Incarti n.
80.2022.175

80.2022.176

Lugano

3 ottobre 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni, segretaria

 

 

parti

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 13 luglio 2022 contro la decisione del 27 giugno 2022 in materia di IC-IFD 2020.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   Con decisione del 2 marzo 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di RS 1 (di seguito UT) ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio, non avendo il contribuente presentato la dichiarazione d’imposta, malgrado una multa disciplinare per violazione degli obblighi procedurali di fr. 540.- (inflitta con decisione del 14 dicembre 2022).

 

 

                                  B.   In data 26 aprile 2022, il contribuente ha presentato la dichiarazione d’imposta 2020. L’UT ha considerato l’inoltro della dichiarazione come un reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio e, con scritto del 10 maggio 2022, ha attribuito al reclamante un termine fino al 20 maggio 2022 per giustificare e documentare i motivi della presentazione tardiva del reclamo, avvertendolo che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

                                         Con decisione del 27 giugno 2022, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo, non avendo il contribuente dato seguito all’invito a giustificare il ritardo nella sua presentazione.

 

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente chiede comprensione e la possibilità di rimediare all’errore da lui commesso e, di conseguenza, essere tassato correttamente. Ammette di non aver rispettato i termini, ma sostiene di essersi “affidato alle consulenze di una persona vicina che purtroppo [lo] ha mal consigliato e al quale [ha] affidato la totale gestione della pratica”.

 

 

Diritto

 

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         1.2.

                                         Nella fattispecie, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la decisione di tassazione d’ufficio del 2 marzo 2022, poiché tardivo. La Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT et art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

                                         Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

 

                                         2.3.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente è stato tassato d’ufficio poiché non ha inoltrato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, neppure dopo che, il 14 dicembre 2021, gli era stata inflitta una multa di fr. 540.- per violazione degli obblighi procedurali datata.

                                         Secondo l’autorità di tassazione, la decisione di tassazione d’ufficio è stata notificata al contribuente il 2 marzo 2022. Il ricorrente non contesta tale circostanza.

                                         Presentando la dichiarazione fiscale 2020 in data 26 aprile 2022, il contribuente ha interposto – di fatto – reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio. Se la decisione è stata notificata il 2 marzo 2022, il termine di reclamo è scaduto il 1° aprile 2022. Di conseguenza, il reclamo era tardivo.

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Invitato dall’UT a giustificare il ritardo, il ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta. Non essendoci dunque alcun motivo di restituzione del termine, l’UT ha dunque legittimatamene dichiarato irricevibile il reclamo presentato dal ricorrente. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.

 

 

                                   4.   4.1.

                                         Con lettera del 10 maggio 2022, l’Ufficio di tassazione ha attribuito al reclamante un termine di dieci giorni per giustificare e documentare i motivi dell’inosservanza del termine di reclamo.

 

                                         4.2.

                                         Secondo l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

                                         Per l’imposta federale diretta, l’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

                                         Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

                                         Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

 

                                         4.3.

                                         Come ricordato, il contribuente non ha dato seguito alla richiesta dell’Ufficio di tassazione di giustificare il ritardo nell’inoltro del reclamo. In queste circostanze, l’autorità fiscale non poteva fare altro che dichiararlo irricevibile in quanto intempestivo.

                                         In ogni caso, anche il motivo addotto con il ricorso alla Camera di diritto tributario non giustificherebbe una restituzione del termine. Il ricorrente afferma infatti di non aver potuto adempiere ai suoi obblighi procedurali, avendo “affidato la totale gestione della pratica” ad una “persona vicina che purtroppo [lo] ha mal consigliato”. A parte il fatto che non ha fornito alcuna prova del mandato che avrebbe conferito ad una terza persona, il contribuente non ha mai informato l’autorità dell’esistenza di una rappresentanza contrattuale. Se lo avesse fatto, l’UT si sarebbe rivolto direttamente al suo rappresentante.

 

 

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Contro il presen

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: