|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano |
In nome |
|
||
|
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
|
segretaria |
Mara Regazzoni |
|
parti |
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
RS 1
|
|
oggetto |
ricorso dell’11 aprile 2022 contro la decisione del 29 marzo 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura. |
|
Fatti |
|
A. La RI 1 è una società che era stata iscritta a Registro di commercio del Cantone di __________ l’08.05.2017. La società aveva, sino al 26.10.2020 e prima del trasferimento di sede a __________, la propria sede legale a __________. Membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________, cittadino austriaco e residente in Ticino fino al 04.09.2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile, Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 10.06.2022).
B. Il 04.11.2019, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG) rivendicava – mediante decisione pregiudiziale – l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della RI 1 in virtù della sua amministrazione effettiva in Ticino a partire dall’anno fiscale 2017. Avverso questa decisione la società interponeva reclamo ed in data 09.01.2020, l’UTPG emetteva la propria decisione dopo reclamo, cresciuta in giudicato, poiché non impugnata dalla contribuente.
C. Con lettera raccomandata dell’11.01.2022 l’UTPG diffidava RI 1 a presentare entro il 31.01.2022 della documentazione relativa al periodo fiscale 2019, avvertendola che in caso di mancata collaborazione le avrebbe inflitto una multa in applicazione degli art. 275 LT e art. 174 LIFD.
Con decisione del 16.02.2022 l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di CHF 100.- per la mancata presentazione della documentazione richiesta nella diffida dell’11.02.2022. Veniva inoltre rinnovata la richiesta a voler trasmettere, entro 10 giorni, la documentazione, con l’avvertimento che, decorso infruttuoso tale termine, v’era la possibilità di procedere alla tassazione d’ufficio a norma degli art. 204 LT e 130 LIFD.
D. Il 20.02.2022 la RI 1 ha interposto reclamo (in tedesco, con traduzione in italiano) contro la multa disciplinare. La reclamante contestava l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per il periodo fiscale 2019, indicando che “la sede legale di RI 1 si trova nel Cantone di Nidvaldo” e che l’amministrazione effettiva della società non aveva luogo in territorio cantonale. La contribuente sosteneva che prima di eseguire altri atti giudiziari l’amministrazione doveva emettere una “sentenza dichiarativa” (recte: decisione incidentale) volta ad accertare l’assoggettamento fiscale nel periodo di cui si tratta. A tale riguardo, riteneva che la decisione dell’UTPG del 04.11.2019 concernente l’assoggettamento illimitato in Ticino a partire dal 2017 e fino al 2019, sarebbe stata irrilevante in questa sede.
La ricorrente sosteneva inoltre che l’UTPG avesse violato il principio di ripartizione dell’onere della prova, in quanto non sarebbe stato dimostrato che i presupposti per l’assoggettamento fiscale per l’anno 2019 fossero adempiuti.
E. Con decisione del 29.03.2022, l’UTPG respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
Facciamo osservare che la recente sentenza del 1. Febbraio 2022, al punto 2.6., la Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello […] ha indicato che – citiamo – “Conformemente alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019”.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto Tributario (in tedesco, con traduzione in italiano), la RI 1 postula nuovamente l’annullamento della multa, riproponendo le argomentazioni addotte in sede di reclamo, e meglio che la decisione del 04.11.2020 dell’UTPG, concernente l’assoggettamento a far tempo dal 2017, non sarebbe vincolante per l’anno 2019. La competenza per la procedura ordinaria di tassazione anno 2019 spetterebbe esclusivamente all’amministrazione fiscale del Canton Nidvaldo, dove si trova la sede statutaria della società, mentre il fisco ticinese non sarebbe competente per la procedura di tassazione e non sarebbe stato legittimato a esigere l’inoltro della documentazione richiesta in data 11.01.2022.
G. Con osservazioni del 21.04.2022 l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che la questione dell’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino per l’anno 2019 sarebbe già stata chiarita in una sentenza della Camera di diritto tributario del 01.02.2022.
La ricorrente ha replicato in data 20.05.2022, rimproverando all’UTPG di aver accertato erroneamente la fattispecie e di aver agito illecitamente. Prima di emettere una multa, avrebbe a suo avviso dovuto attendere l’esito della procedura di reclamo contro la decisione di tassazione nel Canton Nidvaldo, la cui esistenza gli era stata resa nota con lettera del 30.01.2022.
Infine, la società ha prodotto una decisione di tassazione dell’autorità fiscale nidvaldese del 24.03.2022, da cui si evince che per l’anno 2019 è stato considerato un reddito totale di CHF 83'900.-, ripartiti in CHF 50'300.- (equivalente al 60% del reddito) nel Canton Nidvaldo e CHF 33'600.- (equivalente al 40% del reddito) nel Canton Ticino.
|
Diritto |
|
1. 1.1.
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
2. Nel caso in esame, oggetto del gravame è la multa di CHF 100.-, inflitta il 16.02.2022 alla RI 1 dall’UTPG per non aver presentato, nei termini impartiti, nonostante diffida del 11.01.2022, la documentazione richiesta concernente l’anno fiscale 2019.
L’insorgente non pretende di avere adempiuto gli obblighi di collaborazione posti a suo carico dall’autorità di tassazione ticinese, ma contesta di essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, dichiarando che per l’anno fiscale 2019 la società è assoggettata all’imposta sul reddito esclusivamente nel Canton Nidvaldo.
3. 3.1.
L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con la contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
3.2.
Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD).
Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
3.3.
La società ricorrente è iscritta nel registro dei contribuenti, dopo che l’UTPG ha deciso di assoggettarla alle imposte cantonali per appartenenza personale a partire dal periodo fiscale 2017, notificandole la decisione pregiudiziale del 4 novembre 2019.
In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata.
Una volta passata in giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza citata; Paschoud/De Vries Reilingh, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad art. 3 LIFD).
3.4.
Con decisione del 4 novembre 2019, l’UTPG ha assoggettato illimitatamente alle imposte sull’utile e sul capitale la RI 1 a partire dal periodo fiscale 2017, ritenendo che l’amministrazione effettiva della società fosse esercitata nel Canton Ticino. A sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale evidenziava che il signor __________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, unico dipendente e beneficiario economico della società, era domiciliato a Bellinzona. L’UTPG rilevava poi che il canone di locazione pagato dalla società nel Canton Nidvaldo appariva “decisamente fuori mercato” e che presso lo stesso indirizzo avevano la propria sede “oltre 60 società”. Inoltre, l’UTPG sottolineava che la corrispondenza non veniva ritira-ta dal signor __________, ma da un’altra persona e che l’unico cliente era la __________ “già datore di lavoro del signor __________ fino al 30.04.2017, prima che egli costituisse la RI 1”.
Pertanto, alla luce di tutti questi elementi, l’autorità fiscale aveva ritenuto che nel Cantone Nidvaldo vi fosse unicamente un mero recapito bucalettere e che “la scelta della sede nel cantone di Nidvaldo, in cui ribadiamo non vi sono né interesse né legami economici (assenza di uffici, di personale e di clientela), risieda piuttosto nell’interesse di un significativo risparmio fiscale”.
3.5.
Il 1° dicembre 2019 la ricorrente aveva presentato reclamo contro la decisione di assoggettamento illimitato in Ticino. L’UTPG lo aveva respinto con decisione del 9 gennaio 2020, che aveva confermato l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino a partire dal periodo fiscale 2017.
Non essendo stata impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario, la decisione del 09.01.2019 è passata in giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.
3.6.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al momento della decisione (DTF 123 I 289 consid. 1c; inoltre sentenza del TF 2P.240/1998 del 4 maggio 1999 consid. 1b).
Conformemente alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’UTPG alla società ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.
In tal senso, la Camera di diritto tributario si è già espressa, nella sentenza del 01.02.2022, con cui ha accolto il ricorso della contribuente contro una diffida notificatale dall’UTPG nell’ambito della procedura di tassazione per il periodo fiscale 2020 (sentenza CDT n. 80.2021.247).
3.7.
L’argomentazione della ricorrente, secondo la quale la decisione del 04.11.2019 (confermata dopo reclamo il 09.01.2020) non avrebbe effetto in relazione all’assoggettamento in Ticino per l’anno 2019 non può pertanto essere condivisa. La summenzionata decisione è passata in giudicato ed è quindi vincolante sia per la contribuente che per l’autorità fiscale.
In queste circostanze, anche le censure della ricorrente, con le quali rimprovera all’autorità di tassazione di non avere dimostrato l’esistenza dei presupposti per l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e di avere quindi violato le regole che concernono l’onere probatorio si rilevano infondate.
3.8.
Della tesi sostenuta con il ricorso non sembra del resto del tutto convinta neppure la stessa insorgente.
In una lettera inviata il 30.01.2022 all’UTPG, dopo aver ricevuto la richiesta di documenti, si legge:
La RI 1 ha tratto le conseguenze delle ormai annose controversie con l’amministrazione fiscale TI e ha trasferito la sua sede legale in modo che l’accusa di mancanza di strutture fisse nel cantone NW non possa più essere sollevata. A causa del procedimento in corso nel Canton Ti, queste misure potrebbero essere prese solo nel periodo fiscale 2020, ma devono comunque essere prese in considerazione già nel 2019.
La ricorrente sembrerebbe quindi riconoscere che il trasferimento effettivo dell’amministrazione nel Canton Nidvaldo abbia avuto luogo al più presto “solo” nel periodo fiscale 2020.
Questo coincide con quanto indicato in una lettera del 29.03.2021, menzionata nella sentenza di questa Camera del 01.02.2022, al consid. 2.6., dove si legge:
Il 29 marzo 2021 la contribuente ha comunicato che, in seguito al trasferimento di domicilio del suo amministratore, intervenuto il 4 settembre 2020, non avrebbe più presentato la dichiarazione nel Canton Ticino, essendo venuto meno il suo assoggettamento.
Non si comprende per quale motivo la contribuente sostenga ora che la situazione che a suo avviso concerne l’anno fiscale 2020, quando l’amministratore ha a sua volta trasferito il domicilio nel Canton Nidvaldo, debba essere considerata anche per quello precedente. Sia come sia la questione non deve essere esaminata oltre, essendo già stata risolta con una decisione passata in giudicato.
4. 4.1.
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che l’insorgente si è intenzionalmente sottratta agli obblighi di collaborazione, e meglio alla trasmissione della documentazione richiesta, nonostante una diffida formale da parte dell’autorità fiscale a procedere in tal senso. Alla luce della decisione del 04.11.2019 dell’UTPG, passata in giudicato, non poteva in buona fede ignorare il suo assoggettamento illimitato in Ticino per il periodo dal 2017 al 2019. Questo a maggior ragione in seguito alla sentenza del 01.02.2022 di questa Camera, che aveva constatato come la decisione di assoggettamento producesse effetti fino al 31.12.2019.
I presupposti soggettivi e oggettivi per infliggere una multa disciplinare per violazione degli obblighi di collaborazione sono quindi adempiuti.
4.2.
Per quanto concerne la commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD prevedono che la multa sia di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Alla Circolare n. 12/2013 è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale precedente.
Nella fattispecie l’UTPG ha applicato la sanzione minima prevista dalla circolare. Ne consegue che anche l’importo della multa è incontestabile.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: