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Incarti n. 80.2022.153 |
Lugano |
In nome |
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La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici |
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria |
Mara Regazzoni |
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parti |
RI 1
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contro |
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RS 1
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oggetto |
ricorso del 15 giugno 2022 contro la decisione del 18 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2017, 2018 e 2019. |
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Fatti |
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A. RI 1 è stato imposto congiuntamente alla moglie, __________, per i periodi fiscali dal 2017 al 2019. Nel 2022 è stato pronunciato il loro divorzio.
Nei periodi fiscali litigiosi, RI 1 era al beneficio di rendite di invalidità del primo e del secondo pilastro.
B. a. Periodo fiscale 2017
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2017 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 219'396.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 488'791.-.
Il marito faceva valere, in particolare, le seguenti spese professionali: fr. 3'760.- a titolo di spese di trasporto con il mezzo pubblico da Locarno a Zurigo; fr. 680.– per doppia economia domestica; fr. 12'000.- per alloggio a Zurigo; fr. 1'250.- forfait per altre spese professionali.
b. Periodo fiscale 2018
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2018 i contribuenti facevano valere un reddito imponibile complessivo di fr. 187'192.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 533'259.-.
Il marito faceva valere, in particolare, le seguenti spese profes-sionali: fr. 3'760.- a titolo di spese di trasporto con il mezzo pubblico da Locarno a Zurigo; fr. 12'000.- per alloggio a Zurigo.
c. Periodo fiscale 2019
Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2019 facevano valere un reddito imponibile complessivo di fr. 167'764.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 569'305.-.
Il marito faceva valere, in particolare, le seguenti spese per disabilità: fr. 3'860.- per l’abbonamento generale FFS “per spostamenti Locarno – Zurigo”; fr. 11'748.- per alloggio a Zurigo.
C. a. Periodo fiscale 2017
Con decisione del 17 marzo 2021 l’RS 1 (UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 255'200.- e per l’IFD in fr. 269'900.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 128'500.- per l’IC ed in fr. 143'200.- per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 488'000.-. La deduzione delle spese professionali del marito era stata negata, “difettando i requisiti di legge”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione del 17 marzo 2021 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 201'700.- per l’IC ed in fr. 199'600.- per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 488'000.-. La deduzione delle spese professionali del marito era stata negata, “difettando i requisiti di legge”.
c. Periodo fiscale 2019
Con decisione del 17 marzo 2021 l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 183'300.- per l’IC e in fr. 187'700.- per l’IFD. La sostanza veniva determinata in fr. 569'000.-. Le spese per disabilità non erano state ammesse in deduzione, in quanto l’autorità fiscale non riteneva “che la spesa richiesta in deduzione rientri nell’onere delle spese deducibili come da circolare no. 9/2005”.
D. Periodi fiscali 2017 – 2018 - 2019
Con reclamo del 16 aprile 2021, i contribuenti contestavano la mancata deduzione delle spese fatte valere, a tiolo di spese per disabilità per i periodi fiscali dal 2017 al 2019. In particolare le spese di alloggio per l’appartamento di Zurigo e quelle per l’abbonamento generale per i mezzi pubblici sarebbero state in stretta correlazione con una severa forma di invalidità psichica di cui era affetto il reclamante, tale da impedirgli “di vivere all’interno della situazione familiare ordinaria”. Allegava al reclamo un certificato medico del dr__________, Specialista FMH __________, che confermava la necessità per il paziente “di mantenere assolutamente il suo appartamento a Zurigo, in quanto è indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua famiglia”.
E. Periodi fiscali 2017 – 2018 – 2019
Con tre decisioni del 18 maggio 2022, l’UT respingeva il reclamo dei contribuenti, con la seguente motivazione:
A detta dell'autorità fiscale, non é possibile considerare i costi di cui sopra alla stregua di spese di disabilità.
Sono infatti deducibili quali spese per disabilità unicamente le spese che insorgono come conseguenza di una disabilità e che non costituiscono né spese di mantenimento ordinario, né spese di lusso.
Secondo le informazioni in possesso dell'autorità fiscale, in data 19 gennaio 2022 il matrimonio tra RI 1 e __________ é stato sciolto per divorzio.
Esaminando la convenzione sugli effetti accessori del divorzio (firmata da entrambi), al punto 1.3 viene indicato che "i coniugi vivono consensualmente separati in pratica da sempre, ma dal primo gennaio 2021 sono anche economicamente indipendenti".
Risulta inoltre che dal 01.01.1992 il signor RI 1 beneficiava di un permesso di soggiorno per dimorare a Zurigo. Al reclamo viene allegato un contratto riguardante l'affitto di un appartamento in __________ a Zurigo con cui viene fissato l'inizio della locazione al 1. luglio 1998.
Il domicilio principale è il Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile all'occhio di terzi. Una persona può avere un solo domicilio principale. Il domicilio secondario (Comune di soggiorno) è il Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l’istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno (art. 3 lett. c della LF del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRA; RS 431.02]). Nessuno mette in dubbio che il signor RI 1 abbia effettuato frequenti trasferte tra i comuni di __________ e di Zurigo. È però altrettanto indiscutibile che tutti gli spostamenti fra il comune di domicilio e il comune di soggiorno del reclamante costituiscono trasferte di natura privata, con la conseguenza che il relativo costo rientrano tra le spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che come tali non possono essere dedotte dal reddito imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).
Spese di alloggio: le stesse
sono riferite principalmente all'attività lavorativa, a suo tempo svolta a
tempo pieno e con il passare degli anni con un grado di occupazione sempre
inferiore. I costi cagionati dall'appartamento preso in locazione a Zurigo non
possono essere considerate delle spese di disabilità, ma al massimo come
"spesa professionale", ritenuto comunque che le stesse NON possono in
ogni caso eccedere il reddito da attività lucrativa (del signor
RI 1).
La parte di costo che eccede il reddito da attività lucrativa è considerato una spesa di mantenimento, non fiscalmente deducibile.
F. Periodi fiscali 2017 – 2018 – 2019
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dallo __________, contesta, per i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019, il mancato riconoscimento delle spese per disabilità, consistenti nelle spese di locazione per l’alloggio situato a Zurigo e nel costo dell’abbonamento generale per spostarsi con i mezzi pubblici tra il comune di domicilio e il comune di soggiorno.
Il ricorrente spiega che le spese da lui sostenute sarebbero insorte in ragione della sua disabilità medicalmente comprovata.
Per quanto attiene alle spese per l’alloggio a Zurigo, le stesse dipenderebbero dal fatto che l’insorgente doveva vivere separato dal proprio nucleo familiare per indicazione medica. La necessità di disporre di un alloggio a Zurigo sarebbe anche provata dal fatto che, al rientro del contribuente in Ticino nel 2021, lo stesso ha dovuto locare un appartamento in proprio poiché non poteva trasferirsi in pianta stabile nel sito abitativo della di lui famiglia a causa della sua disabilità. Aver esibito il contratto di locazione risalente al 1998 confermerebbe, ancora una volta, quanto sostenuto dal ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che, in base alle esigue entrate da attività lucrativa del ricorrente per i periodi fiscali presi in considerazione (alla stregua di un Soziallohn), le spese che ha dovuto affrontare per via della propria disabilità, non avrebbero potuto essere da lui sostenute quali spese professionali. Si tratterebbe dunque di spese che traggono la loro “origine dalle conseguenze dirette e specifiche di uno status di disabilità”.
Anche le spese legate alle trasferte da __________ a Zurigo dovrebbero essere ricondotte alla condizione di disabilità del contribuente, il quale “raggiungeva il domicilio coniugale per il disbrigo degli affari correnti di famiglia e per affrontare le normali contingenze, con il relativo corollario di decisioni, di ordine familiare”
G. Con osservazioni del 27/28 giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso, sottolineando che sono deducibili, a titolo di spese per disabilità, solo quelle che insorgono (in relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Le spese chieste in deduzione dal contribuente non costituirebbero spese per disabilità, in quanto non direttamente (ma neppure indirettamente) connesse con la malattia del contribuente. Si configurerebbero piuttosto come spese di mantenimento ordinario non correlate in alcun modo con un’attività lucrativa del contribuente o con eventuali trattamenti medici a cui si è dovuto sottoporre in regione dei suoi disturbi psichici.
H. Con replica 6 luglio 2022, il ricorrente ha ribadito ancora una volta che l’insorgere delle spese per cui è stata chiesta la deduzione è in nesso di causalità diretto, naturale e adeguato con la malattia specifica di cui è affetto il contribuente e che le relative spese createsi sono state usuali e indispensabili in ragione dello stato valetudinario dello stesso.
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Diritto |
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1. 1.1.
Secondo gli articoli 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, 9 cpv. 1 lett. hbis LAID e 32 cpv. 1 lett. l LT sono dedotte dai proventi le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo.
Lo scopo di questa disposizione è di alleviare l’onere fiscale per le persone che devono impiegare una parte cospicua del loro reddito per le spese causate dalla loro disabilità (cfr. Messaggio dell'11 dicembre 2000 relativo all'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» e a un disegno di legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, FF 2001 1548). Dalla formulazione dell'art. 33 al. 1 lett. hbis LIFD e dalla genesi del testo si evince che non tutte le spese sostenute in relazione a un handicap possono essere dedotte dal reddito. Sono deducibili solo le spese legate a una disabilità, ossia quelle che in linea di principio e in larga misura sono la conseguenza diretta dell'handicap ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LDis (cfr. sentenza del TF 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.1 e riferimenti).
1.2.
Per concretizzare l'art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD, l'AFC ha emanato la circolare n. 11 del 31 agosto 2005 sulla deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità (di seguito: circolare n. 11). In qualità di direttiva amministrativa, la circolare n. 11 non è giuridicamente vincolante per i giudici. Tuttavia, il Tribunale federale non si discosta da una direttiva amministrativa senza una buona ragione (“triftiger Grund”), a condizione che essa offra un'interpretazione soddisfacente delle disposizioni giuridiche applicabili e adatta alla fattispecie concreta (sentenza del TF 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).
2. 2.1.
Il ricorrente sostiene di aver diritto alla deduzione della pigione pagata per la locazione di un appartamento a Zurigo come pure del costo dell’abbonamento generale per i trasporti pubblici, trattandosi di spesa per disabilità. Ha prodotto a tal fine il certificato medico del 3 giugno 2020 del dr. med. __________, FMH __________, da cui si evince che per motivi di salute il contribuente “necessita di mantenere assolutamente il suo appartamento a Zurigo, in quanto è indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua famiglia”.
2.2.
Una persona affetta da disabilità è una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un’attività lucrativa (art. 2 cpv. 1 LDis). La deficienza è persistente se rende difficile o impedisce da almeno un anno il compimento delle suddette attività o le renderà presumibilmente difficili o impossibili durante almeno un anno. La limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana, nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa deve essere causata dalla deficienza fisica, mentale o psichica (relazione causale) (Circolare n. 11, cifra 4.1).
Secondo la cifra 4.1 della circolare 11 dell’AFC, si considerano in ogni caso persone disabili i beneficiari di prestazioni ai sensi della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), i beneficiari di assegni per grandi invalidi – ai sensi dell’art. 43bis della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), dell’art. 26 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell’art. 20 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM) –, i beneficiari di mezzi ausiliari ai sensi degli articoli 43ter LAVS, 11 LAINF e 21 LAM e i residenti di case per anziani e i pazienti a beneficio di servizi di aiuto a domicilio con un onere giornaliero di cura e di assistenza di almeno 60 minuti. Anche non rientrando in tali categorie, la disabilità può comunque essere accertata in altri modi adeguati, ad esempio per il tramite del questionario medico allegato alla medesima circolare.
2.3.
È immediatamente evidente che, nel caso in esame, non è comprovata l’esistenza di una disabilità e neppure di una limitazione nel compimento delle attività della vita quotidiana, nell’intrattenimento di contatti sociali, nel seguire una formazione e un perfezionamento o nell’esercizio di un’attività lucrativa a causa della deficienza fisica.
Il certificato medico prodotto dall’insorgente si limita ad accennare genericamente a “motivi di salute psichica” e ad una “presa a carico psichiatrica”, senza alcun ulteriore riferimento ad una patologia precisa. Nel questionario predisposto dall’AFC per stabilire l’esistenza di una disabilità, si richiedono in particolare la descrizione sommaria del tipo di deficienza constatata dal medico, la durata della deficienza, l’indicazione delle attività della vita quotidiana che possono essere compiute solo con l’ausilio di terzi e delle attività domestiche che non possono essere eseguite, le difficoltà nell’intrattenere contatti sociali, le limitazioni negli spostamenti e le ripercussioni sulla formazione o sull’esercizio di un’attività lucrativa. Nessuno di questi aspetti è preso in considerazione nel certificato prodotto dal ricorrente.
Già solo per questa ragione, la decisione impugnata, con la quale è stata negata la deduzione della pigione per l’appartamento di Zurigo, si rivela legittima.
3. 3.1.
Anche volendo ammettere che il ricorrente abbia comprovato di essere affetto da una deficienza mentale o psichica e che quest’ultima lo limiti nel compimento delle attività della vita quotidiana e nell’intrattenimento di contatti sociali, il pagamento della pigione per un appartamento a Zurigo non rientra in nessuna tipologia di spesa per disabilità.
3.2.
Secondo la cifra 4.2 della Circolare n. 11, si considerano spese per disabilità le spese che insorgono (relazione causale) come conseguenza di una disabilità e non costituiscono né spese di mantenimento ordinario né spese di lusso. Si considerano spese di lusso, che non possono essere dedotte, le spese che superano l’ambito delle misure usuali e indispensabili, che insorgono unicamente per motivi di gradimento personale o che sono particolarmente onerose. Rientrano nelle spese di mantenimento ordinario le spese destinate alla soddisfazione dei bisogni personali. Ne fanno parte le spese usuali per il vitto, l’abbigliamento, l’alloggio, la cura del corpo, il tempo libero e i divertimenti (vedi anche sentenza 9C_655/2022 del 31 ottobre 2023 consid. 5.1.2 e riferimenti).
3.3.
Va ricordato che, negli anni precedenti l’insorgere della sua invalidità, il ricorrente ha esercitato la propria attività lucrativa a Zurigo, con la conseguente necessità di dovervi prendere in locazione un alloggio. Il contratto di locazione prodotto risale infatti al 1° luglio 1998. È quindi innegabile che il motivo della locazione andasse ricercato nello svolgimento dell’attività lucrativa del contribuente. Con la cessazione dell’attività lucrativa, coincidente con l’insorgere dell’invalidità, non si giustificava più il mantenimento dell’alloggio a Zurigo quale spesa professionale, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Ora, il fatto che l’insorgente abbia deciso di mantenere a propria disposizione l’appartamento di Zurigo, pur essendone venuta meno la necessità lavorativa, implica che il relativo canone di locazione sia divenuto una spesa “per il mantenimento del contribuente”, la cui deduzione dal reddito imponibile è esclusa dagli articoli 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT. Come già ricordato, la stessa circolare n. 11 dell’AFC esclude che possano essere dedotte quali spese per disabilità le spese di mantenimento ordinario, fra le quali quelle per l’alloggio.
Del resto, nella replica del 6 luglio 2022 alle osservazioni dell’autorità di tassazione, è lo stesso ricorrente ad affermare che “lo scopo della residenza a Zurigo non era quello di seguire trattamenti specifici ottenibili solo in situ” e, ancora, che se il contribuente “alla fine dell’attività professionale, è restato ancora per qualche tempo, peraltro limitato, a Zurigo; ciò è stato dettato da ragioni legate alla risoluzione degli aspetti pratici relativi alla parentesi zurighese, e non per altro”. Lo stesso insorgente ha pertanto escluso che il mantenimento dell’appartamento a Zurigo anche dopo la cessazione dell’attività lucrativa fosse in qualche modo legato alla necessità di sottoporsi a cure legate alla sua pretesa disabilità.
La necessità di disporre di un’abitazione separata da quella coniugale sembrerebbe peraltro dipendere da problemi relazionali, come suggerito non solo dalla formulazione del certificato medico (“è indispensabile per la sua stabilità psichica una certa distanza dalla sua famiglia”), ma anche dal fatto che nel 2022 è stato pronunciato il divorzio dalla moglie. A maggior ragione, il canone di locazione dell’appartamento di Zurigo, come pure le spese di trasporto per recarvisi, assurgono a spese di mantenimento personale.
4. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza:
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: