|
|
|
|
|
||
|
Incarti n. 80.2021.100 |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Mauro Mini, Raffaele Guffi |
|
segretaria |
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso del 22 aprile 2021 contro la decisione del 30 marzo 2021 in materia di IC/IFD 2018. |
Fatti
A. Il 10 maggio 2019, i coniugi RI 1 e __________ presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018. Tramite il Modulo relativo alle spese professionali chiedevano per la moglie la deduzione complessiva di fr. 8'812.‑, suddivisa in spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il veicolo privato in ragione di fr. 2'112.‑ (__________ – __________, tragitto di 16 km al giorno per 220 giorni a fr. 0.60 al km), senza specificarne il motivo; spese supplementari per doppia economia domestica pari a fr. 3'200.‑ e fr. 3'500.‑ quali altre spese professionali (con la nota “decisioni anni precedenti”). Nel corso del 2018, l’attività professionale della moglie si era protratta sull’arco di tutto l’anno, non era tuttavia stato indicato il grado di occupazione (v. Modulo 4 “Spese professionali del/della contribuente; certificato di salario rilasciato il 31.01.2019 dalla Facoltà di __________ di __________).
B. Il 30 ottobre 2019, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD 2018. Quali spese professionali per il coniuge, l’autorità di tassazione riconosceva fr. 1'776.‑ (per l’IC) risp. fr. 2'072.‑ (per l’IFD) quali spese di trasporto (veicolo privato coniuge); per entrambe le imposte, fr. 2'775.‑ quali spese per pasto principale fuori casa e fr. 2'500.‑ (per l’IC) risp. fr. 2'000.‑ (per l’IFD) quali altre spese professionali (forfait). A motivo, l’RS 1 adduceva che le “spese professionali [della] moglie [erano state] rettificat[e] in base ai giorni effettivi di lavoro” mentre la deduzione delle altre spese professionali era stata “rettificata in base alla documentazione in […] possesso [dell’RS 1] e alle vigenti norme”. Di conseguenza, per l’IC, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 29'800.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 50'100.‑) e il dovuto d’imposta stabilito in fr. 895.15. Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile e il dovuto d’imposta erano pari a fr. 0.‑. Per l’IFD, il reddito imponibile era stato definito in fr. 62'500.‑ (parimenti determinante per l’aliquota), ciò che comportava un dovuto d’imposta di fr. 499.‑.
C. Il 10 novembre 2019, i contribuenti presentavano reclamo contro tale decisione. Numerosi i punti della decisione di tassazione contestati, tra cui la deduzione per le spese di trasporto con l’automobile privata. In particolare, i reclamanti chiedevano che le spese di trasporto fossero calcolate su 220 giorni.
Il 18 novembre 2020, l’autorità di tassazione si rivolgeva ai reclamanti chiedendo loro di trasmettere, per quanto qui d’interesse, il “contratto di lavoro stipulato dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con l’Università della Svizzera Italiana, nonché documentazione a comprova dei giorni e degli orari di lavoro per il periodo 2018”. I contribuenti fornivano una copia del “contratto per assistenti” stipulato dalla moglie nel 2012 a “comprova [del] lavoro al 100%, ossia 40 ore settimanali e 4 settimane di vacanze”.
D. Il 30 marzo 2021, l’RS 1 emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo che non ammetteva la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato per il coniuge, bensì correggeva l’operato dell’autorità di prime cure concedendo la deduzione dell’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico pari a fr. 666.‑. A motivo, l’autorità di tassazione adduceva che
“per le spese di trasporto, conto tenuto del fatto che dall’accertamento esperito non emerge la necessità di utilizzo del veicolo privato, si procede ad ammettere la deduzione pari al costo del mezzo pubblico di trasporto”.
Di conseguenza, il parziale accoglimento del reclamo comportava per l’IC, un aumento del reddito imponibile a fr. 30’400.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 50'800.‑) e del dovuto d’imposta, stabilito in fr. 934.05. Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile e il dovuto d’imposta sulla sostanza erano state confermate in ragione di fr. 0.‑. Per l’IFD, invece, il reddito imponibile era stato diminuito a fr. 56'500.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) – per effetto della deduzione sociale accordata per un figlio maggiorenne ‑ ciò che abbassava il dovuto d’imposta a fr. 338.‑.
E. Il 22 aprile 2021, contro questa decisione, il contribuente presenta ricorso postulando la concessione della deduzione per l’uso del veicolo privato da parte del coniuge in ragione di fr. 2'112.‑, importo che si ottiene dalla “moltiplicazione: 220 gg. lavorativi per 2 x 8 km (andata – ritorno per il tragitto casa – lavoro) per costo chilometrico forfetario”. Afferma che le spese legate all’uso del veicolo privato sono sempre state ammesse in deduzione, “sin dal 2010”, “incluso l’anno 2019 all’eccezione dell’anno 2018”. Allo scritto di ricorso allega le decisioni impugnate, le decisioni di tassazione IC 2016, IC 2013 e IFD 2019 e la richiesta di documentazione rivoltagli dall’RS 1 il 18 novembre 2020.
F. Nelle sue osservazioni al ricorso, presentate il 3 maggio 2021, l’RS 1‑ rinviando a quanto già addotto in sede di reclamo ‑ sottolinea che __________ e __________ sono collegate dai mezzi pubblici, che gli orari di lavoro della moglie del ricorrente sono “parificabili ad un normale orario settimanale ben compatibile con l’utilizzo del servizio pubblico” e che l’aver concesso negli anni precedenti “e per errore dello scrivente Ufficio nel 2019” la deduzione delle spese di trasporto con l’automobile privata “non significa che sia acquisito il diritto ad una reiterazione dell’errore, specialmente in seguito ad attenta analisi”. L’autorità di tassazione propone “la reiezione del ricorso e la conferma della decisione su reclamo”.
Diritto
1. 1.1.
Con l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che “le spese professionali deducibili sono: […] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi” (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).
1.2.
Il 6 marzo 2015 è stata modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000 franchi.
L’art. 5 cpv. 2 precisa che sono considerati costi deducibili:
a. le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o
b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.
1.3.
Senza aver recepito le modifiche previste sul piano federale – ciò che l’art. 9 cpv. 1 LAID (Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; RS 642.14) permette (cfr. FF 2012 1389; Eckert in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, p. 621 n. 28 ad art. 26 LIFD) ‑ per il periodo fiscale 2018 cui si riferisce la presente contestazione, l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che “le spese professionali deducibili sono […] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a […] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).
1.4.
Ai sensi del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018 (RL 640.210), di principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo Decreto precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018). Solo “eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le automobili” (art. 3 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018).
1.5.
Per costante giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame sufficientemente stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il reddito imponibile, ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende, deve essere esaminata in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. p. es. sentenza TF 2C_877/2018 del 07.05.2019 consid. 4.2; art. 1 Ordinanza sulle spese professionali; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 789).
1.6.
Di principio, il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento o quello della sua famiglia (art. 1 cpv. 2 Ordinanza sulle spese professionali; art. 2 cpv. 1 e 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018).
1.7.
La questione a sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (cfr. ASA 41 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (cfr. ASA 33 276). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p. es. sentenza TF 2C_807/2011 del 09.07.2012 consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Locher, op. cit., n. 15 ad art. 26 LIFD, p. 794; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 108 s.; Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer [direkte Bundessteuer], Vol. I, 2ª ediz., Basilea 1982, n. 5 ad art. 22bis DIFD, p. 682 s.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali presupposti, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale e come tali non possono essere dedotti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT; v. p. es. sentenza CDT no. 80.2018.98/99 e 80.2018.104/105 del 04.02.2019 non ancora pubblicata; sentenza no. 80.2017.40 del 22.12.2017; Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer in: ASA 80 761 ss, in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza TF 2P.254/2002 del 12.05.2003 consid. 4.2).
2. 2.1.
Venendo al caso in esame, il ricorrente chiede che sia riconosciuta per la moglie la deduzione di fr. 2'112.‑ a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato dal domicilio al luogo di lavoro. A sostegno della propria tesi, l’insorgente afferma che la deduzione gli è stata riconosciuta fin dal 2010, con l’unica eccezione del periodo fiscale litigioso. Dal canto suo, in sede di prime cure, l’RS 1 ha concesso all’insorgente fr. 1'776.‑ per l’IC e fr. 2'072.‑ per l’IFD, rettificando la deduzione “in base ai giorni effettivi di lavoro”. In sede di reclamo, invece, l’autorità di tassazione ha ammesso ‑ sia per l’IC sia per l’IFD ‑ unicamente la deduzione di fr. 666.‑, corrispondente al costo dell’abbonamento Arcobaleno valido per due zone, in quanto dalla “prodotta documentazione attestante l’effettivo carico orario [… e] dall’accertamento esperito non emerge la necessità di utilizzo del veicolo privato”. Motivazione che l’autorità di tassazione ha ripreso anche in seguito nelle proprie osservazioni al ricorso.
2.2.
Ora, assodato che la signora __________ ha firmato un contratto che stabilisce la durata del lavoro in 40 ore settimanali per la Facoltà di __________ di Lugano (v. contratto per assistenti, valido dal 1° ottobre 2012; agli atti), dove sembrerebbe recarsi per svolgere la propria attività professionale (dagli atti si evince che una parte dell’attività è svolta anche da casa; v. lettera 04.12.2020 in risposta alla richiesta di documentazione, pto e), p. 2), si pone la questione a sapere se la deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato sia giustificata e, in particolare se vi sia l’esigenza (comprovata) che la contribuente debba recarsi da __________ a __________ (e ritorno) con l’automobile privata. Ritenendo che la necessità di utilizzare il mezzo di trasporto privato non fosse stata dimostrata, in sede di reclamo l’autorità ha corretto in fr. 666.‑ la deduzione accordata in prima istanza di fr. 1'776.‑ per l’IC risp. fr. 2'072.‑ per l’IFD.
2.3.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, se accettata dall’autorità di tassazione, è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell’erario. L’onere della prova è pertanto a carico del ricorrente.
2.4.
Il Modulo 4, relativo alle spese professionali, indica chiaramente che “i costi del veicolo privato possono essere fatti valere unicamente in casi motivati” (v. Modulo 4, riquadro 2.2 sul lato sinistro). I contribuenti non hanno giustificato in alcun modo la loro richiesta lasciando in bianco le caselle relative alla motivazione.
È vero, nella sua richiesta di documentazione aggiuntiva al reclamo, l’Ufficio di tassazione non ha chiesto espressamente al ricorrente di comprovare la necessità per la moglie di utilizzare il mezzo di trasporto privato per recarsi al lavoro, richiedendo di dimostrare che la contribuente non poteva utilizzare il mezzo di trasporto pubblico perché inferma o cagionevole, perché la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure perché l’attività lucrativa iniziava o terminava ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora perché la signora __________ dipendeva da un veicolo per l’esercizio della professione.
Tuttavia, evaso il reclamo e conosciuto il diniego della deduzione e la relativa motivazione – tra l’altro ribadita nelle osservazioni al ricorso inviate al ricorrente dalla Camera di diritto tributario il 4 maggio 2021 – l’insorgente avrebbe ancora potuto dimostrare tale esigenza davanti all’autorità giudicante. Infatti, nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 142 cpv. 4 LIFD; art. 228 cpv. 1 LT). Tuttavia, l’obbligo d’indagine (Untersuchungspflicht) trova il suo limite nell’obbligo di collaborazione dei contribuenti. Ove l’onere della prova spetti ai contribuenti, incombe loro anche l’obbligo di portare le prove dei fatti che fondano le loro rivendicazioni (Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker, op. cit., § 24 n. 48, p. 372).
Sapendo che per poter beneficiare della deduzione richiesta, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la necessità per la moglie di usare il veicolo privato per recarsi al lavoro, non ha comunque ritenuto opportuno ‑ neanche in sede di ricorso ‑ dimostrare tale esigenza, limitandosi ad una discussione sul numero di giorni lavorativi. Per di più, a sostegno della propria tesi, il ricorrente rimanda alle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2018, omettendo tuttavia di menzionare che i “costi del veicolo privato sono ammessi solo in casi motivati. Se si fanno valere questi costi occorre indicarne la motivazione nell’apposito spazio sul lato sinistro del Modulo 4” (Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 delle persone fisiche, p. 23), ciò che, come visto, non è stato fatto (v. Modulo 4 “Spese professionali del/della contribuente/del coniuge”, allegato alla DI 2018).
Non avendo il ricorrente saputo (e/o voluto) dimostrare tale necessità, a giusto titolo l’autorità di tassazione ha concesso la deduzione delle spese per l’abbonamento al mezzo di trasporto pubblico.
2.5.
Il fatto che la deduzione sia stata accordata fin dal 2010 non significa che debba essere nuovamente concessa.
Al proposito, si osserva che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).
In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza TF 2C_260/2008 del 6.08.2008, in: RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza TF 2P.250/2004 del 13.06.2005, in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza TF 2P.173/2002 del 7.02.2003, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza TF 2A.62/1997 del 3.05.1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).
Il fatto che la deduzione litigiosa sia stata concessa in precedenti periodi fiscali non è pertanto determinante.
2.6.
Di conseguenza, quanto deciso dall’RS 1 merita di essere tutelato.
3. 3.1.
Nella decisione di tassazione, l’RS 1 aveva concesso alla moglie del ricorrente la deduzione delle spese legate all’uso del veicolo privato (“in base ai giorni effettivi di lavoro”), mentre con la decisione su reclamo ha ammesso unicamente la deduzione delle spese per il mezzo di trasporto pubblico, adducendo a motivo che “dall’accertamento esperito non emerge[va] la necessità di utilizzo del veicolo privato” e dunque “si [era] proced[uto] ad ammettere la deduzione pari al costo del mezzo pubblico di trasporto”.
La deduzione è così passata da fr. 1'776.‑ per l’IC risp. fr. 2'072.‑ per l’IFD (per l’uso del veicolo privato) a fr. 666.‑ (corrispondente al costo dell’Abbonamento Arcobaleno valido per due zone).
La decisione, in merito alla deduzione delle spese professionali, è stata in tal modo riformata a svantaggio dei contribuenti.
3.2.
In sede di reclamo, l’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la sua tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 135 cpv. 1 LIFD; art. 208 cpv. 1 LT). Il contribuente deve essere sentito qualora gli elementi imponibili considerati nel loro insieme siano aumentati, ciò che comporta un debito d’imposta più elevato rispetto alla decisione impugnata. È quindi possibile che alcuni elementi del calcolo dell’imponibile possano essere aumentati senza tuttavia dover dapprima sentire il contribuente: ciò avviene quando contemporaneamente altri fattori del medesimo calcolo (e almeno nella medesima misura) sono diminuiti, cosicché il debito d’imposta totale non risulta aumentato e, a saldo, la decisione impugnata non è modificata a svantaggio del contribuente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 135 LIFD, p. 1470 e relativo rimando a n. 21 ad art. 143 LIFD, p. 1508).
3.3.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, il debito d’imposta sul reddito era stato fissato in fr. 499.‑ con la decisione di tassazione. La decisione di tassazione IFD 2018 dopo reclamo fissava il debito d’imposta a fr. 338.‑.
In relazione all’imposta cantonale, la decisione di tassazione 2018 dopo reclamo commisurava il debito d’imposta sul reddito in fr. 934.05 ed eccedeva in tal modo, seppur di poco, il debito risultante dalla decisione di tassazione, che ammontava a fr. 895.15.
Diversamente dall’imposta federale diretta, per l’imposta cantonale vi è stata pertanto una modifica della tassazione a svantaggio del contribuente (reformatio in peius). In queste circostanze, l’autorità preposta all’evasione del reclamo avrebbe dovuto informare i contribuenti della diminuzione di tale deduzione prima di adottare la sua decisione (art. 208 cpv. 1 LT).
3.4.
Dalla richiesta di documentazione inviata ai contribuenti il 18 novembre 2020 si evince che ai reclamanti è stato chiesto di trasmettere “il contratto di lavoro stipulato dalla coniuge con la Facoltà di __________ e/o con l’Università della Svizzera Italiana, nonché [la] documentazione a comprova dei giorni e degli orari di lavoro per il 2018”, senza tuttavia specificare che la deduzione delle spese di trasporto avrebbe potuto essere modificata anche a loro svantaggio, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 26 LIFD e 25 LT, se questi non avessero dimostrato “la necessità di utilizzo del veicolo privato” (v. motivazione decisione di tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo notificata il 30 marzo 2021).
È altresì vero che il ricorrente ha ottemperato solo parzialmente alla menzionata richiesta, fornendo unicamente il “contratto per assistenti” firmato da sua moglie il 29 settembre 2012.
3.5.
Come visto, è la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito. La pretesa del reclamante di essere avvertito della prospettata reformatio in peius e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della decisione è fondata sul diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad art. 135 LIFD, p. 615, con riferimento alla sentenza TF 2C_104/2013 e 2C_105/2013 del 27.09.2013 consid. 2.3). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3 con riferimenti).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
3.6.
Tutto ciò considerato, in relazione alla tassazione dell’imposta cantonale, l’Ufficio di tassazione ha violato il diritto di essere sentiti dei contribuenti. La decisione di tassazione IC 2018 dopo reclamo notificata il 30 marzo 2021 deve pertanto essere annullata e gli atti ritornati all’RS 1 perché, sentito il contribuente, abbia ad emettere una nuova decisione motivata.
4. Di conseguenza, per quanto concerne l’imposta cantonale, gli atti sono ritornati all’RS 1 perché abbia ad emettere una nuova decisione, dopo aver __________ ai contribuenti il diritto di essere sentiti. Per quanto attiene all’imposta federale diretta, il ricorso è respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in ragione di metà. Non è riconosciuta alcuna indennità a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione del 30.03.2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1RS 1 perché adotti una nuova decisione.
1.2. Per quanto attiene all’imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.‑
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.‑
per un totale di fr. 1’000.‑
sono a carico del ricorrente in ragione di metà (fr. 500.–).
4. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: