Incarti n.
80.2022.242

80.2022.243

Lugano

11 gennaio 2023        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

 

 

 

composta dai giudici

, presidente,

 

,

 

segretaria

, vicecancelliera

 

 

parti

 RI 1 

 RI 2 

 

 

contro

 

 

 

RS 1 

 

 

oggetto

ricorso del 30 settembre 2022 contro la decisione del 31 agosto 2022 in materia di revisione IC e IFD 2020.

 

 

Fatti

 

 

A.   a.                                                                            

I coniugi __________ (4.11.1954) e RI 2 (2.2.1957), nonostante il richiamo dell’11.10.2021, la diffida del 15.11.2021 e la multa del 13.12.2021, non presentavano la dichiarazione fiscale 2020.

                                        

                                         b.

                                         Con decisione di tassazione d’ufficio del 9.2.2022, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT), stabiliva un reddito imponibile complessivo di fr. 95'200.- per l’IC e di fr. 100'100.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva accertata in fr. 0.-. In particolare, l’autorità fiscale aveva aggiunto altri redditi per fr. 60'000.-.

 

 

B.   a.

                                         Con reclamo 1°/3.3.2022, i contribuenti insorgevano contro la decisione di tassazione d’ufficio, chiedendo una “revisione della stessa”. I coniugi __________ spiegavano che, per motivi diversi, anche legati alla loro salute, non erano riusciti a presentare la dichiarazione fiscale entro i termini.

 

                                         b.

                                         Con scritto 15.3.2022, l’autorità fiscale si rivolgeva ai contribuenti mediante invio APlus, indicando che il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché veniva contestata una tassazione d’ufficio, senza comprovarne la manifesta inesattezza. Il fisco precisava che, nel reclamo contro una tassazione d’ufficio, il contribuente deve apportare la prova della sua manifesta inesattezza motivandola e indicando eventuali mezzi di prova. I coniugi __________ venivano inoltre edotti del fatto che tali requisiti rappresentano un’esigenza essenziale e irrinunciabile per la validità del reclamo, in mancanza dei quali l’autorità fiscale non poteva entrare nel merito dello stesso. Motivo per il quale i contribuenti venivano invitati a presentare la dichiarazione d’imposta, debitamente compilata e corredata dai relativi allegati entro il 15.4.2022. Scaduto infruttuoso tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

 

 

C.   a.

Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022, il fisco riconfermava i dati precedentemente accertati, dichiarando il gravame irricevibile con la seguente motivazione:

“Il reclamo non soddisfaceva i requisiti formali perché contestava una tassazione allestita d’ufficio in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione d’imposta (nonostante il richiamo dell’11 ottobre 2021, la diffida del 15 novembre 2021 e la multa del 13 dicembre 2021). Per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza nel reclamo contro una tassazione operata d’ufficio, il contribuente deve apportare la prova della sua manifesta inesattezza, motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) e indicando eventuali mezzi di prova. Tali requisiti rappresentano un’esigenza essenziale e irrinunciabile per la validità del reclamo, in mancanza dei quali l’autorità fiscale non può entrare in merito. Il 15 marzo vi abbiamo chiesto di presentare la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dai relativi allegati, motivando e comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio. Avevamo concesso come termine per la presentazione di quanto richiesto il 15 aprile 2022. Ad oggi, 30 maggio 2022, non avete presentato quanto richiesto. Il reclamo viene quindi considerato irricevibile”.

 

                                         b.

                                         Con lettera 20.6.2022 contribuenti, chiedevano all’autorità fiscale di voler documentare l’invio della richiesta del 15.3.2022, con la quale veniva assegnato un termine supplementare per la presentazione della dichiarazione fiscale 2020.

 

                                         c.

                                         Con risposta 27.6.2022, inviata tramite APlus, il fisco trasmetteva la documentazione a comprova dell’invio del 15.3.2022.

 

 

D.   Con scritto 12.7.2022  i contribuenti ribadivano di non aver ricevuto lo scritto del 15.3.2022, con il quale veniva assegnato loro un termine suppletivo per l’invio della dichiarazione fiscale 2020. Indicavano di aver avuto il Covid e, verosimilmente, non avendo ritirato la posta si era verificato un “accumulo di vari giorni anche con pubblicità”. Gli insorgenti asserivano che, probabilmente, lo scritto del 15.3.2022 era stato, per errore, gettato insieme a tutta la pubblicità. Postulavano tuttavia – in via del tutto eccezionale – una revisione della decisione, poiché il loro reddito, come da giustificativi, era di fr. 64'381.-.

 

 

E.   Con decisione “su istanza di revisione” del 14.7.2022, l’UT indicava che i ricorrenti avevano chiesto la revisione della decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2020 del 9.2.2022. Premesso che una decisione di tassazione ormai definitiva, perché cresciuta in giudicato, non può essere messa in discussione in qualsiasi momento e per un qualsiasi motivo, l’autorità fiscale argomentava che il contribuente non può sollevare, mediante istanza di revisione, argomenti che avrebbe già potuto far valere durante la procedura di tassazione, adempiendo al suo dovere di collaborazione. L’istanza di revisione veniva pertanto dichiarata “irricevibile”.

 

 

F.    Con reclamo 10/16.8.2022, i coniugi __________ si aggravavano contro la decisione con la quale era stata dichiarata irricevibile la loro istanza di revisione della tassazione 2020. Postulavano nuovamente di poter procedere alla revisione della tassazione relativa al periodo fiscale 2020 inviando, a suffragio della loro richiesta, la dichiarazione ed i relativi giustificativi.

                                         Con decisione del 31.8.2022 in relazione all’istanza di revisione per il 2020, il fisco decretava irricevibile il gravame, richiamando i motivi già espressi in precedenza.

 

 

G.   Con ricorso 30.9/3.10.2022, i coniugi __________, impugnano la decisione su reclamo relativa alla loro istanza di revisione per il 2020. I contribuenti affermano di non comprendere l’aggiunta di altri redditi per fr. 60'000.-. Inoltre, pure ulteriori deduzioni non sarebbero state concesse da parte dell’autorità fiscale.

 

 

                                  H.   Con osservazioni 5/7.10.2022 l’autorità fiscale ribadisce la correttezza del proprio operato ed in particolare l’irricevibilità dell’istanza di revisione. In via abbondanziale indica che anche la dichiarazione fiscale 2020, presentata il 10.8.2020, non era comunque completa.

 

 

Diritto

 

 

                                   1.   1.1.

                                         Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a)   la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)   la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)    il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

                                         (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

 

                                         1.2.

                                         La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

 

                                         1.3.

                                         Requisito esatto dalla legge, è che la decisione – della quale si chiede la revisione – sia cresciuta in giudicato. Ora, l’autorità fiscale ha ritenuto che lo scritto del 12.7.2022, fosse da interpretare quale istanza di revisione della decisione IC/IFD 2020 del 9.2.2022. Tuttavia, contro la decisione di tassazione d’ufficio in questione era stato presentato tempestivo gravame dai contribuenti, giudicato irricevibile con decisione su reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022.

                                         In queste circostanze, lo scritto del 12.7.2022 dei coniugi __________ non doveva essere qualificato “istanza di revisione”. Siccome presentato nei termini, l’autorità fiscale avrebbe dovuto ritenerlo quale ricorso, da trasmettere per competenza alla Camera di diritto tributario secondo l’art. 192 cpv. 4 LT e l’art. 140 cpv. 2 LIFD che rinvia all’art. 133 cpv. 2 LIFD.

                                         Motivo per il quale la decisione del 31.8.2022 dell’UT in materia di revisione deve essere annullata. Lo scritto del 12.7.2022 dei contribuenti deve essere trattato quale ricorso contro la decisione di tassazione su reclamo del 16.6.2022.

 

                                   2.   2.1.

                                         La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

 

                                         2.2.

Nel caso in esame, le decisioni impugnate hanno dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di legge. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la tassazione d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.

 

 

3.   3.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

 

                                         3.2.

                                         Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

                                         Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

 

                                         3.3.

                                        Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

·         in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·         in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

 

 

4.   4.1.

Nel caso in esame, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una tassazione d’ufficio per il periodo fiscale 2020, poiché non avevano inoltrato la dichiarazione d’imposta per l’anno controverso e ciò nonostante il richiamo, la diffida e la multa loro inflitta per violazione degli obblighi procedurali.

Con il loro reclamo, i contribuenti hanno contestato, invero in maniera del tutto generica, la tassazione d’ufficio operata dall’UT. Non hanno né presentato una dichiarazione d’imposta né prodotto alcuna documentazione in merito alla propria situazione e ciò neppure dopo la richiesta di documentazione formulata dall’autorità di tassazione il 15 marzo 2022.

                                         4.2.

                                         Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. per esempio sentenza del TF n. 2C_30/2017 del 10 maggio 2017, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, in caso di reclamo contro una tassazione d’ufficio, l’obbligo dell’autorità fiscale di procedere a indagini rinasce solo se l’incertezza sui fatti, da cui è scaturita la tassazione d’ufficio, è stata superata per effetto dell’intervento del contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

 

4.3.

                                         Nel caso in discussione, i contribuenti, con il proprio reclamo, non hanno prodotto alcuna dichiarazione d’imposta né documentazione in merito alla loro situazione. Pertanto, l’autorità di tassazione ha legittimamente mantenuto la tassazione d’ufficio, non essendo adempiuti i presupposti per sostituirla con una tassazione ordinaria.

                                         Per quanto attiene alla questione della lettera del 15 marzo 2022, che i ricorrenti sostengono di non avere ricevuto, come già ricordato l’UT ha prodotto la prova della sua avvenuta notificazione mediante invio postale APlus. D’altra parte, con lo scritto in questione, l’autorità di tassazione si limitava a ricordare le condizioni cui è subordinata la ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid. 1.6). Ne consegue che, se anche la lettera in discussione non fosse mai pervenuta ai ricorrenti, la decisione con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo sarebbe nondimeno legittima.

 

                                         4.4.

                                         La decisione impugnata del 16.6.2022, con cui l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, si rivela pertanto legittima.

 

 

                                   5.   5.1.

                                         Stabilito che l’autorità fiscale non poteva sostituire la tassazione d’ufficio con una ordinaria, a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da parte dei coniugi __________, resta ancora da verificare se la tassazione contestata non sia palesemente eccessiva.

 

                                         5.2.

                                         A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possono essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. sentenza del TF n. 2C_96/2019 del 19 settembre 2019, consid. 5.2.2. e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht ‑ Direkte Steuern, 2a ediz., Zurigo 2018, § 20, n. 29; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38). Una tassazione d’ufficio non è manifestamente inesatta solo quando la valutazione su cui si fonda è oggettivamente insostenibile o si basa su elementi, metodi o strumenti di stima inadeguati, ma anche se si scosta a tal punto dalla effettiva capacità contributiva e dalle altre circostanze da essere manifestamente motivata da considerazioni penali o fiscali (cfr. sentenza del TF n. 9C_329/2019 del 17 ottobre 2019, consid. 4.1 con riferimenti alla sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017).

 

                                         5.3.

                                         Anche quando intraprende una tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale deve tener conto di tutti i fatti conosciuti al momento della tassazione e, come nell’ambito di una tassazione ordinaria, deve prendere in considerazione d’ufficio tutti i documenti di cui dispone (cfr. sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017 consid. 4.2.2 e giurisprudenza citata). Nella misura del possibile, l’autorità fiscale deve tener conto degli elementi conosciuti di ogni singolo contribuente, in particolare quelli forniti da terzi secondo gli obblighi di collaborazione previsti dagli articoli 127 ss LIFD e articoli 201 ss LT. L’autorità può, se del caso, procedere ad atti istruttori addizionali per poter stabilire gli elementi necessari alla tassazione, che non sono contenuti nell’incarto fiscale, come ad esempio richiedere un certificato di salario giusta l’art. 127 cpv. 2 LIFD. Non si può tuttavia esigere che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate, in particolar modo quando non dispone di elementi probatori (RDAF 2000 II 41). Il ricorso al calcolo del dispendio o all’evoluzione della situazione patrimoniale, come pure al tenore di vita sono ammissibili (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 23 ad art. 130 LIFD).

 

                                         5.4.

                                         Non da ultimo, l’autorità fiscale deve procedere ad una stima coscienziosa, senza peraltro essere obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica per motivi che sono a lui imputabili. Non si deve poter trarre vantaggio dalla violazione degli obblighi procedurali (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_679/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

 

                                         5.5.

                                         Come visto, i ricorrenti, neppure con il reclamo hanno presentato la dichiarazione fiscale. Unicamente con scritto del 12/14.7.2022 hanno indicato che i loro redditi erano di fr. 64'381.-, non producendo comunque la dichiarazione fiscale compilata, ma unicamente l’attestato delle rendite AVS del marito (fr. 25'260.-), nonché il certificato di salario – pressoché illeggibile – rilasciato dalla __________, attestante – presumibilmente – un reddito di fr. 39'191.-.

                                         Dalla disamina della decisione di tassazione dell’anno precedente, il 2019, si evince che il reddito imponibile era di fr. 67'700.- per l’IC e di fr. 67'000.- per l’IFD. Nel 2020 il contribuente (nato il 4.11.1954) era al beneficio della pensione (cfr. attestato delle rendite AVS). Già a fine 2019 egli aveva percepito – da quanto sembra dagli atti - una mensilità della rendita AVS (cfr. decisione di tassazione 2019 del 23.2.2022).

                                         La stima del reddito imponibile intrapresa dall’autorità di tassazione si rivela pertanto tutt’altro che arbitraria.

 

                                         5.6.

                                         Alla luce della documentazione prodotta in sede di ricorso (e presentata all’UT unicamente dopo l’emanazione della decisione su reclamo) ci si potrebbe domandare tutt’al più se la valutazione del reddito imponibile intrapresa dall’autorità di tassazione non sia addirittura troppo prudenziale.

                                         Dalla dichiarazione presentata in quella sede emerge infatti che, oltre ai redditi da attività dipendente e la rendita AVS, sarebbe stata percepita anche una rendita della previdenza professionale di fr. 91'160.-, con la conseguenza che il reddito imponibile ammonterebbe a fr. 127'959.- e sarebbe quindi superiore rispetto a quello accertato d’ufficio dall’UT.

                                         Siccome la tassazione d’ufficio è ormai passata in giudicato, sarebbe possibile tutt’al più un ricupero d’imposta. Una copia della presente decisione è pertanto inviata all’Ufficio procedure speciali, affinché verifichi, con la collaborazione dei contribuenti, l’esistenza della rendita della previdenza professionale in questione. A dipendenza dell’esito dell’accertamento, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari.

 

 

                                   6.   La decisione su reclamo del 31.8.2022, inerente la domanda di revisione del 14.7.2022, della decisione di tassazione 2020 è annullata.        

                                         Il ricorso contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2020 del 16.6.2022 è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

                                         Copia della decisione viene trasmessa altresì all’Ufficio delle procedure speciali affinché proceda nei propri incombenti in relazione al reddito proveniente dalla previdenza professionale, sia per il 2019 che per il 2020 (v. consid. 5.6).

 

 


 

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                     

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                 fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi     fr.    200.–

                                         per un totale di                                                      fr. 1’000.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

 

                                   3.   Contro il presen                                                    Copia a:

                                         - Ufficio delle procedure speciali, __________.

 

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

 

 

 

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                         La segretaria: