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Incarti n. 80.2021.6 |
Lugano 7 settembre 2022 |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 5 gennaio 2021 contro le decisioni del 9 dicembre 2020 in materia di IC e IFD 2015. |
Fatti
A. a.
RI 1 è arrivato in Svizzera il 2 giugno 2014 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 7 febbraio 2022) ed è, da questa data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera (rispettivamente in Ticino).
b.
Il signor RI 1 deteneva una partecipazione nella __________ (in seguito: __________) pari al 30.66%, il cui business focus è costituito da “technical rubber injection and thermoplastic injection” (www.sigit.it, sito consultato il 10.6.2022). Il 38.66% era detenuto dalla società __________. (di cui __________ era socio) ed il restante 30.66% dalla società __________ (di cui __________ era socio).
c.
Il 23 settembre 2014 viene iscritta a Registro di commercio del Canton Ticino la società __________, con sede a __________, di cui il signor RI 1 era fino al 22 aprile 2015 amministratore unico con firma individuale e poi vice-presidente.
d.
Il 19 marzo 2015 veniva costituita la __________ (di seguito: __________) con sede nel Sultanato dell’__________. La società (ora) __________ (detenuta dal signor RI 1 e dal signor __________ in ragione del 50% ciascuno) possedeva una partecipazione del 60% della __________, mentre il restante 40% era posseduto dal fondo sovrano omanita tramite la __________.
e.
Il 23 aprile 2015 l’intero capitale azionario della __________ veniva ceduto per € 30'000'000.- (valore nominale € 11'000'000.-) alla __________, detenuta dalla __________.
B. Il 13 marzo 2017, il signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2015. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 163'908.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 9’843'444.-.
C. Il 5 febbraio 2020, l’RS 1 (di seguito: UT) emanava le decisioni di tassazione IC/IFD 2015. Ai fini di IC, l’UT accertava un reddito imponibile complessivo pari a fr. 3'894’800.- (determinante per l’aliquota: fr. 3'927’900.-) ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 12'287’000.- (determinante per l’aliquota: fr. 13’190'000.-). Per l’IFD, l’autorità fiscale stabiliva un reddito imponibile complessivo pari a fr. 3'898'300.- (determinante per l’aliquota: fr. 3'931'400.-).
In particolare, l’UT aggiungeva al reddito dichiarato fr. 3'733'317.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”, con la seguente motivazione: “Imposizione del provento conseguito in seguito alla cessione della SPA (art. 19 a LT)”.
D. RI 1RI 1 interponeva tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD. Per quanto qui di interesse, il reclamante censurava l’applicazione della “teoria della trasposizione”, in quanto nel caso in questione non sarebbe stato adempiuto il requisito della partecipazione da parte del venditore, a trasferimento avvenuto, in ragione di almeno il 50%, al capitale azionario della società acquirente. Il contribuente dichiarava di possedere il 30.66% della __________ e di essere “rimasto al termine dell’operazione al 30% della stessa scalando tutti i passaggi della catena di controllo”. Di conseguenza, “con il solo 30% e patti parasociali […] estremamente stringenti non è nelle condizioni di “indirizzare” la __________”. Pertanto, il reclamante chiedeva lo stralcio dei fr. 3'733'317.- aggiunti dall’UT quale reddito da sostanza mobiliare.
E. A seguito del ricorso presentato dal signor RI 1, l’autorità di tassazione cercava, con la collaborazione dei rappresentanti del contribuente, una soluzione transattiva alla vertenza, senza tuttavia che le trattative andassero a buon fine.
F. Di conseguenza, con decisioni di tassazione dopo reclamo del 9 dicembre 2020, l’UT, per quanto qui di rilievo, confermava l’imposizione di parte del provento conseguito mediante la vendita della partecipazione di __________ alla __________ pari a fr. 3'733'317.- quale “trasposizione”. Secondo l’autorità fiscale
“dagli accertamenti eseguiti è emerso che:
- Il 60% di __________ è detenuto indirettamente, per il tramite di società affiliate, da __________ (di proprietà del contribuente e del signor D.);
- Il contribuente ha trasferito la partecipazione in __________ dal suo patrimonio privato a quello commerciale di una persona giuridica;
- Il contribuente, dopo il trasferimento, partecipa, indirettamente ma unitamente al signor D. con il quale ha attuato l’operazione di finanziamento in comune, in ragione di almeno il 50% al capitale della __________;
- Il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita”.
L’UT specificava poi che “l’agire in comune del contribuente con il signor D. (l’altro azionista di __________) nell’operazione di vendita e di riacquisto della partecipazione in __________, per il raggiungimento di un loro interesse comune, fa sì che, per quanto singolarmente gli stessi detengano, indirettamente, una partecipazione minoritaria in __________, pari al 30%, siano comunque dati i presupposti per riconoscere l’esistenza della fattispecie della trasposizione”. Tale particolare costellazione dettata dall’agire comune è codificata nella legge agli art. 19a cpv 1 lett b LT e 20a cpv. 1 lett b LIFD (“….. questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune”)” ed ancora che “il trasferimento della partecipazione in __________ è stato attuato in modo congiunto da tutti gli azionisti di __________”.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 5/7 gennaio 2021, il contribuente – per il tramite del suo rappresentante avv. RA 1 (Studio legale tributario __________) – impugna le decisioni di tassazione dopo reclamo del 9 dicembre 2020. Il ricorrente censura l’aggiunta dei fr. 3'733'317.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare” a seguito della cosiddetta “trasposizione”. Il ricorrente ritiene non adempiuta una delle condizioni per la realizzazione di una trasposizione e meglio, “poiché la [sua] partecipazione […] nella società assuntrice __________ non ammontava ad almeno 50% del capitale. […] Infatti, __________ era (ed è) interamente controllata da __________, a sua volta detenuta solo in ragione del 60% da __________, per di più praticamente solo pro forma, considerati gli ampi poteri giuridici ed economici a cui __________ ha abdicato in favore dell’INVESTOR con la firma dello shareholders agreement. Alla luce di ciò e poiché il ricorrente partecipava solo in misura del 50% in __________, società della quale egli non è mai stato amministratore, non si può certamente ritenere che il ricorrente partecipasse in ragione di almeno il 50% al capitale della società assuntrice __________”.
Il ricorrente contesta poi la tesi dell’autorità fiscale secondo cui “le partecipazioni da lui indirettamente detenute tramite la __________ vadano sommate a quelle detenute dall’altro socio sig. __________ e che, per effetto di tale addizione, il ricorrente ed il sig. __________ partecipino alla società assuntrice in ragione del 60%, superando in tale modo la soglia richiesta di almeno il 50%” e meglio, censura l’applicazione dell’ultima frase degli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD (secondo cui “questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune”). Il ricorrente ritiene – in base alla giurisprudenza ed alla dottrina più autorevole – che per applicare questo disposto di legge si debba “in particolare verificare se, con il trasferimento della partecipazione alla società assuntrice, il trasferente abbia o meno mutato, dal punto di vista economico, il suo potere di disporre sulle distribuzioni di utili dalla partecipazione trasferita”. Il signor RI 1 sostiene di essere stato l’azionista più influente di __________, ma ciò prima delle “pattuizioni previste nel patto parasociale e nel Constitutive contract di __________”. Dopo la sottoscrizione di tali accordi, il ricorrente avrebbe perso “la facoltà di determinare l’indirizzo economico di __________ e soprattutto la possibilità di attingere al sostrato economico della stessa senza l’accordo dell’investitore”. Ad ogni modo, il signor RI 1 ritiene che l’autorità fiscale non abbia dimostrato “l’agire in comune” degli azionisti di __________.
Inoltre, il signor RI 1 è dell’avviso che affermare che “una parte del ricavato della vendita è stato reinvestito in __________ veicolo comune detenuto da due degli azionisti venditori” confermerebbe che “la transazione […] non costituisce una trasposizione […] ma sia una vera e propria alienazione”.
Infine, il ricorrente nega che il caso in questione possa rappresentare un’elusione fiscale, “per il fatto che la transazione non ha nulla di insolito” e poiché “non si vede quale possa essere il risparmio fiscale”.
H. Il 24 marzo 2021, l’PI 1 (di seguito: Ufficio giuridico) ha presentato le proprie osservazioni RI 1, riconfermandosi nelle decisioni di tassazione dopo reclamo. In aggiunta, l’Ufficio giuridico afferma che una trasposizione si realizza anche quando più azionisti di minoranza, che detengono congiuntamente almeno il 50% del capitale della società acquirente, cooperano e realizzano assieme il trasferimento. In tal senso però “il controllo della società assuntrice richiede anche un elemento soggettivo in quanto gli azionisti di minoranza devono collaborare consapevolmente a questo scopo”. Nel caso in esame, secondo l’Ufficio giuridico, si sarebbe verificata la fattispecie appena menzionata. Secondo l’autorità fiscale, “i contribuenti avrebbero potuto agire individualmente o tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire insieme come promoters per il tramite di __________, […] attuando quindi una strategia comune ben definita, mossi da obiettivi comuni”. Inoltre, il modo di agire dell’insorgente si fonderebbe “in particolare sulle strette relazioni di lunga data delle famiglie __________ e RI 1”.
L’Ufficio giuridico ritiene poi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia determinante analizzare “il controllo della società assuntrice”, poiché rilevante è unicamente la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario della società assuntrice da parte del venditore. Tuttavia, evidenzia che qualora si procedesse a valutare “i rapporti contrattuali stipulati tra le parti al fine di determinare il controllo della società assuntrice”, si dovrebbe concludere che “il ricorrente, malgrado la “vendita” del suo pacchetto azionario in __________ a __________, ha comunque mantenuto il controllo delle azioni trasferite”. Secondo l’Ufficio giuridico, la documentazione agli atti (ed in particolare lo “shareholders’ agreement relating to __________”) non permetterebbero di giungere ad una conclusione diversa.
L’autorità fiscale evidenzia anche che una trasposizione può realizzarsi nondimeno tramite una detenzione indiretta del 50% delle azioni della società assuntrice.
L’Ufficio giuridico ritiene anche dati, nel caso in cui la Camera dovesse considerare non adempiuti i presupposti per un’imposizione quale “trasposizione”, gli estremi di un’elusione fiscale, “nella misura in cui la transazione può essere qualificata come insolita o quantomeno singolare, perché le partecipazioni in __________ avrebbero potuto essere vendute direttamente a __________ e non per il tramite di __________. L’operazione appare così pianificata ad hoc per nascondere la realizzazione di una trasposizione, tramite i veicoli societari allora neocostituiti, ossia __________”.
Infine, l’Ufficio giuridico – in via subordinata – chiede che venga assoggettato il vantaggio conseguito dal signor RI 1 per aver potuto sottoscrivere il 30% del capitale in __________ (indirettamente, mediante __________) ad un prezzo “sensibilmente inferiore a quello versato, con aggio, dagli azionisti investitori Omaniti”.
I. Con replica del 15/16 aprile 2021, il ricorrente contesta le osservazioni dell’autorità fiscale.
Preliminarmente specifica che “__________ non “deteneva” il 25% di __________ […] ma, più correttamente, partecipava alla stessa, trattandosi di una società semplice. […] come dimostrato [anche] dal fatto che egli nemmeno figura tra le parti venditrici nel contratto di vendita di __________, ma solo come dirigente”. In merito alla società __________., il ricorrente afferma che l’amministrazione e la rappresentanza della società erano affidate congiuntamente a tutti i soci e che secondo il diritto italiano “se l’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti […] per il compimento delle operazioni sociali”. Di conseguenza, il signor __________ non avrebbe né beneficiato di una partecipazione indiretta né avrebbe potuto attuare l’operazione del trasferimento in comune con il signor RI 1.
L’insorgente sostiene di detenere le quote della __________, società acquirente, solo indirettamente, di possedere una partecipazione (indiretta) di almeno il 50% unicamente sommando la sua partecipazione con quella (anche indiretta) del signor __________ e di detenere in maniera limitata dei poteri economici e giuridici essendo questi “de facto sospesi da un Patto parasociale estremamente stringente con il socio omanita”. Il ricorrente ritiene poi che i soggetti venditori (“RI 1, __________ e __________”) non sono giuridicamente identici ai soggetti direttamente o indirettamente detentori della società acquirente (“RI 1, __________ e il __________”) e che, ad ogni modo, “il sig. __________ in quanto tale non è mai stato socio di __________ ([…] non appare come venditore)”.
Secondo l’insorgente, l’interpretazione letterale, storica, teleologica o in base alla realtà economica dell’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD non contemplerebbe le situazioni in cui la società assuntrice è detenuta solo indirettamente dall’alienante.
Ad ogni modo, nel caso in cui si propendesse per la conclusione contraria, il ricorrente ribadisce di aver “perso il suo potere di disporre dal punto di vista economico sulla __________, non potendo senza l’accordo del socio omanita, in particolare (ma non solo) realizzare alcuna distribuzione di dividendo (risalendo la catena di società) verso l’azionista __________ né alineare la partecipazione nella __________ detenuta da __________”.
Il signor RI 1 contesta poi di essere incorso in un’elusione fiscale, ritenendo tuttavia anche che l’autorità fiscale non abbia comprovato quanto da lei sostenuto.
Infine, il contribuente censura la richiesta formulata in via subordinata dall’autorità fiscale: il ricorrente non avrebbe conseguito alcun reddito, poiché le azioni di __________ sono state sottoscritte da __________. Non avendo conseguito alcun vantaggio, non si giustificherebbe nemmeno un’imposizione di quest’ultimo.
L. Il 1° giugno 2021, l’Ufficio giuridico ha presentato le proprie osservazioni di duplica, riconfermandosi nelle decisioni su reclamo IC/IFD 2015 e nelle osservazioni del 24 marzo 2021. In particolare, l’autorità fiscale ritiene, a differenza del ricorrente, che “il fatto che si realizzi una trasposizione diretta o indiretta non ha alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione” dell’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD. Per l’Ufficio giuridico è determinante che mediante la vendita dei diritti di partecipazione ad una società di cui l’azionista venditore mantiene il controllo, si realizza una perdita definitiva del substrato fiscale imponibile.
L’autorità fiscale riconferma poi, nel caso in cui si dovesse ritenere che il caso in esame non ricada nel campo di applicazione della trasposizione, dati i presupposti per un’elusione fiscale rispettivamente conferma la richiesta formulata in via subordinata, poiché “l’operazione si configurerebbe […] come un acquisto di partecipazioni di __________ per il tramite di un veicolo appositamente creato a questo scopo dal contribuente”.
M. Il 14 febbraio 2022 si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario. I ricorrenti hanno sottolineato la particolarità dell’operazione rilevando che __________ non poteva essere venduta direttamente all’__________, siccome era uno Stato figurante su una black list secondo il diritto italiano. Al momento della transazione le azioni appartenevano ai loro genitori. Si era trattato di una vera e propria operazione industriale senza scopo di ottimizzazione fiscale. Inoltre, nonostante l’appartenenza del capitale, i patti parasociali attribuiscono il controllo al fondo sovrano dell’__________. Per sua parte l’autorità fiscale ha chiesto di respingere il ricorso, essendo adempiuti tutti i presupposti per la qualifica dell’operazione come trasposizione, nonostante la detenzione indiretta. Se fosse esclusa la trasposizione e fosse ammessa la vendita a terzi l’autorità fiscale chiede di verificare le componenti salariali in quanto il reinvestimento è avvenuto a valori inferiori. Circostanza questa esclusa dal ricorrente, che spiega non trattarsi di una partecipazione di collaboratori. Il sovrapprezzo versato dall’investitore __________ era nella logica dell’operazione strategica di crescita industriale del gruppo sia in Europa sia in __________ e comunque controbilanciato da maggior potere nel consiglio di amministrazione lasciato agli omaniti stessi.
Diritto
1. Il ricorrente sostiene, nel proprio gravame che non sarebbero riunite tutte le condizioni esatte dalla legge per ritenere, nel caso di specie, l’esistenza di una trasposizione. In particolare è dell’avviso che, dopo il trasferimento della partecipazione in __________, egli non deteneva la società assuntrice __________ in ragione di almeno del 50% del capitale. __________ è interamente controllata da __________, a sua volta detenuta unicamente in ragione del 60% da __________. Gli art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett. b LT non sarebbero pertanto applicabili: poiché il ricorrente asserisce di non avere una partecipazione di almeno il 50% nella società assuntrice __________ ed anche perché non è possibile affermare, in via interpretativa che egli ha il controllo su quest’ultima, vista la struttura societaria e contrattuale di __________.
Di diversa opinione l’autorità fiscale secondo cui sarebbero adempiute tutte le condizioni perché si applichino le norme fiscali riguardanti la trasposizione. In particolare, l’autorità fiscale ha riconosciuto la qualifica privata della partecipazione di __________ in __________ sulla base della dichiarazione fiscale 2014 e della relativa decisione cresciuta in giudicato. Inoltre il contribuente non svolgeva alcuna attività indipendente.
Il valore di soglia del 50% previsto dagli art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett. b LT si realizza anche tramite la partecipazione di più persone che trasferiscono insieme i diritti di partecipazione e detengono in seguito almeno il 50% del capitale azionario della società assuntrice. Determinante è la detenzione di almeno il 50% del capitale azionario e non i rapporti contrattuali stipulati tra le parti. Tramite __________ (della quale sono azionisti al 50% ciascuno), RI 1 hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria (60%) – tramite __________ - della __________, attraverso il cumulo delle quote minoritarie.
Si tratta pertanto di verificare se nel caso di specie sono adempiute le condizioni della trasposizione ed imporre nella partita fiscale di __________, quale reddito da sostanza mobiliare il ricavo della vendita della partecipazione di __________ a __________.
2. 2.1.
2.1.1.
Secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all’articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP), l’eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell’anno in cui sorge il credito fiscale dell’imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP); rimane salvo il capoverso 1bis.
Di ugual tenore, per l’imposta cantonale, l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT.
2.1.2.
Giusta l’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD (nella versione in vigore nel periodo fiscale 2015) è considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera c anche il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Di ugual tenore, per l’imposta cantonale, l’art. 19a lett. b LT.
2.1.3.
Con queste disposizioni, il legislatore ha codificato la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della “trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore nominale, facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di azioni non deve essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista consegue un utile in capitale privato. Mediante tale operazione, in effetti, l’azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige l’esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale sociale o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per l’azionista, che eviterebbe in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle riserve occulte. La società cessionaria concede pertanto all’azionista una prestazione valutabile in denaro secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C_879/2008 del 20 aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1; 2P.140/2004 del 9 dicembre 2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti; Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 25 ad art. 20a LIFD; Cornu, Théorie de l’évasion fiscale et interprétation économique – Limites imposées par les principes généraux du droit, Losanna 2014, p. 430 e segg.). Le conseguenze fiscali della trasposizione sono limitate al valore del corrispettivo ricevuto, che nel caso di operazioni di vendita può consistere in contanti, crediti o beni materiali (titoli o altri diritti di partecipazione) (Reich/Helbing/Duss, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 113 ad art. 20a LIFD).
2.1.4.
Dal punto di vista economico, l’operazione è assimilabile ad una vendita a sé stessi. In effetti il potere di disporre (prerogativa economica) non dev’essere confuso con l’atto di disposizione (prerogativa giuridica). Il trasferimento di una partecipazione in una società dominata dal contribuente venditore non modifica pertanto il potere decisionale sull’oggetto della vendita o dell’apporto. Di conseguenza, in una situazione simile, non vi è un’alienazione in senso economico (Liégeois, La disponibilité du revenu, 2018, p. 327).
2.1.5.
Le norme legali che disciplinano le conseguenze fiscali della trasposizione costituiscono delle “safe harbour rules”, nella misura in cui il legislatore ha chiaramente espresso la sua volontà di garantire la certezza del diritto, stabilendo, in quest’ambito delle condizioni legali precise. Trattandosi di norme che si basano su una logica di tipo economico, un’interpretazione economica è evidentemente sempre possibile. Tuttavia dev’essere contenuta nei limiti del senso della norma e deve conformarsi alla volontà del legislatore. Vista la sua chiara redazione, la trasposizione non pone particolari problemi a livello interpretativo (Cornu, op. cit., p. 436; RDAF 2017 II p. 56; Messaggio concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali [Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese del 22 giugno 2005, pag. 4349; Reich/Helbing/Duss, op. cit., n. 84 ad art. 20a LIFD).
2.2.
Pertanto, qualora l’operazione ricada sotto i disposti degli artt. 20a cpv. 1 lett. b LIFD e 7a cpv. 1 lett. b LAID (trasposizione), il venditore o la persona che apporta dei diritti di partecipazione in una società da lui stesso controllata deve pagare l’imposta, sulla differenza tra la controprestazione complessivamente ricevuta e il valore nominale dei diritti di partecipazione trasferiti come reddito della sostanza. Affinché si verifichi una trasposizione la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni cumulative:
· trasferimento di diritti di partecipazione dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una persona giuridica (c.d. “cambiamento di sistema”);
· partecipazione del 5% almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (“partecipazione qualificata”);
· partecipazione al capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice, in ragione almeno del 50%, da parte del venditore o del conferente;
· il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale (e l’ammontare delle riserve da apporto di capitale) della partecipazione trasferita.
Sono considerate partecipazioni, ai fini della trasposizione e in analogia alla prassi sulla liquidazione parziale indiretta, le quote di partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa svizzera o estera (Sulmoni, Trasposizione: un ritorno alle origini!, in NF 8/2020, p. 495; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 9 ad art. 20a LIFD; Reich/Weidmann, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 39 ad art. 20 LIFD).
3. 3.1.
Il contribuente sostiene che non sarebbe adempiuta la condizione secondo la quale la partecipazione al capitale della società di persone o della persona giuridica assuntrice da parte del venditore o del conferente dev’essere almeno del 50%.
3.2.
Per quanto attiene al controllo della società assuntrice, secondo l’art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD, il titolare della partecipazione trasferita deve detenere almeno il 50 per cento del capitale della società acquirente dopo il trasferimento. Se l'azionista cedente detiene solo una partecipazione di minoranza nella società acquirente, il potere economico di disporre dei diritti di partecipazione conferiti è soggetto a un cambiamento fondamentale, per cui si deve ipotizzare che sia intervenuta un’alienazione e sia stato conseguito un utile in capitale esente da imposizione (“steuerfreier Kapitalgewinn”). Se l'azionista cedente non detiene almeno il 50% del capitale della società acquirente dopo il trasferimento, una trasposizione sarebbe in linea di principio esclusa, anche se dovesse controllare la società acquirente con una maggioranza di voti o altro. Tuttavia, questo approccio, basato esclusivamente sul testo di legge, non tiene conto della ratio delle disposizioni che disciplinano la trasposizione, che presuppongono il mantenimento del controllo della partecipazione trasferita. Rispettando la sistematica, si deve ammettere che il controllo può essere dato anche da una maggioranza di voti o in qualche altro modo. Il controllo può anche essere indiretto, nella misura in cui l’azionista cedente detiene almeno il 50% del capitale della società acquirente; l'unico fattore decisivo è che il cedente possa esercitare un’influenza sulle sorti della partecipazione trasferita.
Anche prima dell'introduzione dell'art. 20a LIFD, la trasposizione veniva ritenuta in circostanze particolari se gli azionisti cedenti detenevano meno del 50% delle azioni dopo il trasferimento. Ciò accadeva, in particolare, se diversi azionisti che detenevano solo una quota di minoranza collaboravano per raggiungere un obiettivo. La questione è ora esplicitamente disciplinata dalla legge all'art. 20a cpv. 1 lett. b seconda frase LIFD, secondo cui la normativa sulla trasposizione si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune. Come nel caso della liquidazione parziale indiretta (disciplinata all’art. 20a cpv. 1 lett. a LIFD), in questo contesto occorre chiarire se il trasferimento in comune debba essere inteso come un fatto oggettivo o se la norma legale presupponga una cooperazione consapevole degli azionisti di minoranza. Tenendo conto della ratio della trasposizione, l’imposizione di un reddito della sostanza presuppone che gli azionisti minoritari agiscano di comune accordo. Se il socio che cede la sua quota non è in grado di esercitare un'influenza significativa, di fatto o di diritto, sulla politica di distribuzione legata alla partecipazione conferita, non consegue alcun reddito della sostanza. Tale potere di influenza presuppone una chiara cooperazione degli azionisti di minoranza (sentenza TF 2C_168/2017 del 26.10.2017, consid. 2.3.; Reich/Helbing/Duss, op. cit., n. 99-101 ad art. 20a LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/ Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ed., Zurigo 2021, n. 74 ad § 20a StG; Sulmoni, Trasposizione: un ritorno alle origini?, in NF 8/2020 p. 494; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., n. 81 ad art. 20a LIFD; Locher, op. cit., n. 34 ad art. 20a LIFD; sentenza dello Steuergericht del Canton Soletta del 23.1.2012, KSGE SO 2012 Nr. 1 [SGSTA.2010.87]).
3.3.
Come visto la società acquirente dev’essere dominata o controllata dall’azionista venditore. Una trasposizione può verificarsi però anche quando l’azionista che cede sua partecipazione detiene una partecipazione minoritaria nella società acquirente, se circostanze particolari permettono di dedurre che ci sia comunque una possibilità di controllo della società. Una situazione del genere può in particolare presentarsi quando diversi azionisti di minoranza definiscono una strategia atta a conseguire un obiettivo comune, così come accaduto nella fattispecie giudicata dal TF nella sentenza DTF 115 Ib 238 (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, pag. 848).
4. 4.1.
Ritornando alla fattispecie sub judice, occorre pertanto verificare se RI 1, a seguito della vendita della sua partecipazione nella __________ alla __________ (società interamente detenuta da __________) ha comunque mantenuto il controllo sulla società acquirente. Vanno a tal fine analizzati il contratto di compravendita ed i rapporti tra i vari azionisti di minoranza coinvolti nella vendita della __________ alla __________ SA.
4.2.
4.2.1.
__________ è una società italiana fondata nel 1966 dal padre di __________ unitamente al padre di __________. Il gruppo __________ svolge la propria attività nel settore della componentistica per automobili dove opera come fornitore di clienti quali __________ (ecc.). Azionisti, al momento della vendita dell’intero pacchetto azionario della __________ (del valore nominale di € 11'000'000.-) alla __________, erano RI 1 (quota del 30.66%), la società semplice di diritto italiano __________; detenuta da __________ al 25%) con una partecipazione del 38.66% e la __________ (società detenuta al 50% da __________) con una partecipazione del 30.66% (ricorso, pag. 3-4).
Nel corso del 2014 il fondo sovrano del sultanato dell’__________ manifestava il proprio interesse a sviluppare un progetto industriale nel settore e si dichiarava interessato ad investire nella __________ mediante l’acquisto di un’importante quota e la concessione di finanziamenti “volti a rafforzare la crescita sul mercato __________”. Il ricorrente specificava che per gli omaniti: “(…) era fondamentale che il ricorrente e il sig. __________, essendo le persone chiave nella conduzione di __________ (n.b infatti il ricorrente rivestiva e tuttora riveste la carica di CEO di gruppo), continuassero a rimanere coinvolti nella gestione e quindi nel progetto di sviluppo di __________ stessa”.
Era stato così deciso, per implementare questo progetto, di creare una società di diritto __________ (denominata poi __________) e una società sua controllata europea (__________). Il capitale iniziale di __________ venne sottoscritto in ragione del 60% da parte di ____________________ (società con sede a __________, acquistata ad inizio 2015 da __________ in ragione del 50% ciascuno) ed il restante 40% dalla __________ (v. allegato doc. F al ricorso).
4.2.2.
Il 23.4.2015 si attuava pertanto la vendita dell’intero pacchetto azionario di __________ al prezzo di € 30'000'000.- (“purchase price”).
Il prezzo avrebbe dovuto essere versato come segue da parte di __________ (ndr nell’accordo Promoter era __________):
“(a) EUR 15,000,000 (the “Initial Consideration”) at Completion pursuant to Clause 6.3.; and
(b) EUR 15,000,000 (the “Additional Consideration”) conditional upon and immediately following receipt by __________ from the Promoter of such amount of OMR a equals EUR 11,400,000 at the __________ in accordance with the terms of the Investment Agreement (the “Promoter Re-investment Amount”) pursuant to Clause 6.5.”.
Secondo i punti 6.3. e 6.5. dell’accordo di vendita:
“The Purchaser shall pay the Initial Consideration by electronic transfer of immediately available funds to the accounts of the Vendors, details of which are set out opposite its respective name in the fifth column of Schedule” (6.3.);
“Conditional upon and immediately following receipt by __________ of the Promoter Re-Investment Amount, the Purchaser shall pay the Additional Consideration by electronic transfer or immediately available funds to the accounts of the Vendors, details of which are set out opposite its respective name in the fifth columne of Schedule 1”.
Se ne deduce pertanto che, il prezzo di € 30'000'000.- avrebbe dovuto essere versato in due “tranches”: la prima immediatamente a conclusione dell’accordo, la seconda a ricezione da parte della __________ dal Promoter (e meglio la __________, società detentrice del 60% della __________) della somma di € 15'000'000.-.
4.2.3.
Appare indiscutibile che la __________ è posseduta da __________, unitamente a __________ nella misura del 60%: insieme, i due azionisti risultano pertanto essere, per il tramite della __________, gli azionisti di maggioranza della __________ che detiene interamente la __________. Avendo pertanto questa posizione dominante, a livello di quote di partecipazione (superiore al 50%), di per sé tutte le condizioni per ritenere data la trasposizione sono date. Trattandosi tuttavia di una posizione dominante costituita da azionisti di minoranza si tratta ancora di vedere se l’autorità fiscale abbia comprovato un agire comune di quest’ultimi, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.
4.3.
4.3.1.
Occorre quindi verificare se la cessione delle partecipazioni del ricorrente e __________ sia avvenuta nell’ambito di una “cooperazione”. In questo contesto, il Tribunale federale ha confermato in diverse occasioni che, in particolare nei rapporti familiari, esiste spesso una presunzione di collaborazione (BGer 17.1.2005, 2A.234/2004= StE 2005 B 24.4. Nr. 72 E. 4.2; BGer 28.9.1999 = BStPra XV, 99; BGer 7.7.1993 = StE 1994 B 24.4. Nr. 35; BGer 12.7.1989 = StE 1990 B 24.4 Nr. 22; BGer 11.5.1983 = StE 1984 B 24.4 Nr. 1; Steuergericht del Canton Soletta KSGE SO 2012 Nr. 1, del 23.1.2012 consid. 3.3.). L’onere della prova, per determinare l’agire comune degli azionisti di minoranza è a carico dell’autorità fiscale (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 81 ad art. 20a LIFD).
4.3.2.
Nelle osservazioni al ricorso, l’Ufficio giuridico spiega in questi termini l’agire comune di __________ (pag. 10-11). Tramite __________, della quale __________ sono azionisti al 50% ciascuno, quest’ultimi hanno mantenuto in comune la partecipazione maggioritaria nella __________ (al 60%), attraverso il cumulo delle loro quote minoritarie (cfr. lettera di __________ all’attenzione dell’ambasciatore d’__________ presso il Sultanato dell’__________).
Queste le considerazioni proposte dall’autorità fiscale:
“(…). il sig. __________ hanno ceduto in uno actu il pacchetto azionario di __________. Malgrado la vendita del loro pacchetto azionario detenuto in __________ (per una partecipazione complessiva pari al 48%), tramite l’operazione strutturata ad hoc, si ritrovano a detenerne, non il 48% di __________, ma addirittura il 60%, grazie alla partecipazione corrispondente in __________ (detenuta da __________). (…). (…) i contribuenti sono andati ben oltre il semplice patto di sindacato: per concretizzare di concerto il reinvestimento/riorganizzazione del loro capitale, gli stessi hanno infatti addirittura costituito un veicolo comune (…), la __________, al fine di creare congiuntamente al fondo __________ la __________. (…).
I contribuenti avrebbero potuto agire individualmente o tramite un proprio veicolo, ma hanno preferito agire insieme come promoters per il tramite di __________, in qualità di promotori, attuando quindi una strategia comune ben definita, mossi da obiettivi comuni, come del resto risulta inconfutabilmente dal doc. L prodotto dal sig. __________. Dal citato documento emerge come “le famiglie __________ e __________ sono proprietarie direttamente ed indirettamente della totalità della società __________”; “tale situazione imponeva un salto di dimensione troppo grande – in tempi relativamente brevi – da poter essere sostenuto dalle sole forze delle famiglie azioniste; “siamo stati costretti a cercare di intraprendere la via del socio di capitali”; “abbiamo anche approcciare il __________”; “nel 2014 si è concretizzata l’occasione di incontrare OIF che, in cambio dello sviluppo di alcune iniziative industriali in __________, oltre alla __________ del gruppo stesso (…) avrebbe acquistato le azioni riferibili agli azionisti anziani ed avrebbe garantito sufficienti risorse finanziarie atte all’espansione internazionale del Gruppo”; “nel nostro caso tale obiettivo è stato raggiunto dalla garanzia che __________ investirà in iniziative industriali (…)”; “il Gruppo dovrà sviluppare almeno due iniziative industriali sul territorio omanita, generando circa 30 milioni di investimenti in 5 anni, ed oltre 200 assunzioni”, “abbiamo ottenuto di avere il centro direzionale e di controllo in Svizzera”; “ci hanno imposto un numero eguale – tra promotori ed investitori - di consiglieri con parità dei diritti di voto nei CdA di __________”; “(…) qualora avessimo scelto una strada solitaria”, “da parte nostra stiamo facendo pressione in __________ ad ogni livello”.
4.3.3.
Quest’azione intrapresa di concerto tra gli azionisti __________ si fonda, secondo l’autorità fiscale sulle “strette relazioni di lunga data” delle due famiglie, rese evidenti dai seguenti elementi:
· il ricorrente e il signor __________ sono i figli dei soci fondatori di __________, costituita nel 1966;
· il rapporto di fiducia tra i due è talmente stretto che il signor __________ ha designato quale suo “rappresentante legale” il signor __________ nell’ambito della richiesta del permesso B (cfr. formulario individuale di domanda di soggiorno con attività lucrativa in Svizzera, 5.12.2014);
· il signor __________ e __________ hanno preso in locazione congiuntamente in via __________ a __________;
· il signor __________, senza essere l’amministratore unico, il 15.3.2015 ha firmato per __________ lo “shareholders” agreement relating to __________ __________ (…), obbligando parimenti con la sua sottoscrizione il signor __________;
· l’operazione di reinvestimento da parte degli azionisti di __________, era prevista sin dall’inizio, tant’è che la seconda rata di pagamento del prezzo di compravendita del pacchetto azionario fu vincolata al ricevimento di Euro 11'400'000.- dovuti dai signori __________ e __________ a titolo di reinvestimento. Si rimanda a tale proposito al punto 6.5. dell’”agreement relating to the sale and purchase of the whole of the issued share capital of __________”
4.3.4.
Appare pertanto evidente che __________ e __________ hanno agito di concerto: hanno cercato insieme un investitore per far fronte ad una nuova strategia aziendale ed ampliare il proprio mercato nella cosiddetta zona __________ (__________). La ricerca dell’investitore __________ ha peraltro permesso di avere sufficienti risorse finanziarie atte , sito consultato il 18.7.2022).
4.4.
4.4.1.
Il ricorrente contesta tuttavia di poter esercitare un’influenza significativa sulla società acquirente, e meglio sulla __________: diversamente dall’autorità fiscale, non ritiene che vi sia stato un piano comune d’azione con __________ e sostiene che, sebbene la __________ risulti detenere il 60% del capitale sociale d__________, società che detiene integralmente la __________ invero, sulla base di un patto parasociale concluso con la __________ per quanto concerne la __________ (del 16.3.2015), avrebbe rinunciato “(…) al proprio potere di disporre dal punto di vista economico della __________” (ricorso p. 16). Ciò risulterebbe in maniera evidente dal patto parasociale concluso con __________.
Secondo RI 1, il patto parasociale riserverebbe direttamente alla __________ “(…) e quindi al fondo sovrano dell’__________” la determinazione dell’amministrazione societaria della __________.
4.4.2.
Occorre innanzitutto rilevare che la __________, la società che ha per l’appunto acquisito la partecipazione nella __________, ha la propria sede nel Canton Ticino, a __________, e che __________ ed __________ risultano avere diritto di firma individuale ed avere le posizioni rispettivamente di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. Risulta inoltre, sempre dalla lettura del registro di commercio in relazione alla __________, che __________, __________ ed __________ (che figurano nello Shareholder’s agreement, doc. G, allegato al ricorso, quali First Investor Directors) non hanno mai avuto diritto di firma individuale e il diritto di firma collettiva a due non può essere esercitato con uno degli altri due componenti del “First Investor Directors” (p. es. __________, membro del CdA, firma collettiva a due, ma non con __________ e __________).
4.4.3.
Ora, come visto, per poter ammettere l’esistenza della trasposizione, in una situazione anche di azionisti di minoranza, l'unico fattore decisivo è che il cedente possa influenzare le sorti della partecipazione trasferita.
Dall’analisi dell’atto costitutivo della __________ (allegato F al ricorso) si evince che il consiglio dei direttori è composto da sei membri, tre dei quali nominati dalla __________ SA e tre dal __________. Per quanto concerne ad esempio il “quorum for the transaction of business” (p. 11 del contratto costitutivo dela __________), è necessaria la presenza di tre direttori, dei quali due almeno devono rappresentare le rispettive compagini di azionisti. In merito al diritto di voto, si evince che “each director shall be entitled to one vote”. Le persone designate, aventi diritto di firma per __________, sono __________, __________, __________ e __________.
Sempre dal contratto costitutivo si evince che alcune decisioni presuppongono l’unanimità degli azionisti: ad esempio (pto. 28, p. 17): “The declaration, making or payment of any dividend (wheter in cash or in specie) or other distribution by the Company”, “The consolidation, subdivision, conversion or cancellation of any share capital of the Company (pto. 5)”, “Any reduction of the share capital of the Company (pto. 6)”, “The purchase or redemption of any share of the Company”.
4.5.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla lettura del contratto costitutivo della __________ e del patto parasociale non risulta che egli abbia abdicato ai poteri decisionali in favore della compagine azionaria omanita: basta a tal proposito rilevare gli ampi poteri lasciati ai signori __________ in seno alla __________, facilmente rilevabili dalla consultazione del registro di commercio. Ma, anche se ciò fosse stato il caso, decisivo è che l’insorgente, unitamente a __________, avendo una quota del 60% della __________, società che detiene interamente il capitale della __________, ha mantenuto il controllo della società assuntrice, con la conseguenza che si è verificata una vendita a “sé stessi”.
Ne discende pertanto che risultano adempiute tutte le condizioni per riconoscere una trasposizione ed imporre il ricavo della vendita della partecipazione __________ , nella misura in cui eccede il suo valore nominale, quale reddito della sostanza di RI 1.
5. Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 4’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 5’000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: