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Incarti n. 80.2021.78 |
Lugano 13 settembre 2021 |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Alexandra Dragoni, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
reclamo (recte: ricorso) del 9 aprile 2021 contro la decisione del 10 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2018. |
Fatti
A. RI 1 (__________.1948), è pensionata e lavora, in qualità di amministratrice unica, presso la __________ SA, società che si occupa della carpenteria in legno di ogni genere, della copertura di tetti, dei rivestimenti interni, isolazioni, lattoniere, ecc. e del commercio del materiale inerente a dette attività; la compra-vendita di legname d’opera, nonché di qualsiasi materiale di costruzione (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 2 agosto 2021).
Nella dichiarazione di imposta IC/IFD 2018, datata 9 settembre 2019, la contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 59'011.– e una sostanza imponibile complessiva di fr. 542'950.–.
B. Con decisione del 18 marzo 2020, l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2018, nella quale commisurava il reddito imponibile complessivo in fr. 81'100.– per l’IC e in fr. 72'300.– per l’IFD e la sostanza imponibile complessiva in fr. 515'000.–. Rispetto ai dati dichiarati dalla contribuente, per quanto qui di interesse, l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare per l’imposta cantonale gli importi di fr. 5'600.– (per l’IFD fr. 4'800.–), fr. 9'400.– (per l’IFD fr. 0.–) e fr. 6'000.– (per l’IFD fr. 6'000.–) a titolo di altri redditi con la seguente motivazione:
6.3. Imposizione dei vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di partecipazione qualificata per l’imposta cantonale).
6.3. Viene effettuato il recupero d’imposta sulla polizza 3b non dichiarata in precedenza (2012-2017), in base agli art. 258 cpv. 1-2 LT.
6.3. Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
C. Con reclamo dell’11/15 aprile 2020, la contribuente contestava l’imposizione di altri redditi per l’importo complessivo di fr. 21'000.– (fr. 9'400.– + fr. 6'000.– + fr. 5'600.–). In particolare spiegava che “questo supplemento di reddito aumenta notevolmente il reddito tassabile tanto da far lievitare le imposte di un terzo, il che mi diventerebbe insostenibile finanziariamente” e ancora “per quanto riguarda il necessario per vivere, cerco evidentemente di non spendere e non mi posso permettere distrazioni né lussi per cui ritengo che quanto dichiarato veridicamente è il mio reddito effettivo”.
D. Con richiesta di documentazione del 29 ottobre 2020, l’UT le attribuiva un termine fino al 18 novembre 2020 per presentare documentazione. In merito alla terza ripresa per insufficienza di disponibilità finanziaria e, meglio, la invitava a presentare “osservazioni in merito al calcolo entrate/uscite dell’anno 2018 dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. In relazione alla prima ripresa, rilevava che la società non aveva contestato la ripresa dei vantaggi all’azionista, ragione per cui la stessa era confermata. La seconda ripresa si riferiva invece al ricupero dell’imposta sulla sostanza, “per non aver mai dichiarato in precedenza la polizza 3b riscattata nel 2018”.
Con lettera del 10 novembre 2020, la reclamante, con riguardo ai vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica, affermava di non aver potuto reclamare per i vantaggi nella tassazione della società, “perché era passato il termine per poterlo fare”. Contestava tuttavia di aver conseguito dei “vantaggi personali… da una carpenteria”, che “non è mica un negozio di alimentari o di abbigliamento”. A suo dire, “l’unico vantaggio” era “quello della targa trasferibile con la [sua] vecchia __________ con la quale fa[ceva] pochissimi km ma la benzina e le riparazioni non le [aveva] mai conteggiate nella contabilità della ditta e le [aveva] sempre pagate di tasca [sua].” Per quanto concerne invece la mancanza di disponibilità finanziaria, riteneva che la “mancanza di disponibilità” che risultava dal calcolo delle entrate e delle uscite dipendesse dal fatto che “le imposte con tutte le riprese effettuate ammontano a CHF 15'867.– superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità; il che vuol dire che le … varie riprese e valutazioni sono calcolate in modo errato e che la prassi di aumentare il reddito serve per mettere in difficoltà i contribuenti.”. Infine, contestava il minimo vitale considerato, pari a CHF 1'200.– al mese, mentre lei si manteneva con un importo mensile di CHF 450.–, “perché non [andva] in vacanza e non [aveva] mai acquistato abiti firmati, come magari potrà fare qualche dipendente dello Stato”. Aggiungeva che sua figlia __________ “è indipendente, lavora e viene a casa per il fine settimana e spesso [le] porta anche la spesa perché non vuole gravare su di [lei].”
E. Con decisione del 10 marzo 2021, l’autorità fiscale respingeva il reclamo della contribuente con la seguente motivazione:
“L’autorità fiscale per poter decidere sul reclamo presentato ha richiesto alla contribuente, con lettera Posta A Plus del 29 ottobre 2020, di presentare le proprie osservazioni in merito al calcolo entrate/uscite dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria per il proprio sostentamento.
Nella risposta alla richiesta di documentazione la contribuente si è limita[ta] ad informare l’autorità fiscale sul fatto che non gode di nessun vantaggio da parte della sua società e a contestare il minimo vitale stabilito dall’ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF), indicando un minimo vitale di Fr. 450 al mese per vivere.
Ci giova precisare che spetta alla contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario. Inoltre si precisa che anche accettando parzialmente la riduzione del minimo vitale stabilito dall’UEF non risolverebbe il problema di disponibilità finanziaria emersa in sede di tassazione.
Non avendo fornito documentazione a comprova di quanto sostenuto e asserito in sede di reclamo, all’autorità fiscale non rimane altro che confermare le decisioni di tassazione 2018.”
F. Con tempestivo reclamo (recte: ricorso) alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la propria contestazione in merito all’aggiunta di complessivi fr. 21'000.– quali altri redditi. Richiamando la sua missiva del 10 novembre 2020, afferma che per poter pagare le spese della cassa malati e delle imposte ha dovuto “chiedere il rimborso anticipato della [sua] assicurazione privata (vedi copia scioglimento del contratto allegato) e in questo momento la [sua] disponibilità finanziaria è ridotta appunto perché [ha] dovuto pagare le rate in anticipo delle imposte.” Infine, rileva di essere “una pensionata vedova con un reddito AVS e la spesa maggiore è la cassa malati, il calcolo del dispendio per il vitto non supera Frs. 450.– al mese; da parecchi anni non [può] più permetter[s]i una vacanza.”
G. Con osservazioni del 14 aprile 2021 l’UT ha affermato che l’importo di fr. 9'400.– esposto alla voce “6.3. Altri redditi” si riferisce al riscatto, da parte della ricorrente, di una polizza di III Pilastro 3b mai dichiarata in precedenza, con la conseguenza che si è proceduto ad un ricupero d’imposta. L’importo di fr. 5'600.– corrisponde a vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica (imposizione al 70% a livello cantonale e al 60% a livello federale) e infine è stato aggiunto l’importo di fr. 6'000.–, a titolo di altri redditi, per mancanza di disponibilità finanziaria emersa in sede di tassazione.
Secondo l’autorità fiscale, con la lettera di risposta alla richiesta di documentazione, la contribuente non aveva “fornito elementi per comprovare una mancanza di liquidità emersa in sede di tassazione”.
H. Con lettera del 6 luglio 2021 questa Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni per indicare se intendeva mantenere il ricorso e, in caso di risposta affermativa, per indicare con maggiore chiarezza se lo stesso verte unicamente sull’importo di fr. 6'000.–, stabilito per mancanza di disponibilità finanziaria, oppure anche sulle altre voci. Ha poi sottolineato che l’importo di fr. 15'867.–, inserito dall’UT nel calcolo delle uscite, risulta dalla somma dei versamenti per le imposte (acconti e conguagli), avvenuti nel corso dell’anno 2018. Per tale motivo non si comprendeva la censura relativa a tale contestazione.
Con risposta del 19 luglio 2021 la ricorrente ha confermato la sua contestazione in merito a complessivi fr. 21'000.– (fr. 9'400.– + fr. 6'000.– + fr. 5'600.–), rilevando come i fr. 15'867.– ha “dovuto pagarli per non avere richiami o un precetto esecutivo; per poterli pagare [è] stata costretta a far[s]i rimborsare la polizza d’assicurazione e, guarda caso, [le] vengono conteggiati dei redditi in più derivanti dal rimborso di questa polizza.”. Per il resto ribadiva quanto già precedentemente affermato.
Diritto
I. Vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica __________ SA
1. 1.1.
Nella fattispecie, come detto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata dalla ricorrente ed ha rivalutato il suo reddito imponibile aggiungendo fr. 5'600.–, quali vantaggi economici goduti nell’ambito della __________ SA, società di cui è amministratrice unica con diritto di firma individuale. In particolare l’autorità fiscale rilevava che “non essendo stato interposto reclamo presso la persona giuridica questa imposizione viene confermata” (lettera 29 ottobre 2020).
Dal canto suo, l’insorgente contesta l’aggiunta di fr. 5'600.–, rilevando come l’unico vantaggio avuto nell’ambito della sua società concerne la trasferibilità della targa sul suo autoveicolo __________ __________ “con la quale faccio pochissimi km ma la benzina e le riparazioni non le ho mai conteggiate nella contabilità della ditta e le ho sempre pagate di tasca mia”. Riconosce che la società non ha reclamato, “perché era passato il termine per poterlo fare”.
1.2.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese [giustificate e] riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 lett. c
prima parte LT e 20 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono da parte loro
che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
a. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.3.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
1.4.
Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
1.5.
Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid. 5.5.).
2. 2.1.
Nella richiesta di documentazione del 29 ottobre 2020, l’autorità fiscale ha sottolineato che la ripresa di fr. 5'600.– nella partita fiscale della contribuente dipendeva dalla circostanza che la persona giuridica non aveva interposto reclamo contro la decisione che la concerneva.
2.2.
Quella che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).
Ciononostante, non esiste un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”). La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).
In deroga alle regole usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).
2.3.
Nella fattispecie, l’UT si è limitato a constatare che la __________ SA non avesse interposto reclamo all’UTPG contro la propria tassazione, nella quale erano state riprese le spese considerate vantaggi a favore dell’azionista.
Poiché, come visto, la res judicata della decisione relativa alla persona giuridica non si estende anche alla tassazione del socio, che ha beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro, la ricorrente è senz’altro legittimata, in linea di principio, a contestare le riprese che la concernono, impugnando la tassazione della persona fisica. In tal caso, grava ancora sull’autorità fiscale l’onere della prova dell’esistenza e dell’ammontare della distribuzione mascherata di utile. Si è tuttavia rilevato come la giurisprudenza del Tribunale federale ammetta un’eccezione alle usuali regole che concernono l’onere della prova, quando il socio della persona giuridica è nel contempo suo organo. In tal caso, se non contesta nel dettaglio le riprese, queste possono essere considerate giustificate anche nei suoi confronti.
Che la ricorrente sia azionista della __________ SA è indubbio, considerato come dalla dichiarazione fiscale IC/IFD per l’anno fiscale 2018 si evinca che ella detiene, nella misura del 100%, le azioni della società, con un valore imponibile della sostanza di fr. 205'251.–. Proprio per tale motivo l’UT ha proceduto a un’imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale ex artt. 17b cpv. 1 LT e 18b LIFD, come indicato nella decisione di tassazione del 18 marzo 2020, che parla di “imposizione dei vantaggi economici goduti nell’ambito della persona giuridica (70% in caso di partecipazione qualificata per l’imposta cantonale)”.
Pacifico inoltre che la ricorrente sia anche organo della __________ SA, essendo tuttora iscritta a Registro di commercio come membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale. Nella stessa ragione sociale figura d’altronde il nome del figlio, __________.
In queste circostanze, si giustifica l’applicazione della menzionata deroga alla ripartizione dell’onere della prova. L’insorgente avrebbe dovuto prendere compiutamente posizione sulla ripresa di fr. 8'000.– relativa ai vantaggi risultanti dalla tassazione della società. Invece, l’insorgente non ha presentato reclamo e l’autorità di tassazione non poteva pertanto che far riferimento alla ripresa stabilita con la decisione, passata in giudicato, che concerne la società.
2.4.
Solo con lettera di risposta del 10 novembre 2020 RI 1 è entrata nel merito della questione della ripresa contestata, affermando di non beneficiare di alcun vantaggio personale, se non l’uso della targa trasferibile dell’autoveicolo __________. Tuttavia la stessa non ha comprovato in alcun modo quanto da lei asserito.
La ripresa di fr. 5'600.– (ovvero il 70% di fr. 8'000.– per l’IC) e di 4'800.– (ovvero il 60% di fr. 8'000.– per l’IFD) viene pertanto confermata.
II. Recupero d’imposta riguardante la polizza di III Pilastro 3b
3. 3.1.
L’UT ha poi proceduto ad un ricupero d’imposta per fr. 9’400.– nei confronti della contribuente in merito alla polizza di III Pilastro 3b n. __________ presso __________, che ha riscattato al 31 agosto 2018 per fr. 56'941.20 e che non aveva dichiarato in precedenza.
Da parte sua, la ricorrente contesta genericamente anche questa ripresa, rilevando che “le vostre varie riprese e valutazioni sono calcolate in modo errato e che la prassi di aumentare il reddito serve per mettere in difficoltà i contribuenti” (lettera del 10.11.2020) e ancora “[non è stato specificato] da cosa possa [lei] aver ottenuto questi redditi” e da ultimo con sua missiva del 19.07.2021 “[le] vengono conteggiati dei redditi in più derivanti dal rimborso di questa polizza”.
3.2.
Secondo l’art. 46 LT le assicurazioni sulla vita (assicurazioni in capitali e assicurazioni in rendita) sono imposte al valore di riscatto. Le pretese non ancora esigibili verso istituti di previdenza professionale e altre forme riconosciute di previdenza individuale vincolata non soggiacciono all’imposta sulla sostanza.
L’autorità di tassazione ha appreso che nel 2012 la ricorrente aveva sottoscritto una polizza d’assicurazione a premio unico con valore di riscatto, solo quando, nel 2018, ella ha proceduto al riscatto totale. Nei periodi fiscali precedenti, non aveva tuttavia dichiarato la polizza in questione.
L’Ufficio di tassazione ha proceduto al ricupero d’imposta, aumentando il reddito imponibile del periodo fiscale litigioso.
4. 4.1.
Secondo l’art. 258 cpv. 1 LT e 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.
La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT e art. 175 cpv. 2 LIFD).
4.2.
Le procedure di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione d’imposta sono di competenza dell’Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve entità (ovvero nell’ambito della procedura semplificata per casi bagatella) che possono essere decise anche dalla competente autorità di tassazione (art. 10 cpv. 1 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017; art. 14 cpv. 2 del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994 nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017).
La procedura semplificata per casi bagatella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità, in cui il contribuente abbia chiesto l’applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):
- fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;
- fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–
(art. 10 cpv. 2 del Regolamento di applicazione della LIFD del 18 ottobre 1994 e art. 14 cpv. 2bis del Regolamento della LT del 18 ottobre 1994).
4.3.
Di medesimo contenuto è la Circolare n. 28/2016 emanata dalla Divisione delle contribuzioni (entrata immediatamente in vigore) riguardante la procedura semplificata per casi bagattella, in materia di sottrazione o tentativo di sottrazione d’imposta.
La Circolare stabilisce che abilitato all’evasione dei casi bagatella, tramite procedura semplificata, è l’Ufficio circondariale di tassazione competente per l’emissione della notifica di tassazione dell’ultimo anno ancora aperto del contribuente (art. 14 cpv. 2 del regolamento della Legge tributaria del 18.10.1994 e l’art. 10 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge sull’imposta federale diretta del 18.10.1994, nella versione in vigore dal 1.1.2017). Il ricupero delle imposte non prelevate nei periodi fiscali non ancora prescritti, e dell’eventuale multa forfettaria, è effettuato (tramite un ricalcolo forfettario del dovuto) congiuntamente ai redditi accertati per l’ultimo periodo fiscale ancora aperto, ossia la cui notifica non è ancora stata intimata al contribuente.
Nel caso in cui, anche solo una delle condizioni sopra menzionate, segnatamente:
- la firma, per accordo, del contribuente sul verbale di audizione;
- il non superamento dei singoli limiti per il reddito e la sostanza per essere considerato caso di lieve entità;
non fosse rispettata, la competenza per l’evasione della procedura di sottrazione o tentativo di sottrazione, sarà dell’Ufficio delle procedure speciali.
Una copia del verbale di audizione di un caso bagatella, firmata dal contribuente, deve essere sempre inviata per conoscenza all’Ufficio delle procedure speciali (Circolare citata, Divisione delle contribuzioni, 14.12.2016, cifra 1.2.1.1., p. 2 e 3).
4.4.
Anche la sottrazione d’imposta consumata di un caso bagattella può essere evasa in via semplificata. In questo caso, il competente Ufficio circondariale di tassazione, analogamente a quanto previsto per la procedura ordinaria, dovrà aggiungere all'’importo totale relativo alle imposte sottratte, un supplemento del 33.33% così come previsto agli art. 258 cpv. 1-2 LT e 175 cpv. 1-2 LIFD, per tenere conto della multa penale fiscale. Anche in questa circostanza, la decisione del caso bagattella tramite procedura semplificata non rappresenta una decisione penale ai sensi dell’art. 266 cpv. 4 LT (nella versione in vigore dal 1.1.2017) e 182 cpv. 3 LIFD. Nel caso in cui il contribuente non aderisse alla procedura semplificata, l’incarto deve essere inoltrato, senza indugio, all’Ufficio procedure speciali per l’emissione, nei confronti del contribuente, di una decisione penale formale ai sensi dei citati articoli (Circolare citata, Divisione delle contribuzioni, 14.12.2016, cifra 1.2.1.2. lett. c), p. 3 e 4).
4.5.
Nella concreta fattispecie, l’autorità di tassazione ha applicato la procedura semplificata per casi bagattella. Non risulta tuttavia né che la contribuente abbia richiesto l’applicazione della procedura in questione né tantomeno vi è agli atti un verbale di audizione debitamente firmato dalla stessa.
In queste circostanze la competenza per procedere al ricupero d’imposta e alla riscossione di un’eventuale multa è dell’Ufficio delle procedure speciali, al quale devono essere trasmessi gli atti.
Pertanto, in merito a questa censura, la decisione impugnata è riformata nel senso che è stralciata la ripresa di fr. 9'400.– e gli atti sono rinviati all’Ufficio delle procedure speciali, autorità competente per l’evasione della procedura di ricupero e sottrazione d’imposta.
III. Reddito d’altra fonte stabilito per insufficiente disponibilità finanziaria della contribuente
5. 5.1.
Infine, l’autorità fiscale ha aggiunto l’importo di fr. 6'000.–, a titolo di “altri redditi”, a seguito dell’insufficienza della disponibilità finanziaria scaturita dal calcolo del dispendio per il 2018. Dal canto suo, la ricorrente rileva che “con un reddito AVS e la spesa maggiore è la cassa malati, il calcolo del dispendio per il vitto non supera Frs. 450.– al mese; da parecchi anni non [può] più permetter[s]i una vacanza”, e inoltre che “la mancanza di disponibilità che veniva calcolata era proprio perché le imposte considerate ammontano a CHF 15'867.–; superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità, ciò indica che le riprese fatte ai punti 6.3 non sono giustificate”.
5.2.
Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
5.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153; DTF 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti).
6. 6.1.
Nel caso qui posto in giudizio, l’UT ha proceduto ad un calcolo del dispendio per l’anno 2018 e a richiedere, con lettera APlus del 29 ottobre 2020, delle informazioni, tese a comprovare la sua situazione finanziaria, sottoponendo alla contribuente per osservazioni il calcolo entrate/uscite del dispendio. Con risposta del 10 novembre 2020 l’insorgente si è limitata a ribadire che il suo dispendio mensile sarebbe di soli fr. 450.– e non di fr. 1'200.–. Inoltre, lamenta che fra le uscite siano state considerate le imposte (fr. 15'867.–), che “superano di ben CHF 3'100.– la mancanza di disponibilità”.
6.2.
Dal calcolo entrate ed uscite 2018 elaborato dall’autorità fiscale risulta un ammanco di fr. 8'725.– annui (fr. 728.– mensili), insufficiente per vivere, che risulta dalla differenza tra le entrate annue di fr. 109'779.– e le uscite di fr. 118'504.– annue.
In merito alle entrate per fr. 109'779.– annui, l’autorità fiscale le ha così accertate:
Capitale investito in un’altra polizza 3b fr. 56'941.–
Attività indipendente fr. 16’800.–
Affitti incassati fr. 9’200.–
Reddito titoli dedotta IP fr. 42.–
Pensioni, AVS, altre rendite fr. 26’796.–
Totale delle entrate fr. 109’779.–
Per quanto concerne le uscite, l’UT ha indicato:
Variazione sostanza aziendale fr. 1’695.–
Variazioni titoli e numerario fr. 59’251.–
Variazione debiti privati fr. 15’282.–
Spese immobili fr. 5’000.–
Interessi passivi fr. 2'273.–
Oneri assicurativi fr. 4'736.–
Imposte IC,IFD, Comunali controllate fr. 15’867.–
. Minimo vitale fr. 14’400.–
Totale delle uscite fr. 118’504.–
6.3.
In primo luogo, sono incomprensibili le contestazioni della ricorrente in merito all’inclusione, nelle uscite del 2018, dell’importo di fr. 15'867.–, corrispondente alle imposte pagate. Si tratta infatti delle imposte cantonali, federali e comunali degli anni fiscali 2015, 2016 e 2017, che sono state saldate mediante versamenti intervenuti nel periodo fiscale 2018. Per questa ragione l’UT ha correttamente inserito tale importo nel calcolo del dispendio fra le uscite della contribuente.
6.4.
L’insorgente censura pure l’importo considerato per il minimo vitale. L’autorità fiscale sostiene di aver stabilito il minimo vitale in base alle norme vigenti nel diritto esecutivo.
Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF, consultabile anche sul sito internet http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/) per il debitore che vive da solo l’importo base mensile è di fr. 1'200.–.
Nel caso in cui, invece, due persone vivono in comunione domestica senza figli dispongono entrambe di un reddito, andrà applicato l’importo base per coniugi ridotto di regola (ma al massimo) della metà (cfr. DTF 130 III 765 segg.), e meglio fr. 850.– mensili (ovvero la metà dell’importo di fr. 1'700.– mensili).
Ora, nel caso concreto, la ricorrente percepisce un reddito annuo dalla propria società __________ SA di fr. 16'800.–, un reddito annuo immobiliare di fr. 33'800.–. Essa convive tuttavia con la figlia, __________ (17.09.1977) (cfr. banca dati www.movpop.ti.ch), che non è noto se disponga di propri redditi o sia a carico della madre.
Pertanto, considerato come il minimo vitale mensile dovrebbe essere nell’ordine di fr. 850.–, se fosse confermato che la ricorrente non vive né da sola né ha degli obblighi di mantenimento, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
7. Il ricorso viene evaso ai sensi dei considerandi. Le tasse di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente nella misura della sua soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo è riformata nel senso che:
· per l’imposta cantonale è stralciato l’importo di fr. 9'400.– (“altri redditi”), corrispondente al ricupero d’imposta;
· in relazione all’importo di fr. 6'000.– (“altri redditi”), aggiunto per tener conto del dispendio, la decisione è annullata e gli atti sono rinviati all’UT per nuova decisione.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della ricorrente nella misura di un terzo (fr. 500.–).
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di
- Ufficio procedure speciali, Bellinzona.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: