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Incarti n. 80.2021.8 |
Lugano 31 agosto 2021 |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso dell’8 gennaio 2021 contro la decisione del 28 dicembre 2020 in materia di IC/IFD 2018. |
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Fatti
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A. a.
RI 1 (__________) cittadino __________, è ritornato in Svizzera dall’__________ il 1°.1.2018.
b.
Non avendo il contribuente presentato la dichiarazione fiscale IC/IFD 2018 entro il 31.7.2020 (termine assegnato mediante richiesta di proroga), il 13.8.2020 egli veniva formalmente diffidato da parte dell’Ufficio di tassazione di __________ (in seguito UT) ad adempiere ai propri obblighi procedurali.
c.
Con reclamo 27/28.8.2020 RI 1, per il tramite dell’Ufficio fiduciario e contabile di RA 1 chiedeva di poter “annullare” la diffida e di voler concedere una proroga scadente il 30.9.2020, siccome la documentazione necessaria per compilare la dichiarazione fiscale, a causa della pandemia di coronavirus, non era ancora arrivata dalla __________.
d.
Con decisione su reclamo del 28.8.2020 la diffida veniva confermata da parte dell’UT.
e.
Il 16.9.2020 l’UT emetteva una multa disciplinare nei confronti del contribuente di fr. 400.-, ritenuto come, a seguito della diffida egli non avesse presentato la dichiarazione fiscale 2018. Veniva inoltre rinnovata la diffida a voler presentare quanto richiesto entro 20 giorni, con l’avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, si sarebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio secondo gli art. 204 LT e 130 LIFD.
B. Con decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio IC/IFD 2018 dell’11.11.2020, l’autorità fiscale accertava un reddito imponibile di fr. 56'000.- per l’IC e di fr. 57'400.- per l’IFD. La sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 0.-. A motivazione della decisione veniva indicato quanto segue:
“Richiamata la diffida, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato seguito, si procede con la tassazione d’ufficio. La tassazione d’ufficio è stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2 della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova. Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti, ecc. Si rende attenti che un eventuale reclamo con modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge verrà dichiarato irricevibile. Di conseguenza la tassazione d’ufficio diventerà definitiva”.
C. a.
Con “reclamo cautelativo” del 12/13.11.2020 RI 1, sempre rappresentato dallo __________, indicava che seppur avesse il proprio “domicilio” ad __________, negli ultimi anni, per diversi mesi aveva vissuto in __________, “(…) svolgendo sul posto collaborazione e commercio con gente del posto”. Dopo essere rientrato in maniera definitiva in Ticino, egli non svolgeva alcuna attività, tuttavia “(…) dalla cessazione dei suoi rapporti con i soci di giù, ha diritto ad una liquidazione e cessione dei suoi diritti che dovrà ricevere in Ticino a rate”. La pandemia di coronavirus aveva purtroppo bloccato tali operazioni e il contribuente non era in grado di trasmettere i contratti citati “(…) che gli dovrebbero permettere di utilizzare questi capitali per coprire il suo dispendio”. Il reclamo era “cautelativo” nell’attesa di poter presentare la documentazione completa a comprova della situazione reddituale e patrimoniale di RI 1.
b.
Con scritto 17.11.2020, inviato per posta APlus al rappresentante del ricorrente, l’autorità fiscale indicava che il gravame non rispettava i requisiti formali, ritenuta la mancata comprova della manifesta inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio.
Motivo per il quale l’autorità fiscale avvertiva l’insorgente che:
“Nel reclamo contro una tassazione operata d’ufficio, il contribuente deve apportare la prova della sua manifesta inesattezza, motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) e indicando eventuali mezzi di prova. Tali requisiti rappresentano un’esigenza essenziale e irrinunciabile per la validità del reclamo, in mancanza dei quali l’autorità fiscale non può entrare nel merito”.
Motivo per il quale, al contribuente veniva chiesto di presentare la dichiarazione fiscale debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio entro il termine legale di reclamo. Scaduto infruttuoso il termine in questione, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
c.
Il contribuente, entro il termine impartito, non presentava la dichiarazione fiscale, ma si limitava a spiegare i motivi per i quali non era riuscito a reperire i documenti giustificativi da allegare alla stessa (e meglio l’attesa degli stessi dalla __________).
D. Con decisione su reclamo IC/IFD 2018 in materia di tassazione d’ufficio del 28.12.2020 l’UT dichiarava irricevibile il gravame. In particolare l’autorità fiscale indicava di aver segnalato al contribuente il vizio di forma che invalidava il reclamo e con la comminatoria di dichiararlo irricevibile lo aveva invitato a presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio. Al contribuente era stato assegnato un termine scadente il 18.12.2020 per conformarsi a quanto richiesto, termine che era scaduto infruttuoso. Motivo per il quale l’UT dichiarava irricevibile il reclamo.
E. Con ricorso 8/11.1.2021 RI 1, sempre patrocinato dallo Studio fiduciario di __________, si aggrava contro la decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2018 dopo reclamo. In particolare il contribuente spiega di essere tornato dall’estero – dove la sua attività era remunerata a provvigioni – dopo anni di assenza. Durante il 2020 avrebbe tentato a più riprese di recarsi in __________, ma la pandemia di coronavirus non gli avrebbe permesso di affrontare il viaggio. Scopo di quest’ultimo sarebbe stato quello di “recuperare i giustificativi a comprova dei suoi guadagni a decorrere dal 01.01.2018 dopo il suo rientro”. Al fine di poter stabilire le entrate del 2018, RI 1 indica di essere riuscito ad ottenere gli estratti bancari “__________” dei conti CHF e dollari, da dove è “(…) possibile quantificare i suoi guadagni”. Al ricorso veniva allegata la dichiarazione fiscale, compilata sulla base degli estratti conto __________. Dalla dichiarazione in parola era possibile evidenziare il divario “(…) tra quanto tassato d’ufficio e il guadagno reale, ed è per questo motivo che si inoltra il ricorso”. In particolare il contribuente dichiara un reddito imponibile complessivo, per il 2018 di fr. 34'696.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 48'365.-.
F. Con scritto 13/15.1.2021 l’UT ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi, a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione dell’autorità fiscale d’irricevibilità del reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non procederà ad alcun esame del merito.
2. 2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).
2.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
2.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
3. 3.1.
Nel caso in esame, il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2018, poiché non ha inoltrato le dichiarazioni d’imposta per l’anno in questione, nonostante richiamo, diffida, e la conseguente multa disciplinare.
Con il suo reclamo, il contribuente ha contestato, invero in maniera del tutto generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT per il 2018 limitandosi ad indicare di aver percepito – senza giustificarli né tantomeno quantificarli -, di rientro in Ticino dall’__________, dei redditi legati alla precedente attività avendo diritto “ad una liquidazione e cessione dei suoi diritti che dovrà ricevere in Ticino a rate”.
3.2.
Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (sentenza 2C_579/2008 del 29.4.2009 consid. 2.4 e giurisprudenza citata).
Nel caso in discussione, il contribuente, con il proprio reclamo, non ha prodotto alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione in merito ai redditi ed al patrimonio relativi al 2018. Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria. Tale conclusione si impone a maggior ragione, in considerazione del fatto che il contribuente era rappresentato da un professionista.
3.3.
La decisione impugnata, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, si rivela pertanto legittima.
4. 4.1.
Il ricorrente ha tuttavia prodotto la dichiarazione fiscale in sede ricorsuale e chiede di essere valutato in base alla situazione reddituale e patrimoniale da lui fatta valere attualmente.
4.2.
Se a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).
4.3.
Tornando alla fattispecie in esame, la documentazione prodotta con il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. Ma anche se lo fosse, la stessa non appare comunque idonea a provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Il contribuente non ha presentato alcuna indicazione circa la sua attività, limitandosi a fornire degli estratti dei conti bancari di __________ ed indicando che gli accrediti corrisponderebbero ai redditi incamerati nel 2018. Nessuna contabilità, o quantomeno un rendiconto delle entrate e delle uscite ed una distinta degli attivi e passivi sono stati allestiti (cfr. art. 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD).
4.4.
Non è pertanto possibile modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
5. 5.1.
Stabilito che l’Ufficio di tassazione non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una tassazione ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte del contribuente, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4).
5.2.
A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.4 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
5.3.
Secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale è vincolato dalla valutazione per apprezzamento dell’autorità fiscale se questa è basata su un accertamento corretto e completo dei fatti e su una corretta ponderazione dell’insieme delle circostanze determinanti per la valutazione: motivo per il quale le autorità competenti hanno diritto ad un certo margine di manovra per la valutazione “quantitativa” dei risultati degli accertamenti espletati. Finché la stima rimane nell’ambito di manovra concesso, il Tribunale federale è vincolato dal potere di apprezzamento dell’autorità di tassazione (sentenza TF 2C_279/2011 del 17.10.2011 consid. 3.1.; Locher, Kommentar DBG, II Teil, Basilea 2015, n. 54 ad art. 132 LIFD).
Ora, non disponendo di pressoché alcuna informazione a riguardo della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, l’autorità fiscale ha agito coscienziosamente stabilendo un reddito ed una sostanza che non si scostano di molto da quelle peraltro dichiarate in sede ricorsuale, ancorché, va nuovamente rilevato, che la documentazione presentata non sarebbe comunque stata sufficiente per poter ritenere gli elementi imponibili dichiarati completi ed esaustivi.
6. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il prese Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: