Incarti n.
80.2022.131

80.2022.132

Lugano

30 giugno 2022  

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 20 maggio 2022 contro la decisione del 9 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2020.

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   Con decisione di tassazione IC/IFD 2020 del 2.2.2022, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) accertava, per la contribuente, un reddito imponibile per l’IC di fr. 61'700.- e per l’IFD di fr. 62'100.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva quantificata in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati da __________, l’autorità fiscale aggiungeva l’importo di fr. 22'987.- a titolo di “alimenti ricevuti per sé”.

 

 

                                  B.   Con scritto 15/19.4.2022 RI 1 si rivolgeva all’UT indicando l’esistenza di un errore nella decisione di tassazione IC/IFD 2020. Indicava di essersi rivolta immediatamente al fisco per comunicare di non aver ricevuto alimenti dall’ex marito. Asseriva di aver nuovamente contattato l’autorità fiscale il 15.4.2022 “(…) visto le tasse che continuano ad arrivarmi (…)” spiegando nuovamente di non aver percepito alimenti dall’ex coniuge. Chiedeva pertanto di “rivedere” la decisione di tassazione.

 

 

                                  C.   L’UT si rivolgeva alla ricorrente con scritto 25.4.2022 informandola che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali poiché tardivo. Era stato presentato unicamente il 19.4.2022 contro la decisione del 2.2.2022. La contribuente veniva pertanto invitata a giustificare e documentare i motivi del ritardo.

                                         Con scritto 27.4.2022 RI 1 ribadiva di aver preso subito contatto con l’UT non appena ricevuta la decisione fiscale relativa al 2020 e di aver comunicato di non aver ricevuto alimenti da parte dell’ex marito. In tal senso sosteneva di aver “(…) ritenuto valida la spiegazione che mi è stata data. Ma poi quando sono arrivate le fatture, e a parte anche la tassa sugli affitti ho capito che qualcosa di sbagliato c’era”. L’insorgente spiegava che, in tutto il percorso del divorzio, non aveva mai ricevuto alimenti.

 

 

                                  D.   Con decisione su reclamo del 9.5.2022 l’UT dichiarava irricevibile il reclamo presentato da RI 1, siccome tardivo, poiché presentato oltre trenta giorni dall’intimazione della decisione. L’autorità fiscale indicava di aver segnalato il vizio di forma alla contribuente invitandola a giustificare e a documentare le ragioni del ritardo. Quanto da quest’ultima asserito non era tuttavia sufficiente per sanare il vizio di forma.

 

 

                                  E.   Con ricorso 20/23.5.2022 RI 1 impugna la decisione dell’UT con la quale è stato dichiarato irricevibile il suo gravame contro la decisione IC/IFD 2020. Nel gravame la ricorrente ribadisce che intende impugnare la tassazione a causa di un errore di conteggio dei redditi percepiti: quest’ultima precisa di non aver mai ricevuto alimenti da parte dell’ex coniuge, ma di essersi accordata con quest’ultimo nell’incassare lei direttamente gli affitti provenienti dalla loro proprietà immobiliare a __________. L’insorgente chiedeva pertanto di “(…) voler accettare il [suo] reclamo e di voler riaprire la [sua] notifica di tassazione togliendo gli alimenti conteggiati per errore”.

 


 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.

                                         L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2).

                                         Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).

                                         L’art. 133 cpv. 1 LIFD prevede le stesse regole per l’imposta federale diretta.

 

                                         2.2.

                                         Per intimazione o notificazione di un atto s’intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471, Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 138 CPC, p. 581; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157, Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz, Zurigo 2010, n. 885 ss.). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

                                         Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppu-re, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

                                         2.3.

                                         Oltre al requisito temporale, il reclamo deve ossequiare anche la forma scritta, come specificatamente indicato dalla leggeagli articoli 132 cpv. 1 LIFD e 206 cpv. 1 LT. L’invio per e-mail (come del resto pure l’invio tramite telefax) del reclamo non è infatti sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2016, n. 19 ad art. 132 LIFD).

 

                                         2.4.

                                         La prova dell’interposizione tempestiva di un reclamo o di un ricorso è a carico del reclamante o ricorrente (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb e cc; 98 Ia 247 consid. 2). Tale prova risulta in linea di principio dalla data del timbro postale (DTF 109 Ia 183 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_822/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2). Tuttavia, se la data in questione non è leggibile, non può costituire la prova del deposito dell’atto nel termine legale. L’interessato può in tal caso portare la prova con altri mezzi, in particolar modo mediante testimoni (DTF 109 Ib 343 consid. 2b; 98 Ia 247 consid. 2), tenendo conto del fatto che la semplice dichiarazione della parte interessata non è sufficiente (cfr. sentenza 2C_711/2008 del 7 novembre 2008 consid. 3.1).

                                         In linea di principio, si può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile (ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante esclude la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p. 220; inoltre DTF 106 II 173).

 

                                         2.5.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). 

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

                                   3.   3.1.

                                         Come visto l’autorità fiscale ha intimato alla ricorrente la decisione di tassazione IC/IFD 2020 il 2.2.2022 (data indicata sul documento). Ad oltre due mesi e mezzo di distanza, e meglio il 15/19.4.2022, RI 1 si è rivolta per iscritto all’UT, segnalando di aver ricevuto la notifica 2020 e di aver immediatamente contattato telefonicamente l’autorità resistente segnalando un errore nella commisurazione dei redditi in relazione agli alimenti percepiti dall’ex coniuge. Indicava di aver ricontattato, sempre via telefono, l’UT a metà aprile poiché le continuavano ad arrivare ulteriori “tasse” da pagare.

                                         Il fisco si è correttamente rivolto alla contribuente segnalando che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali poiché non era tempestivo ed al contempo le chiedeva di giustificare e documentare i motivi del ritardo. Con scritto 27.4.2022 la contribuente si limitava ad indicare di essersi rivolta telefonicamente all’UT per segnalare l’errore, senza tuttavia presentare un reclamo per iscritto.

 

                                         3.2.

                                         Ora, il testo degli art. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD è chiaro: il reclamo va presentato per iscritto ed entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La forma scritta è necessaria ed è esatta dalla legge (Locher, Kommentar DBG, Basilea 2015, n. 19 ad art. 132 DBG; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 18-19 ad art. 132 LIFD).

                                         Anche volendo ammettere che la ricorrente si sia rivolta all’autorità fiscale segnalando l’errore non appena ricevuta la decisione, tuttavia, non ricevendo alcuna nuova decisione, con la quale veniva modificato il reddito imponibile nel senso da lei auspicato, avrebbe dovuto interessarsi nuovamente della questione, non lasciando trascorrere il termine perentorio entro il quale presentare reclamo.

                                         In questa circostanza, non avendo presentato alcun reclamo nei termini e nella forma prescritta dalla legge, ossia per iscritto, la decisione di tassazione è passata in giudicato.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Per il resto la ricorrente neppure ha invocato una restituzione dei termini, che ad ogni modo, viste le spiegazioni fornite non sarebbe stata ammessa.

                                         Infatti giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Una disposizione analoga è prevista dall’art. 133 cpv. 3 LIFD per l’imposta federale diretta.

                                         Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

                                         Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

 

                                         4.2.

                                         Per impedimento non colpevole non bisogna unicamente intendere un’impossibilità oggettiva, come la forza maggiore, ma altresì l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure ad un errore scusabile. L’impedimento non doveva essere prevedibile e doveva essere di natura tale che il rispetto del termine avrebbe imposto l’adozione di misure che ci si sarebbe potuti attendere da parte di un uomo di affari accorto. La temporanea assenza dal domicilio può costituire un tale impedimento alla condizione che il ricorrente abbia agito con diligenza affinché gli atti di procedura necessari potessero essere compiuti in tempo utile, se del caso da un terzo (sentenza TF 2C_1044/2017 del 20.12.2017 consid. 5.2.).

                                        

                                         4.3.

                                         Ora nella presa di posizione della ricorrente, circa l’intempestività del suo gravame, non si ravvisano gli estremi per ammettere la restituzione dei termini.

 

                                  

                                   5.   Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      50.–

                                         per un totale di                                                      fr.    350.–

                                         sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen           Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: