le sentenze riguardanti gli studi legali, confermando che (non solo, ma in particolare) nel caso di società di servizi personali con un reddito fortemente dipendente dall'azionista, è adeguata una stima in base al metodo pratico. Ha poi ribadito che una valutazione delle società anonime del settore dei servizi solo in base al valore patrimoniale netto porterebbe a valori sistematicamente molto bassi, che non corrisponderebbero al valore venale secondo l’art. 14 LAID. Ha pertanto esteso le stesse considerazioni al caso dello studio di architettura, in modo tale che il “metodo pratico” possa trovare applicazione uniforme alle società di servizi personali (consid. 4.3).

 

                                         3.4.

                                         Alla luce della giurisprudenza menzionata, non vi è ragione di discostarsi dall’applicazione del metodo di stima previsto dalla Circolare n. 28 della CSI, che è ritenuto adatto alle società che forniscono prestazioni di servizi di natura personale, fra le quali anche gli studi di architettura. Come rileva il Tribunale federale, la Circolare n. 28 persegue una valutazione uniforme e, di conseguenza, la parità di trattamento (sentenza 2C_954/2020 del 26 luglio 2021 consid. 9).

                                         Come ha già riconosciuto la giurisprudenza della Suprema Corte, anche nel caso di una società il cui reddito dipende dall’attività di una sola persona, non appare irrealistico ritenere che sia in grado di crearsi una reputazione ed una clientela, tali da acquisire un importante valore di mercato, indipendentemente dalla persona del collaboratore, e che un potenziale acquirente sarebbe disposto a pagare un prezzo considerevole per acquistarla (sentenza 2C_277/2018 del 6 maggio 2019 consid. 5.1; v. anche Commentario alla Circolare n. 28 CSI, paragrafo 5, p. 10-s.).

                                         Deve conseguentemente essere respinta la richiesta dei ricorrenti di procedere alla stima delle azioni in base ad un “metodo di valutazione migliore”, ovvero più aderente alla “realtà economica” della società in questione.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Con un’ulteriore censura, i ricorrenti rilevano che la società dipenderebbe esclusivamente dal proprio titolare. Invocano di conseguenza l’applicazione di un metodo di calcolo, previsto dal Commentario della Circolare n. 28, per il quale si pondera una volta sola il valore di reddito anziché due.

 

                                         4.2.

                                         La prassi prevede in effetti un’eccezione all’applicazione rigorosa del metodo pratico per «le società con un valore di rendimento inalienabile o difficilmente alienabile, in quanto dipende dalla performance individuale dell'azionista». Questo è il caso in cui il reddito di una società si basa esclusivamente o quasi esclusivamente sulle prestazioni di una singola persona che detiene la totalità o la maggioranza dei diritti di partecipazione della società. Il Commentario alla Circolare 28 prevede che, se la creazione di valore della società è ottenuta esclusivamente dal detentore di una partecipazione di maggioranza e se la società non impiega altre persone, a parte alcune persone impegnate in compiti amministrativi e logistici, l'autorità di stima può, su richiesta della società, tenere conto di questa situazione mediante una ponderazione semplice (cioè non doppia, come richiesto dal metodo pratico) del valore di rendimento e del valore della sostanza (Commentario alla Circolare, par. 5; sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020, consid. 4.2.2).

 

                                         4.3.

                                         Come già ricordato, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha adottato una “direttiva interna”, con lo scopo di circoscrivere il campo di applicazione dell’eccezione prevista dal commentario della circolare n. 28. La direttiva ha definito le tre seguenti condizioni, che devono essere cumulativamente adempiute, perché l’eccezione possa essere ammessa:

                                         1.   diritti di voto dell’azionista alla data determinante > 50% dei voti totali (controllo diretto o indiretto);

                                         2.   reddito dell’azionista > 2/3 del reddito determinante della società;

                                         3.   a parte quello dell’azionista, nessun altro singolo stipendio > al 50% rispetto a quello dell’azionista, ritenuto uno stipendio massimo singolo di fr. 200'000.–.

                                         Nella fattispecie, l’autorità fiscale ha riconosciuto che erano adempiute le prime due condizioni, ma non la terza.

                                         L’adempimento della prima è fuori discussione, in quanto il ricorrente detiene il 100% delle partecipazioni sociali.

                                         Anche la seconda condizione è pacificamente adempiuta, perlomeno nel periodo fiscale in discussione. Il redito dell’azionista, corrispondente alla somma dello stipendio (fr. 145'200.-) e della sua quota dell’utile (fr. 1'285'714.-), rappresenta più del 75% del reddito determinante della società (fr. 1'886'300.-).

                                         Il problema è rappresentato invece dal rapporto fra lo stipendio del socio e quello di un suo collaboratore. Infatti, nei conti della società risulta uno stipendio di fr. 85'813.-, che corrisponde al 59% dello stipendio dell’insorgente (fr. 145'200.-).

 

                                         4.4.

                                         Anche volendo fare astrazione dalla direttiva interna del fisco cantonale, si deve riconoscere che nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti cui il Commentario alla Circolare n. 28 della CSI subordina l’eccezionale ponderazione semplice del valore di reddito. La stessa esige infatti che la società non impieghi altre persone, a parte alcune (poche) persone impegnate in compiti amministrativi e logistici (“wird mit Ausnahme von wenigen Hilfskräften für die Administration und Logistik kein weiteres Personal beschäftigt”; “l’entreprise n’emploie pas d’autres personnes, hormis quelques personnes occupées à des tâches d’administration et de logistique”).

                                         Ora, la __________ Sagl ha pagato nel 2017 stipendi per complessivi fr. 600'586.-, oltre tre quarti dei quali ai collaboratori del socio. Si deve pertanto escludere che i soli impiegati siano quelle poche persone che si occupano di amministrazione e di logistica, che sarebbero ammesse dalla Circolare della CSI. Si deve ritenere piuttosto che il team di collaboratori comprenda anche architetti, che quindi partecipano all’attività creativa del ricorrente, sia pure in posizione subalterna.

                                         Gli stessi ricorrenti hanno ammesso che “la società assume giovani architetti in formazione” e che i suoi collaboratori “fungono principalmente da mero supporto tecnico al lavoro di architetto”. È escluso che il ruolo di questi collaboratori si possa assimilare a quello di impiegati con mansioni amministrative e di logistica. D’altronde, almeno quel collaboratore che percepiva uno stipendio di fr. 85'813.- non sarà rientrato fra i “giovani architetti in formazione”, se è vero che il Contratto Collettivo di Lavoro per gli ingegneri, gli architetti, i disegnatori e le professioni affini, entrato in vigore dal 1.1.2021, esclude dal suo campo di applicazione “i quadri dirigenti con un salario superiore agli 85'000 CHF annui per un’occupazione pari al 100%”.

 

                                         4.5.

                                         Ne consegue che l’autorità di tassazione ha correttamente escluso l’adempimento delle condizioni per la ponderazione singola del valore di reddito, ai fini della valutazione delle quote della società.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Infine, i ricorrenti lamentano il fatto che il tasso di capitalizzazione impiegato per il calcolo del valore delle quote sociali ammonti al 7,5%, ritenendo che anch’esso non sia “conforme alla realtà economica della __________”. Ribadiscono che i tassi dovrebbero essere stabiliti secondo i criteri dei professionisti del settore delle valutazioni aziendali. Propongono quindi che venga applicato un tasso dell’11,65%.

 

                                         5.2.

                                         La Circolare n. 28 della CSI prevede che il tasso di capitalizzazione sia composto dal tasso d’interesse di investimenti senza rischio e da un premio per rischi fissi (paragrafo 10 cpv. 1). Il tasso d’interesse di investimenti senza rischio corrisponde alla media del tasso di riferimento swap CHF a cinque anni calcolato sulla base trimestrale del periodo fiscale, arrotondato al mezzo per cento superiore (paragrafo 10 cpv. 2). Il premio per rischi, al tasso fisso del 7%, tiene conto dei rischi generali dell’impresa e della negoziabilità limitata dei suoi titoli (paragrafo 10 cpv. 3).
Il “premio di rischio” tiene conto dei rischi inerenti l’attività dell’impresa, legati alla concorrenza, al settore, alla qualità della direzione, alla composizione del personale, all’eventuale insolvenza di clienti importanti o ancora a problemi dipendenti da potenziali successioni (Gerhard, Evaluation d’entreprise – Pertinence pour le conseiller juridique, in: Ojha [a cura di], Aspects pratiques du droit de l’entreprise, Losanna 2010, p. 35).

 

                                         5.3.

                                         Nella già citata sentenza 2C_59/2022 del 15 settembre 2022, che concerneva in particolare la valutazione di uno studio di architettura nella forma di società anonima, la Suprema Corte ha rilevato che, nella misura in cui la Circolare n. 28 della CSI si fonda su un meccanismo generale per la determinazione del tasso di capitalizzazione, garantisce che si possa ottenere un risultato adeguato per la grande maggioranza dei casi. Nell’interesse di un trattamento uniforme, si accetta consapevolmente che il premio di rischio possa variare a seconda delle dimensioni, del settore e delle caratteristiche individuali della società (ad esempio, illiquidità). Ha pertanto concluso che il calcolo del tasso di capitalizzazione previsto dalla Circolare n. 28 non sia arbitrario ma che sia per contro giustificabile (consid. 4.4).

                                         A partire dal 1.1.2021 la Circolare n. 28 è stata modificata, in particolar modo in relazione alla determinazione del tasso di capitalizzazione. La modifica più importante riguarda il premio di rischio, che non è più fissato al 7,0%, ma si basa ora su un rischio aziendale calcolato annualmente in base ai dati di mercato. Il paragrafo 10 della Circolare prevede che il tasso di capitalizzazione sia maggiorato di un tasso percentuale per tener conto dell’illiquidità. Per tener conto dell’illiquidità, la somma dei tassi percentuali non arrotondati “tasso d’interesse senza rischio” e “premio di rischio” è maggiorata del 17.65%. Ne consegue che dal 1.1.2021 il tasso di capitalizzazione è cresciuto dal 7% al 9,5% (Gobet, Bewertung nicht kotierter Unternehmen: angepasster Kapitalisierungszinssatz, RF 77/2022 p. 127 ss., in particolare p. 135).

 

                                         5.4.

                                         Nella fattispecie, i ricorrenti ritengono che il tasso di capitalizzazione dovrebbe essere aumentato all’11,65%, poiché questo valore sarebbe più conforme alla realtà economica della __________. Essi non invocano l’esistenza di fattori di rischio “particolari”, che giustificherebbero un aumento del tasso di capitalizzazione in via eccezionale.

                                         A supporto della loro richiesta, gli insorgenti fanno riferimento a pubblicazioni di operatori del settore delle valutazioni aziendali. In tal modo, non dimostrano che il risultato cui perviene l’autorità fiscale, applicando la Circolare n. 28 della CSI, sia in contrasto con il diritto ed in particolar modo con l’art. 14 LAID,

                                         Come ricordato, del resto, il Tribunale federale ritiene giustificata l’applicazione del tasso di capitalizzazione stabilito conformemente alla Circolare della CSI, nell’interesse dell’uniformità. Il tasso del 9.5%, in vigore dal 1.1.2021, non può peraltro essere applicato nella fattispecie, che concerne la tassazione per il periodo fiscale 2017.

 

 

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    100.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’600.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

-

.

 

 

Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: