Incarti n.
80.2022.223

80.2022.224

Lugano

2 febbraio 2023      

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1

 RI 2

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

 

oggetto

ricorso del 29 agosto 2022 contro la decisione del 13 luglio 2022 in materia di IC e IFD 2021

 

 

 

Fatti

 

 

                                  A.   a.

                                         RI 2, moglie di RI 1, è proprietaria di sostanza immobiliare situata a __________. Si tratta in particolare dei fondi __________, __________ e __________ RFD __________, ricevuti in donazione il 20 marzo 1998 (v. SIFTI, Ufficio Registri di Lugano; ultima consultazione: 09.01.2023).

                                         La maggior parte del fondo __________ è ricoperto da prato (1'936 m2), per il resto vi sono due porcili, un’autorimessa ed una tettoia, che nel periodo fiscale litigioso erano stati parzialmente locati quali deposito di materiali edili e macchinari da cantiere (v. Modulo 7, “contratto di deposito, particella __________ RFD Sezione di __________, Comune di __________” firmato il 27 maggio 2021 da RI 2 e __________ Sagl).

                                         Sul fondo __________ sorge un immobile, gravato fino al 2006 da un usufrutto a favore di __________ e __________; mentre il fondo __________ di complessivi 47’070 m2 è intavolato a Registro fondiario quale selva e bosco (46'192 m2) e prato (v. SIFTI, Ufficio Registri di Lugano; ultima consultazione: 9.01.2023).

 

                                         b.

                                         La Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche 2021 è stata presentata il 30 aprile 2022. Per quanto qui d’interesse, per i fondi __________, __________ e __________ RFD __________, i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano un unico Modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare), sul quale menzionavano un valore locativo (abitazione primaria) di fr. 14'000.‑ e affitti incassati per fr. 6’000.‑ con la dicitura “Particella __________ RFD affittata in parte quale deposito di cantiere da giugno a ottobre (vedi contratto alleg.)”. Rivendicavano la deduzione delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione effettive in ragione di fr. 17'727.‑. Tra queste spese, erano annoverati fr. 1'496.‑ per l’acquisto di una motofalciatrice e fr. 9'360.‑ relative a “Consulenza causa bosco”.

 

 

                                  B.   Con decisione di tassazione notificata il 9 giugno 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), non ammetteva né le spese per l’acquisto della motofalciatrice né le spese legali sostenute nella “__________” (v. Modulo Immobili, in: ric., doc. F). A motivo, l’autorità di tassazione adduceva:

                                         Mapp. __________ di Lugano: Le spese riguardanti le consulenze notarili nonché l’eventuale sostituzione di una motofalciatrice non vengono considerate deducibili fiscalmente, in quanto ritenute spese di gestione”.

                                         Di conseguenza, per l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato stabilito in fr. 190'600.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 2'631'000.‑ (determinante anche per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale per il periodo fiscale 2021 si attestava a fr. 24'532.25 (coefficiente: 97%).

                                         Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 194'200.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e il debito d’imposta era di fr. 11'807.95.

 

 

                                  C.   Contro la summenzionata decisione, RI 1 presentava reclamo il 13 giugno 2022, chiedendo ‑ poiché trattavasi “di una problematica piuttosto complessa” ‑ di essere sentito “verbalmente”.

                                         Nel suo scritto, il reclamante evidenziava la sua indisponibilità per i giorni “20 e 21 giugno 2022 e durante tutto il mese di luglio”.

                                         In data 27 giugno 2022, l’RS 1 convocava il contribuente. Nell’incarto a disposizione dell’autorità giudicante non vi è alcun verbale relativo all’avvenuta discussione.

 

 

                                  D.   Con decisione datata 13 luglio 2022, sia per l’IC sia per l’IFD, l’RS 1 respingeva il reclamo con la motivazione:

                                         Le tassazioni base sono confermate per i motivi discussi con il contribuente nell’audizione del 27 giugno 2022.

                                         Come indicato nel corso dell’incontro, si conferma che la dottrina vigente prevede tre categorie di deduzioni possibili [tra cui] le deduzioni organiche, che consistono nelle spese direttamente legate all’acquisizione del reddito (artt. 25 ss. LT e 26 ss. LIFD) […]

                                         Le spese di manutenzione (artt. 31 LT e 32 LIFD) rientrano pacificamente nella prima categoria di deduzioni possibili, ossia quelle organiche, che devono essere direttamente legate all’acquisizione del reddito.

                                         Trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi degli immobili può pertanto entrare in considerazione solo se l’immobile di cui si tratta è produttivo di reddito (valore locativo o affitti). Nel caso di immobili improduttivi di reddito, non sono da dedurre costi, siccome manca il nesso causale fra reddito imponibile e spese di manutenzione.

 

 

                                  E.   Con il ricorso inviato alla Camera di diritto tributario il 29 agosto 2022 per lettera raccomandata, RI 1 e RI 2 si aggravano nuovamente contro la mancata deduzione delle spese legali e delle spese per la sostituzione della motofalciatrice quali spese di manutenzione in relazione ai fondi __________ e __________ RFD __________.

                                         Premettendo che la decisione impugnata è stata notificata per Posta B durante il periodo compreso tra il 1° e il 30 luglio 2022 quando “avevano dato ordine alla Posta di trattenere la corrispondenza” e di aver ritirato la suddetta corrispondenza il 2 agosto 2022, a loro dire, il termine per interporre ricorso avrebbe cominciato a “decorrere al più presto dal 3 agosto 2022” con scadenza, “tenendo contro delle ferie giudiziarie (art. 16 LPAmm), al più tardi il 14 settembre 2022”.

                                         Nel merito, in relazione al fondo __________ RFD __________, i ricorrenti rivendicano la “deduzione delle parcelle legali” in ragione di fr. 9'360.‑, affermando che la “consulenza legale è una necessità obbligata e causata da altri” (p. 3) e che non rappresenta, come “erroneamente interpretato dall’ufficio di tassazione”, una spesa di gestione né ordinaria né straordinaria.

                                         Per quanto concerne il mappale __________ RFD __________, invece, gli insorgenti specificano che “il fondo durante il 2021 ha prodotto reddito” e richiedono la deduzione dei costi sopportati per l’acquisto di una nuova motofalciatrice (fr. 1'496.‑), in sostituzione di quella precedente ormai rotta, necessaria per procedere alla manutenzione della superficie di “circa 2200 mq”, “coltivata a prato” e situata in zona edificabile, così come ordinato dall’Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel Comune di Lugano del 21 novembre 2013.

 

 

                                  F.   a.

                                         Il 30 agosto 2022, la Camera di diritto tributario si rivolgeva ai ricorrenti attirando la loro attenzione sulla tardività del loro ricorso, in quanto né gli “accordi particolari con la Posta […] permettono di procrastinare la data della notifica” né “la LIFD né la LT prevedono le ferie giudiziarie”.

                                         La Camera impartiva loro un termine di 15 giorni per prendere posizione facendo eventualmente valere un motivo di restituzione in intero del termine giusta gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD.

 

                                         b.

                                         Rispondendo con lettera raccomandata datata 2 settembre 2022, i ricorrenti affermavano che “la decisione [era] stata spedita con la procedura posta B […] non essendo possibile tracciare la consegna della busta, la decisione è da reputare intimata, ai sensi dell’art. 17, cpv. 3 [LPAmm], il giorno del ritiro della corrispondenza: «la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario, …»”; di aver “ritirato (preso in consegna) la busta il 2 agosto 2022” e che “il termine fissato in 30 giorni decorre al più presto dal 3 agosto e scade il 1° settembre, ritenuto che le ferie giudiziarie non sono computabili”. Di conseguenza, il ricorso “spedito il 29 agosto 2022” deve essere considerato tempestivo.

                                         Aggiungono altresì che “l’interpretazione del calcolo dei giorni sulla non tempestività del ricorso avverso la decisione di tassazione su reclamo (13 luglio 2022) non può essere considerata valida ai fini della decorrenza dei termini poiché non suffragata da un valido titolo postale, come sarebbe, per esempio un invio raccomandato […] L’invio per posta «B» non prova, né quando detto invio è stato inoltrato all’ufficio postale, né quanto tempo dopo esso è giunto a destinazione”. I ricorrenti concludono asserendo che “ai fini dell’accoglimento della presente istanza di restituzione in intero non è quando la decisione è stata presa, né tantomeno qu[a]ndo è stata spedita, ma quando è giunta fisicamente nelle mani del destinatario”.

 

 

                                  G.   a.

                                         Il 13 settembre 2022, l’RS 1 presentava le proprie osservazioni, sostenendo che il ricorso era verosimilmente tardivo e che, in ogni caso, le spese di manutenzione rivendicate non sarebbero state ammesse in deduzione in quanto i fondi __________ e __________ RFD __________ non avevano prodotto alcun reddito.

 

                                         b.

                                         I ricorrenti replicavano con scritto del 21 settembre 2022 in quanto ritenevano che l’autorità di tassazione fosse incorsa in un “palese errore”, ovvero che non fosse corretto affermare che il fondo __________ non aveva mai generato un reddito. A sostegno della propria tesi producevano un contratto d’affitto (con relativa disdetta) valido dal 2010 al 2014 e gli estratti della Dichiarazione d’imposta 2010-2014, cui aggiungevano anche il reddito dichiarato nel periodo fiscale 2021 (v. Modulo 7, allegato alla DI 2021).

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

                                         Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

 

                                         1.2.

                                         Nel caso di specie, va analizzata la tempestività del ricorso spedito il 29 agosto 2022 per lettera raccomandata contro la decisione IC/IFD 2021 dopo reclamo datata 13 luglio 2022.

 

                                         1.3.

                                         Dapprima, gli insorgenti hanno sostenuto la tempestività del loro ricorso in ragione da un lato delle ferie giudiziarie e dall’altro perché la decisione impugnata è stata “pres[a] in consegna” solo il 2 agosto 2022, quando hanno ritirato l’intera corrispondenza del mese di luglio 2022, in giacenza presso l’Ufficio postale di __________ al quale era stato impartito l’ordine di “Trattenere la corrispondenza (Lettere e pacchi)” (v. ric.; all. E). I ricorrenti affermavano che il termine di ricorso avesse cominciato a decorrere a partire dal 3 agosto 2022 e che – computate le ferie giudiziarie – sarebbe venuto a scadere “al più tardi il 14 settembre 2022” (v. ric., p. 1).

 

                                         1.4.

                                         Resi edotti dalla Camera di diritto tributario che “né la LIFD né la LT prevedono le ferie giudiziarie”, nella loro presa di posizione del 2 settembre 2022 (intitolata “richiesta di restituzione in intero”), gli insorgenti “abbandonavano” l’argomento relativo alle ferie giudiziarie (“ritenuto che le ferie giudiziarie non sono computabili”, p. 2), per rivendicare la scadenza del termine di ricorso al 1° settembre 2022, sostenendo altresì che il calcolo della decorrenza dei termini non poteva essere validamente considerato, mancando un “valido titolo postale”. In effetti, “l’invio per posta «B» non prova[va] né quando detto invio [era] stato inoltrato all’ufficio postale, né quanto tempo dopo esso [era] giunto a destinazione”. Appellandosi all’art. 17 cpv. 3 LPAmm, i ricorrenti affermavano che il termine di ricorso avesse cominciato a decorrere dal momento in cui la decisione era “giunta fisicamente nelle mani del destinatario” (p. 2).

 

 

                                   2.   2.1.

                                         Sia la Legge tributaria sia la Legge federale sull’imposta federale diretta prevedono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (art. 227 cpv. 1 prima frase LT; art. 140 cpv. 1 LIFD in relazione ad art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150).

                                         I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 prima frase LT; art. 119 cpv. 1 LIFD).

                                         Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 113 cpv. 1 LIFD).

                                         La restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).

 

                                         2.2.

                                         Nel ricorso del 29 agosto 2022, i contribuenti hanno sostenuto che la decisione del 13 luglio 2022, intimata per posta B, gli è stata “recapitata” il 2 agosto 2022, in conseguenza del fatto che “il 21 giugno 2022… avevano dato ordine alla Posta di trattenere la corrispondenza per il periodo compreso dal 1 luglio al 30 luglio 2022, con ritiro della corrispondenza a decorrere dal 2 agosto 2022”. Hanno allegato al ricorso un ordine di “trattenere la corrispondenza (lettere e pacchi)”, valido dal 1° al 30 luglio 2022. La corrispondenza trattenuta avrebbe potuto essere ritirata a partire dal 2 agosto 2022. Proprio il 2 agosto 2022 avrebbero pertanto ritirato gli invii trattenuti, ragione per cui ritenevano che il termine di ricorso decorresse dal 3 agosto 2022.

                                         Sempre nel ricorso, gli insorgenti facevano scadere il termine di ricorso il 14 settembre 2022, considerando la sospensione per le ferie giudiziarie ex art. 16 LPAmm.

                                         Dopo che la Camera di diritto tributario ha fatto loro presente che la data di notificazione della decisione non può essere prorogata da un ordine di trattenere la corrispondenza e che il termine di ricorso non è sospeso dalle ferie giudiziarie, con la lettera del 2 settembre 2022, da loro stessi definita “richiesta di restituzione in intero”, hanno sostenuto che il termine di ricorso sarebbe scadere al più tardi il 1° settembre 2022. Infatti, a loro dire, il termine aveva cominciato a decorrere a partire dal giorno successivo il ritiro della decisione impugnata dall’Ufficio postale di __________, avvenuto il 2 agosto 2022.

 

                                         2.3.

                                         Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

                                         Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

                                         Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

                                         Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

 

                                         2.4.

                                         2.4.1.

                                         È vero che non è possibile risalire al momento esatto della notifica della decisione. Tuttavia, i ricorrenti non contestano di averla ritirata il 2 agosto 2022, terminato il mese durante il quale vigeva l’ordine di trattenere la corrispondenza.

                                         Partendo dalla data di notificazione riportata sulla decisione impugnata, il termine di trenta giorni sarebbe scaduto al più presto venerdì 12 agosto 2022. Anche volendo prendere in considerazione quale data della notificazione martedì 19 luglio 2022 ‑ poiché La Posta recapita gli invii Posta B spediti di giovedì al più tardi il martedì successivo (v. www.post.ch; Invii singoli per Posta B; sito consultato l’11.01.2023) – il termine sarebbe giunto a scadenza il 18 agosto 2022.

                                         I ricorrenti ritengono tuttavia che la notificazione sia avvenuta solo il giorno in cui, scaduto l’ordine di trattenere, la Posta gli ha consegnato la corrispondenza trattenuta.

 

                                         2.4.2.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che gli accordi particolari stipulati con La Posta non permettono di procrastinare la scadenza di una notificazione (DTF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432), escludendo che il momento in cui nascono le conseguenze procedurali della notificazione sia determinato dalle istruzioni particolari date da un amministrato a La Posta (DTF 141 II 429, p. 435 consid. 3.3.2 e riferimenti citati).

                                         Secondo l’Alta Corte, richiedendo a La Posta di trattenere la corrispondenza, i ricorrenti avevano implicitamente rinunciato alla notifica di ogni invio. Il Tribunale federale ha escluso che, per confutare la presunzione di notifica (si trattava di un invio raccomandato), i ricorrenti potessero prevalersi del fatto che, nella loro bucalettere, non era stato depositato un invito al ritiro dell’atto giudiziario. Neppure potevano sostenere che era loro praticamente impossibile, mancando un tale invito, conoscere la data dell’effettiva ricezione dell’invio da parte dell’Ufficio postale. Seco ndo il Tribunale federale, i ricorrenti sono in effetti tenuti a sopportare i rischi che sorgono a dipendenza degli accordi particolari intervenuti con La Posta. Per l’Alta Corte – poiché in casu la presunzione della notifica non aveva comportato la preclusione bensì un accorciamento del termine di ricorso – spettava ai ricorrenti informarsi sulla data di consegna a La Posta, eventualmente anche direttamente presso l’autorità che aveva spedito il plico (DTF 141 II 429 consid. 3.3.3 p.436 e riferimenti citati).

 

                                         2.4.3.

                                         Tornando al caso in discussione, avendo i contribuenti ordinato alla Posta di trattenere la corrispondenza loro inviata nel corso dell’intero mese di luglio, hanno a loro volta implicitamente rinunciato alla notificazione di ogni invio ed accettato il rischio di un accorciamento del termine di ricorso. Prendendo in consegna il 2 agosto 2022 tutta la corrispondenza ricevuta dal 1° al 30 luglio 2022, non potevano semplicemente ignorare il fatto che la decisione dopo reclamo dell’Ufficio di tassazione recava la data 13 luglio 2022. Come visto, infatti, l’ordine di trattenere la corrispondenza non proroga la data della notificazione. Non potevano pertanto confidare nel fatto che la decisione fosse stata loro notificata il 2 agosto 2022 solo perché quel giorno avevano ritirato gli invii trattenuti.

 

                                         2.5.

                                         2.5.1

                                         D’altra parte, il 2 agosto 2022 il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Camera di diritto tributario non era ancora scaduto. I ricorrenti avevano ancora una decina di giorni per poter redigere ed inviare il loro ricorso oppure per incaricare un rappresentante di farlo in loro vece

                                         2.5.2.

                                         Esaminando il caso di un contribuente ‑ avvocato specializzato in diritto tributario colpito da infarto il 7 gennaio 2016, che tra il soggiorno in ospedale e in clinica riabilitativa era rimasto assente da casa fino al 27 febbraio 2016 e successivamente era stato dichiarato inabile al lavoro fino al 31 marzo 2016 – che, il 23 marzo 2016, aveva chiesto la restituzione del termine e presentato ricorso contro la decisione di tassazione dopo reclamo datata 29 gennaio 2016 – il Tribunale federale ne ha respinto le richieste stabilendo che, nonostante il “Restfrist” di 4 giorni fosse “zweifelsohne knapp”, fosse comunque sufficiente per un professionista alfine di allestire ed inviare tempestivamente il ricorso, che non presentava particolari questioni giuridiche (v. sentenza TF n. 2C_451/2016 e n. 2C_452/2016 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha recentemente confermato tale giurisprudenza, analizzando il caso di un contribuente che richiedeva la restituzione dei termini, in quanto non aveva ritirato un invio raccomandato da parte del Tribunale cantonale (la sentenza riportava la data del 31 gennaio 2018, era stata consegnata per invio raccomandato a La Posta il 6 febbraio 2018 e il contribuente aveva ricevuto l’invito al ritiro il 7 febbraio 2018) e lo aveva ricevuto solo in un secondo tempo, quando gli è stato recapitato per Posta A Plus (timbro postale: 5 marzo 2022; ricevuto, a suo dire, l’8 marzo 2018, l’ultimo giorno utile per impugnare la sentenza). Trattandosi di un invio raccomandato, l’Alta Corte ha stabilito che il termine per il ricorso avrebbe iniziato a decorrere il 15 febbraio 2018 e sarebbe scaduto venerdì 16 marzo 2018. Anche sostenendo di aver ricevuto l’invio solo giovedì 8 marzo 2018, il contribuente aveva ancora più di una settimana a disposizione per allestire ed inoltrare il suo ricorso. La Suprema Corte ha quindi sentenziato che il “termine restante” (Restfrist) fosse sufficiente per agire tempestivamente (v. sentenza TF n. 2C_273/2018 del 29 marzo 2018 consid. 2.3).

 

                                         2.5.3.

                                         Tornando al caso in disamina, il “termine restante” per poter presentare ricorso era dunque sufficientemente lungo per poter agire ragionevolmente e tempestivamente: non vi è quindi alcuno spazio per un’istanza di restituzione dei termini, non essendoci nemmeno stato un impedimento non colpevole da parte dei ricorrenti. Nella fattispecie, si tratta piuttosto di un palese errore nel computo dei termini e del successivo maldestro tentativo di sostenere la tempestività del proprio gravame, mettendo in dubbio la data di notificazione della decisione impugnata.

                                         Visto quanto precede, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

                                   3.   3.1.

                                         Va ancora rilevato che il ricorso sarebbe stato respinto anche nel merito, qualora fosse stato interposto nei termini.

 

                                         3.2.

                                         3.2.1.

                                         Per quanto concerne le spese legali, relative ad una vertenza con il proprietario di un fondo confinante con il mapp. n. __________ RFD di __________, come spiegato dall’RS 1 nelle sue osservazioni, gli art. 32 LIFD e 31 LT contemplano le cosiddette deduzioni delle spese per l’acquisizione del reddito, in particolare del reddito della sostanza mobiliare e immobiliare. La deducibilità dei costi fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Per principio, i redditi non imponibili sono irrilevanti ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in RDAF 2016 II 78 consid. 3.2; inoltre sentenza CDT n. 80.2016.127 del 31 agosto 2016, consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, secondo una giurisprudenza consolidata e incontestata, trattandosi di spese per il conseguimento del reddito, la deduzione di costi di manutenzione immobiliare può entrare in considerazione solo se la parte costitutiva dell’immobile, sul quale viene intrapresa la manutenzione, è stata considerata nel calcolo del valore locativo (cfr. CDT, sentenza n. 80.2016.87 del 10 aprile 2017; sentenza no. 80.2014.215 del 7 maggio 2015, consid. 2.2 e la citata sentenza del Tribunale federale del 6 dicembre 1999, pubblicata in: StE 2001 B 25.6 n. 44, consid. 2d) o nella pigione stabilita contrattualmente.

                                         Nel caso in esame, poiché il mapp. n. __________ RFD di __________, ricoperto per la maggior parte di bosco e selva, è improduttivo di reddito, le spese legali per esso sostenute non possono essere dedotte.

 

                                         3.2.2.

                                         D’altra parte, in una recente sentenza, il Tribunale federale ha affermato che sono considerate spese per il conseguimento del reddito quelle che il contribuente non può evitare e che sono sostanzialmente causate o indotte dalla realizzazione del reddito. Con riferimento alle spese legali, ha ricordato di aver già affermato che, in linea di principio, possano costituire spese per il conseguimento del reddito deducibili, ma ha aggiunto che tuttavia in pratica non le ha mai ammesse in deduzione, in mancanza di un legame sufficientemente stretto fra le spese legali chieste in deduzione e il conseguimento di un reddito. Nel caso concreto, era litigiosa la deducibilità dell’onorario dell’avvocato dal contributo di mantenimento versato dall’ex coniuge del contribuente (sentenza 2C_382/2021 del 23 settembre 2022, in RF 78/2023 p. 50).

                                         Nella fattispecie in discussione, manca ogni legame fra le spese legali chieste in deduzione e un reddito imponibile.

.

3.3.

                                         Per quanto riguarda invece il fondo __________ RFD __________, la spesa sopportata per l’acquisto di una nuova motofalciatrice per lo sfalcio del prato, non rientra fra le spese di manutenzione deducibili.

                                         La Suprema Corte ha già avuto modo di sostenere che i costi per l'acquisto (iniziale) di un tosaerba non costituiscono, in linea di principio, spese di manutenzione dell’immobile, perché alla spesa si contrappone l’acquisto di un bene patrimoniale sotto forma di tosaerba (sentenza 2C_390/2012 del 7 agosto 2012 consid. 2.3 e dottrina citata). Si tratta in altre parole di una spesa d’acquisto di beni patrimoniali, la cui deduzione è esclusa dagli articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT.

                                         In ogni caso, il legame con il reddito imponibile sarebbe difficilmente ravvisabile, se si tiene conto del fatto che il solo reddito dichiarato in relazione al mapp. n. 97 proviene da un contratto di deposito, relativo a “tre soste coperte e chiuse su tre lati, due garage chiusi, via di accesso e prato antistante le soste”, per alcuni mesi del 2021.

 

                                         3.4.

                                         Anche nel merito, quindi, l’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.

 

 

                                   4.   Il ricorso è dichiarato irricevibile siccome intempestivo.

                                         La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.     500.‑

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.     100.‑

                                         per un totale di                                                      fr.     600.‑

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presente giudizi                                    Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: