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Incarti n. 80.2021.65 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 22 marzo 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2019. |
Fatti
A. I coniugi __________ (__________ 1971) e RI 1 (__________ 1959) sono stati domiciliati a __________ (__________) fino al 15.11.2019, quando la moglie si è trasferita nel Comune di __________ insieme alla figlia __________ (__________ 2006). Il marito le ha raggiunte il 1° febbraio 2020.
B. L’RS 1 (UT) ha inviato a __________ i moduli per la dichiarazione fiscale 2019. Non avendo la contribuente presentato la dichiarazione, le ha inviato un richiamo (16 luglio 2020) e poi una diffida (13 agosto 2020) e le ha infine inflitto una multa disciplinare di fr. 100.– per violazione degli obblighi procedurali.
Con scritto del 16.11.2020, i coniugi __________ hanno chiesto all’UT di “esentar[l]i dalle tassazioni in quanto [erano] in assistenza sociale da inizio anno e non [sarebbero arrivati] in nessun caso alla soglia minima”. Il 18.11.2020 l’autorità di tassazione gli ha inviato nuovamente i moduli per la dichiarazione d’imposta, attribuendo loro un termine fino al 31.12.2020 per presentare una dichiarazione completa, rilevando che erano “tenuti a compilare la dichiarazione d’imposta ogni anno e allegare i relativi giustificativi”.
C. Con decisione del 20.1.2021, l’UT ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, allestita d’ufficio, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 38'900.– per l’IC e in fr. 40'900.– per l’IFD. Nella motivazione, ha ricordato che una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo con il motivo che essa è manifestamente inesatta e che il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ha poi avvertito i contribuenti che un eventuale reclamo non accompagnato da una dichiarazione d’imposta completa sarebbe stato dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
D. __________ ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 10.2.2021, adducendo che la moglie viveva nel Canton Ticino solo dal mese di novembre del 2019 e che non aveva percepito entrate, mentre egli stesso si era trasferito a __________ solo nel 2020. I soli redditi erano rappresentati dalle prestazioni assistenziali, appena sufficienti per mangiare.
Con decisione del 10.3.2021 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che “la contribuente” non aveva presentato un reclamo motivato conformemente alle disposizioni applicabili e in particolare non aveva presentato una dichiarazione d’imposta.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la decisione su reclamo “venga stralciata o arrivi ad una pretesa di chf 0.–“, per il fatto che egli stesso è giunto nel Canton Ticino solo nel febbraio del 2020, mentre la moglie “è arrivata qui qualche mese prima di [lui] per sistemare l’appartamento, ma non ha mai lavorato in Ticino nel 2019”.
F. Nelle sue osservazioni dell’8.4.2021 l’UT ha ribadito quanto esposto in sede di motivazione annessa alla decisione su reclamo. Sottolinea che il domicilio fiscale dei coniugi è separato per tutto il periodo fiscale, indipendentemente dalla data di arrivo della moglie, ragione per cui quest’ultima avrebbe dovuto compilare la propria dichiarazione allegando una copia della dichiarazione compilata dal marito nel Canton __________
Diritto
1. 1.1
Il ricorrente contesta la tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale 2019, argomentando, da un lato, che egli stesso non era domiciliato nel Canton Ticino e, dall’altro, che la moglie vi si è trasferita solo nel mese di novembre, ma non vi ha svolto alcuna attività lucrativa.
1.2
Sia per l’imposta federale diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 3 cpv. 3 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1 LT) il reddito (per l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’imposizione congiunta dei coniugi concerne non solo la base imponibile ma anche l’assoggettamento. Di conseguenza, la tassazione congiunta comporta che entrambi i coniugi siano assoggettati all’imposta in un cantone, anche se uno solo di essi vi consegue un reddito o vi ha un patrimonio. Secondo la legge, ciò vale tanto per l’assoggettamento illimitato quanto per quello limitato (sentenza 2C_309/2014 del 16.7.2015, in DTF 141 II 318 = RF 71/2016 pag. 153 = RDAF 2016 II 62, e giurisprudenza citata).
1.3.
In caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo (art. 4b cpv. 1 prima frase LAID; art. 54 cpv. 1 prima frase LT).
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, le autorità cantonali riscuotono l’imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone (art. 105 cpv. 1 prima frase LIFD).
1.4.
Nel caso in esame, __________ si è trasferita nel Canton Ticino il 15.11.2019. Ne consegue che è diventata contribuente di quest’ultimo Cantone per l’intero periodo fiscale e non solo a partire dal 15.11.2019, come sostiene il ricorrente. Il suo assoggettamento si realizza infatti per l’intero periodo fiscale nel Canton Ticino, dove era domiciliata alla fine del periodo fiscale.
È vero che il ricorrente stesso, essendo ancora domiciliato nel Canton __________ alla fine del periodo fiscale, era assoggettato in quest’ultimo Cantone per appartenenza personale. In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale precedentemente evocata, era tuttavia assoggettato alle imposte anche nel Canton Ticino, quale coniuge di __________.
Ne consegue che i contribuenti erano tenuti a presentare la loro dichiarazione d’imposta nel Canton Ticino per il periodo fiscale 2019, includendovi tutti i redditi dell’anno, non solo quelli conseguiti nel Canton Ticino. Per quanto concerne il marito, sarebbero stati considerati solo per la determinazione dell’aliquota, essendo egli imponibile nel Canton __________.
2. 2.1.
Non avendo i contribuenti presentato la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione li ha sottoposti a tassazione d’ufficio. Non è poi entrato nel merito del loro reclamo, in quanto allo stesso non avevano allegato la dichiarazione.
2.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
2.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
2.5.
Nel caso concreto, i contribuenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2019, poiché non hanno inoltrato la dichiarazione d’imposta, nonostante richiamo, diffida e multa disciplinare.
Con il suo reclamo, RI 1 ha contestato in modo del tutto generico la tassazione operata d’ufficio dall’UT per il periodo 2019, chiedendo l’esonero dal pagamento delle imposte, per il fatto che “viviamo dal 2020 in assistenza e i soldi bastano appena per mangiare”. Non ha tuttavia presentato né una dichiarazione d’imposta né prodotto della documentazione atta a sostanziare la sua posizione.
In queste circostanze, l’autorità di tassazione non poteva che dichiarare irricevibile il reclamo, non essendo stata fornita dai contribuenti la prova della manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento cui erano stati sottoposti. Non essendo stato prodotto alcun documento, non vi sono neppure i presupposti per verificare se la tassazione d’ufficio non sia palesemente eccessiva o arbitraria.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui lui e la moglie dovrebbero essere “esonerati” dal pagamento delle imposte, vivendo “in assistenza”, non permette alcuna diversa conclusione, per il semplice fatto che fa riferimento alla situazione esistente nel 2020, cioè l’anno successivo rispetto al periodo fiscale litigioso.
Tutt’al più, se ne dovessero esserne adempiuti i presupposti, il ricorrente e la moglie potranno presentare all’Ufficio cantonale di esazione una domanda di condono. Secondo gli articoli 246 cpv. 1 LT e 167 cpv. 1 LIFD, infatti, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
3. Visto quanto sopra il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali, già limitate ai minimi per tener conto dei problemi economici lamentati dal ricorrente, sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: