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Incarti n. 80.2022.12 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 13 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC e IFD 2020. |
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Fatti |
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A. RI 1 (__________) è manovale indipendente. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, datata 12 aprile 2021, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 32'855.- e una sostanza complessiva di fr. 1’020'175.-. Fra i redditi, indicava proventi della sostanza mobiliare per fr. 15'542.– e della sostanza immobiliare per fr. 25’440.–. Non dichiarava alcun reddito dell’attività lucrativa indipendente.
B. Il 24 giugno 2021 l’RS 1 (nel seguito: UT) ha sottoposto al contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite per periodo fiscale 2020, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria di fr. 21'113.–, e gli ha attribuito un termine fino all’8 luglio 2021 per prendere posizione.
Con email dell’8 luglio 2021, il contribuente ha informato l’autorità di tassazione di aver cessato l’attività di muratore nel corso del 2020 e di mantenersi con i redditi della sostanza mobiliare e immobiliare.
Il 20 luglio 2021 l’autorità fiscale ha indicato al contribuente che la documentazione inviata era insufficiente e lo ha invitato a produrre gli avvisi di accredito e di addebito relativi a tutte le operazioni di borsa avvenute nel 2020, come pure l’estratto conto di tutti i conti d’appoggio riguardanti gli investimenti.
Il contribuente ha inviato la documentazione richiesta.
C. Con decisione del 18 agosto 2021, l’UT ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, commisurando il reddito imponibile in fr. 72'000.- per IC e in fr. 73'800.- per IFD e la sostanza imponibile in fr. 921'000.-. Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, per quanto qui di interesse, l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare per l’IC e l’IFD gli importi di fr. 39'000.- a titolo di altri redditi con la seguente motivazione:
Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria.
D. Con reclamo del 30 agosto 2021, RI 1 ha contestato l’imposizione di altri redditi per l’importo complessivo di fr. 39'000.- con la seguente motivazione:
Il mio reddito e conforma alla mia dichiarazione.
Altri redditi (39'000 sfr.) no sono corretti.
Il sbaglio si trova infatti in una venduta di una cascina.
Con decisione del 15 dicembre 2021, l’UT ha respinto il reclamo del contribuente con la seguente motivazione:
L’importo di CHF 39'000.- è scaturito dal calcolo entrate/uscite sottoposto al contribuente, con richiesta di presentare le proprie osservazioni, corredate dagli eventuali giustificativi. Alla risposta del contribuente datata 8 luglio 2021 ha fatto seguito un’ulteriore richiesta, volta ad approfondire la variazione di sostanza avvenuta nell’arco del 2020, considerando il più correttamente possibile anche l’andamento del mercato azionario (cosiddetta rivalutazione/svalutazione).
Il contribuente ha fornito la documentazione richiesta dall’autorità fiscale, la quale ha poi corretto il calcolo citato in precedenza, da cui emergeva un’eccedenza negativa nonostante si fosse considerato un fabbisogno pari al minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo. Nella sua lettera di reclamo il contribuente attribuisce l’incongruenza ad un’operazione immobiliare perfezionata nel 2019 (così come comprovato dagli estratti bancari allegati al reclamo stesso, da cui si evince che l’incasso del saldo di CHF 80'000.- è stato registrato con valuta 19.12.2019 e girato su altri conti intestati al contribuente in data 20.12.2019); tale aumento di sostanza ha però influenzato solo la disponibilità del 2019, non avendo nulla a che fare con il 2020.
Poiché la sostanza è stata correttamente considerata all’01.01.2020 nel calcolo dell’autorità fiscale, e il contribuente non ha fornito alcuna informazione utile a migliorare la disponibilità del periodo oggetto di reclamo, la decisione di prima istanza viene riconfermata.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la propria contestazione in merito all’aggiunta di complessivi fr. 39'000.- quali altri redditi, motivando quanto segue:
Ho compilato la dichiarazione in modo vertiero e onesto, e sono arrivato a un reddito netto sfr. 38'977.-
Non ho mai guadagnato cosi tanto in vita mia, e posso vivere bene con questo reddito e a volte con ajuto della mia sostanza.
Non ci sono entrate aggiuntive reditti di « altre fonte » di 39'000 sfr. La somma e inventato e in nessun modo corrisponde alla verita.
Nel caso avesi sbagliato a compilare la dichiarazione di tassazione o se ci sono discrepanze, voglio discutere e mettere in ordine la situatione personalmente con un collaboratore della autorità fiscale.
Non sono disposto a pagare l’imposta sul reddito, che non ho mai avuto.
Con lettera del 24 gennaio 2022, l’autorità fiscale richiama le motivazioni citate nella decisione di tassazione dopo reclamo del 15 dicembre 2021.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).
1.3.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).
2. 2.1.
Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente aveva dichiarato un reddito lordo di fr. 40'982.-, proveniente dalla sostanza mobiliare e immobiliare, e un reddito netto di fr. 32'855.-. Ricevuta la dichiarazione d’imposta, il fisco gli ha sottoposto un primo calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di disponibilità finanziaria di fr. 21'113.-. Esaminato il calcolo in questione, il contribuente si è limitato a sostenere che l’autorità di tassazione non aveva considerato il ricavo di una vendita immobiliare. L’Ufficio gli ha allora chiesto di produrre ulteriore documentazione, in particolar modo in merito alle operazioni di borsa intraprese nel corso del periodo fiscale. Ricevuta la documentazione richiesta, ha elaborato un nuovo calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale risulta un’insufficiente disponibilità finanziaria di fr. 39'616.-.
2.2.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
2.3.
Dagli atti non risulta che l’autorità di tassazione, dopo aver ricevuto la documentazione richiesta all’insorgente, gli abbia notificato il nuovo calcolo del dispendio, basato su quanto ricevuto. D’altronde, lo stesso risulta allestito il 3 agosto 2021 e la decisione di tassazione è stata notificata al contribuente il 18 agosto 2021.
Se si considera che il risultato del nuovo calcolo era sfavorevole al contribuente, per il fatto che l’ammanco di disponibilità finanziaria era cresciuto da fr. 21'113.- a fr. 39'616.-, il diritto di essere sentito avrebbe imposto all’autorità fiscale di sottoporglielo prima di adottare la decisione di tassazione, con la quale aggiungeva ai proventi dichiarati altri redditi per fr. 39'000.-.
L’onere della prova dell’esistenza di redditi non dichiarati era infatti a carico dell’autorità fiscale. Quest’ultima non ha tuttavia sottoposto il nuovo calcolo al contribuente. Neppure la decisione di tassazione del 18 agosto 2021 contiene delle indicazioni in merito alle modalità con cui è stato determinato il reddito aggiuntivo di fr. 39'000.-. La sua motivazione si limita infatti a sostenere l’esistenza di “prestazioni valutabili in denaro o redditi d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
È vero che, nel suo reclamo, il contribuente non ha sollevato obiezioni in merito alla procedura adottata, ma si è limitato a contestare il reddito presunto, facendo riferimento al ricavo proveniente dalla vendita di una cascina, avvenuta nel 2019. Sta di fatto che non spettava a lui la prova dell’inesistenza dei proventi non dichiarati.
2.4.
La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché sottoponga al ricorrente il calcolo del dispendio, in base al quale ha determinato in fr. 39'000.- l’ammanco di disponibilità finanziaria. Dopo avergli consentito di prendere posizione, adotterà una nuova decisione su reclamo.
3. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione dopo reclamo del 15 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver sottoposto al ricorrente il calcolo del dispendio, in base al quale ha determinato in fr. 39'000.- l’ammanco di disponibilità finanziaria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: