Incarti n.
80.2021.59

80.2021.60

Lugano

13 settembre 2021                

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Alexandra Dragoni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

reclamo (recte: ricorso) del 1° marzo 2021 contro la decisione del 3 febbraio 2021 in materia di IC e IFD 2019.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   RI 1 (11.06.1975), e la moglie __________ (05.05.1976), hanno un figlio minorenne, __________ (26.10.2012). Il marito è ingegnere civile e ha lavorato come dipendente dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 presso la società __________ SA a __________ e dal 1° novembre 2019 al 31 dicembre 2019 per la __________ SA, __________ (società che è stata fusa con __________ SA, __________ con contratto di fusione del 16 marzo 2020, pubbl. FUSC n. __________ del __________ 2020). Il contribuente è impiegato, altresì, in qualità di docente, nella misura globale del 2,625% per la Divisione della formazione professionale presso il Centro professionale tecnico __________-Trevano.

                                  B.   Con la sua dichiarazione d’imposta del 29 settembre 2020, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

·         spese di trasporto __________-__________ (20 giorni) fr.      960.–

·         spese supplementari per doppia economia domestica   fr.   3'200.–

·         spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio:

-     alloggio senza cucina                                            fr.   9'600.–

-     vitto                                                                     fr.   6'400.–

·         altre spese professionali (forfait)                                   fr.   2'500.–

·         spese per attività accessoria dipendente (forfait)           fr.      800.–

·         totale                                                                          fr. 23'460.–

 

 

                                  C.   Con decisione del 9 dicembre 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (in seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, nella quale stabiliva il reddito imponibile complessivo in fr. 227'500.– per l’IC e in fr. 236'300.– per l’IFD.

                                         Per quanto concerne le spese professionali del marito, l’UT aveva ammesso unicamente le deduzioni seguenti:

·         spese di trasporto __________-__________ (20 giorni) fr.      960.–

·         spese supplementari per doppia economia domestica   fr.   3'200.–

·         spese per attività accessoria dipendente (forfait)           fr.      800.–

·         totale                                                                          fr.   4’960.–

                                         Le spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio erano state negate, con la seguente motivazione:

                                         “Deduzione non ammessa, vedi corrispondenza e-mail inerente il reclamo per l’anno 2018.”

                                         Per quanto concerne la deduzione forfetaria delle altre spese professionali, l’autorità fiscale ne aveva così motivato il diniego:

                                         “Deduzione non ammessa come da sentenza del Tribunale federale. In caso di versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate quale dipendente.”

 

 

                                  D.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 gennaio 2021, con il quale contestava il mancato riconoscimento delle deduzioni inerenti alle spese per alloggio di cui al punto 4.3 e le spese professionali del contribuente di cui al punto 5. Egli rilevava come la “società non rimborsa le spese di vitto e alloggio, di conseguenza chiedo che queste vengano corrette come da me indicato. A questo scopo allego alcuni giustificativi (alcune fatture degli hotels dove ho soggiornato).

 

 

                                  E.   Con decisione del 3 febbraio 2021, l’UT respingeva il reclamo del contribuente con la seguente motivazione:

                                         “Per quanto riguarda le spese professionali di alloggio e vitto le stesse ve[n]gono confermate come da decisione di prima sede rimandando integralmente alla decisione su reclamo 2017, considerato come alla fine del nutrito scambio di email avvenuto a suo tempo, così come ora, il contribuente non abbia potuto comprovare esaustivamente quanto coperto dal datore di lavoro e quanto, eventualmente, rimasto a suo carico.

                                         Infine viene confermata la decisione di prima sede anche per la deduzione delle altre spese professionali forfettarie, in ragione del rimborso spese forfettario percepito ed esente da imposizione fiscale. Tale fattispecie è supportata dalla vigente giurisprudenza, fino al Tribunale federale.

                                         In ragione di quanto sopra il reclamo non viene ammesso.”

 

 

                                  F.   Con tempestivo reclamo (recte: ricorso) del 1° marzo 2021, inviato all’UT e poi trasmesso per competenza a questa Camera, RI 1 postula il riconoscimento delle deduzioni delle spese per alloggio e delle spese professionali, argomentando che “la società non rimborsa le spese di vitto e alloggio, di conseguenza chiedo che queste vengano corrette come da me indicato”. A comprova della propria tesi egli allega una dichiarazione della __________ AG, secondo cui non ha contribuito finanziariamente ai pernottamenti “in Umgebung __________” fra il 1.1.2019 e il 31.10.2019, e una del __________, che esclude che “il docente” disponga “di spazi adeguati per lo svolgimento dei lavori di preparazione delle lezioni” presso la sede della scuola.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, le spese professionali deducibili sono:

a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (fino a un importo massimo di 3000 franchi, per la LIFD);

b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c)  le altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’articolo 32, capoverso 1, lettera n) (33 capoverso 1 lettera j, per la LIFD);

d) 

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a-c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettere a e c il contribuente può giustificare spese più elevate (art. 26 cpv. 2 LIFD). Per l’imposta cantonale, Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a) - c) sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 2 LT).

 

                                         1.2.

                                         Le spese professionali sono precisate dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (in seguito DE; quello valido per il periodo fiscale 2019 qui in esame è del 12 dicembre 2018), segnatamente per quanto qui di interesse dagli articoli 5 e seguenti, che concernono le spese supplementari di alloggio e le altre spese professionali. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993, e meglio agli artt. 6, 7 e 9 (in seguito Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

                                         Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali e l’art. 2 DE 2019, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

 

                                         1.3.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente chiede in deduzione le spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio (vitto e alloggio) e il forfait per le altre spese professionali. Si procederà pertanto ad analizzare, in primo luogo, la questione relativa alle spese di alloggio senza cucina e alle spese di vitto (consid. 2), ed in secondo luogo, la questione relativa alle spese professionali del ricorrente (consid. 3).

 

 

                                   2.   Deduzione per spese di alloggio senza cucina e vitto del contribuente

 

                                         2.1.

                                         Il ricorrente postula la deduzione di fr. 9'600.– quali spese per l’alloggio senza cucina (ovvero fr. 800.– per 12 mensilità) e fr. 6'400.– riguardanti le spese per il vitto (fr. 30.– al giorno, al massimo fr. 6'400.– l’anno), in quanto – a detta sua – la società non gli rimborsa suddette spese. A comprova di quanto asserito, ha prodotto una dichiarazione del datore di lavoro __________ SA del 18 febbraio 2021, nella quale si legge che “wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die __________ AG (ehemals __________ AG) sich zwischen dem 1. Januar 2019 bis zum 31. Oktober 2019 finanziell nicht an Übernachtungen im Umgebung __________ beteiligt hat. … [omissis]”.

                                         Vi è ora da chiedersi, preliminarmente, se le spese di alloggio siano a carico o meno del datore di lavoro e, qualora non lo fossero, in che misura siano a carico del contribuente.

 

                                         2.2.

                                         2.2.1.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 5 cpv. 1 DE). È ammessa la deduzione dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 800.– per l’affitto di una camera e dell’effettivo costo fino a un massimo di fr. 1'000.– per l’affitto di un monolocale o di un appartamento munito di cucina e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall’art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro (art. 5 cpv. 2 DE).

 

                                         2.2.2.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 1 e 3 dell’Ordinanza sulle spese professionali i contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che, i giorni festivi, rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale, possono dedurre le spese supplementari del soggiorno fuori domicilio. Per le spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

 

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i parti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE).

                                         Se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa la deduzione è di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE). Se, invece, il contribuente soggiorno al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa, la deduzione è stabilita in fr. 15.–, vale a dire fr. 30.– il giorno o fr. 6'400.– l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno (art. 4 cpv. 2 lett. b DE). Se il costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4'800.– l’anno); se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE).

 

                                         2.3.2.

                                         Secondo l’art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle spese professionali per le spese supplementari causate dai pasti fuori casa sono fissate deduzioni forfettarie (art. 3). È esclusa la giustificazione di spese più elevate. L’art. 3 dell’Ordinanza in parola stabilisce che il Dipartimento federale delle finanze fissa in appendice le deduzioni forfettarie (…, art. 9 cpv. 2,…). Nell’appendice le deduzioni forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016 per spese supplementari per pasti, e meglio per soggiorno fuori domicilio sono di fr. 30.– al giorno, ovvero fr. 6'400.– annuali.

 

                                         2.4.

                                         Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; CDT n. 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

 

                                         2.6.

                                         Nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha riconosciuto al ricorrente la deduzione di fr. 3'200.– per spese supplementari di doppia economia domestica, ammettendo in tal modo che abbia consumato un pasto principale fuori casa durante l’intero anno. Oltre alla deduzione in questione, il contribuente pretenderebbe di beneficiare anche di quelle previste per le spese supplementari in caso di rientro settimanale al domicilio, cioè sia per la locazione di un appartamento nel luogo di lavoro sia per due pasti al giorno fuori casa.

                                         È chiaro anzitutto che le deduzioni rivendicate non sono cumulabili. Nella misura in cui fa valere le spese supplementari per doppia economia domestica, non può rivendicare anche quelle in caso di rientro settimanale al domicilio.

                                         Dagli atti non emerge con chiarezza se il ricorrente rientri nella casistica dei contribuenti che rientrano al domicilio settimanalmente. Nel certificato di salario relativo ai primi dieci mesi dell’anno non viene indicato il luogo di lavoro, mentre nel secondo, relativo ai mesi di novembre e dicembre, i luoghi di lavoro sono due: __________ e __________.

                                         Fatto sta che né con la dichiarazione d’imposta né con il reclamo e neppure con il ricorso l’insorgente ha chiarito tale aspetto e, in particolare, non ha documentato in alcun modo di avere in locazione un appartamento o una camera in un altro cantone. Anche solo per poter stabilire se un contribuente che rientra al domicilio solo settimanalmente abbia diritto alla deduzione delle spese per uno o due pasti al giorno, l’autorità fiscale deve infatti conoscere il contratto di locazione, dal quale risulta se si tratta di un alloggio con o senza cucina.

                                         D’altro canto, l’autorità di tassazione ha fatto riferimento a uno scambio di corrispondenza elettronica con il contribuente, intervenuto nell’ambito della tassazione dei periodi precedenti. Agli atti è reperibile in particolare una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale non si evince tuttavia quali spese per alloggio e vitto fossero state assunte dalla __________ SA, __________. Richiesto di produrre “una dichiarazione del datore di lavoro a conferma del fatto che sia le spese di alloggio che di pasti, fuori cantone Ticino, rimangono interamente a suo carico, senza nessuna partecipazione da parte del datore di lavoro”, il ricorrente, con uno scritto e-mail del 21 ottobre 2020 inviato all’UT affermava che “questo tipo di dichiarazione non penso che possa essere sottoscritta in quanto parzialmente queste spese sono state coperte dal datore di lavoro, ma solo in parte e non nella loro globalità”.

                                         In mancanza di ogni comprova della disponibilità di una camera al luogo di lavoro, l’autorità fiscale non poteva ammettere la deduzione delle spese supplementari per l’alloggio.

 

                                         2.7

                                         2.7.1.

                                         Con il proprio reclamo del 7 gennaio 2021, il ricorrente ha prodotto delle fatture in merito a dei soggiorni che ha effettuato per motivi lavorativi, e meglio:

·         12.09.2019 – 13.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 103.–;

·         18.09.2019 – 19.09.2019 un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 98.20;

·         25.09.2019 – 26.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 105.–;

·         26.09.2019 – 27.09.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 101.95;

·         08.10.2019 – 10.10.2019 presso un hotel sito a __________-__________ nel Canton __________ per fr. 206.30;

·         16.10.2019 – 18.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 192.80;

·         22.10.2019 – 23.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 106.–;

·         23.10.2019 – 24.10.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 101.95;

·         12.11.2019 – 14.11.2019 presso hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 269.40;

·         25.11.2019 – 26.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 87.25;

·         26.11.2019 – 27.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 107.–;

·         27.11.2019 – 28.11.2019 presso un hotel sito a __________ nel __________ per fr. 105.–;

·         28.11.2019 – 29.11.2019 presso un hotel sito a Marly nel Canton __________ per fr. 77.30;

·         03.12.2019 – 04.12.2019 presso un hotel sito a __________ nel Canton __________ per fr. 77.30.

                                         Per una spesa complessiva di fr. 1'738.45, con una media di circa fr. 100.– per notte.

                                         Non è tuttavia chiaro da parte di chi queste spese siano effettivamente sostenute, se dal contribuente oppure dal datore di lavoro, considerato come sia dal certificato di salario, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2019, rilasciato da parte di __________ SA, __________, sia per il certificato di salario, per il periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019, rilasciato da __________ SA, __________, alla cifra 13. “Indennità per spese”, e meglio alla cifra 13.1.1 “Viaggio, vitto, alloggio” vi è apposta una x per tutti i certificati.

 

                                         2.7.2.

                                         A quest’ultimo proposito, si ricorda che, alle cifre 13.1 e 13.2 del certificato di salario, devono essere indicati gli importi che il datore di lavoro considera essere indennità per spese che non fanno pertanto parte del salario lordo secondo la cifra 8 del certificato di salario. Sono considerate indennità per spese tutte le indennità accordate dal datore di lavoro per le spese che derivano al dipendente nell’ambito della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di lavoro.

                                         Il tipo di indennità per spese è determinante ai fini della dichiarazione tramite certificato di salario.

                                         Si distinguono i seguenti tipi di indennità per spese:

-       indennità per le spese effettive sulla base di giustificativi oppure sotto forma di singoli forfait come, ad esempio, 30 franchi per pasto esterno;

-       indennità forfettaria per le spese per un determinato periodo di tempo, ad esempio, spese dell’auto o di rappresentanza mensili;

-       indennità per spese nell’ambito di un regolamento delle spese approvato.

                                         Per quanto concerne la prima categoria, tali spese sostenute dal dipendente (comprese le spese pagate con la carta di credito aziendale) devono essere dichiarate. Non vi è obbligo di dichiarazione quando vengono rispettate le condizioni che seguono. Il rimborso delle spese secondo i forfait indicati di seguito può essere accordato unicamente a seguito di un costo relativo a viaggi di servizio realmente compiuti dal dipendente. Non è quindi ammesso il rimborso di spese forfettarie basate su una valutazione approssimativa, cioè esclusivamente in funzione del numero dei giorni di servizio esterno effettuati poiché questi ultimi non implicano necessariamente l’assunzione di una spesa da parte del dipendente:

-       le spese di pernottamento vengono rimborsate dietro presentazione del giustificativo;

-       l’ammontare delle indennità per spese effettive per il pranzo o la cena è, di regola, al massimo di 35 franchi, oppure il forfait per un pasto principale ammonta al massimo a 30 franchi;

-       gli inviti dei clienti e simili sono normalmente conteggiati dietro presentazione della ricevuta originale;

-       l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblico (ferrovia, aereo, ecc.) avviene dietro presentazione del giustificativo;

-       per l’uso professionale del veicolo privato vengono rimborsati al massimo 70 centesimi al chilometro;

-       le piccole spese sono, nella misura del possibile, rimborsate dietro presentazione del giustificativo oppure nella forma di un importo forfettario giornaliero di 20 franchi al massimo.

                                         Se tutte queste condizioni sono rispettate è sufficiente apporre una crocetta (x) nella casella alla cifra 13.1.1 del certificato di salario. È quindi possibile rinunciare a indicare l’importo delle spese effettive (Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 49, 51 e 52, p. 12 e 13).

 

                                         2.7.3.

                                         Considerato quanto precede, fino a prova contraria non si può escludere che, per le spese di pernottamento fatte valere, il ricorrente abbia beneficiato delle indennità da parte dei datori di lavoro che si sono avvicendati nel corso del periodo fiscale, e meglio __________ SA, __________, __________ SA, __________, dietro presentazione dei relativi giustificativi.

                                         D’altra parte, anche qualora fossero state a carico del contribuente, non si spiega come il ricorrente pretenda la deduzione di fr. 9'600.–, se ha fatto valere unicamente delle fatture per fr. 1'738.45, senza comprovare ulteriori spese per l’anno 2019.

                                         Nemmeno la dichiarazione della __________ SA del 18 febbraio 2021, allegata al ricorso, è atta a comprovare che le spese siano state effettivamente a carico del contribuente. Infatti, la stessa attesta unicamente che il datore di lavoro non ha partecipato finanziariamente alle spese di pernottamento nella zona di __________.

                                         Ancor meno utile è la dichiarazione del __________, pure allegata al ricorso. Non si comprende quale deduzione potrebbe ancora pretendere il ricorrente, se si considera il fatto che il suo grado di occupazione è del 2.625%, lo stipendio netto percepito nel 2019 ammontava a fr. 1'637.– e l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione spese di trasporto per fr. 960.– e la deduzione forfetaria di fr. 800.– per attività accessoria dipendente. Le spese professionali ammesse eccedono cioè già il reddito netto conseguito.

 

                                         2.8.

                                         Neppure possono essere ammesse, in queste circostanze, le spese per vitto, considerato come la crocetta (x) apposta sui certificati di salario non solo copre le spese per alloggio e viaggio ma anche di vitto. L’autorità fiscale si è già mostrata generosa, ammettendo la deduzione delle spese per doppia economia domestica per un pasto principale al giorno durante tutto l’anno.

 

 

                                   3.   Deduzione per altre spese professionali del contribuente

 

                                         3.1.

                                         Il ricorrente chiede la deduzione dell’importo forfettario di fr. 2'500.–, quali altre spese professionali.

                                         L’autorità fiscale ritiene, per contro, che tale deduzione non debba essere concessa visto come il contribuente abbia beneficiato di un rimborso spese forfettario ed esente da imposizione fiscale.

                                         È necessario ora determinare se tale deduzione debba essere concessa o meno al qui ricorrente.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Per l’imposta cantonale, sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE).

 

                                         3.2.2.

                                         Secondo l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle spese professionali sono considerate altre spese professionali per le quale è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti nonché per lavori pesante. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4). L’art. 3 dell’Ordinanza in parola rinvia all’appendice per quanto concerne gli importi delle deduzioni forfettarie. Nell’appendice le deduzioni forfettarie a partire dall’anno fiscale 2016 per altre spese professionali sono il 3% del salario netto e vanno da un minimo di fr. 2'000.– annuali ad un massimo di fr. 4'000.– all’anno.

 

                                         3.3.

                                         Nel certificato di salario, per il periodo dal 01.01.2019 al 31.10.2019, rilasciato da parte di __________ SA, __________ figurano, quali spese forfettarie, spese di rappresentanza per fr. 14'000.– mentre nel secondo certificato di salario, per il periodo dal 01.11.2019 al 31.12.2019, rilasciato da __________ SA, __________, alla cifra 13.2.3., sempre quali spese forfettarie, vi sono spese fisse per fr. 1'200.–. Vi è ora da chiedersi che cosa tali spese vadano a coprire.

 

                                         3.4.

                                         3.4.1.

                                         Con riferimento alle spese di rappresentanza forfettarie, in questa colonna è da indicare l’importo forfettario versato al personale dirigente o al personale del servizio esterno per coprire le piccole spese (di regola, singole spese inferiori a 50 fr.) e per le spese di rappresentanza (ad es. per inviti privati al proprio domicilio). L’importo in franchi è da indicare anche quando esiste un regolamento delle spese approvato (Istruzioni citate, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 58, p. 14).

 

                                         3.4.2.

                                         I datori di lavoro, che dispongono di una regolamentazione delle spese diversa dalle disposizioni previste dal numero 52, hanno la facoltà di presentare all’autorità fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere l’approvazione del regolamento delle spese. Quando esiste un regolamento delle spese approvato, nel certificato di salario occorre indicare soltanto le spese forfettarie (cfr. cifra 13.2 del certificato di salario). In occasione della tassazione del dipendente viene esaminata unicamente la corrispondenza tra l’ammontare delle indennità per spese riconosciute con quello del relativo forfait approvato. Il regolamento delle spese approvato dal Cantone di sede è di principio riconosciuto da tutti i Cantoni (Istruzioni citate, Modulo 11, valide dal 01.01.2020, n. 54, p. 13).

 

                                         3.4.3.

                                         Con riguardo invece alle altre spese forfettarie, nell’apposito spazio occorre anzitutto indicare il genere di tutte le altre spese forfettarie che non sono spese forfettarie per l’automobile o di rappresentanza. Nella relativa colonna è da inserire unicamente la somma totale di queste spese forfettarie.

 

                                         3.5.

                                         3.5.1.

                                         La questione ora da determinare è se un contribuente che già beneficia di un rimborso spese forfettario dal proprio datore di lavoro, come in casu, possa ancora far valere la deduzione aggiuntiva a titolo di “altre spese professionali”.

 

                                         3.5.2.

                                         In una sentenza del 23 settembre 2008 (cfr. RDAF 2008 II 520), il Tribunale federale, chiamato a giudicare il caso di un funzionario di banca che beneficiava di un cospicuo rimborso forfettario per spese di rappresentanza, ha chiaramente affermato che in simili casi i contribuenti non possono dedurre dal reddito imponibile le “altre spese professionali”. Pur trattandosi di due nozioni concettualmente diverse, l’Alta Corte sembra implicitamente ammettere che nel rimborso spese annuo, versato dal datore di lavoro sulla base di un regolamento approvato dall’autorità fiscale, rientri pure una parte di cosiddette spese professionali, che per ragioni di praticità si rinuncia ad integrare nel salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non si ammette in deduzioni dal reddito dell’attività dipendente.

                                         Ancora recentemente, la Suprema Corte ha ribadito: da un lato, che le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi non possono essere dedotte (citato art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle spese professionali); d'altro lato, che in relazione alla medesima categoria di spese professionali, la deduzione del forfait e di spese effettive non è permessa (art. 4 dell'Ordinanza sulle spese professionali). Davanti a un rimborso spese regolamentato e a una richiesta di riconoscimento del diritto a una deduzione forfetaria, vanno pertanto verificate le ragioni per le quali esso sia stato concesso. Se il rimborso è corrisposto - oltre che per spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro - (anche) per spese che rientrano tra le spese professionali ai sensi dell'art. 26 LIFD, necessarie al conseguimento del reddito e in rapporto di causalità diretta con lo stesso, il diritto ad un'ulteriore deduzione non è dato (sentenza 2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 consid. 3 e giurisprudenza citata). Nel caso concreto, le spese rimborsate forfetariamente corrispondevano a quelle previste dal modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte (CSI, Circolare n. 25), che era stato ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento del proprio regolamento, poi approvato dall’autorità fiscale cantonale. Di conseguenza, le spese rimborsate al ricorrente sulla base del regolamento prodotto non si limitavano alle spese eseguite nell'interesse del datore di lavoro, ma comprendevano altre spese professionali (sentenza 2C_73/2019 cit. consid. 4.3.1).

 

                                         3.5.3.

                                         Agli atti è reperibile un estratto del regolamento delle spese della __________ SA del 18.3.2015. La cifra 13 prevede il rimborso spese forfetario e propone una lista di piccole spese che sono coperte dall’indennizzo in questione. La lista corrisponde a quella prevista dal modello di regolamento della CSI. Il ricorrente non ha prodotto alcun altro regolamento delle spese.

                                         Considerato quanto precede, si può concludere che nelle spese di rappresentanza di fr. 14'000.– siano incluse le altre spese professionali del contribuente, per le quali chiede la deduzione forfettaria di fr. 2'500.–. Analoga conseguenza per quanto attiene alle altre spese di fr. 1'200.– inerenti il secondo certificato di salario.

                                         D’altronde, l’insorgente non ha nemmeno sostenuto che le sue spese reali siano state superiori all'indennità percepita e non ne ha domandato - producendo documentazione in tal senso - la deduzione per l'eccedenza (sentenza 2C_73/2019 cit. consid. 4.3.2).

 

 

                                   4.   Di conseguenza il ricorso è integralmente respinto e la decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’200.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: