Incarti n.
80.2022.213

80.2022.214

Lugano

7 novembre 2022       

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Mara Regazzoni

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 19 agosto 2022 contro la decisione del 20 luglio 2022 in materia di IC e IFD 2021.

 

 

 

Fatti

 

 

 

                                  A.   RI 1, nato il __________ a __________ (Italia), domiciliato a __________, percepisce una rendita pensionistica erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

                                         Nella dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente e la moglie RI 2 hanno dichiarato la rendita AVS e la pensione della previdenza professionale percepite da quest’ultima.

                                         Con decisione del 4 maggio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (di seguito UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 87'000.– per l’IC (reddito determinante per l’aliquota fr. 92'100.–) e in fr. 84'700.– per l’IFD (reddito determinante per l’aliquota fr. 89'800.–). Rispetto alla dichiarazione presentata dai contribuenti, aveva in particolar modo aggiunto al reddito imponibile l’importo di fr. 38'839.–, corrispondente alla pensione dell’INPS.

 

 

                                  B.   Con scritto datato 4 maggio 2022, i coniugi RI 1 interponevano reclamo contro la decisione di tassazione, lamentando il fatto che la rendita versata dall’INPS fosse già stata assoggettata all’imposta alla fonte italiana con una ritenuta di quasi 12'000 franchi. A loro avviso, tale reddito avrebbe dovuto essere considerato nel calcolo delle imposte svizzere sul reddito solo per la determinazione dell’aliquota.

                                         Con email del 20 maggio 2022, su richiesta dell’UT, i contribuenti precisavano che la pensione era erogata dall’INPS e che l’attività lavorativa del marito era stata alle dipendenze della __________ SpA.

                                         L’autorità di tassazione rispondeva lo stesso giorno, informando i reclamanti che la pensione era imponibile al 100% in Svizzera, non trattandosi di una remunerazione pubblica secondo l’art. 19 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41). Allegava al messaggio il formulario per chiedere l’esenzione della rendita dall’imposta alla fonte italiana.

 

 

                                  C.   Con decisione del 20 luglio 2022, l’UT respingeva il reclamo dei contribuenti, argomentando che l’art. 19 CDI-I, che prevede l’assoggettamento nello Stato della fonte, non trovava applicazione poiché il reddito percepito dal reclamante consisteva in “una pensione privata, INPS, erogata dalla società __________”. La rendita pensionistica era pertanto da imporre totalmente in Svizzera.

 

 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la decisione dell’autorità di tassazione, argomentando che la procedura di rimborso indicata da quest’ultima non “assicura il rimborso delle imposte pagate” e che “rimane dunque il problema della doppia imposizione del reddito”.


 

Diritto

 

 

 

                                   1.   Controversa è l’imposizione dell’importo di fr. 38'839.– che deriva dal pagamento, da parte dell’INPS, di una pensione a favore di RI 1, che aveva esercitato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società __________ SpA. I ricorrenti ritengono che questo reddito, già tassato dallo Stato italiano, non sia soggetto ad una tassazione in Svizzera. L’autorità fiscale cantonale lo ha per contro assoggettato all’imposta federale e cantonale sul reddito, facendo riferimento all’art. 19 CDI-I, che prevede l’assoggettamento delle pensioni private nello Stato di residenza del beneficiario.

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Il ricorrente è assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton Ticino in virtù della sua appartenenza personale, in quanto vi ha il domicilio (art. 3 cpv. 1 LIFD; art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all’estero, per l’imposta federale diretta (art. 6 cpv. 1 LIFD), e fuori cantone, per l’imposta cantonale (art. 5 cpv. 1 LT) (sentenza 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3).

                                         La totalità dei proventi, periodici o unici sottostà all’imposta sul reddito (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibili sono in particolare tutti i redditi provenienti da attività dipendente oppure indipendente (art. 17 e segg. LIFD e art. 18 e segg. LIFD), da sostanza mobiliare (art. 20 LIFD), ecc. I medesimi principi si trovano anche nella LT, agli art. 16 e segg., 17, 19, ecc. (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1. e 5.2.).

 

                                         2.2.

                                         La doppia imposizione viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).            

                                         Il principio dell’effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014, p. 49).

 

                                         2.3.

                                         In applicazione dell’effetto negativo delle Convenzioni di doppia imposizione conviene, nella pratica, analizzare una fattispecie di portata internazionale applicando in un primo tempo il diritto interno. In un secondo momento le regole delle CDI permetteranno, se del caso, di restringere la portata delle norme interne che provocano un problema di doppia imposizione, proibito dalla Convenzione (Oberson, op. cit., p. 49; sentenza TF 2C_268/2016 del 10.2.2017 consid. 5.1.).

 

 

                                   3.   3.1.

                                         Secondo le normative di diritto interno citate precedentemente, in Svizzera sono imponibili anche tutte le rendite pensionistiche percepite da un contribuente qui domiciliato (articoli 22 LIFD e 21 LT). In virtù del domicilio in Svizzera, l’insorgente vi è infatti assoggettato illimitatamente alle imposte.

                                         Resta quindi da stabilire unicamente in quale misura la sovranità fiscale svizzera sia eventualmente limitata dalla CDI-I (sentenza TF 2C_276/2007 del 6.5.2008, consid. 3.2.; DTF 143 II 257, consid. 5.4.).

 

                                         3.2.

                                         Di principio, le pensioni e le altre rimunerazioni simili pagate ad un residente da uno Stato contraente in ragione di un precedente rapporto d’impiego sono imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18 della Convenzione modello OCSE). Tuttavia le pensioni pagate da uno Stato contraente (oppure da una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali) ad una persona fisica, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi costituiti dallo Stato, a titolo di corrispettivo per servizi resi, sono imponibili unicamente nello Stato che paga le pensioni (Stato della fonte) (art. 19 par. 2 Modello OCSE), a meno che il beneficiario non sia residente dell’altro Stato e non ne possieda la nazionalità (art. 19 cpv. 2 lett. b Modello OCSE). In quest’eventualità è nuovamente lo Stato di residenza che ha il diritto di imporre le pensioni. Le Convenzioni di doppia imposizioni hanno quindi la tendenza ad attribuire il diritto di imporre allo Stato di residenza per le pensioni del settore privato e allo Stato della fonte per quelle del settore pubblico (Oberson, Précis de droit fiscal international, 5a ed., Berna 2022, n. 712 p. 256).

 

                                         3.3.

                                         Per quanto concerne la convenzione italo-svizzera, le diverse prestazioni pensionistiche sono disciplinate agli articoli 18 e 19.

                                         Secondo l’art. 18 CDI-I, fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

                                         L’art. 19 paragrafo 1 CDI-I prevede invece che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

                                         Per quanto concerne la delimitazione del campo d’applicazione dell’art. 19, il paragrafo 2 lettera a precisa che, ai fini di tale articolo l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico» designa, per quanto riguarda l’Italia:

                                         (1)   le Ferrovie dello Stato (FF.SS.);

                                         (2)   l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);

                                         (3)   l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

                                         (4)   l’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);

                                         Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorità dei due Stati contraenti. Un primo ampliamento della lista risulta dal Protocollo aggiuntivo del 1976, poi variato dal Protocollo modificativo del 1978. Sono dunque esenti dall'imposizione in Svizzera anche le remunerazioni pagate da: ACLI, INCA, ITAL, INAS, ENCAL, ENAS, ENASCO ed ENPAC.

 

                                         3.4.

                                         Gli insorgenti non pretendono che il marito percepisca la pensione dell’INPS dallo Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, “a titolo di servizi resi precedentemente”. Era infatti dipendente della __________. L’ente erogante non è neppure “una persona giuridica o un ente autonomo di diritto pubblico” secondo l’art. 19 par. 2 CDI-I. Deve conseguentemente essere condivisa la valutazione dell’autorità di tassazione, che ha considerato la pensione percepita dal ricorrente come riferita ad un cessato impiego di natura privatistica.

                                         La rendita litigiosa soggiace pertanto alla sovranità fiscale svizzera, conformemente a quanto previsto dall’art. 18 CDI-I. Come indicato dall’autorità di tassazione, il contribuente può peraltro richiedere l’esenzione dall’imposizione italiana tramite l’apposito formulario, inviatogli dallo stesso UT.

                                         Il semplice fatto che la procedura di rimborso “non assicur[i] il rimborso delle imposte pagate” non giustifica una rinuncia, da parte della Svizzera ad imporre un reddito che anche in base al diritto internazionale è soggetto alla sovranità fiscale elvetica.

 

 

                                   4.   Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è respinto.

 

                                    2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    600.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.      80.–

                                         per un totale di                                                      fr.    680.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

1. Divisione delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

 

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di .

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: