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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera |
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parti |
RI 1 )
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 12/16 maggio 2022 contro la decisione dell’11 maggio 2022 in materia di IC 2017 |
Fatti
A. a.
RI 1, fiduciario immobiliare a __________, e sua moglie __________, sono domiciliati nel Cantone di __________, e meglio in __________ a __________. Dal 16 gennaio 2006 sono proprietari di un appartamento di vacanza di 4 locali e mezzo in Via __________ ad __________ (foglio PPP no. _________ [118/1000] fondo base no. _________ RFD _________; v. SIFTI, Ufficio registri di Locarno: ultima consultazione: 07.07.2022).
b.
Per il periodo fiscale 2017, alla finca 17 (totale dei redditi; riporto da pag. 2, cifra 8) della Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche, i coniugi RI 1 dichiaravano redditi per fr. 20'051.‑ e facevano valere le deduzioni per spese di amministrazione titoli in ragione di fr. 15'270.‑ e per interessi passivi aziendali in ragione di fr. 11'230.‑.
Alla DI 2017 allegavano il Modulo 5 (Elenco debiti) ‑ compilato nella sua parte B relativa ai debiti e agli interessi passivi aziendali (al 31.12.2017 il debito presso __________ ammontava a fr. 1'251'500.‑, mentre gli interessi passivi 2017 erano di fr. 11'230.‑) ‑ e il Modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) che, per l’appartamento di __________, riportava il reddito immobiliare lordo pari a fr. 20'051.‑ e la deduzione delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione effettive in ragione di fr. 15'270.‑, senza essere comprovate dalle pezze giustificative necessarie.
B. Con decisione di tassazione IC 2017 datata 24 novembre 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) esponeva fr. 34'260.‑ quale valore locativo per l’abitazione secondaria/di vacanza di __________, senza motivare la modifica rispetto alla dichiarazione d’imposta.
Nel contempo, l’autorità di tassazione concedeva in deduzione le spese di manutenzione immobili per fr. 6'852.‑, corrispondenti alla deduzione forfettaria del 20%, senza tuttavia motivare lo scostamento rispetto a quanto dichiarato, e fr. 5'286.‑ di interessi passivi privati con la motivazione “[s]i corregge l’importo come da dati forniti dall’autorità fiscale del Canton __________”.
Di conseguenza, per la sola imposta cantonale 2017, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 21'600.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 450'100.‑) e la sostanza imponibile era stata stabilita in fr. 0.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 18'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale 2017 ammontava a fr. 2'729.‑.
C. Il 29 novembre 2021, RI 1 e la moglie __________ presentavano reclamo contro la suddetta decisione, ribadendo che gli interessi passivi aziendali e le spese di manutenzione ammontavano a quanto dichiarato. Concludevano affermando che il “[r]eddito imponibile deve essere = 0, come imposta cantonale (IC) 2016”.
D. a.
Il 4 marzo 2022, con lettera inviata per Posta A Plus e recapitata il giorno successivo (v. nota sulla copia della richiesta e tracciamento postale no. __________), l’RS 1 si rivolgeva ai reclamanti chiedendo della
§ Documentazione precisa e completa delle spese effettive richieste in deduzione nell’anno 2017 [con] particolare riferimento alla proprietà di __________ (lei indica la cifra di Fr. 15'270). Per quanto attiene le spese condominiali, deve essere fornito il conteggio dettagliato rilasciato dall’amministratore dello stabile.
§ Documentazione precisa e completa riferita agli interessi passivi (aziendali) di Fr. 11'230 richiesti in deduzione.
L’autorità di tassazione fissava il termine di risposta all’8 aprile 2022 con la comminatoria che
in caso di inosservanza […], il reclamo [sarebbe stato] deciso sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità.
b.
Con lettera datata 26 aprile 2022 e ricevuta dall’RS 1 il 29 aprile 2022 (v. timbro apposto sulla lettera), i contribuenti rispondevano affermando che, per il 2017, le spese di manutenzione effettive richieste in deduzione assommavano a fr. 15'270.‑ mentre gli interessi passivi (aziendali) ammontavano a fr. 11'230.‑.
A comprova, gli insorgenti allegavano l’estratto conto bancario relativo al debito ipotecario (Ferienwohnung Residenza “__________” in __________) e agli interessi passivi corrisposti alla __________ di __________ durante il 2017.
Quale giustificativo per le spese di manutenzione sostenute, i contribuenti producevano la Detaillierte Aufteilungsliste der Gemeinschaftskosten per il periodo 2016/2017 e la “Richiesta fondo di rinnovamento dal 01.07.2016 al 30.06.2017”, entrambi redatti dalla __________ SA per il Condominio __________ di __________.
c.
Il 2 maggio 2022, per Posta A Plus, l’RS 1 informava i contribuenti di aver “preso atto della [loro] lettera del 29.04.2022 (data di ricezione da parte nostra)”, invitandoli a “comunicarci entro l’11 giugno 2022 se è da considerare quale ricorso contro la decisione su reclamo dell’anno 2017 che porterà la data dell’11 maggio 2022. In tal caso la vostra lettera verrà trasmessa alla Camera di diritto tributario”.
L’autorità di tassazione precisava che “in data 27 aprile 2022 [aveva] elaborato la decisione in oggetto, non avendo ricevuto da parte [dei reclamanti] risposta alla nostra sollecitazione (termine 8 aprile 2022) [e] che da un esame sommario della documentazione appena trasmessa, non sembra comunque essere stata data una risposta completa ed esaustiva”.
E. Notificata l’11 maggio 2022, la decisione di tassazione IC 2017 dopo reclamo confermava la decisione di prima istanza, eccezion fatta per la deduzione degli interessi passivi che era stata aumentata a fr. 5'436.‑.
A motivo, l’RS 1 adduceva che la richiesta di documentazione del 4 marzo 2022 ‑ il cui termine per l’inoltro era stato fissato all’8 aprile 2022 ‑ “è rimasta a tutt’oggi (27 aprile 2022) inevasa; per questo motivo il reclamo viene deciso in base alla documentazione e alle informazioni in […] possesso” dell’autorità di tassazione. Dopo aver ricordato ai reclamanti il consolidato principio dell’onere della prova, l’RS 1 concludeva che
“non avendo dato seguito alla richiesta di documentazione aggiuntiva dell’autorità fiscale, le spese richieste in deduzione (interessi passivi aziendali e spese di manutenzione effettive per __________) non possono essere riconosciute.
In questa sede si procede unicamente ad una leggera modifica degli interessi passivi privati in quanto nella decisione di prima istanza si è incorsi in un errore di calcolo”.
Per il periodo fiscale 2017, il debito d’imposta cantonale era diminuito a fr. 2'715.30.
F. a.
Con lettera raccomandata datata 12 maggio 2022, ma esibita all’RS 1 già il 10 maggio 2022 (v. timbro apposto sulla lettera), i coniugi RI 1 rimproveravano all’Ufficio di tassazione di aver eseguito “una valutazione delle tasse nel cantone di TI [che] non [è] ancora possibile”, perché per gli anni 2014-2021 i Cantoni di __________ (domicilio fiscale dei ricorrenti) e di __________ (sede dell’attività dell’insorgente) non avevano ancora proceduto all’accertamento a causa di un procedimento pendente davanti al Tribunale federale.
A sostegno delle proprie affermazioni, gli insorgenti allegavano gli scritti delle Amministrazioni fiscali dei Cantoni di __________ (10.01.20 [recte: 10.11.2020]) e __________ (15.12.20 e 31.08.21) che li informavano dell’interruzione dei termini di prescrizione per i periodi fiscali rispettivamente 2015 e 2014-2016.
I contribuenti segnalavano altresì di aver “inviato i documenti richiesti spese effettive richieste 2017/Fr. 25270.‑ e interessi passivi (aziendali) di Fr. 11.230.‑” tramite la lettera del 26 aprile 2022.
Chiedevano infine all’RS 1 di prendere posizione entro il 22 maggio 2022, altrimenti avrebbero adito la Camera di diritto tributario.
b.
L’11 maggio 2022, per Posta A Plus, l’RS 1 trasmetteva alla Camera di diritto tributario gli scritti dei contribuenti con l’annotazione che avrebbero dovuto “essere intesi come ricorso contro la decisione su reclamo per l’anno 2017”.
G. Il 12 maggio 2022, la Camera di diritto tributario si rivolgeva al ricorrente chiedendogli se gli scritti presentati all’RS 1 rispettivamente il 29 aprile 2022 e il 12 maggio 2022 dovessero essere considerati quali ricorso. In caso di risposta affermativa, la Camera di diritto tributario invitava il ricorrente a voler motivare il suo atto conformemente all’art. 227 LT, assegnandogli un termine di 10 giorni con la comminatoria dell’irricevibilità.
H. Rispondendo tempestivamente alla richiesta della Camera di diritto tributario, il 16 maggio 2022, i coniugi RI 1 presentano ricorso contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC 2017.
Evidenziando di non essere stati ancora tassati per i periodi fiscali 2014-2021 rispettivamente dal Cantone di sede dell’attività (__________) e dal Cantone di domicilio (__________), ribadiscono che l’RS 1 non avrebbe potuto emettere la sua decisione di tassazione IC 2017, anche perché il ritardo era dovuto ad un procedimento svoltosi dinnanzi al Tribunale federale nel quale i ricorrenti affermano di aver ottenuto parzialmente ragione.
I. Nelle sue osservazioni al ricorso, presentate il 20 maggio 2022, l’RS 1 sottolinea come “la particolarità che il Cantone di domicilio (__________) ed il Cantone di sede di attività (__________) non abbiano ancora emesso la decisione per l’anno 2017 è stata portata alla nostra attenzione per la prima volta con la lettera del 12.05.2022”. In precedenza, “il contribuente non aveva ritenuto opportuno informar[e]” l’autorità di tassazione su questo aspetto, nonostante lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti.
Diritto
1. 1.1.
Il ricorrente, RI 1, e la moglie __________, sono domiciliati a __________, nel Cantone di __________. In Ticino sono proprietari di un appartamento di vacanza ad __________, ciò che fonda il loro assoggettamento limitato alle imposte cantonali in virtù dell’appartenenza economica (art. 3 cpv. 1 lett. c LT; art. 5 cpv. 2 LT).
1.2.
Infatti, l’assoggettamento nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale (art. 2 LT) o per appartenenza economica (art. 3 LT).
Nel primo caso, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT).
1.3.
Contrariamente all’ipotesi dell’assoggettamento per appartenenza personale, per definizione illimitato (art. 5 cpv. 1 LT), l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alle parti di reddito e di sostanza per le quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone (art. 5 cpv. 2 LT).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
1.4.
Nella fattispecie, l’assoggettamento limitato in virtù dell’appartenenza economica alle imposte ticinesi non è oggetto di contestazione da parte dal ricorrente. Piuttosto, l’insorgente lamenta il fatto che il Cantone Ticino abbia emesso la decisione di tassazione IC 2017 prima che rispettivamente il Cantone di domicilio (__________) e il Cantone di sede dell’attività (__________) del ricorrente avessero concluso i loro rispettivi accertamenti. A tal proposito, entrambi i Semicantoni avevano informato per scritto l’insorgente che le tassazioni 2015 (__________) rispettivamente 2014-2016 (__________) non potevano essere ancora allestite e che lo scopo di tali scritti era quello di interrompere il termine di prescrizione del diritto di tassare (v. scritto __________ 10.11.2020 [all. 3/1] e scritti __________ 15.12.2020 e 31.08.2021 [all. 3/2 e 3/3]).
2. 2.1.
A norma dell’art. 39 cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID, RS 642.14), le autorità fiscali si comunicano gratuitamente le informazioni necessarie e si concedono la consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti (art. 39a cpv. 1 prima frase LAID). I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita (art. 39a cpv. 2 LAID).
Tra le autorità fiscali devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
a. l’identità;
b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;
c. gli atti giuridici;
d. le prestazioni di un ente pubblico.
(art. 39a cpv. 3 LAID).
Tali disposizioni sono state recepite nel diritto cantonale agli articoli 184 e 185a LT.
2.2.
L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (OLAID; RS 642.141), che concretizza e precisa le condizioni d’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 LAID, stabilisce che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 OLAID). L’autorità fiscale del Cantone di domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali modifiche della dichiarazione d’imposta (art. 2 cpv. 3 OLAID). La procedura è retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID).
2.3.
Secondo la Conferenza svizzera delle imposte (CSI), di principio, il Cantone di sede o di domicilio (il cosiddetto Cantone leader) ricopre un ruolo primario nello svolgimento della procedura di tassazione e di ripartizione. Ciò si percepisce già nell’ambito della procedura volta ad ottenere una proroga del termine per la presentazione della Dichiarazione d’imposta: il contribuente che domanda una proroga del termine nel suo Cantone di domicilio o di sede deve informare gli altri Cantoni della decisione.
Per le persone fisiche, il Cantone di domicilio del contribuente controlla la Dichiarazione d’imposta e procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili. Comunica al Cantone del domicilio speciale o secondario una copia della tassazione e del riparto intercantonale. Ogni Cantone applica la propria legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili. Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua richiesta di informazioni ai soli elementi che impone direttamente (cfr. Circolare CSI no. 16 del 31.08.2001, “L’Ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux”, n. 22, p. 4 s.).
2.4.
Gli articoli 39 LAID e 2 OLAID non impongono ad un Cantone di domicilio secondario di attendere la decisione di tassazione da parte del Cantone di domicilio principale (Margraf, Ausgewählte Aspekte des interkantonalen Steuerverfahrensrechts, RF 71/2016 p. 732; Rütsche/ Margraf in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 36, n. 21, p. 439; inoltre sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del Canton Zurigo SB.2015.00021 del 2 dicembre 2015 consid. 3.3). Secondo il Tribunale federale, se il Cantone di domicilio secondario adotta la sua decisione prima di aver ricevuto copia della decisione del Cantone di domicilio e, in seguito alla sua notificazione, apprende che vi sarebbero i presupposti per aumentare gli elementi imponibili, le è tuttavia preclusa la facoltà di procedere ad un ricupero d’imposta (sentenza TF n. 2A.585/2005 dell’8 maggio 2006 consid. 3; sentenza TF n. 2C_708/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 3.6).
3. 3.1.
3.1.1.
Venendo al caso in esame, tra la documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non è reperibile una copia della Dichiarazione d’imposta 2017 presentata a __________ (Cantone leader nella procedura di tassazione in quanto luogo del domicilio fiscale dei ricorrenti) e non è dunque nemmeno possibile risalire alla data della sua presentazione.
L’RS 1 ha ricevuto direttamente dai contribuenti la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2017 del Cantone Ticino, sommariamente compilata, sprovvista dei necessari giustificativi e datata 22 ottobre 2018.
3.1.2.
È però del tutto verosimile che l’RS 1 disponesse di informazioni ben più dettagliate di quelle fornite dai contribuenti, provenienti dai Cantoni di __________ e __________, come pure __________ (dove i contribuenti possiedono dell’altra sostanza immobiliare), altrimenti ben difficilmente l’Ufficio di tassazione sarebbe potuto risalire agli (altri) elementi dichiarati (v. colonna “dati dichiarati” nel “calcolo dell’imponibile” IC 2017) ed allestire la tassazione e il relativo riparto intercantonale. E, soprattutto, modificare la deduzione per interessi passivi privati da fr. 42'813.‑ (dichiarati) a fr. 35'246.‑ (accertati) con la motivazione “si corregge l’importo come da dati forniti dall’autorità fiscale del Canton __________”.
L’RS 1 ha quindi ritenuto di avere a disposizione dati sufficienti per poter imporre i contribuenti, correggendo di conseguenza il valore locativo dichiarato e accordando la deduzione complessiva del 20% per le spese di manutenzione in relazione all’immobile di Ascona (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 Regolamento della Legge tributaria [RLT] del 18 ottobre 1994 [RL 640.110]).
3.2.
Contro la suddetta decisione, emanata dall’RS 1 il 24 novembre 2021, gli insorgenti hanno presentato tempestivo reclamo, contestando in particolare la mancata deduzione del debito e degli interessi passivi aziendali come pure delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione effettivamente sostenute. Concludevano affermando che il reddito imponibile dovesse essere pari a zero, come accertato per l’anno precedente. Non era fatta alcuna menzione di un eventuale contenzioso in corso con le autorità fiscali dei Cantoni di __________ e __________, sebbene le lettere con cui queste ultime avevano sospeso il decorso dei termini di prescrizione erano già state da loro ricevute, l’ultima il 31 agosto 2021 (all. 3/3), ovvero tre mesi prima della decisione di tassazione cantonale.
3.3.
Per poter evadere il reclamo, l’RS 1 ha quindi ritenuto opportuno richiedere al contribuente delle informazioni utili alla tassazione, limitando la sua inchiesta ai soli elementi che avrebbe imposto direttamente (v. supra, consid. 2.1.3). In effetti, con lettera recapitata il 5 marzo 2022, l’Ufficio di tassazione richiedeva unicamente della documentazione in merito alle spese di manutenzione e alla deduzione degli interessi passivi (aziendali) relativi all’immobile di __________, assegnando al contribuente un termine di risposta con scadenza all’8 aprile 2022, con la comminatoria che in caso di mancata o insufficiente risposta avrebbe deciso “sulla base della documentazione già a [sua] disposizione”.
Gli insorgenti hanno risposto all’RS 1 unicamente il 29 aprile 2022 (v. timbro con la data di ricezione apposto sulla lettera) – oltre 20 giorni dopo la scadenza del termine impartito ‑ allegando l’estratto conto bancario relativo al debito ipotecario (Ferienwohnung Residenza “__________” in __________ e agli interessi passivi corrisposti alla __________ di __________ durante il 2017, la Detaillierte Aufteilungsliste der Gemeinschaftskosten per il periodo 2016/2017 e la “Richiesta fondo di rinnovamento dal 01.07.2016 al 30.06.2017”, redatti dalla __________ SA per il Condominio __________ di __________.
Nel frattempo, però, l’RS 1 aveva già evaso il reclamo (il 27 aprile 2022) e la sua decisione, per ragioni tecniche, avrebbe riportato la data di notifica dell’11 maggio 2022. L’autorità di tassazione non ha potuto fare altro che confermare la decisione di prima istanza, non ammettendo né la deduzione degli interessi passivi aziendali in ragione di fr. 11'230.‑ né la deduzione delle spese di manutenzione effettive pari a fr. 15'270.‑, mancando ogni e qualsiasi giustificativo a comprova. Nella decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha unicamente ricalcolato la deduzione degli interessi passivi privati perché, per sua stessa ammissione, era incappato in un errore.
4. 4.1.
Con l’atto di ricorso esibito il 16 maggio 2022, il ricorrente non rivendica più le deduzioni per interessi passivi aziendali e spese di manutenzione effettive, bensì sostiene unicamente che il Canton Ticino non avrebbe potuto procedere alla tassazione del periodo fiscale 2017, perché i Semicantoni di __________ e __________ non avevano ancora concluso il loro accertamento. Come sottolineato dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni, tale censura è stata sollevata per la prima volta solo dopo l’evasione del reclamo, nonostante l’insorgente sapesse già prima di ricevere la decisione di tassazione IC 2017 che entrambi i Semicantoni di __________ e __________ avevano sospeso la (loro) procedura di tassazione.
4.2.
Come già ricordato, il fisco di un Cantone di domicilio secondario non è tenuto ad attendere la decisione da parte del Cantone di domicilio principale, nonostante il ruolo di Cantone leader di quest’ultimo (v. supra, consid. 2.4).
Non avendo ricevuto l’informazione in merito al ritardo nell’accertamento e alla conseguente sospensione della procedura di tassazione né dai due Semicantoni coinvolti né dallo stesso contribuente, l’RS 1 ha proceduto alla (sua) tassazione, tenendo conto anche dei termini di prescrizione del diritto di tassare. Non è escluso che l’Ufficio di tassazione, se avesse saputo del procedimento pendente davanti al Tribunale federale, avrebbe sospeso la procedura di tassazione, in attesa degli eventuali sviluppi. Non sarebbe tuttavia stato tenuto a farlo.
Il contribuente avrebbe comunque potuto sollevare la sua censura già al momento dell’inoltro del reclamo (29 novembre 2021) oppure quando ha ricevuto la richiesta d’informazioni del 4 marzo 2022. Ciò che però non ha fatto, come non ha presentato una copia della Dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio né ha prodotto per tempo quanto gli è stato richiesto, non ottemperando più volte al suo obbligo di collaborazione.
Date le circostanze, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato. La decisione di tassazione dopo reclamo IC 2017 dell’11 maggio 2022 deve pertanto essere confermata.
5. Il ricorso è conseguentemente respinto.
Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: