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Incarti n. 80.2021.88 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Sabrina Piemontesi – Gianola, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 __________
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 16 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2016 e 2017. |
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Fatti |
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A. a.
RI 1 (__________), cittadina __________, ha preso domicilio il 16.2.2016 a __________, Comune in cui già aveva vissuto in precedenza, in provenienza dagli __________. Coniugata con __________, residente a __________ dal 1.2.2014, risulta tuttavia separata volontariamente dal 16.2.2016 (cfr. banca dati MovPop, consultata il 15.06.2022).
b. Periodo fiscale 2016
Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2016, trasmessa il 15/16.3.2018 la contribuente indicava, nel Modulo 1, di essere separata e casalinga. Nelle comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione precisava, in relazione al suo sostentamento, di essere separata di fatto e “(…) nel corso dell’anno 2016 [di essere] stata sostenuta economicamente dal marito (__________) con la somma globale di CHF 299'774.70”. Dichiarava un reddito imponibile di fr. 0.- ed una sostanza imponibile di fr. 47'969.-.
c. Periodo fiscale 2017
Nella dichiarazione d’imposta del 2017, sottoscritta il 12.12.2018, la contribuente indicava lo stato civile di separata e di essere una casalinga. Nelle comunicazioni e note per l’UT asseriva, analogamente al periodo fiscale precedente, di essere separata di fatto e che, nel corso dell’anno 2017 era stata sostenuta economicamente dal marito con la somma globale di fr. 85'000.-.
B. a. Periodo fiscale 2016
Con decisione del 20.6.2019 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2016, nella quale considerava l’importo messo a disposizione dal marito come “alimenti ricevuti per sé”. Motivo per il quale il reddito imponibile veniva stabilito, per l’IC in fr. 257'100.- (in fr. 293'800.- il reddito determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 260'000.- (in fr. 297'200.- l’importo determinante per l’aliquota). La sostanza veniva quantificata in fr. 47'000.-.
b. Periodo fiscale 2017
Con decisioni del 20.6.2019 l’UT notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2017, nella quale considerava l’importo messo a disposizione dal marito come “alimenti ricevuti per sé”. Motivo per il quale il reddito imponibile veniva stabilito, per l’IC in fr. 79'800.- e per l’IFD in fr. 83'300.-. La sostanza veniva quantificata in fr. 71'000.-.
C. Non condividendo la posizione dell’UT, il 16/19.7.2019 la contribuente, per il tramite della rappresentante, la __________, interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2016 e 2017, chiedendo di non considerare gli importi ricevuti dal marito quali alimenti. Rilevato che, con la separazione, i coniugi non avevano stipulato alcun accordo in merito agli alimenti da versare obbligatoriamente dal marito alla moglie, sosteneva che le somme di denaro percepite erano da considerare quali adempimento del marito agli obblighi discendenti dal regime matrimoniale, oppure subordinatamente donazioni del marito nei confronti della moglie. In entrambe le ipotesi, gli importi ricevuti non avrebbero dovuto essere imposti quali redditi della contribuente.
D. a. Periodo fiscale 2016
Con decisione del 17.3.2021 l’autorità fiscale di respingeva il reclamo per il periodo fiscale 2016 e confermava la qualifica degli importi ricevuti quale reddito imponibile, in considerazione del fatto che non aveva ricevuto sufficienti informazioni relative al mittente dei versamenti effettuati sul conto corrente bancario della contribuente. A seguito di una richiesta di documentazione del 5.1.2021, infatti, la contribuente aveva inoltrato in data 21.1.2021 l’estratto conto della __________ per gli anni 2016-2017, da cui si evincevano diversi versamenti provenienti da differenti mittenti. Motivo per cui, il 26.1. 2021, aveva invitato la reclamante ad indicare il mittente e il motivo del versamento degli accrediti di __________, __________ nonché l’indicazione del conto e la natura dell’accordo stabilito dalle parti. Non essendo giunta alcuna documentazione al riguardo, l’autorità fiscale dichiarava di non poter prendere una decisione in merito e, pertanto, lasciava invariati gli elementi emessi nell’ambito della decisione di tassazione 20.6.2019.
b. Periodo fiscale 2017
Con decisione di tassazione del 17.3.2021 l’autorità fiscale respingeva il reclamo per il periodo fiscale 2017, con la medesima motivazione del periodo fiscale precedente.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2016 e 2017. Premesso che negli anni in questione era domiciliata a __________, dove era assoggettata in modo illimitato alle imposte sui redditi cantonali, comunali e federali, sottolinea che non ha conseguito alcun reddito e si è mantenuta esclusivamente grazie ai fondi versati dal marito sul suo conto corrente bancario. Detti versamenti avvenivano in modo diretto o indiretto per il tramite di entità giuridiche a lui riconducibili quali ad esempio la ____________________) e la __________ (__________). Sostiene infine che, secondo gli artt. 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati. Per contro, in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge viene tassato in modo individuale per tutto il periodo fiscale. Alla luce dei criteri definiti dalla Circolare n. 30 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21 dicembre 2010, per ammettere una tassazione separata dei coniugi, chiede che le decisioni di tassazione dopo reclamo del 17.3.2021 vengano rettificate e che la voce di cui al punto 3.6 “Alimenti ricevuti per sé” venga annullata. In effetti, nessun reddito imponibile è imputabile alla ricorrente, visto che la stessa, nonostante viva di fatto separata dal marito, mantiene la relazione coniugale e anche la comunione di mezzi economici.
F. Con osservazioni 20/27.4.2021 l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso. Sostiene infatti che, la contribuente è arrivata dagli __________ il 16.2.2016 e che nelle diverse dichiarazioni fiscali allestite e presentate dai suoi rappresentanti aveva indicato lo stato civile di “separata”. Questo stato risulta anche dalla dichiarazione d’imposta 2018. A mente dell’Autorità fiscale è assodato il fatto che i contribuenti sono separati. In effetti, i dati del marito non sono mai stati comunicati né nelle dichiarazioni d’imposta né, tanto meno, in sede di reclamo e di ricorso. Pertanto, sostenere il contrario creerebbe un contrasto con il principio della buona fede. Infine, ritiene che, nell’ipotesi di contribuenti separati da poco e senza alcuna convenzione, è legittimo presumere che un flusso finanziario regolare e costante nel tempo possa essere assimilato ad un contributo alimentare e, il fatto che l’ex marito deduca o meno suddetto importo non è motivo di non imposizione.
G. Il 26.10.2021 si è tenuta un’udienza alla Camera di diritto tributario, in occasione della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Nonostante viva separata di fatto dal marito residente all’estero, la ricorrente afferma di mantenere la relazione coniugale e la comunione dei mezzi economici con quest’ultimo. I fondi messi a disposizione da __________ (direttamente o per il tramite di entità giuridiche a lui direttamente riconducibili) avrebbero garantito il suo sostentamento e non dovrebbero pertanto essere considerati alimenti.
Di diversa opinione l’autorità fiscale, la quale, basandosi su quanto affermato dalla stessa contribuente, ritiene che quest’ultima sia a tutti gli effetti separata di fatto dal marito e che il denaro messole a disposizione debba essere qualificato quale alimento e pertanto essere imposto fiscalmente in Ticino.
1.2.
1.2.1.
Secondo gli articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT, il reddito e, per l’imposta cantonale, la sostanza di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, perché sia ammessa una separazione di fatto, deve essere venuta meno la comunione domestica e i mezzi finanziari non devono più essere gestiti in comune. Queste condizioni sono cumulative. Una separazione secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone pertanto che i coniugi abbiano rinunciato alla vita in comune. Invece, fintantoché ogni coniuge ha il proprio domicilio pur mantenendo la comunione coniugale, non si verifica una separazione (sentenza n. 2C_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nei rapporti internazionali, diversamente da quanto avviene nei rapporti intercantonali, l’art. 9 LIFD non permette un’imposizione comune dei coniugi. Di conseguenza, il contribuente assoggettato alle imposte in Svizzera (illimitatamente o anche solo limitatamente) è imposto esclusivamente sull’insieme dei suoi propri elementi imponibili, con l’aliquota corrispondente tuttavia all’insieme dei redditi (e della sostanza, per l’imposta cantonale) di entrambi i coniugi (sentenza n. 2C_632/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
1.2.2.
La tassazione separata dei coniugi presuppone che sia venuta meno la disponibilità in comune dei mezzi di sussistenza, in particolare per quanto attiene alle spese per l’abitazione e per l’economia domestica; in altri termini, l’assistenza di un coniuge da parte dell’altro si riduce a sussidi di un determinato importo (sentenza del TF n. 2C_567/2016 e 2C_568/2016 del 10 agosto 2017 consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Nelle dichiarazioni fiscali 2016 e 2017, la contribuente ha indicato di essere separata di fatto dal marito, residente all’estero (__________ e di aver ricevuto un sostegno economico da parte di quest’ultimo pari a fr. 299'774.70 nel 2016 e di fr. 85'000.- nel 2017. La stessa indicazione risulta peraltro essere stata fornita dalla ricorrente al Comune, cui ha notificato il proprio arrivo dall’estero, dal momento che la banca dati MovPop indica che è “separata volontariamente” dal 16.02.2016, cioè dall’arrivo in Svizzera. Nelle sue dichiarazioni d’imposta, del resto, non ha mai indicato né il reddito né la sostanza del marito, come avrebbe dovuto fare se non fosse stata separata di fatto.
2.2.
In sede di reclamo, l’insorgente ha asserito, per il tramite dei suoi rappresentanti fiscali, che, con la separazione di fatto, i coniugi non avevano stipulato “(…) nessun accordo in merito agli alimenti da versare obbligatoriamente dal marito alla moglie. Dalla differenza degli importi trasferiti nei due anni in questione si evince che gli stessi non hanno il carattere di alimenti prestabiliti e periodici. (…). Negli anni 2016 e 2017 il marito ha comunque versato questi fondi in adempimento agli obblighi del regime matrimoniale”.
Tutt’altro approccio è stato poi invece adottato in sede ricorsuale: l’insorgente ha infatti affermato – per la prima volta e contrariamente a quanto sostenuto nelle fasi procedurali precedenti – che, nonostante viva separata di fatto dal marito, la relazione coniugale era intatta come anche la comunione dei mezzi economici.
2.3.
2.3.1.
Secondo l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica (sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e giurisprudenza citata).
2.3.2.
Ora, la contribuente ha affermato a più riprese nelle dichiarazioni fiscali, come anche dinanzi allo stato civile (cfr. estratto movpop) di essere separata di fatto dal marito, che vive all’estero. Nelle dichiarazioni fiscali non ha mai indicato né il reddito né la sostanza complessiva del marito: in caso di mantenimento dell’unione coniugale tali elementi avrebbero dovuto essere imperativamente indicati ritenuto come, anche questa Camera ha confermato ripetutamente, nel caso in cui uno solo dei coniugi sia - limitatamente o illimitatamente - imponibile in Svizzera, l’aliquota in base alla quale devono essere tassati i suoi redditi si commisura ai fattori imponibili di entrambi i coniugi (CDT n. 104 del 25 aprile 1994, in RDAT II–1994 n. 2t p. 338; CDT 80.2012.41 del 9.7.2012; CDT 80.2011.159 del 21.10.2015; CDT 80.2016.80 del 17.10.2016, consid. 2.3.).
2.3.3.
In queste circostanze, appare incompatibile con il principio della buona fede quanto sostenuto per la prima volta con il ricorso alla Camera di diritto tributario, che contrasta con le sue precedenti dichiarazioni, formulate alle autorità comunali e cantonali.
2.4.
Indipendentemente dalle contraddizioni che emergono dal ricorso, dagli atti a disposizione non si può giungere ad una conclusione diversa da quella cui è pervenuta l’autorità di tassazione.
La ricorrente ha infatti precisato espressamente di aver ricevuto delle somme di denaro da __________ per il suo sostentamento.
Inoltre, su richiesta dell’autorità fiscale, ha prodotto un estratto bancario relativo ad un conto a lei intestato presso la __________ per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2017, dal quale risultano diversi accrediti regolari dell’importo variabile (ad esempio fr. 45'000.-, fr. 20'000, fr. 50'000.-, ecc.). Per alcuni versamenti non è nota la provenienza mentre altri sono stati eseguiti direttamente dal marito __________ o dalle società __________ e __________, a lui riconducibili. A tal proposito, la ricorrente indica nel ricorso che il marito “è titolare di società di diverse giurisdizioni” e che “i versamenti fatti alla moglie sono stati effettuati non sempre da una relazione sua personale, ma anche da conti intestati a queste società – poi addebitate a lui stesso quale correntista – quali ad esempio __________, __________”.
2.5.
Ora, da quanto precede non si può che concludere che i coniugi erano separati di fatto, nei periodi fiscali litigiosi.
In primo luogo, il conto bancario, su cui sono stati versati gli importi che sarebbero serviti al sostentamento, è intestato alla sola ricorrente.
In secondo luogo, il mantenimento della contribuente è stato garantito integralmente dai versamenti effettuati, direttamente o indirettamente, dal marito, non avendo la stessa dichiarato alcun altro reddito.
In terzo luogo, la ricorrente non ha portato alcuna prova della persistenza della comunione domestica, nonostante la sua partenza dagli __________ e la costituzione del domicilio in Svizzera.
Appare pertanto pacifico che sono venute meno sia la comunione domestica, vivendo la contribuente ed il marito in due Stati diversi, sia la comunione dei mezzi finanziari (cfr. i vari versamenti sul conto bancario intestato alla contribuente). L’autorità fiscale ha correttamente tassato separatamente la moglie in applicazione degli art. 42 cpv. 2 LIFD e art. 53 cpv. 2 LT (2C_567/2016 del 10.8.2017 consid. 4.2.).
Nonostante la separazione di fatto dei coniugi, dal punto di vista civile permane l’obbligo di debito mantenimento della famiglia, sgorgante dall’art. 163 CC. Per tale motivo __________ ha messo a disposizione di __________ degli importi, versati in maniera regolare, per provvedere al suo mantenimento, dato che quest’ultima non esercitava alcuna attività lucrativa.
3. 3.1.
Assodata la tassazione separata dei coniugi in ragione della loro separazione di fatto, rimane ancora da stabilire l’imponibilità o meno degli importi versati a __________ da parte del marito.
3.2.
Secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
3.3.
3.3.1.
Secondo l’art. 23 lett. f LIFD sono imponibili, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio, o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. Di analogo tenore l’art. 22 lett. f LT.
3.3.2.
Le prestazioni in adempimento degli obblighi del diritto di famiglia sono in linea di principio esenti da imposte ai sensi dell'art. 24 lett. e LIFD e dell’art. 23 lett. e LT. Questa è l'inevitabile conseguenza dell'attuale tassazione della famiglia, in quanto i flussi di prestazioni per coprire il mantenimento all'interno della famiglia sono irrilevanti ai fini dell’imposta sul reddito. Tuttavia, non appena la comunione coniugale cessa a seguito di un divorzio, di una separazione giudiziale o di fatto, si pone la questione come tali prestazioni debbano essere trattate ai fini fiscali per ciascuno degli ex partner che ora sono tassati separatamente (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 47 ad art. 23 LIFD)
3.3.3.
I contributi di mantenimento possono avere svariate forme: pagamenti diretti e indiretti, importi fissi e variabili, pagamenti ricorrenti e una tantum. In linea di principio, i contributi alimentari ricevuti da un contribuente in caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione di fatto sono imponibili come reddito (Locher, op. cit., n. 53 ad art. 23 LIFD)
3.4.
Ritornando al caso sub judice, dalla semplice lettura dell’estratto conto della __________, presentato dalla contribuente nel corso della procedura di reclamo, emerge un regolare afflusso di denaro – di importi diversi – con il quale, come da quest’ultima ammesso nelle comunicazioni all’autorità fiscale, suo marito, dal quale è separata di fatto, ha provveduto al suo sostentamento.
L’insorgente non ha fornito alcuna spiegazione dei versamenti litigiosi, che possa giustificarne l’esenzione dall’imposta sul reddito. D’altra parte, almeno per quanto concerne gli accrediti provenienti dalle società estere, ci si potrebbe anche chiedere se non si tratti di compensi per prestazioni professionali o di partecipazioni agli utili. La contribuente non ha infatti prodotto documentazione in merito alla causale dei versamenti in questione né ha documentato i rapporti esistenti con le società stesse.
Tenuto conto anche delle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, le somme percepite non possono che essere qualificate reddito imponibile della contribuente.
4. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della ricorrente, che le ha già anticipate.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: